CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2015
399.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 del codice di procedura penale;
    2) aggiungere, infine, il seguente periodo: «La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4.»;
   b) al comma 2:
    1) dopo le parole: «lettera i)» sono inserite le seguenti: «e lettera l)»;
    2) dopo le parole: «sono attribuite» è inserite la seguente: «anche»;
    3) dopo le parole: «la persona» sono inserite le seguenti: «risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto.»;
    4) le parole: «presso il tribunale competente» sono sostituite dalla seguente: «proponente»;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Il presidente dei tribunale assicura che il collegio sia composto da magistrati di specifica esperienza nella materia o comunque già assegnati a funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.»;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente: l) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere a) e b).»;Pag. 47
   b) dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159, è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta).

  1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.
  2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.
  3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2.»
1. 10. Berretta.

  Sopprimere il comma 1.
1. 24. Il Relatore.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Procedimento applicativo).

  1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta o laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dei decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2, per esprimerlo. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
  2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
  3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
  4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. del codice di procedura penale, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mozzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto.
  5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
  6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.
  7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.Pag. 48
  8. Qualora il Tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il Presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. del codice di procedura penale.
  9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.
  10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  11. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado.
  12. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
  13. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma precedente, il sequestro perde efficacia se entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.
  14. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
  15. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
  16. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 15, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
  17. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 disp. all. del codice di procedura penale.».

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
1. 1. Bindi.

  Sopprimere il comma 2.
1. 25. Il Relatore.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
   2-bis. L'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

Art. 17.
(Titolarità della proposta).

  1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 devono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371 -bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.
1. 2. Bindi.

  Sopprimere il comma 3.
1. 26. Il Relatore.

Pag. 49

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
   3. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

Art. 20.
(Sequestro).

  1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposi ivi previsti.
  2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che osso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui c respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
  3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai lini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
  4. Il decreto di sequestro c il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia subito dopo la loro esecuzione.
1. 3. Bindi.

  Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 1 dopo le parole: «costituiscano il reimpiego» sono inserite le seguenti: «ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.».
*1. 11. Berretta.

  Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 1 dopo le parole: «costituiscano il reimpiego» sono inserite le seguenti: «ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.».
*1. 19. Pagano.

  Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: all'intero complesso aziendale con le seguenti: a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile.».
1. 12. Berretta.

  Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
al comma 2 dopo le parole: «direttamente o indirettamente» sono inserite le seguenti: «o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.».
*1. 13. Berretta.

  Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
al comma 2, dopo le parole: «direttamente o indirettamente» sono inserite le seguenti: «o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione dello misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le Pag. 50annotazioni conseguenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese».
*1. 20. Pagano.

  Al comma 3, lettera d) il capoverso 3-ter sostituito dal seguente:
  3-ter. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia subito dopo la loro esecuzione.
**1. 14. Berretta.

  Al comma 3, lettera d) il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:
  3-ter. Il decreto di sequestro ed il provvedimento di revoca, anche parziale del sequestro, sono comunicati, anche in via telematica, all'agenzia subito dopo la loro esecuzione.
**1. 21. Pagano.

  Sopprimere il comma 4.
1. 27. Il Relatore.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 23 del decreto legislative 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

Art. 23.
(Procedimento applicativo).

  1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.
  2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la tassazione dell'udienza in camera di consiglio.
  3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.
  4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26. per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.
1. 4. Bindi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 24 del decreto legislative 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.
(Confisca).

  1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere fruito di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e Pag. 5134-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.
  2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma I, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili, il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2. e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.
  3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 c 2. quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo».

  Conseguentemente sopprimere il comma 6.
1. 5. Bindi.

  Al comma 5 sopprimere la lettera a).
1. 28. Il Relatore.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo:, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.
*1. 15. Berretta.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo:, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.
*1. 22. Pagano.

  Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: , o comunque tali da assicurare il controllo della società.
1. 29. Il Relatore.

  Al comma 5, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: all'intero complesso aziendale sono sostituire dalle seguenti: a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile.
1. 16. Berretta.

  Al comma 5 sopprimere la lettera c).
1. 30. Il Relatore.

  Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 2 dopo le parole: direttamente o indirettamente sono aggiunte le seguenti:, per il tempo necessario per la Pag. 52decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.
*1. 18. Berretta.

  Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 2 dopo le parole: direttamente o indirettamente, sono aggiunte le seguenti: per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.
*1. 23. Pagano.

  Al comma 5 sopprimere la lettera d).
1. 31. Il Relatore.

  Al comma 6, capoverso «Articolo 25» apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1 sopprimere le parole: di legittima provenienza;
   al comma 2 sopprimere le parole: di legittima provenienza.
1. 8. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 7.
1. 32. Il Relatore.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. L'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

Art. 27.
(Comunicazioni e impugnazioni).

  1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
  2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.
  2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza è stata riproposta nei motivi di impugnazione ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 13.
  2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
  2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.
  3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono Pag. 53esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.
  3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parli, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dicci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.
  4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.
  4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti.
  5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali.
  6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.
1. 6. Bindi.

  Sostituire il comma 8, con il seguente:

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo le parole «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.
1. 7. Bindi.

  Al comma 8, capoverso «Articolo 34-bis», al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   al terzo periodo sostituire le parole con cadenza annuale con le seguenti: con cadenza semestrale;
   al terzo periodo, dopo le parole con cadenza annuale a tale organo aggiungere le seguenti: all'Agenzia.
1. 9. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Pag. 54

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

  1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
  «2-sexies. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni ovvero individuali collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura».
2. 1. Bindi.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Esecuzione del sequestro).

  1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario.
  2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.
  3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59».
3. 1. Bindi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e di funzionari dell'Agenzia.
*3. 10. Il relatore.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e di funzionari dell'Agenzia.
*3. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, lettera b) punto 2) dopo le parole: e a tutti agli oneri sono inserite le seguenti:, compreso il pagamento di oneri fiscali,.

Pag. 55

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis dopo le parole: e a tutti agli oneri sono inserite le seguenti:, compreso il pagamento di oneri fiscali.
3. 4. Berretta.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 2-quater, al primo periodo sopprimere le parole:, con citazione anche dell'Agenzia.
3. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 35.
(Nomina a revoca dell'amministratore giudiziario).

  1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In (al caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
  2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.
  3. Non possono essere nominale le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.
  4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.
  5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
  6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
  7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del Pag. 56giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.
  8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato».

  2. L'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 36.
(Relazione dell'amministratore giudiziario).

  1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:
   a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;
   b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
   c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
   d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
   e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41.

  2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
  3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.
  4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti c.p.p. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

  3. L'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 37.
(Compiti dell'amministratore giudiziario).

  1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.Pag. 57
  2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.
  3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende e dalla amministrazione dei beni immobili, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.
  4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuali nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.
  5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annoia analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36».

  4. L'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 38.
(Compiti dell'Agenzia).

  1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di lutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
  2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo.
  3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.
  4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvederà all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.
  5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.Pag. 58
  6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.
  7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3».

  5. L'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 39.
(Assistenza legale alla procedura).

  1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.
  2. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

  6. L'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 40.
(Gestione dei beni sequestrati).

  1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.
  2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.
  3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
  4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dicci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
  5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.
  5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.
  5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, Pag. 59decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.
  5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.
  5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127».
4. 1. Bindi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01) All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «amministratore giudiziario.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «amministratori giudiziari.» sono aggiunte le seguenti: «secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso»;
   c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) dopo le parole: «pubblici ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,»;
    2) dopo le parole: «di prevenzione» sono aggiunte le seguenti: «o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili.»;
    3) dopo le parole: «le funzioni» sono aggiunte le seguenti: «di coadiutore o di diretta collaborazione.»;
    4) dopo le parole: «dell'amministrazione giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «nell'attività di gestione.»;
   d) il comma 4, è sostituito dal seguente:
  «4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sono la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno Pag. 60deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.»;
   e) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) dopo le parole: «di provvedere» sono aggiunte le seguenti: «alla gestione.»;
    2) dopo le parole: «beni sequestrati» sono aggiunte le seguenti: «anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato,»;
   f) al comma 8, dopo le parole: «della gestione» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 43.»;
   g) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma primo del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori dell'Agenzia, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. La presente disposizione ha efficacia novativa per tutti gli incarichi di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'Agenzia in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.».
4. 5. Berretta.

  Al comma 1 sono apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:
   a)
al punto 1) premettere il seguente:
    «01) al comma 1 dopo le parole: “dalla nomina” sono aggiunte le seguenti: “ovvero entro il maggior termine concesso dai giudice delegato,”;
   b) dopo il punto 1 ) inserire il seguente:
    «1-bis) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni in sequestro, specificando i crediti che originano da rapporti necessari e quelli che riguardano rapporti esauriti ovvero non provati o non funzionali alla gestione produttiva dei beni in sequestro. Per i rapporti necessari si applica l'articolo 56 comma 3-bis del presente decreto;”;
   2) dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «per non più di novanta giorni» sono soppresse e, al secondo periodo, sostituire le parole: «con la frequenza stabilità dal giudice» con le seguenti: «se richiesto dal giudice delegato e con la frequenza dallo stesso indicata,»;
   3) alla lettera c) dopo le parole: sentite le parti, aggiungere le seguenti: se non le ritiene inammissibili, e aggiungere in fine il seguente periodo: Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.
* 4. 6. Berretta.

  Al comma 1 sono apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:
   a)
al punto 1) premettere il seguente:
    «01) al comma 1 dopo le parole: “dalla nomina” sono aggiunte le seguenti: “ovvero entro il maggior termine concesso dai giudice delegato,”;
   b) dopo il punto 1 ) inserire il seguente:
    «1-bis) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui Pag. 61beni in sequestro, specificando i crediti che originano da rapporti necessari e quelli che riguardano rapporti esauriti ovvero non provati o non funzionali alla gestione produttiva dei beni in sequestro. Per i rapporti necessari si applica l'articolo 56 comma 3-bis del presente decreto;”;
   2) dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «per non più di novanta giorni» sono soppresse e, al secondo periodo, sostituire le parole: «con la frequenza stabilità dal giudice» con le seguenti: «se richiesto dal giudice delegato e con la frequenza dallo stesso indicata,»;
   3) alla lettera c) dopo le parole: sentite le parti, aggiungere le seguenti: se non le ritiene inammissibili, e aggiungere in fine il seguente periodo: Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.
* 4. 8. Pagano.

  Al comma 1, lettera a), premettere il seguente numero:
   01) al comma 1, dopo le parole: «, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati.» aggiungere le seguenti: «La relazione viene inviata anche alla Direzione Nazionale Antimafia.
4. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis) All'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
   «1) dopo le parole: “gestione di aziende” sono aggiunte le seguenti: “e dalla amministrazione dei beni immobili,”;
   2) dopo le parole: “dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.” inserire il seguente periodo: “Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili».”.
4. 7. Berretta.

  Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria ove espressamente richiesto da quest'ultima, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.»;

   2) dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 2 dopo le parole: «per via telematica» inserire al seguente: «tutti» e sostituire le parole: «e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.» con le seguenti: «. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informatico.»;

   3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Dopo la notificazione del provvedimento di cui all'articolo 45, comma 2,: Pag. 62l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.»;

   4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione sottoposto ad approvazione della medesima Agenzia.»;

   5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'intesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

   6) dopo la lettera d) inserire la seguente:
    d-bis) i commi 6 e 7 sono soppressi.
* 4. 11. Berretta.

  Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria ove espressamente richiesto da quest'ultima, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.»;

   2) dopo la lettera a) inserire la seguente:
    a-bis) al comma 2 dopo le parole: «per via telematica» inserire al seguente: «tutti» e sostituire le parole: «e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.» con le seguenti: «. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informatico.»;

   3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Dopo la notificazione del provvedimento di cui all'articolo 45, comma 2, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano Pag. 63altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.»;

   4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione sottoposto ad approvazione della medesima Agenzia.»;

   5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'intesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

   6) dopo la lettera d) inserire la seguente:
    d-bis) i commi 6 e 7 sono soppressi.
* 4. 9. Pagano.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3 dopo le parole: «da tecnici o da altri soggetti qualificati» aggiungere le seguenti: «i cui nominativi siano presenti in un apposito albo di professionalità».
4. 4. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

  Conseguentemente, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi».
4. 10. Il Relatore.

ART. 5.

  1. L'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 41.
(Gestione delle aziende sequestrate).

  1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto le aziende disciplinate dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile o le partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari ed è nominato dal tribunale con decreto motivato. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sci mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità Pag. 64produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia possibile predisporre un programma di prosecuzione o di ripresa, l'amministratore giudiziario propone la messa in liquidazione dell'impresa.
  1-bis. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.
  1-ter. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1--quater, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.
  1-quater. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
  1-quinquies. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-bis comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-ter del codice civile.
  2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forca lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.
  3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.
  4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.
  5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in Pag. 65particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.
  6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro».
5. 1. Bindi.

  Al comma 1, lettera a), al secondo periodo, sopprimere le parole: che provvede a informare le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di commercio».
5. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:
  1-sexies. Non opera la causa di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso lino all'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.
5. 3. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente: Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo:.
5. 4. Il Relatore.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Bindi.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 3, dopo le parole: di prosecuzione inserire le seguenti: o di ripresa.
7. 4. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo. In tal caso l'Erario è garantito da garanzie reali sui beni aziendali o sui beni del proposto.
7. 5. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, deve rimborsare gli importi prelevati dal Fondo. A garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, è prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario.
7. 1. Bindi.

Pag. 66

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, comma 6, dopo le parole: gli importi prelevati dal Fondo, aggiungere le seguenti; secondo le condizioni e i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.
7. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, sopprimere il comma 8.
7. 8. Il Relatore.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 8.
(Delega al Governo in materia di misure per il sostegno in favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e dei lavoratori da esse dipendenti, nonché di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria lino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
   a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese;
   b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice antimafia»;
   c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che:
   a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del codice antimafia;
   b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) del presente comma siano esclusi: i dipendenti che siano oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino al l'esecuzione di esso;
   c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice antimafia si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità:
   d) ai fini di cui alla lettera c), l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà Pag. 67attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alte procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;
   e) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
   f) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
   g) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza;
   h) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b) del presente comma;
   i) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;
   l) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;
   m) nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
   n) sia istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo di garanzia per il credito alle aziende sottoposte a sequestro o confisca e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di seguito denominato «Fondo», che abbia come principali obiettivi in favore delle predette aziende:
    1) la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo;
    2) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
    3) il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per la ristrutturazione aziendale;
    4) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui alla lettera b);
   o) il Fondo sia articolato in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità;
   p) il Governo fissi le modalità di accesso al Fondo e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41 del codice antimafia;
   q) le spese di funzionamento delle sezioni del Fondo siano coperte, per una parte, da una quota delle risorse intestate Pag. 68al Fondo unico giustizia, comprese le somme di cui all'articolo 48, commi 1, lettera b), 4 e 9, del codice antimafia, e successive modificazioni, per una parte con un contributo a carico di tutti gli istituti bancari e per una parte a carico della Cassa depositi e prestiti Spa, assicurando, per la restituzione, un tasso agevolato;
   r) in caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo e che, a garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, sia prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario;
   s) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contralti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del codice antimafia;
   t) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
   u) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefìci previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;
   v) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia e dei provvedimenti adottati dal l'amministratore giudiziario di cui alla lettera s) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
   z) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri ira i soggetti di cui alla lettera b); che non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b);
   aa) le agevolazioni relative al Fondo e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e le agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate o confiscate si estendano alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, che esercitano il diritto di prelazione.

  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la Pag. 69destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», in conformità a quanto disposto dal codice antimafia e alle funzioni attribuite alla stessa Agenzia in materia di destinazione dei beni confiscati e di ausilio all'autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere una dotazione organica dell'Agenzia adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscati in carico alla stessa Agenzia;
   b) ripartire il personale dell'Agenzia tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del codice antimafia, e successive modificazioni, e prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende e di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
   c) prevedere la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera b) e in numero non superiore al personale della dotazione organica stabilita ai sensi della lettera a).

  5. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3 del presente articolo abrogato l'articolo 113-bis del codice antimafia.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.
8. 1. Bindi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Delega in materia di premialità fiscale e contributiva).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate c confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
   a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese;
   b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice antimafia»;
   c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma I, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che:
   a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volle a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del codice antimafia;
   b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) del presente comma siano esclusi: i dipendenti che siano oggetto di indagini connesse Pag. 70o pertinenti al reato di associazione mafioso o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;
   c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice antimafia si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;
   d) ai fini di cui alla lettera c), l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominali in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;
   e) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
   f) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
   g) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza;
   h) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b) del presente comma;
   i) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti c prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;
   l) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;
   m) nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
   n) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del codice antimafia;Pag. 71
   o) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
   p) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;
   q) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera n) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
   r) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b); che non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b);

  3. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3 del presente articolo è abrogato l'articolo 113-bis del codice antimafia.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10, e 11.
8. 10. Il Relatore.

  Al comma, capoverso «Articolo 41-ter», sopprimere il comma 1.
8. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma, capoverso «Art. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate)» dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli imprenditori di cui all'articolo 41-octies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prestano supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate.
* 8. 4. Vignali.

  Al comma, capoverso «Art. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate)» dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli imprenditori di cui all'articolo 41-octies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prestano supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate.
* 8. 3. Squeri, Sarro.

Pag. 72

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Rating di legalità).

  1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, c successive modificazioni, le parole: «che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singolo impresa o al gruppo di appartenenza», sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate)», comma 1, sopprimere le parole: prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.
8. 02. Vignali.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Rating di legalità).

  1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «che raggiungono un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito olla singola impresa o al gruppo di appartenenza», sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate)», comma 1, sopprimere le parole: prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.
8. 01. Squeri, Sarro.

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-sexies, sopprimere i commi 2 e 3.
11. 1. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Bindi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-septies, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-his) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;.
12. 7. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso «Art.41-septies (Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate), comma 2, lettera c), le parole: , ogni quattro mesi sono soppresse.
* 12. 5. Vignali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-septies (Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate), comma 2, lettera c), le parole: , ogni quattro mesi sono soppresse.
* 12. 4. Squeri, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-septies, comma 2, aggiungere la seguente lettera:
   g) un rappresentante del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia competente per territorio.
12. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-septies, comma 4, sopprimere le seguenti parole: rappresentative sul piano nazionale.
12. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Pag. 73

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Bindi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-octies (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate), apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o, inserire le seguenti parole: non definitivamente;
   b) al comma 2 sostituire la parola: diciotto con la parola: dodici e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, delle misure di cui al precedente articolo 41-ter.
* 13. 2. Squeri, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-octies (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate), apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o, inserire le seguenti parole: non definitivamente;
   b) al comma 2 sostituire la parola: diciotto con la parola: dodici e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, delle misure di cui al precedente articolo 41-ter.
* 13. 4. Vignali.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art.14-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159).

  1. L'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 43.
(Rendiconto di gestione).

  1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

  2. L'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 44.
(Gestione dei beni confiscati).

  1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2 del medesimo articolo.
14. 01. Bindi.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Bindi.

Pag. 74

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 48.
(Destinazione dei beni e delle somme).

  1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
   a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
   b) le somme ricavate dalla vendila, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
   c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

  1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
  2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro c ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.
  3. I beni immobili sono:
   a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
   b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
   c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato, l'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'alto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabile dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di Pag. 75cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e a cooperative a mutualità prevalente, senza scopo di lucro. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati da gli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;
   d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

  4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
  5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, Pag. 76n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.
  6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.
  7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.
  8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:
   a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
   b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;
   c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b);

  9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
  10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.
  11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa Pag. 77privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456.90 nel caso di trattativa privata.
  12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.
  12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.
  13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
  14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
  15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
17. 1. Bindi.

  Al comma 1, lettera b), prima del numero 1) inserire il seguente:
  01) sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche».

  Al comma 1, lettera b), numero 1), prima della lettera a) inserire la seguente:
   0a) al primo periodo dopo la parola «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali,».
17. 10. Il Relatore.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17. 1. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Bindi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Delega per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», in conformità a quanto disposto dal codice antimafia e alle funzioni attribuite alla stessa Agenzia in materia di destinazione dei beni confiscati e di ausilio all'autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere una dotazione organica dell'Agenzia adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscati in carico alla stessa Agenzia;Pag. 78
   a-bis) istituire presso l'Agenzia:
    1) un Fondo destinato a rendere utilizzabili i beni confiscati prima della destinazione disposta ai sensi dell'articolo 48 e per il sostegno dei soggetti assegnatari di beni immobili previste dall'articolo 48 comma 3 lettera c);
    2) un Fondo destinato a soddisfare i creditori riconosciuti in buona fede non ricompresi nel riparto delle somme ricavate all'esito della vendita prevista dall'articolo 60.
   a-ter) alimentare i fondi di cui alla lettera a-bis):
    a) in parte attraverso una riduzione dell'aggio riconosciuto a Equitalia Giustizia, determinato con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    b) in parte con una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi del presente decreto, versati annualmente allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) e dall'Agenzia Nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1;
   a-quater) prevedere che le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni siano stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia nazionale;
   b) ripartire il personale dell'Agenzia tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del codice antimafia, e successive modificazioni, e prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende e di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
   c) prevedere la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera b) e in numero non superiore al personale della dotazione organica stabilita ai sensi della lettera a).
18. 10. Il Relatore.

ART. 19.

  Sopprimere le lettere b), c), d), e).
19. 1. Bindi.

  Dopo inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

  1. L'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 52.
(Diritti dei terzi).

  1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
   a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
   b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;
   c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;Pag. 79
   d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

  2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.
  2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico.
  3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
  4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
  5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.
  7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.
  8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli, articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.».
19. 2. Bindi.

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 56.
(Rapporti pendenti).

  1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda Pag. 80sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, comma 1-bis e comma 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dalla immissione in possesso.
  2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
  3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.
  4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.
  5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.».
20. 1. Bindi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
20. 3. Il Relatore.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Limite della garanzia patrimoniale).

  1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.».

  2. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Pagamento di debiti anteriori al sequestro).

  1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.
  2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti.».

Pag. 81

  3. L'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 55.
(Azioni esecutive).

  1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
  2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.
  3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.
  4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.».

  4. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 57.
(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti).

  1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
  2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.
  3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 5, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.».

  5. L'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 58.
(Domanda del creditore).

  1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.
  2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
   a) le generalità del creditore;
   b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
   d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

  3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. Pag. 82È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.
  4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.
  5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.
  6. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.
  7. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, lino a cinque giorni prima dell'udienza.».

  6. L'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 59.
(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo).

  1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblica ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione
  2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.
  3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
  4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.
  5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.
  6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi. Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.
  7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.Pag. 83
  8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile.
  9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.».

  7. L'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 60.
(Liquidazione dei beni).

  1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.
  2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.
  3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
  4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.».

  8. L'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 61.
(Progetto e piano di pagamento dei crediti).

  1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati, al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.
  2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:
   1) pagamento dei crediti prededucibili;
   2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
   3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia;

  3. Sorto considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.
  4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.
  5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscate.Pag. 84
  6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
  7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.
  8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.
  9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
  10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.».

  9. L'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 63.
(Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro).

  1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
  2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.
  5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.
  6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 207.
  7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio Pag. 85decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.
  8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.
  9. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al Tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui al precedente articolo 48.».

  10. L'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 64.
(Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento).

  1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti.
  3. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.
  4. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.
  5. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  6. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.
  7. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.
  8. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi Pag. 86nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.
  9. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.».
21. 1. Bindi.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.
21. 14. Il Relatore.

  Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: «All'udienza» sono aggiunte le seguenti: «fissata per la verifica dei crediti»;
    2) le parole: «dell'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia»;
    3) la parola: «sommariamente» è sostituita dalla seguente: «succintamente».
   2) alla lettera d) dopo il punto 2) è inserito il seguente:
   «2-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.».
   3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) al comma 8:
    1) dopo le parole: «All'udienza» sono inserite le seguenti: «, con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero e dell'Agenzia,»;
    2) le parole: «, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova» sono sostituite dalle seguenti: «e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile.»;
    3) il secondo periodo è soppresso.».
   4) dopo la lettera f) inserire la seguente:
   f-bis) al comma 9:
    1) le parole: «Esaurita l'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito»;
    2) le parole «fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi,» sono soppresse.».
* 21. 7. Berretta.

  Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: «All'udienza» sono aggiunte le seguenti: «fissata per la verifica dei crediti»;
    2) le parole: «dell'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia»;
    3) la parola: «sommariamente» è sostituita dalla seguente: «succintamente».
   2) alla lettera d) dopo il punto 2) è inserito il seguente:
   «2-bis). è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.».
   3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) al comma 8:
    1) dopo le parole: «All'udienza» sono inserite le seguenti: «, con la partecipazione Pag. 87facoltativa del pubblico ministero e dell'Agenzia,»;
    2) le parole: «, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova» sono sostituite dalle seguenti: «e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile.»;
    3) il secondo periodo è soppresso.».
   4) dopo la lettera f) inserire la seguente:
   f-bis) al comma 9:
    1) le parole: «Esaurita l'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito»;
    2) le parole «fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi,» sono soppresse.».
* 21. 15. Pagano.

  Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a) le parole: Conclusa l'udienza di verifica, l'Agenzia provvede alla liquidazione dei beni mobili, anche registrati, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo il giudice delegato fissa tempi e le modalità per la liquidazione dei beni sono sostituite dalle seguenti: Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in razione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca;
   2) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 2:
    1) le parole: «dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia con»;
    2) le parole: «dalla relazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalle relazioni»;
    3) dopo le parole: «articolo 36» inserire le seguenti: «e 41».
   3) dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al comma 3 le parole: «comma 5, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14»;
   4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) il comma 5 è soppresso.
21. 8. Berretta.

  Al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a) le parole: le parole «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: il primo periodo e sostituito dal seguente: «Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti.»;
   2) dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 4:
    1) le parole: «Dopo la irrevocabilità dei provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento,»;Pag. 88
    2) le parole: «in cancelleria» sono soppresse;
   3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.»;
   4) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   b-bis) al comma 7 le parole: «avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 39, commi 6, 7, 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi alla sezione civile della corte di appello dei distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.».
21. 9. Berretta.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;
   b) il comma 5 è soppresso;
   c) al comma 6 l'ultimo periodo è soppresso;
   d) al comma 7:
    1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca.»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

   e) dopo comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al Tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui al precedente articolo 4.».
21. 10. Berretta.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 e sostituito dal seguente:
  «2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti Pag. 89relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti,»;
   b) il comma 3 è soppresso;
   c) al comma 4 le parole: «giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi,» sono sostituite dalle seguenti: «, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.»;
   d) il comma 5 è soppresso;
   e) al comma 6:
    1) le parole: «Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione»;
    2) l'ultimo periodo è soppresso;
   f) al comma 7 le parole: «e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse.
21. 11. Berretta.

  Al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) dopo la lettera b) inserire la seguente:
    «b-bis) al comma 197 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il provvedimento di destinazione del bene immobile adottato dall'Agenzia, costituisce titolo per chiedere la cancellazione dell'ipoteca, senza il consenso del creditore, al competente conservatore dei registri immobiliari. La cancellazione è esente da ogni imposta, tassa o tributo”»;
   2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) al comma 203, terzo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) le parole: «70 per cento» sotto sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
    2) dopo le parole: liquidazione dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle spese del procedimento di confisca e di amministrazione dei beni sequestrati, nonché di quelle sostenute nel procedimento di cui ai commi precedenti e del presente comma.».
21. 12. Berretta.

ART. 22.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 110.
(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi Pag. 90necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; in particolare dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
   b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato, a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle, associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
   c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dai giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione, del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
   d) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
   e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
   f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

  3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

  2. l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 111.
(Organi dell'Agenzia).

  1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
   a) il Direttore;
   b) il Consiglio direttivo;
   c) il Collegio dei revisori;
   d)
il Comitato consultivo di indirizzo.

  2. Il Direttore, è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità il Direttore è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio Pag. 91dei ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
  3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è con posto:
   a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
   b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
   c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
   d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per la politica di coesione.

  4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori, contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  5-bis. Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
   a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
   b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;
   c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
   d) da un responsabile dei fondi del PON sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;
   e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, designato dallo stesso Ministro;
   f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome:
   g) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI:
   h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;
   i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

  6. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso.
  7. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

Pag. 92

  3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 112.
(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).

  1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
  2. L'Agenzia provvede a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione lino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo 111. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
  3. L'Agenzia, per le attività di stia competenza, si avvale delle prefetture territorialmente, competenti. I prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.
  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo:
   a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facili tare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
   b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
   c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;
   d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera h);
   e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ARI e con la banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrato o confiscate;Pag. 93
   f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera h);
   g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
   h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
   i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
   l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
   m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
   n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

  5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:
   a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;
   b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
   c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria.

  6. Il collegio dei revisori provvede:
   a) al riscontro degli atti di gestione;
   b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni».

  4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituito dal seguente:

«Art. 113.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

  1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1983, n. 400, su proposta dei Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:
   a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al eredito bancario e ai finanziamenti europei;
   b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
   c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

  2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo Pag. 94110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
  3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.
  3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità, di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
  4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».
22. 1. Bindi.

  Al comma 1, sono apportate la seguenti modifiche:
   1) alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il punto 2) è sostituito dal seguente:
    2) le parole «, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare» sono soppresse;
    b) al punto 3) le parole «comma 3, lettera c-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettera d)».
   2) dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-ter. Fatta salva l'eventuale competenza di altri soggetti pubblici in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati prevista dalla normativa speciale, l'Agenzia è altresì competente nell'amministrazione e destinazione dei beni confiscati in via definitiva a norma delle vigenti disposizioni di legge. In tali casi, trovano applicazione mito le disposizioni dettate dal presente decreto.».
22. 4. Berretta.

  Al comma 1, lettera c), la parola: industrie, è sostituita dalla seguente: imprese.
* 22. 3. Vignali.

  Al comma 1, lettera c), la parola: industrie, è sostituita dalla seguente: imprese.
* 22. 2. Squeri, Sarro.

  Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) alla lettera c) capoverso 3, la lettera f) è soppressa;
   2) alla lettera e) capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modifiche:
   a)
la lettera c) è soppressa;
   b) alla lettera g) le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti «comma 4».
22. 5. Berretta.

  Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera
g) è soppressa;
   b) alla lettera
h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, designati dalle medesime secondo criteri di rotazione;.
* 22. 4. Vignali.

Pag. 95

  Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera
g) è soppressa;
   b) alla lettera
h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, designati dalle medesime secondo criteri di rotazione;.
* 22. 3. Squeri, Sarro.

  Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 1 dopo la parola «assegnazione» è aggiunta la seguente: «provvisoria»;
   2) dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al comma 2 le parole «anche in via non definitiva» sono soppresse;
   3) alla lettera c), capoverso 3, primo periodo, le parole anche in via non definitiva sono soppresse;
   4) alla lettera d):
    a) al punto 2) le parole «, ove necessario,» sono soppresse;
    b) il punto 4) è soppresso.
22. 6. Berretta.

  Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   b-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati prioritariamente per finalità sociali e poi istituzionali. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.»;
   b-ter) il comma 4, lettera a) è sostituito dal seguente:
   «a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione provvisoria e destinazione dei beni confiscati in via definitiva».
22. 7. Berretta.

  Al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati in via definitiva, si avvale della prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto alle dirette dipendenze dell'Agenzia. La composizione di ciascun nucleo di supporto è definita dall'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo ed annovera in ogni caso personale di ruolo dell'Agenzia o utilizzato dalla stessa in regime di comando o distacco.».
22. 8. Berretta.

  Al comma 5 sopprimere la lettera a).
22. 10. Il Relatore.

  Al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».
22. 9. Berretta.

Pag. 96

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 1. Bindi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01) Al comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, afferenti, anche per interposta persona, al proposto a cui sono riferibili gli specifici beni.».
23. 3. Berretta.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «All'esito della procedura» sono sostituite dalle seguenti: «Con la cessazione dell'incarico» e le parole «di primo grado» sono sostituite dalla seguente «definitiva».
23. 4. Berretta.

