CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2015
400.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter,».
*1. 50. (Nuova formulazione) Governo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter,».
*1. 2. (Nuova formulazione) Daniele Farina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter,».
*1. 1. (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter,».
*1. 9. (Nuova formulazione) Mattiello.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'azione penale non sia stata precedentemente esercitata. In tal caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
**2. 4. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'azione penale non sia stata precedentemente Pag. 64esercitata. In tal caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
**2. 1. Giuseppe Guerini.

ART. 3.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 159, primo comma, del codice penale, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
   1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta, sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
   2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;.
3. 50. Il Governo.

  Al comma 1,sostituire il numero 3-quater) con il seguente: 3-quater) perizie che comportino pareri di particolare complessità dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a tre mesi».
3. 8. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 159, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
   2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computai ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
   Se durante i termini di sospensione, di cui al secondo comma, si verifica un'ulteriore causa di sospensione, di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».

  3. All'articolo 159, il secondo comma è soppresso.

  Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 160 del codice penale). – 1. All'articolo 160 del codice penale, al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero,».
3. 51. (Nuova formulazione) Governo.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
*3. 7. (nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

Pag. 65

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
*4. 1. (nuova formulazione) Sarro.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
*4. 02. (nuova formulazione) Pagano.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
*4. 05. (nuova formulazione) Il Governo.