CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 febbraio 2015
396.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano.

EMENDAMENTI

ART. 1

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: articolo 99, secondo comma sono inserite le seguenti: nonché per i reati di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis.
1. 30. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sopprimerlo.
*1. 50. Il Governo.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimerlo.
*1. 8. Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 157. – (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato:
   1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
   2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
   3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
   4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
   5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
   6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

  Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
  La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 20

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 157. – (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:
   1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;
   2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;
   3) entro sette anni dalla consumazione dei reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;
   4) entro cinque anni dalla consumazione del reato i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

  Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.
  La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.
  Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.
  Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:
   1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;
   2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio.
1. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il terzo comma dell'articolo 157 del codice penale è soppresso.
1. 6. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 157 del codice penale).

  1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;
   b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
  «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni».
1. 10. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
  La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322 e 322-bis, la prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e Pag. 21a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
1. 1. Guerini.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
  La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322 e 322-bis, la prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
1. 9. Mattiello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di un quarto con le seguenti: della metà e sostituire le parole: sette anni con le seguenti: otto anni e le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
1. 11. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di un quarto con le seguenti: della metà.
1. 12. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: otto anni e le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
1. 13. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, fino alla fine del comma, con le seguenti: per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: «per i reati di cui agli articoli 449», sono sostituite con le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479.
1. 20. Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, fino alla fine del comma, con le seguenti: per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: «per i reati di cui agli articoli 449», sono sostituite con le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479».
1. 21. Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, fino alla fine del comma, con le seguenti: per il quale è stabilita la Pag. 22pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: «per i reati di cui agli articoli 449», sono sostituite con le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479».
1. 7. Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
1. 5. Sannicandro, Daniele Farina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 157 del codice penale, è così modificato:
   a) dopo le parole «3-quater,» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati previsti al Libro II, Titolo II»;
   b)
dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ed i reati previsti dalla legge n. 74/2001 e dagli articolo 2621 e 2622 del codice civile».
1. 14. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 157 del codice penale, è così modificato:
   a) dopo le parole: «3-quater,» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati previsti al Libro II, Titolo II».
1. 15. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 157 del codice penale, è così modificato:
   b) dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ed i reati previsti dalla legge n. 74/2001 e dagli articolo 2621 e 2622 del codice civile».
1. 16. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:
  «La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato».
1. 17. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 161 del codice penale, le parole da: «della metà nei casi di cui all'articolo 99», fino alla fine del comma sono soppresse.
1. 22. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 3. Pagano.

Pag. 23

  Al comma 1, premettere, il seguente:
  01. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «permanente» sono inserite le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono aggiunte le seguenti: «o la continuazione».
*2. 5. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, premettere, il seguente:
  01. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «permanente» sono inserite le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono aggiunte le seguenti: «o la continuazione».
*2. 6. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 158, secondo comma, del codice penale, il secondo periodo è soppresso.
2. 7. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: decorre inserire le seguenti: dalla data di iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale o, se precedente.
2. 4. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'azione penale non sia stata precedentemente esercitata. In tal caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
2. 1. Guerini.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 159 e 160 del codice penale).

  1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:»;
   b) al numero 3), primo periodo, le parole: «o del processo» sono soppresse.

  2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 160. – (Interruzione del corso della prescrizione). – Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.
  La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi».
3. 9. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Pag. 24

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:
   1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;
   2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
   3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
   4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

  Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
   2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
  Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».
3. 5. Sarro, D'Alessandro, Chiarelli, Marotta, Parisi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 159 del codice penale).

  1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, nonché nei seguenti casi:
   1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di Pag. 25autorizzazione a procedere fino al giorno in cui l'autorità competente ad accordarla accoglie la richiesta;
   2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio fino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
   3) dal provvedimento che dispone la rogatoria internazionale fino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta o, comunque, decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
   4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

  Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal deposito della sentenza di condanna nel giudizio di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
   2) dal deposito della sentenza di condanna nel giudizio di secondo grado, anche se pronunziata in sede di rinvio, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.
  Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».
3. 4. Pagano.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 159, primo comma, del codice penale, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
   1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta, sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
   2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;.
3. 50. Il Governo.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 159, numero 3, è soppresso il secondo periodo.
3. 11. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 159, numero 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La sospensione riprende il sito corso dal giorno della udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale».
3. 10. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Pag. 26

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01) All'articolo 159, primo comma, del codice penale al numero 3), dopo le parole: «aumentato di sessanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «nel computo dei sessanta giorni non si tiene conto della sospensione dei termini prevista per il periodo feriale. In tali casi, riguardo al regime della prescrizione, non si applica quanto previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale».
3. 1. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera 3-ter) sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorso un anno.
3. 16. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, n. 3-ter sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

  Conseguentemente:
   sopprimere il n. 3-quater;
   al comma 2, capoverso articolo 159, sostituire il primo periodo, con il seguente: Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per sei mesi a partire dalla data della lettura della sentenza di condanna di primo grado e per tre mesi dalla data della lettura della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio.
3. 6. Di Lello.

  Al comma 1, n. 3-ter) sopprimere le seguenti parole: o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
3. 17. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, n. 3-quater), sostituire le parole: a sei mesi con le seguenti: ad un anno.
3. 18. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, numero 3-quater), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
3. 8. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, dopo il numero 3-quinquies, aggiungere i seguenti:
  3-sexies) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio;
  3-septies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi.
3. 12. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, dopo il numero 3-quinquies, aggiungere il seguente:
   a) 3-sexies) dalla formulazione dell'imputazione a dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio.
3. 14. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera 3-quinquies, aggiungere il seguente:
   a) 3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi.
3. 13. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Pag. 27

  Al comma 1, dopo il numero 3-quinquies, aggiungere il seguente:
  3-sexies) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento.
3. 15. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 159, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
   2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computai ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
  Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».
3. 51. Il Governo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello».
3. 22. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni e le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
3. 19. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
3. 20. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 2 sopprimere le parole: di condanna ovunque ricorrano.
3. 23. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
3. 21. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 2, dopo le parole: anche se pronunciata in sede di rinvio, inserire le seguenti:, salvo che l'impugnazione sia stata proposta dal Pubblico Ministero.
3. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  Le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, come modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo 3, si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 7. Mazziotti Di Celso.

Pag. 28

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 159, il secondo comma è soppresso.
3. 52. Governo.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 160, comma 3, del codice penale le seguenti parole sono soppresse: «, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale».
3. 24. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 3. Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo con le seguenti: La sospensione della prescrizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 1. Sarro, D'Alessandro, Chiarelli, Marotta, Parisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.
4. 5. Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 161 del codice penale).

  1. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, le parole da: «della metà» fino a: «105» sono soppresse.
*4. 03. Ermini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 161 del codice penale).

  1. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, le parole da: «della metà» fino a: «105» sono soppresse.
*4. 01. Guerini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.
  2. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. 02. Pagano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni dell'articolo 3, si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 05. Governo.