CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. C. 831-892-1053-1288-1938-2200-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Molteni, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
1. 2. Molteni, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'avvenuta comparizione dei coniugi fino alla fine del comma, con le seguenti: dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.
1. 3. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro.

  Al comma 1 le parole: dodici mesi sono sostituite dalle seguenti: sei mesi e le parole: da sei mesi sono sostituite dalle seguenti: da tre mesi.
1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

  Al comma 1 le parole: dodici mesi sono sostituite con le seguenti: sei mesi.
1. 6. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

  Al comma 1 le parole: sei mesi sono sostituite con le seguenti: tre mesi.
1. 7. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
  1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di Pag. 115separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  «Art.1-bis. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».
1. 4. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro.