CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge costituzionale C. 2613, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», adottato come testo base dalla I Commissione, cui sono abbinate numerose proposte di legge costituzionale;
   evidenziato il rilievo storico del disegno di legge, il quale incide su numerosi aspetti di notevole importanza per gli assetti costituzionali del Paese, in particolare per quel che riguarda il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione radicale della composizione e del ruolo del Senato, il contenimento dei costi delle istituzioni e la rivisitazione dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali disciplinati dalla Costituzione;
   sottolineato come il provvedimento costituisca uno degli snodi cruciali del programma di riforme messo a punto e perseguito con determinazione dal Governo, rappresentando un passaggio fondamentale per la modernizzazione delle istituzioni, del sistema politico e del Paese nel suo complesso;
   evidenziato come il rinnovamento di taluni aspetti del quadro costituzionale si ponga come condizione imprescindibile per consentire al Paese di superare la situazione di crisi attuale e di assumere il ruolo che gli appartiene nel quadro europeo e internazionale;
   rilevato, in tale generale contesto, come gli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze risultino sostanzialmente e comparativamente marginali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 118

ALLEGATO 2

5-04203 Sottanelli: Chiarimenti circa il quadro sanzionatorio in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dell'autotrasporto di merci.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'On. Sottanelli si chiedono chiarimenti in merito all'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, il quale, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, impone a tutti i soggetti della filiera dei trasporti di provvedere al pagamento dei corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. La medesima disposizione richiama, inoltre, l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che impone ai soggetti destinatari delle prescrizioni cosiddetto antiriciclaggio (tra cui i commercialisti, cui in particolare fa riferimento l'interrogazione) di riferire eventuali violazioni di cui abbiano notizia entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
  In particolare, nell'interrogazione viene evidenziata la differenza tra le sanzioni comminabili a coloro che direttamente commettono la violazione di cui all'articolo 32-bis e quelle applicabili ai soggetti tenuti alla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 51.
  Al riguardo, occorre premettere che qualsiasi frammentazione della norma di carattere generale, che vieta trasferimenti in contante senza il tramite di intermediari abilitati, al di sopra della soglia fissata dalla legge, sortisce l'effetto di stratificare e rendere difficilmente intellegibile una norma che, per la varietà delle fattispecie concrete potenzialmente ricomprensibili nel suo raggio d'azione, si rivela efficace unicamente tenendo fede ai caratteri della generalità ed astrattezza proprie della fonte di legge.
  In particolare, il comma 4, dell'articolo 32-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito della legge n. 164 del 2014, cosiddetto «sblocca Italia», prevede, per l'intercettazione di un flusso non consentito di denaro contante, interposizione di un soggetto terzo (p.es. il professionista) che, nell'esercizio della propria attività professionale dovrebbe essere in grado di desumere l'intercorsa transazione tra privati sopra soglia, e conseguentemente effettuare la comunicazione al MEF, ai sensi dell'articolo 51 decreto legislativo n. 231/07, in considerazione della sanzione pecuniaria prevista per l'inosservanza del predetto obbligo comunicativo.
  Ciò premesso, il Governo valuterà attentamente la possibilità di procedere ad una eventuale revisione della disciplina in questione al fine di garantire aderenza anche per questo ambito ai principi generali della disciplina antiriciclaggio.

Pag. 119

ALLEGATO 3

5-04205 Pesco: Regime IVA degli aggi applicati sulle attività di riscossione dei tributi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, agli articoli 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, discende l'applicazione dell'IVA sugli aggi applicati sulle attività di riscossione dei tributi, che in precedenza godevano dell'esenzione dall'imposta.
  Ciò premesso, considerato che non sono ben chiare le modalità attraverso le quali gli agenti della riscossione versano tale tributo alle casse dello Stato ed in particolare su chi gravi di fatto il pagamento delle imposta chiede di sapere se l'imposta dovuta sugli aggi dei concessionari non venga da questi ultimi addebitata ai contribuenti quale componente aggiuntiva ai compensi di riscossione, quali siano le modalità di applicazione e liquidazione dell'imposta, e se confermi altresì il regolare versamento del tributo da parte dei concessionari, specificando il maggior gettito ad oggi conseguito.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 10, comma 1, n. 5, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012 prevede, nella sua nuova formulazione, l'esenzione IVA «per le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito», e non contempla più l'esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi.
  Il regime di esenzione continua ad applicarsi, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 56/E del 30 maggio 2014, oggettivamente a tutti i corrispettivi percepiti per le operazioni di pagamento, ossia per i servizi caratterizzati da un mero transito di mezzi finanziari (destinati al pagamento delle imposte o di altri tipi di entrate), per i quali il contribuente può alternativamente rivolgersi ad una banca, ad un Agente di riscossione, ovvero, ad un altro soggetto autorizzato, e quindi, a prescindere dal soggetto che rende il servizio.
  A decorrere dal 20 ottobre 2012 (data di entrata in vigore della novità normativa di cui si discute) è, invece, imponibile ai fini dell'IVA, sia l'aggio relativo all'attività di riscossione coattiva, sia l'aggio o il compenso relativo all'attività di riscossione spontanea di entrate, tributarie e patrimoniali, di enti pubblici, anche territoriali, e di enti privati.
  Ciò premesso, dal punto di vista operativo, all'Agente della riscossione, ad oggi, spetta in sostanza un aggio pari al 9,76 per cento delle somme riscosse (8 per cento più 22 per cento a titolo di IVA), che:
   in caso di pagamento entro 60 giorni è a carico del contribuente nella misura del 4,65 per cento e del 5,11 per cento a carico dell'ente;
   in caso di pagamento post 60 giorni è a carico del contribuente nella misura dell'8 per cento e dell'1,76 per cento a carico dell'ente.Pag. 120
  Al riguardo, come già chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 24/E del 1o marzo 2004, il versamento dell'aggio da parte del contribuente/debitore all'agente della riscossione costituisce una mera movimentazione finanziaria, non rilevante agli effetti dell'imposta ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mentre il momento di effettuazione dell'operazione rilevante ai fini IVA (servizio di riscossione) coincide con il riversamento delle somme riscosse da parte dell'agente della riscossione all'ente titolare del credito.
  Al momento del riversamento all'ente creditore, infatti, l'agente della riscossione trattiene il proprio compenso e, conseguentemente, emette fattura nei confronti dell'ente medesimo, con addebito dell'IVA relativa all'aggio complessivamente spettante, al lordo della quota a carico del debitore moroso.
  È evidente, pertanto, che l'aggio a carico del contribuente/debitore non risulta gravato da IVA.
  Per quanto riguarda gli adempimenti Iva, gli Agenti di riscossione liquidano trimestralmente l'imposta a debito ai sensi dell'articolo 74 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sulla base dei corrispettivi annotati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.
  La variazione del regime Iva ha determinato un'Iva a debito nel 2013 (euro 116.349.587) rispetto all'anno 2011, in cui vigeva ancora il regime di esenzione (euro 47.186.389), per un maggiore importo complessivo di imposta pari ad euro 69.163.198.
  Deve, infine, precisarsi, che tale variazione sarebbe risultata più alta qualora fosse stato mantenuto lo stesso volume d'affari dell'anno 2011 in cui vigeva ancora il vecchio regime di esenzione in quanto, ipotizzando di applicare la stessa ripartizione percentuale di esenzione/imponibilità del 2013 sui volumi del 2011, si sarebbe determinata un'imposta a debito pari a circa 150 milioni di euro, generando quindi un maggior gettito di circa 100 milioni di euro, in linea con le previsioni contenute nella relazione tecnica relativa all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Pag. 121

ALLEGATO 4

5-04206 Paglia: Emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione dei compensi riconosciuti ai centri di assistenza fiscale per le attività di assistenza e trasmissione dei modelli 730 precompilati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante evidenzia che la Consulta dei Centri di assistenza fiscale ha recentemente posto in risalto le difficoltà di programmare l'attività di assistenza fiscale per l'anno 2015 in considerazione delle problematiche legate all'avvio della sperimentazione, in tale anno, del modello 730 precompilato.
  Rileva, altresì, il ritardo con il quale il Governo ha emanato il regolamento di attuazione, e la mancata adozione del decreto che stabilisce i compensi per l'attività di assistenza e di trasmissione dei modelli 730, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre scorso.
  Per i motivi summenzionati, chiede al Ministro dell'economia e delle finanze: «Se non ritenga di dover urgentemente approvare, nelle forme e nei tempi concordati, anche al fine di avviare nel migliore dei modi la sperimentazione del ”730 precompilato” il decreto che definisce i compensi per i centri di assistenza fiscale».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione, si rappresenta che è in corso di svolgimento l'attività istruttoria relativa all'adozione, in tempi rapidi, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 che prevede la rimodulazione dei compensi di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti.