  Al comma 2, capoverso 5-bis, dopo le parole qualora il sequestro sia revocato aggiungere le seguenti: entro 20 giorni dal provvedimento di revoca.
23. 2. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. All'articolo dell'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «anche in via non definitiva» sono soppresse e dopo le parole «nelle risorse della gestione.» sono aggiunte le seguenti: «attingendo dal Fondo Unico Giustizia ovvero»;
   b) il comma 2 è soppresso.
23. 5. Berretta.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. All'articolo dell'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 le parole: «e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio» sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché, all'amministratore giudiziario»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. L'Agenzia verifica tempestivamente l'esatta corrispondenza dei beni confiscati con quelli amministrati e, se necessario, promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
23. 6. Berretta.

ART. 24.

  Al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
  e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché, quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento e, successivamente a tale provvedimento amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
24. 1. Berretta.

Pag. 97

ART. 27.

  Sopprimerlo.
* 27. 2. Il Relatore.

  Sopprimerlo.
* 27. 1. Il Relatore.

ART. 28.

  Sopprimerlo
** 28.2. Il Relatore.

  Sopprimerlo
** 28.1. Bindi.

ART. 29.

  Sopprimerlo
29.1. Bindi.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma primo del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori dell'Agenzia, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. La presente disposizione ha efficacia normativa per tutti gli incarichi di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'Agenzia in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
29. 1. Berretta.

ART. 32.

  Sopprimerlo
32. 1. Bindi.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Sono fatti salvi gli atti di gestione e amministrazione assunti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della normativa previgente.
32. 2. Berretta.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Soggetti destinatari).

  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
   a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
   b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, del delitto di cui all'articolo 12-quinquies. Comma 1,del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ovvero dei delitti di cui agli articoli 416-ter c.p., 418 c.p.;
   c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
   d) a coloro che operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;Pag. 98
   e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
   f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo I della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
   g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
   h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
   i) alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione attiva in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.
   l) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo 1, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere a) e b)».
32. 01. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  L'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Titolarità della proposta. Competenza).

  1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4.
  2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente.
  3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. Pag. 99
  4. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Il presidente del tribunale assicura che il collegio sia composto da magistrati di specifica esperienza nella materia o comunque già assegnati a funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.
  5. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali.
  6. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.
  7. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. 11 procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 c.p.p.
  8. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2».
32. 02. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta).

  1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.
  2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 c.p.p.
  3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2».
32. 03. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sostituito dal seguente:

«Art. 14.
(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale).

  1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.Pag. 100
  2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporli successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
  3. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2. il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.
  4. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».
32. 04. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Titolarità della proposta).

  1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 devono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.
  2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e funzioni e le competenze spellanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
  3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1».
32. 05. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. L'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.
(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto).

  1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.Pag. 101
  2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
  3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso nonché nei riguardi di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il soggetto deceduto e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio il soggetto deceduto risultava poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il tribunale provvede, in tali casi, ai sensi dell'articolo 26.
  4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
  5. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.
32. 06. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 19.
(Indagini patrimoniali).

  1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della Polizia giudiziaria, ad indagini sui tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della Polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
  2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.
  3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
  4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice precedente, gli ufficiali di Pag. 102polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
  5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono».
32. 07. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. L'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 22.
(Provvedimento l'urgenza).

  1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-bis. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta previo parere del Procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-bis.
  2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato c perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca».
32. 08. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. L'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 30.
(Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali).

  1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso i beni sequestrati nel processo penale sono affidati all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo amministratore giudiziario, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. del codice di procedura penale, l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia» non provveda alla revoca.
  2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in Pag. 103sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. 11 giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.
  3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale.
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.
  6. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. del codice di procedura penale, i compiti del giudice delegato alla procedura di cui al titolo III vengono svolti nel corso di lutto il procedimento penale dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di sequestro 6 in composizione collegiale, procede alla nomina di un giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1».
32. 09. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.
(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali).

  Nei procedimenti penali nei quali è disposto il sequestro c la confisca di beni o aziende, il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III e titolo IV, e di cui al libro III, titolo II».
32. 010. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 34.
(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).

  1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4. comma 1, lettere a), b) ed l), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.
  2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, Pag. 104se permangono le condizioni in base alte quali è stata applicata.
  3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo (e modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.
  4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.
  5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III.
  6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.
  7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6. i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.
  8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri alti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822.84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio c al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
  9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».
32. 011. Bindi.

Pag. 105

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis.
(Controllo giudiziario delle aziende).

  1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma I, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.
  2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.
  Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:
   a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, fuso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;
   b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al Pubblico Ministero.

  3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma precedente, il tribunale stabilisce i compili del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:
   1) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, c di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
   2) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma precedente net confronti del commissario giudiziario;
   3) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
   4) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;
   5) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

  4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali c gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma I dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
  5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di Pag. 106procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.
  6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 nelle forme previste dal comma precedente.
  7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma precedente sospende gli effetti di cui all'articolo 94.
32. 012. Bindi.