CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante «Revisione della parte seconda della Costituzione»;
  premesso che:
   il disegno di legge introduce importanti innovazioni con riguardo al riparto di competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione attraverso la soppressione della competenza concorrente e una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;
   le modifiche introdotte incidono in modo rilevante sulle materie di competenza della VIII Commissione;
  considerato che:
   in base al nuovo riparto di competenze, la materia ambientale rimane nell'ambito della competenza esclusiva statale, ma muta denominazione in quanto, in luogo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», si fa riferimento ad «ambiente ed ecosistema»;
   la competenza in materia ambientale andrebbe integrata con un riferimento esplicito allo «sviluppo sostenibile» alla luce dell'evoluzione e del dibattito, anche internazionale, che si è svolto negli ultimi anni in ordine alla necessità di coniugare la dimensione ambientale, economica e sociale dello sviluppo;
   la materia ambientale andrebbe altresì integrata con un riferimento esplicito alla «difesa del suolo», al fine di sottolineare l'esigenza di interventi incisivi ed efficaci di tutela in risposta alle peculiarità e alle criticità del territorio italiano;
   sarebbe opportuno fare più correttamente riferimento agli «ecosistemi» anziché all’»ecosistema», al fine di ricomprendere in tale materia gli ecosistemi naturali e quelli artificiali;
  rilevato che:
   il citato disegno di legge, all'articolo 30, nel modificare l'articolo 117 Cost., attribuisce alla competenza regionale la disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione dei beni ambientali e paesaggistici;
   la reintroduzione, all'articolo 117, di un non meglio precisato «interesse regionale», in nome del quale le Regioni dovrebbero disciplinare la promozione dei beni ambientali e paesaggistici, rischia di vanificare l'obiettivo della riforma, vale a dire l'eliminazione del principio della legislazione concorrente con tutte le complessità, le complicazioni e le farraginosità che esso ha determinato nella sua concreta applicazione;
   nel nuovo testo dell'articolo 117 sono ascritte alla competenza esclusiva dello Stato le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e la materia delle infrastrutture strategiche, mentre sono ricondotte alla competenza delle regioni materie quali la pianificazione del territorio regionale e la mobilità al suo interno, nonché la dotazione infrastrutturale;Pag. 148
   tale previsione di una nuova articolazione di competenze tra Stato e regioni in materia di governo del territorio appare più rispondente alle effettive competenze sul tema, che intreccia numerose competenze esclusive dello Stato quali ordinamento civile, ordinamento penale, determinazione dei livelli essenziali di prestazione concernenti i diritti civili e sociali, tutela dell'ambiente, attribuendo così alle regioni competenze specifiche sotto il profilo della legislazione di pianificazione per il raggiungimento delle finalità di promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, di tutela delle identità storico-culturali e delle qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani e di tutela del paesaggio;
  evidenziato che:
   il disegno di legge attribuisce espressamente alla potestà legislativa esclusiva statale la materia delle «infrastrutture strategiche», nel contempo includendo tra le materie di competenza regionale la «dotazione infrastrutturale»;
   sarebbe opportuno verificare se l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa relativamente alla dotazione infrastrutturale possa determinare problemi interpretativi rispetto all'assegnazione alla competenza statale della materia delle infrastrutture strategiche;
  ritenuto che:
   le questioni attinenti alla governance territoriale, oggetto di riforma da parte del presente disegno di legge costituzionale, hanno incidenza sulla materia dell'ambiente, degli ecosistemi, dello sviluppo sostenibile e delle infrastrutture;
   di particolare rilievo, alla lettera p) del nuovo articolo 117, è la enucleazione della competenza statale in materia di «disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni», nonché la previsione, all'articolo 39, comma 4, che per gli enti locali di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale;
   è necessario pertanto coordinare le disposizioni di cui alla lettera p) del nuovo articolo 117 a quelle di cui all'articolo 39, comma 4, primo periodo, del disegno di legge, dal momento che l'ordinamento degli enti locali, da un lato, richiede norme generali comuni per tutto il territorio nazionale, dall'altro, deve lasciare spazio sia alle norme generali che all'autorganizzazione delle istituzioni interessate, tra le quali vanno ricompresi anche gli enti di area vasta;
   nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 39, comma 4, occorre altresì porre in atto una modifica per contemperare l'esigenza di profili ordinamentali comuni validi sul piano nazionale con l'autonomia che in materia va assicurata alle Regioni, ferma restando l'esigenza di disposizioni peculiari per gli enti operanti in territori interamente montani, come tra l'altro previsto nella legge n. 56 del 2014:
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, lettera s), le parole: «ambiente ed ecosistema» siano sostituite con le seguenti: «ambiente, ecosistemi, difesa del suolo e sviluppo sostenibile»;
   2) all'articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, sia sostituita la lettera p) con la seguente: «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e città metropolitane, nonché norme generali sull'ordinamento degli enti locali, compresi quelli di area vasta, e sulle forme associative dei comuni, tenuto conto anche delle peculiarità delle aree montane»;
   3) all'articolo 39, comma 4, sia sostituito il primo periodo con il seguente: Fatto salvo l'ordinamento generale degli enti di area vasta per le aree non metropolitane, Pag. 149definito con legge statale bicamerale, per gli enti in territori interamente montani e confinanti con Paesi stranieri, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale, assicurando forme e condizioni particolari di autonomia,

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare all'articolo 30, nell'ambito delle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva della Regione, il riferimento alla promozione dei beni ambientali e paesaggistici, al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione tra le competenze statali e quelle regionali;
   b) all'articolo 30, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare le conseguenze dell'attribuzione alle regioni della competenza in materia di «dotazione infrastrutturale» in rapporto all'assegnazione alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «infrastrutture strategiche».

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ALLEGATO 2

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La VIII Commissione,
   considerato che:
    il Parlamento che in questo momento sta modificando la carta costituzionale è stato eletto in virtù di una legge elettorale che è stata dichiarata incostituzionale;
    si ritiene necessario mantenere un Parlamento che, pur nella differenziazione delle attribuzioni conferite alle due Camere, mantenga tuttavia una investitura popolare diretta per entrambi i suoi rami e pertanto appare insoddisfacente che i senatori vengano eletti all'interno dei Consigli regionali e tra i Sindaci;
    prerequisito di qualsiasi discussione sulle modalità di composizione e sulle funzioni delle due Camere deve essere, non tanto la drastica riduzione del numero dei parlamentari, che rischia di tradursi in un vulnus di rappresentanza democratica, bensì un deciso abbassamento dei costi della politica passando quindi per un livellamento verso il basso delle indennità e dei rimborsi che vengono corrisposti ad ogni singolo parlamentare. La riduzione dei costi della politica può avvenire in modo molto più efficace se si mantiene la democrazia dell'elezione, si abbassano – fino anche a dimezzarle – le indennità ed i rimborsi di ogni singolo parlamentare, ma con il mantenimento di due Camere elette dal popolo, che possano controllarsi a vicenda e, quando necessario, correggere l'una gli errori dell'altra;
    questa riforma costituzionale accentra moltissimo i poteri legislativi in capo allo Stato e elimina l'attuale meccanismo della legislazione concorrente, dando la sensazione di voler creare una separazione delle competenze tra Stato e regioni poco coerente con un'impostazione unitaria dell'organizzazione statale e delle istituzioni che la compongono, tra le quali è auspicabile una continuità di azione e non certo una netta linea di demarcazione;
    la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con questo provvedimento, viene attratta nella competenza esclusiva dello Stato, mentre alle regioni è affidata la competenza in materia di promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici; sparisce qualsiasi riferimento alla competenza concorrente Stato-Regioni e la relativa distinzione tra determinazione dei principi fondamentali e potestà legislativa vera e propria; il nuovo sistema, sempre nell'ottica centralistica meglio sopra precisata, sembra andare in direzione diametralmente opposta alla creazione di nuovi strumenti di raccordo tra gli organi centrali e periferici; si sarebbe ritenuto preferibile procedere, nell'attuazione della politica ambientale, all'insegna del principio per cui l'ambiente rappresenta un valore costituzionale con carattere trasversale ed all'interno di tale valore ambiente, si delineano, contestualmente, competenze statali, regionali e degli altri enti locali; concetto che sarebbe dovuto andare di pari passo con l'opportunità di curare l'aspetto del coordinamento funzionale delle competenze per evitare il verificarsi Pag. 151di una eccessiva frammentazione e dispersione delle funzioni in materia di ambiente;
    appare particolarmente grave la scelta di modificare il testo della lettera s) del comma 2 dell'articolo 117 in materia di legislazione esclusiva dello Stato in merito alla quale si esprimono le seguenti perplessità:
     l'inserimento della «valorizzazione» dei beni culturali e paesaggistici e la sua equiparazione alla tutela dei medesimi destano qualche preoccupazione, perché la tutela dovrebbe avere essere assolutamente prioritaria rispetto ad operazioni che, in nome della valorizzazione, rischiano di mercificare il nostro straordinario patrimonio culturale;
     l'ambiguità della formulazione per la quale sembra che la tutela sia circoscritta esclusivamente ai beni culturali e paesaggistici, mentre per l'ambiente e l'ecosistema lo Stato si debba preoccupare esclusivamente di predisporre un quadro normativo di carattere squisitamente ordinamentale e relegando la tutela ad una condizione di mera eventualità; questa genericità riferita all'ambiente e all'ecosistema è foriera di gravissimi equivoci ed è contro la giurisprudenza costituzionale, la quale, molto opportunamente (vedi in particolare le sentenze n. 367 e 378 del 2007), ha distinto la «tutela», e cioè la conservazione, dell'ambiente e dell'ecosistema, affidata allo Stato, «dall'uso» e dalla «fruizione» dell'ambiente, affidata al «governo del territorio» delle Regioni, precisando che le norme di tutela, e cioè i livelli di tutela ambientale posti dallo Stato, non possono essere superate dalle norme regionali, che disciplinano l'uso e la fruizione del territorio. Detta giurisprudenza ha anche saggiamente precisato che, coincidendo l'ambiente con il «pezzo di biosfera» che costituisce l'ambito di applicazione dell'ordinamento giuridico, si verifica spesso un «concorso di competenze» sullo stesso oggetto e che in detto concorso vanno tenute distinte le competenze statali da quelle regionali. Si è detto, ad esempio in materia di salute, che le Regioni, disciplinando la tutela di questo bene, possono stabilire livelli di tutela ambientale maggiori, e non minori, di quelli stabiliti dallo Stato. L'attribuzione inoltre della «valorizzazione» dei beni culturali e paesaggistici allo Stato non tiene conto della giurisprudenza costituzionale sul significato proprio del termine, che va inteso, non come «evento pubblicitario», ma come «restauro» dei beni in questione, diretto alla «conoscenza», alla «ricerca» e allo «studio», e non a fini commerciali. È dunque, indispensabile, che il termine «tutela» sia espressamente riferito all'ambiente, all'ecosistema e ai beni culturali;
     l'introduzione, nelle medesima lettera, di altri ambiti di intervento – tra cui l'ordinamento sportivo – sembra orientata a un'apparente dequalificazione della tutela ambientale, che decenni di dottrina e giurisprudenza aveva portato a considerare un'esigenza fondamentale ed imprescindibile del nostro ordinamento;
     per quanto riguarda il governo del territorio, sottratto alla competenza concorrente, non si capisce come sia possibile parlare di «pianificazione» regionale in via astratta e generale senza precisarne i contenuti e soprattutto senza indicare i rapporti con la «tutela» dell'ambiente e dell'ecosistema;
     altrettanto ambiguo è l'uso del termine «promozione» riferito ai beni ambientali, culturali e paesaggistici», nell'ambito della potestà legislativa regionale, non essendo chiara la finalità di tale attività, se diretta a fini commerciali o alle cosiddette associazioni culturali;
     non si comprende, inoltre, se la tutela della salute appartenga ancora alle Regioni, parlandosi soltanto di «programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali»;
     sorprende inoltre che si parli di «disciplina delle attività culturali» «per quanto di interesse regionale»; – la «cultura» è universale ed è disciplinata dalla Pag. 152Parte prima della Costituzione, a meno che per «attività» non si intenda far riferimento agli «eventi culturali», per finalità commerciali, ma tali ambiguità, che hanno l'effetto di snaturare ed affievolire concetti fondamentali, non possono ritenersi appropriati al testo costituzionale;
     la Costituzione deve contenere concetti chiari e precisi e non affermazioni generiche e confuse e, per giunta, avulse dalle puntualizzazioni della Corte costituzionale;
     parimenti grave è la scelta di modificare il terzo comma dell'articolo 116 includendo il «governo del territorio» tra le materie rispetto alle quali, con il procedimento previsto nello stesso articolo 116, possono essere concesse ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a singole regioni in una materia nella quale già si registrano, anche per inerzia del legislatore statale, significative differenze tra gli ordinamenti regionali, senza che ciò abbia determinato apprezzabili risultati sul piano dell'ordinato governo del territorio, e con il rischio che l'assetto costituzionale prospettato metta a rischio ulteriormente la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica;
     sono opportune nuove ed ulteriori tipologie di referendum, propositivi e consultivi, è necessario porre al centro dell'interesse la reale connessione tra corpo elettorale e attività legislativa;
     occorre garantire trasparenza nelle elezioni di alcune tra le più alte cariche dello Stato, come i giudici della Corte costituzionale, in quanto il modo migliore per scegliere le persone chiamate a ricoprire funzioni che servono a tutelare i diritti costituzionali, è quello di renderle pubbliche in modo che tutti possano valutare tali persone prima della loro elezione in Parlamento;
     il rapporto tra la Costituzione repubblicana e le leggi di derivazione europea deve essere tradursi in supremazia della prime sulle seconde;
     i meccanismi di garanzia dei diritti e delle prerogative delle minoranze presenti in Parlamento non risultano soddisfacenti;
     gli emendamenti approvati in commissione, come quello relativo alla composizione del Senato e la modifica degli articolo 7 e 14 del disegno di legge in oggetto, non colmano le gravi lacune della riforma in questione,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679-quater, Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2679-quater Governo, recante «Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania»;
   ritenuto che l'efficacia dell'attività di contrasto alla criminalità ambientale in Campania non può e non deve prescindere da interventi di portata più ampia e comunque integrati con le operazioni più complessive di sicurezza e controllo del territorio, primo fra tutti l'ampliamento della tipologia e dell'ambito dei delitti contro l'ambiente, attraverso il loro inserimento, non più rinviabile, nel codice penale e l'inasprimento delle relative sanzioni;
   apprezzata la finalità del provvedimento che mira a reprimere e a porre un freno al fenomeno dei roghi di rifiuti di diversa natura, che affliggono da troppo tempo alcuni territori della Campania, con particolare riferimento alla cosiddetta «Terra dei Fuochi», e attraverso i quali vengono smaltiti, a bassissimo costo e in grave violazione della legge, materiali spesso tossici e quindi fortemente pericolosi per la salute dei cittadini e per l'integrità dell'ambiente;
   valutata positivamente la conferma dell'impianto normativo preesistente che esclude qualsiasi riferimento a compiti da affidare al personale militare delle Forze Armate, in qualche modo riconducibili a funzioni di polizia giudiziaria;
   considerato che occorre rafforzare e ampliare complessivamente gli strumenti di controllo e investigativi finalizzati alle attività di controllo e sicurezza di quei territori, alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania;
   ritenuto altresì che occorre procedere alla concreta e tempestiva bonifica dei tanti siti inquinati attraverso sia la rapida esecuzione dei relativi progetti in tempi certi e ravvicinati sia il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti sia la semplificazione e lo snellimento della normativa in materia, nonché al potenziamento delle azioni di monitoraggio per la tutela dell'ambiente e della salute, per la sicurezza e la qualità delle produzioni agro-alimentari;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679-quater, Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    la situazione in cui versa la parte del territorio campano cui il provvedimento in oggetto si riferisce, meglio conosciuto come «Terra dei Fuochi», è estremamente grave e complessa;
    il decreto Legge n. 136 del 2013, così come convertito dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, si è rivelato, ad oggi, sostanzialmente privo di efficacia e pochi sono i benefici scaturiti per la popolazione di questo martoriato territorio;
    sempre più frequenti sono i rinvenimenti in tali aree dei rifiuti tossici interrati, così come, sempre più sono i roghi tossici che ogni giorno inquinano il territorio;
    forti perplessità si esprimono relativamente all'utilizzo di personale militare in questo territorio, vi è il forte sospetto che si tratti di un'azione solo di facciata e propagandistica ed ancora una volta non si affronta il cuore del problema. Il personale militare infatti non ha funzioni di polizia giudiziaria, ma solo funzione di agenti di pubblica sicurezza. Trattasi di personale privo di formazione specifica in ambito ambientale con il risultato che il più delle volte, è costretto a chiedere l'intervento, non sempre necessario, del Corpo Forestale o del Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri;
    mal gestita sembra la cifra stanziata per tale provvedimento per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, la quale serve a coprire le spese per i mezzi carrozzati ed il compenso del personale militare utilizzato soprattutto in considerazione del fatto che una regolare assunzione nei corpi di polizia ambientale non costa più di 50 mila euro l'anno;
    individuare le attività sommerse rappresenta, infine, la chiave per arginare il fenomeno degli sversamenti abusivi di rifiuti speciali; va infatti privilegiato un simile modus operandi rivolto alla prevenzione rispetto alla pur imprescindibile attività sanzionatoria che può senz'altro essere rappresentata dall'impiego del personale militare per sanzionare chi materialmente appicca il fuoco al rifiuto, perseguendo l'ultimo anello della catena criminale, senza tuttavia individuare le ragioni a monte del fenomeno criminale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

  alle seguenti condizioni:
   sia rinforzato il Corpo Forestale dello Stato, carente di uomini e mezzi, che secondo il rapporto ecomafie 2014 di Legambiente ha accertato nel 2013 oltre 10 mila reati ambientali contro i 65 della Polizia di Stato; nella medesima direzione siano accorpate al Corpo Forestale dello Stato le polizie provinciali e si facciano confluire all'interno del Corpo unità provenienti dal piano di dismissione dell'aeronautica così da aumentare di migliaia di unità il Corpo in un arco di tempo estremamente Pag. 155ristretto, circa 6 mesi, senza rinunciare ad una adeguata formazione ambientale;
   siano utilizzati speciali droni, compatibili con i sistemi magnetetotermici e con i sistemi termografici, indispensabili per il continuo monitoraggio delle aree a rischio, predisponendo un piano organico di video sorveglianza contestualmente chiarendo le competenze in ordine ad esso;
   siano utilizzate le risorse finanziarie per perseguire obiettivi di controllo a monte della filiera dello smaltimento dei rifiuti speciali, con impegno massiccio anche del personale della Guardia di Finanza per effettuare controlli sulle aziende sommerse.

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ALLEGATO 5

5-04250 Grimoldi: Sulla realizzazione dell'autostrada della Valle Trompia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alle problematiche connesse all'attuale viabilità nel territorio della Valle Trompia, già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo, sono stati acquisiti elementi di aggiornamento presso la competente struttura del MIT e presso ANAS.
  Come è noto, la costruzione e la gestione dell'autostrada della Valle Trompia è prevista nella Convenzione sottoscritta il 9 luglio 2007 tra la Società ANAS e la Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova.
  Quanto alla procedura di gara e alle necessarie espropriazioni, l'ANAS riferisce di aver concluso, a gennaio scorso, le attività di acquisizione delle aree interessate dalla costruzione della suddetta infrastruttura (tratto Concesio-Sarezzo) ed ha avviato i lavori per la delimitazione delle aree acquisite.
  La medesima società ha comunicato, altresì, di aver ottenuto dagli Enti gestori dei sottoservizi i pareri e i progetti necessari per la risoluzione delle interferenze.
  Dette attività sono state svolte mediante l'anticipazione di un importo pari a 7,5 milioni di euro, che la Concessionaria Brescia-Verona-Vicenza-Padova dovrà restituire all'ANAS, così come previsto dall'allegato «N» alla convenzione vigente.
  Inoltre, gli impegni assunti dalla Autostrada Brescia-Padova prevedono, a proprio carico, l'importo complessivo di 258,6 milioni di euro per la realizzazione dell'opera.
  Occorre evidenziare, peraltro, che il 26 settembre scorso l'impresa risultata aggiudicataria provvisoria nella gara di appalto bandita dall'ANAS per l'esecuzione dei lavori, si è rivolta al TAR della Lombardia con un ricorso finalizzato a conseguire un provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori.
  Quindi l'ANAS si è costituita in giudizio, attraverso l'Avvocatura dello Stato, rilevando la necessità che la concessionaria concretizzi i propri impegni finanziari volti a garantire l'avvio dei lavori, per evitare ulteriori ritardi e possibili pretese risarcitorie.
  Lo scorso 6 novembre il TAR della Lombardia ha emesso un'ordinanza nei confronti dell'ANAS affinché adotti «un atto espresso entro il 10 gennaio 2015» in merito all'aggiudicazione della gara menzionata.
  Per quanto concerne, poi, l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla citata convenzione, la società concessionaria si è formalmente impegnata a presentare, a breve, il nuovo PEF, la cui mancata approvazione rendeva non attuabile l'erogazione del contributo previsto per la realizzazione del collegamento autostradale in argomento.
  L'impegno della società concessionaria scaturisce da quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dal quale sono derivate le indicazioni per la formulazione del nuovo Piano.
  Detto Piano, unitamente all'Atto aggiuntivo alla Convenzione, dovrà essere approvato dal CIPE e formalizzato con decreto interministeriale, e successivamente registrato alla Corte dei conti.
  Pertanto, appare chiara la volontà del MIT di confermare la realizzazione dell'opera.

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ALLEGATO 6

5-04251 De Rosa: Sulla realizzazione del tratto autostradale A31 Valdastico Nord.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il progetto preliminare dell'Autostrada Valdastico A31 nord è caratterizzato da elevati sviluppi dell'infrastruttura in galleria, scelta dettata in parte dall'orografia del territorio e in parte dall'obiettivo di limitare l'impatto ambientale dell'opera: su uno sviluppo complessivo del tracciato di 39,1 km, 27,8 sono infatti in galleria.
  Tale impostazione consente di ridurre l'impatto ambientale dell'opera ai soli brevi tratti residui a cielo aperto, evitando così di deturpare la valle.
  A comprova di quanto asserito, il progetto ha ottenuto la valutazione d'impatto ambientale favorevole da parte del Ministero dell'ambiente, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e da parte della Regione del Veneto.
  I flussi di traffico previsti, inoltre, sono congruenti con quelli contemplati dalla normativa vigente per le autostrade di nuova realizzazione.
  Il completamento a nord dell'A31 consentirà di collegare il Veneto con il Trentino Alto Adige, andando a chiudere un sistema viabilistico che senza il completamento a nord della Valdastico rimarrebbe incompleto e sottoutilizzato, con conseguenze economiche negative per il territorio di riferimento.
  La Valdastico, completata con il tratto a nord, svolgerà invece un ruolo fondamentale per il miglioramento delle relazioni tra la parte orientale della Pianura Padana e della fascia Adriatica con il Brennero, facilitando le relazioni verso l'Europa.
  Il nuovo collegamento favorirà, infatti, la circolazione delle merci e delle persone, dando nuova linfa al tessuto economico locale e favorendo la ripresa dalla crisi.
  I vantaggi derivanti saranno importanti a livello locale e di rilievo a livello nazionale.
  Si percepiranno in modo diretto, con la riduzione delle distanze rispetto agli attuali itinerari autostradali e con le riduzioni dei tempi e dei costi di trasporto (carburanti e pedaggi) per merci e persone, andando a migliorare la competitività delle imprese che operano in un tessuto produttivo altamente industrializzato e che sono alla ricerca di infrastrutture che possano migliorare lo sbocco nei floridi mercati del nord Europa.
  Infatti, vantaggi indotti si avranno a favore della competitività delle realtà produttive locali e nazionali, che potranno fruire dell'innalzamento della velocità media degli spostamenti e di una migliore programmabilità dei trasporti.
  Su vasta scala si registrerà anche la riduzione dell'immissione d'inquinanti in atmosfera, in ragione delle minori percorrenze complessive sulla rete autostradale.
  Anche su tali motivazioni si basa l'inserimento dell'opera nel «Programma delle Infrastrutture Strategiche» della Legge Obiettivo avvenuto a partire dal 2010 e nelle reti di trasporto europee TEN-T «Comprehensive Network», trattandosi di potenziamento del collegamento tra il Corridoio Mediterraneo e quello Scandinavo-Mediterraneo.
  Infine, voglio precisare che il completamento a nord dell'autostrada Valdastico non costituisce una alternativa al trasporto Pag. 158su rotaia, che presenta invece caratteristiche compatibili con il sistema autostradale del nord-est.
  L'opera è assegnata in concessione alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA, avendo la stessa a suo tempo incorporato la prima società concessionaria società Autostrada Trento - Rovigo S.p.A.
  Per l'opera non è prevista una linea di finanziamento specifica, in quanto il finanziamento è inserito nell'ambito di un Piano Economico Finanziario (PEF) che comprende la gestione complessiva di tutta la rete stradale assegnata alla concessionaria (A4, A31 esistente, A31 sud, tangenziali di Verona, Vicenza e Padova, e altre), secondo l'impostazione delineata nell'ambito della Convenzione di concessione vigente dal 2007.
  Va inoltre evidenziato che la mancata realizzazione della Valdastico nord renderebbe il prolungamento a sud della stessa Valdastico un investimento in perdita (costo dell'opera circa 1,2 miliardi di euro). Il prolungamento a sud della Valdastico è già, infatti, sostanzialmente completato e destinato ad essere aperto al traffico fino alla città di Rovigo a partire dal primo semestre del 2015.
  Inoltre, faccio osservare che non è prevista la scadenza della Concessione nel 2015 ma, come riportato dalla Convenzione vigente, l'approvazione del progetto Valdastico nord rappresenta un momento intermedio di verifica.
  In ogni caso, la realizzazione dell'A31 nord, a prescindere dalle vicende concessorie di Autostrada Brescia-Padova, rappresenta un investimento strategico a livello europeo (reti TEN-T).
  Quanto all'iter procedurale, informo che la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova ha predisposto il progetto preliminare del completamento a nord della Valdastico, in adempimento all'impegno contrattuale contemplato dalla Convenzione di concessione vigente.
  Evidenzio, comunque, che la realizzazione della Valdastico nord è stata programmata a partire dagli anni ’60, è prevista quale opera da realizzare nel PEF di Autostrada Brescia-Padova dal 2007 ed è stata inserita, come detto, nel Programma delle Infrastrutture Strategiche dal 2010.
  Ricordo, infine, che la Valdastico nord, pur non facendo parte della rete di trasporto europea TEN-T «Comprehensive Network», costituisce il potenziamento del collegamento tra il Corridoio Mediterraneo e quello Scandinavo-Mediterraneo.
  In conclusione, la mancata realizzazione dell'opera impedirebbe il completamento della rete autostradale del nord-est con grave pregiudizio economico per l'area di riferimento.

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ALLEGATO 7

5-02237 Gasparini: Su questioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche nell'area del comune di Cinisello Balsamo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti sono state assunte dettagliate informazioni presso la competente struttura del MIT e presso la società ANAS.
  Il 3 marzo scorso, presso il Compartimento dell'ANAS di Milano, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Cinisello Balsamo, dell'Assessore ai Lavori Pubblici, e degli esponenti del comitato cittadino «Robecco Casignolo», si è tenuto un incontro in merito all'ultimazione e alla realizzazione delle opere collegate all'ammodernamento della SS 36.
  Al riguardo, sono state assunte le seguenti decisioni.
  Per quanto concerne il collegamento a raso della SS 36 con l'Autostrada A52, l'ANAS, con note del 3 aprile 2012 e del 19 giugno 2013, ha richiesto al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Lombardia l'attivazione di un'apposita Conferenza di Servizi, finalizzata al raggiungimento di una soluzione condivisa.
  Detto Provveditorato, in data 4 marzo 2014, ha emanato il decreto provveditoriale di promozione dell'intesa Stato-Regione nel corso della quale la regione Lombardia ha chiesto ad ANAS la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA; ad oggi, pertanto, la Conferenza di Servizi risulta sospesa.
  Per quanto attiene alla rotatoria di via dei Lavoratori, inserita nel progetto appaltato, ANAS rappresenta che, nel corso dei lavori, il Comune di Cinisello Balsamo aveva richiesto lo spostamento della rotatoria in altro sito, senza, tuttavia, fornire assicurazioni né sull'acquisizione delle nuove aree (non previste nel piano di esproprio approvato) né sulla rimozione delle interferenze.
  Purtuttavia, l'ANAS, nello spirito di fattiva collaborazione instaurato con l'Amministrazione Comunale, sottoponeva al medesimo Comune, all'inizio del 2014, un nuovo progetto della rotatoria, ricevendo l'assenso il 20 febbraio 2014.
  Il successivo 3 aprile, il Comune ha annunciato l'approvazione del progetto di fattibilità, informando che le aree individuate rimarranno di proprietà comunale, mentre saranno a carico dell'ANAS i costi per la rimozione delle interferenze. Il relativo progetto è stato quindi trasmesso al Comune di Cinisello Balsamo e ANAS è in attesa dell'approvazione, con apposita delibera di Giunta, dell'adeguamento del piano urbanistico per poter procedere alla realizzare dell'opera nell'ambito dell'appalto già in essere.
  In merito, poi, alla rotatoria di via Matteotti-Caldara (non prevista nel progetto originario appaltato) ANAS è in attesa della necessaria delibera di Giunta comunale; per l'esecuzione dei lavori della rotatoria sono previsti tre mesi a far data dalla consegna dei lavori.
  Infine, circa il prolungamento di via Petrella, ANAS segnala che il tratto aggiuntivo di strada comunale non era previsto nel progetto approvato in Conferenza di Servizi.
  L'ANAS, a seguito di specifica richiesta del Comune, contenente l'impegno di acquisto dell'area relativa al nuovo tratto, aveva dichiarato la propria disponibilità a Pag. 160eseguire i lavori sopra descritti, dopo la redazione di una apposita Perizia di Variante.
  Non essendo riuscito il Comune a portare a termine la menzionata acquisizione, per venire comunque incontro alle richieste dell'Amministrazione e della cittadinanza, l'ANAS si è fatta tuttavia carico, nell'ambito delle risorse disponibili, di ac-quisire l'area necessaria per il prolungamento stradale di via Petrella.
  Infine, informo che per il 18 dicembre prossimo è in programma un ulteriore incontro tra ANAS, Amministrazione Comunale ed Enti territoriali interessati, a conferma della reciproca cooperazione per la completa realizzazione delle opere concordate.