CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2015
407.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (Atto n. 142).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2012/35/UE, che a sua volta modifica la direttiva 2008/106/CE, la quale era stata recepita con il decreto legislativo n. 136 del 2011;
    la direttiva 2012/35/UE è finalizzata ad introdurre nel diritto dell'Unione europea gli emendamenti approvati dalla Conferenza di Manila del 2010 alla Convenzione relativa alla formazione della gente di mare (di seguito indicata come «Convenzione STCW»), che è stata adottata nel 1978 dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
    in sede di recepimento della citata direttiva 2012/35/UE, lo schema di decreto legislativo in esame ridefinisce integralmente la disciplina di rango primario concernente la formazione della gente di mare, disponendo conseguentemente l'abrogazione del decreto legislativo n. 136 del 2011;
    l'attuazione del decreto legislativo n. 136 del 2011 ha dato luogo a problematiche dovute alle rigidità e agli aggravi procedurali specificamente previsti nell'ordinamento italiano, che hanno avuto l'effetto di indurre un numero considerevole di lavoratori italiani del settore a conseguire i titoli marittimi in altri Stati dell'Unione europea e, in particolare, nel Regno Unito;
    occorre pertanto, nell'ambito dello schema di decreto in esame e dei successivi decreti ministeriali attuativi, definire una disciplina che assicuri l'efficacia delle procedure e la semplificazione degli adempimenti e corrisponda strettamente ai requisiti previsti dalla Convenzione STCW, come modificata dagli emendamenti di Manila;
    nei confronti dell'Italia è stata aperta la procedura d'infrazione n. 2014/0464, di cui alla lettera di costituzione in mora del 26 settembre 2014, inerente al mancato recepimento della direttiva 2012/35/UE; occorre pertanto che si pervenga quanto più tempestivamente possibile alla definitiva approvazione e all'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3, si provveda, in fase di attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, a istituire, all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i raccordi necessari per integrare, riguardo alle materie considerate nel provvedimento in esame, l'attività della Direzione Pag. 132generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne con quella del Comando generale e delle Direzioni marittime del Corpo delle Capitanerie di Porto, al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti relativi al personale marittimo;
   2) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e all'articolo 13, si assicuri che i decreti e provvedimenti attuativi ivi previsti, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi di navigazione prescritti per il rilascio dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento e alle modalità e procedure di rinnovo dei medesimi certificati, siano definiti in piena conformità con i requisiti previsti dalla Convenzione STCW;
   3) si assumano tutte le iniziative necessarie per garantire quanto prima possibile lo svolgimento del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina, di cui all'allegato 1 dello schema di decreto legislativo in esame;
   4) con riferimento all'articolo 11, comma 10, per quanto concerne la determinazione delle procedure e delle modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, si definisca una disciplina che privilegi finalità di efficacia e semplificazione, anche prevedendo che la certificazione della navigazione possa essere effettuata dal comandante dell'unità ed eventualmente vidimata dal Consolato;
   5) con riferimento all'articolo 19, comma 1, si preveda che il riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea sia subordinato esclusivamente alla verifica di conformità dei certificati stessi alla Convenzione STCW;
   6) all'articolo 19, si sopprima il comma 4, con cui si prevede che, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle funzioni, capacità e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri;
   7) il Governo assuma tutte le iniziative opportune per assicurare che l'applicazione della nuova disciplina, dettata dallo schema di decreto legislativo in esame, abbia luogo quanto più tempestivamente possibile; in proposito, con riferimento all'articolo 28, comma 2, si limiti il periodo transitorio durante il quale possono essere rinnovati e prorogati i certificati di competenza e le convalide rilasciati sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 136 del 2011, che lo schema di decreto in esame prolunga fino al 1o gennaio 2017.

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ALLEGATO 2

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015 recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» (C. 2893 Governo);
   premesso che:
    il decreto-legge oltre a contenere la proroga del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali e del finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, prevede misure di contrasto al terrorismo internazionale;
    tali misure, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, sono finalizzate anche al contrasto delle attività di proselitismo e della diffusione attraverso Internet di contenuti che possano essere strumento per compiere delitti con finalità di terrorismo;
    si rileva in proposito l'esigenza di precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, dal momento che la formulazione adottata, per cui possono essere destinatari dell'ordine del pubblico ministero di rimuovere contenuti on line illeciti i «soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione», potrebbe risultare indeterminata e tale da suscitare incertezza sull'identificazione delle categorie dei soggetti in questione;
    si segnala altresì che le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 2 non si applicano, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, alle testate giornalistiche telematiche e ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico debitamente registrati, in quanto tutelati dalle garanzie e dalle procedure previste dall'articolo 21 della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, si adotti una formulazione che individui in modo inequivocabile l'ambito dei soggetti che possono essere destinatari dell'ordine del pubblico ministero di rimuovere i contenuti illeciti, in quanto Pag. 134ritenuti strumento per compiere delitti con finalità di terrorismo;

e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito se sussistano ragioni adeguate a giustificare che l'utilizzo di strumenti informatici o telematici sia qualificato come aggravante speciale in relazione all'istigazione a commettere i reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato (articolo 2, comma 1, lettera a), all'istigazione a delinquere e all'apologia di reato (articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1) e ai delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità (articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2);
   b) valutino le Commissioni di merito, con riferimento alle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, l'opportunità di individuare misure di contrasto ai delitti con finalità di terrorismo più efficaci della semplice rimozione di contenuti, in ogni caso facilmente riproducibili, utilizzando i dati di accesso ai contenuti stessi per porre in essere azioni mirate verso soggetti potenzialmente a rischio di coinvolgimento nei delitti in questione.