CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il testo base del disegno di legge cost. C. 2613, approvato dal Senato, recante «Revisione della parte seconda della Costituzione»;
   rilevata la portata dell'articolo 30 del disegno di legge, con il quale si viene a modificare l'articolo 117 della Costituzione;
   apprezzato l'inserimento nell'elenco di cui al secondo comma del citato articolo 117 della Costituzione, della lettera «v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia», che determina un richiamo al centro, in favore dello Stato, di una nuova e meglio delineata competenza legislativa esclusiva. Si tratta di una materia (e di una funzione) che appare decisiva per le politiche di sviluppo e rilancio del tessuto produttivo nazionale;
   considerata necessaria l'assegnazione della programmazione strategica scientifica e tecnologica alla competenza esclusiva statale e della promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese alla competenza regionale;
   sottolineata la positività della novellata assegnazione all'esclusiva competenza statale della materia del commercio con l'estero;
   condivisa la complessiva revisione dell'impianto di riparto di competenze tra Stato e Regioni e la scelta di espungere dal sistema costituzionale le materie di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, foriere di un ingente conflittualità in sede di giurisdizione costituzionale e di rilevanti effetti di incertezza, in particolare, sul settore dell'industria, del commercio e del turismo;
   rilevato che andrebbe incoraggiato, sempre e in ogni caso, un esercizio positivamente cooperativo delle competenze – quale comunque si richiede in un assetto istituzionale multilivello – puntando alla più compiuta valorizzazione del principio di leale collaborazione e del conseguente metodo dell'intesa interistituzionale, nonché ad un esercizio del principio di attrazione in sussidiarietà secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, che non possono non presiedere anche alla concreta attivazione della clausola di supremazia;
   considerato che tale modalità operativa andrebbe incoraggiata tanto più in tutte le aree ove permarranno linee di confine complesse tra competenza dello Stato e competenze delle Regioni, a partire dal «banco di prova» della relazione tra la trasversalità della tutela statale della concorrenza e le discipline regionali generate dal sistema delle materie innominate;
   valutata positivamente la finalità principale della riforma costituzionale che, attraverso il superamento del bicameralismo paritario, crea le condizioni per la razionalizzazione, semplificazione e, conseguentemente, per la velocizzazione della fase di produzione legislativa con la naturale e auspicata creazione delle condizioni per un'azione riformatrice più consona a garantire risposte più efficaci alle Pag. 171esigenze dell'economia e più generalmente del mondo del lavoro;
   raccomandando, la massima cura nell'assicurare la migliore rappresentatività del corpo elettorale e l'equilibrio tra gli organi costituzionali sia nelle funzioni proprie sia nella garanzia democratica che deriva dalla loro interazione,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il testo del disegno di legge di ratifica recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (C. 2659 Governo);
   preso atto che i principali campi della cooperazione bilaterale sono rappresentati dalla politica di difesa, dalla formazione in campo militare, nonché dall'importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare;
   evidenziato che l'atto in questione, oltre a poter produrre positivi effetti in taluni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, può ottenere un significativo risultato nell'opera di stabilizzazione di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, anche in chiave di contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamista;
   rilevato che l'Italia è uno dei principali partner economico-commerciali del Kazakhstan, essendo il secondo Paese di destinazione delle esportazioni kazake (in gran parte petrolio) ed anche il secondo Paese esportatore in assoluto in ambito UE, dopo la Germania,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.