Pag. 122

ALLEGATO 5

5-04255 Fragomeli: Chiarimenti in merito all'imposta di registro applicabile agli atti di fusione realizzati tra enti non societari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che la fusione tra enti non societari (compresa la fusione tra un ente morale ed una O.N.L.U.S) viene tassata, in sede di registrazione, dagli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti, con l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento, in applicazione della norma residuale di cui all'articolo 9 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
  Tale trattamento discende dalle interpretazioni fornite con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 15 aprile 2008, n. 152, con la quale è stata esclusa per questo tipo di operazioni l'applicabilità dell'imposta fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, disposta, tra l'altro, per le fusioni tra società.
  A parere degli Onorevoli interroganti, tale tassazione appare iniqua, tenuto conto, peraltro, che la riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione, risolvendosi le stesse in vicende meramente evolutive e modificative dei soggetti che vi partecipano, che conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (si veda la pronuncia della Corte di Cassazione, 8 febbraio 2006, n. 2637).
  Nelle operazioni di fusione non è ravvisabile alcuna prestazione a contenuto patrimoniale, mancandone il presupposto e, pertanto, a parere degli interroganti, l'imposta di registro dovrebbe essere applicata nella misura fissa, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima allegata al TUR (Atti pubblici e scritture private autenticate (...) non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale).
  Peraltro, l'Agenzia delle entrate non tiene conto di altre previsioni normative che potrebbero essere applicate al caso concreto, ovverosia l'articolo 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di registro per gli «Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale», e l'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.
  A parere degli interroganti sarebbe, dunque, opportuno chiarire che il citato comma 737 trovi applicazione anche con riferimento alla fusione degli enti non societari, ricomprendendo, in tal modo, gli atti di fusione nel novero degli atti di riorganizzazione.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze quali iniziative intenda assumere per evitare costi aggiuntivi alle O.N.L.U.S. ed agevolarle, dal punto di vista fiscale, anche e soprattutto in considerazione del ruolo effettivamente svolto dal Pag. 123terzo settore ed in rapporto alla situazione economica del Paese e dei soggetti interessati.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con la risoluzione n. 152 del 15 aprile 2008, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che per le operazioni di fusione tra enti non commerciali, per i quali l'attività commerciale è da considerare, pertanto, oggetto non esclusivo o principale dell'attività d'impresa, l'imposta di registro deve essere applicata nella misura proporzionale del 3 per cento, ai sensi del citato articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
  Tale interpretazione è stata resa nel presupposto che l'imposta di registro nella misura fissa prevista per le operazioni di fusioni tra società di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), trovi applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riferimento agli «atti propri delle società di qualunque tipo e oggetto e degli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole».
  In senso analogo si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4763 del 27 febbraio 2009 ha escluso l'applicabilità dell'imposta fissa di registro ad una operazione di fusione posta in essere tra due associazioni di categoria. In tale sentenza la Corte ha, infatti, confermato l'operato dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che aveva applicato al relativo atto di fusione l'aliquota del 3 per cento, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, allegata al TUR.
  L'interpretazione resa dall'Agenzia con la richiamata risoluzione appare, peraltro, indirettamente confermata anche dall'introduzione della previsione recata dall'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014). Tale disposizione prevede che «Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti dei beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1o gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data».
  Con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, è stato chiarito che il regime in argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria.
  A parere dell'Agenzia, la medesima agevolazione si applica anche alle operazioni di riorganizzazione attuate tramite operazioni di fusioni, sempreché le medesime siano realizzate, come prevede la norma, tra enti appartenenti – per legge, regolamento o statuto – alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Pag. 124

ALLEGATO 6

5-04256 Busin: Partecipazione al procedimento per la determinazione dell'equivalenza tra i liquidi da inalazione utilizzati per il funzionamento delle cosiddette «sigarette elettroniche» e le sigarette.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda prevedere che nel procedimento che sarà dedicato alla misurazione dell'equivalenza di consumo di sigarette ai prodotti liquidi da inalazione, prevista dal decreto legislativo in corso di adozione, «partecipi un rappresentante del Governo e che vengano accolti i contenuti del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ed i suggerimenti degli operatori di settore, in quanto conoscitori delle pratiche d'uso dei dispositivi elettronici che, come è noto, sono diversi dal normale tiro di sigaretta».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, giova evidenziare che lo schema di decreto delegato in esame prevede che i liquidi per le sigarette elettroniche «sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette» e che tale equivalenza sia accertata «sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt».
  È, quindi, la norma stessa che prevede la tassazione di questi nuovi prodotti in base al principio dell'equivalenza con le sigarette tradizionali, «in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio...».
  Pertanto, la misura dell'imposta è prevista dalla legge e la misurazione altro non è che una procedura tecnica – che in quanto tale non può essere «vessatoria» – per stabilire a quante sigarette equivale un determinato quantitativo di liquido per «E-cig». Peraltro, tale misurazione dovrà essere effettuata «sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli», provvedimento non ancora emanato non essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo.
  Essendo tali procedure finalizzate a stabilire la misura dell'aliquota di imposta, le stesse non potranno che essere strettamente in linea con le condizioni stabilite dal decreto legislativo, ovvero con «condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette».
  Ciò detto, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli fa presente che nulla osta alla partecipazione, al menzionato procedimento tecnico, di un rappresentante del Governo, in ossequio ai generali principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione dei soggetti interessati.Pag. 125
  Infatti, trattandosi di una procedura tecnica di natura amministrativa, la stessa è disciplinata dalla legge n. 241 del 1990.
  Si segnala, infine, che ai rappresentanti degli operatori di settore sono state già richieste, nel corso di formali incontri organizzati dall'Amministrazione dei monopoli, proposte ed indicazioni, anche ai fini delle procedure tecniche per la misurazione dell'equivalenza.

Pag. 126

ALLEGATO 7

5-04156 Pesco e Dadone: Controlli sulla gestione della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04156 gli On. Pesco e Dadone pongono quesiti in ordine alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
  Al riguardo, si fa presente che l'Autorità di vigilanza, oltre ad aver effettuato nel corso del 2012, per gli aspetti di competenza, un'attività di verifica nei confronti della Fondazione medesima, ha costantemente posto attenzione alle segnalazioni nel tempo pervenute da più parti.
  In particolare, con riferimento alla vicenda inerente il contestato affidamento a trattativa privata, da parte della Fondazione, di un appalto di lavori di ristrutturazione per oltre un milione di euro, l'Autorità ha interessato di recente l'Ente su alcuni specifici aspetti rispetto ai quali si è in attesa di ricevere elementi di chiarimento.
  Si fa presente, inoltre, che sulle vicende della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo richiamate nell'interrogazione, legate all'appalto dei lavori di cui sopra e agli intrecci societari che hanno coinvolto alcuni suoi esponenti, l'Autorità già nel 2012 ha comunicato ufficialmente alla Fondazione, che «eventuali profili di illegalità circa i fatti contestati o eventuali altre ipotesi di reato possono essere acclarati solo dall'Autorità giudiziaria e che, prima facie, gli intrecci societari in questione sembrano non confliggere con le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitti di interesse previsti per le Fondazioni, nè, d'altronde, risulta che abbiano portato danno alla Fondazione medesima...».
  Tuttavia, con la medesima comunicazione, si fece presente all'Ente che le Fondazioni bancarie, pur non essendo tenute al rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), sono comunque tenute all'osservanza delle norme sulla pubblicità in materia di appalti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10-ter, del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito nella legge n. 201 del 2008.
  Per quanto concerne, infine, il quesito inteso a conoscere se si ritenga opportuno avviare «altresì una good practice di puntuale controllo e monitoraggio ampliato a tutte le 88 fondazioni di origine bancaria, coinvolgendo in questa attività anche l'Associazione delle fondazioni e casse di risparmio», l'Autorità ritiene l'obiettivo condivisibile e, in particolare, ha precisato di essersi già attivata in tal senso.
  Si soggiunge che qualora dovessero emergere elementi di criticità, l'Autorità si farà carico di assumere adeguate iniziative rientranti nella propria sfera di competenza, ivi compresa un'ulteriore attività di verifica.