CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (C. 2659 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012;
   rilevato, in particolare, che l'Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, basata su principi di parità dei diritti e di reciprocità ed effettuata in conformità alle rispettive legislazioni interne;
   evidenziato che le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata sono disciplinate dall'articolo 3 del citato Accordo, che menziona espressamente le visite ufficiali, gli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, lo scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, la partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari, nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, la partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, lo scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione;
   richiamato l'articolo 4 che impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando – in coerenza con i princìpi fissati dalla legge n. 185 del 1990 – che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente;
   rilevato che, con riferimento allo scambio di informazioni classificate, l'articolo 9 subordina tale possibilità alla stipula di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni e che il successivo articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano diritti e obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono;
   ritenuto che sarebbe opportuno un maggior ruolo della Commissione difesa in relazione alla ratifica di Accordi che riguardano la cooperazione militare;
   segnalata, infine, l'esigenza di ratificare l'Accordo in considerazione del ruolo centrale svolto dal Kazakhstan nel quadro del complessivo scenario asiatico, al quale il nostro Paese assicura un valore prioritario sul piano geostrategico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (C. 2659 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELLA DEPUTATA CORDA

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012;
  vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2013 sulla situazione in materia di diritti dell'uomo in Kazakhstan (2013/2600) nella quale si sottolineavano criticità molto forti sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e su quelli democratici come la detenzione arbitraria degli oppositori, assenza o forti limiti alle libertà sindacali e di espressione;
   ricordato, in particolare, come tale risoluzione:
    inviti «l'Unione europea e gli Stati membri a cercare garanzie che proteggano i giornalisti, gli attivisti dell'opposizione e i difensori dei diritti umani e le loro famiglie, in particolare coloro che visitano le istituzioni dell'UE per discutere questioni di diritti umani, contro ogni tipo di successive minacce personali, pressioni o azione penale»;
    inviti il Kazakhstan a creare, anche attraverso le necessarie riforme giuridiche, un clima in cui gli attivisti dell'opposizione, i giornalisti e gli avvocati possano esercitare liberamente la loro attività;
    sottolinei l'impegno dell'UE a sostenere il Kazakhstan in questo sforzo, a rivedere la sua legislazione in materia di religione e ad allentare le restrizioni alla registrazione e alla pratica delle religioni;
    sottolinei l'importanza di rispettare e promuovere il diritto dei lavoratori di formare sindacati indipendenti, condurre scioperi e contrattare collettivamente con i datori di lavoro, in conformità con gli obblighi che incombono al Kazakhstan in virtù del diritto internazionale dei diritti umani;
   rilevato che molti episodi denunciati dal Parlamento europeo sono successivi alla sottoscrizione dell'Accordo a dimostrazione che il quadro dei diritti umani e democratici è tale da sconsigliare in questa fase la ratifica del provvedimento in esame,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione difesa,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale recante «Revisione della parte seconda della Costituzione» (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati);
   premesso che il disegno di legge costituzionale C. 2613 reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione;
   rilevato in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, nel modificare l'articolo 55 della Costituzione in materia di «funzioni delle Camere», rivisita profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento disponendo, in tal modo, la fine del bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamento e configurando contestualmente un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti;
   considerato, altresì, che il nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione prevede poi che «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione». I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall'articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di «ogni membro del Parlamento» il rappresentante della Nazione;
   rilevato, altresì, che l'articolo 2 del disegno di legge, come approvato dal Senato, definisce – modificando l'articolo 57 della Costituzione – una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado;
   considerato che in linea con le richiamate modifiche il nuovo quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la «funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo»;
   osservato che coerentemente con il richiamato nuovo assetto istituzionale l'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione che disciplina la deliberazione dello stato di guerra attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari;
   considerato, infine, che le modifiche alla parte seconda della Costituzione non incidono sulle ulteriori disposizioni costituzionali connesse con la dichiarazione di guerra e, in particolare, né l'articolo 87 nella parte in cui prevede che il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di Difesa e dichiara lo stato di Pag. 82guerra deliberato dalle Camere né l'articolo 11 della Costituzione, in base alla quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELLA DEPUTATA BASILIO

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale recante «Revisione della parte seconda della Costituzione» (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati);
   considerato che la riforma costituzionale in questione riduce alla sola Camera dei Deputati le prerogative che attualmente l'articolo 78 attribuisce anche al Senato della Repubblica in merito alla promulgazione dello stato di guerra;
   rilevato che la promulgazione dello stato di guerra è fatto talmente grave per la Nazione che i Costituenti prevedendolo solo in funzione difensiva – avendo all'articolo 11 ripudiato la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e come offesa alla libertà degli altri popoli – individuavano il contrappeso istituzionale proprio nel bicameralismo perfetto;
   rilevato, altresì, che i Costituenti immaginavano un Parlamento eletto con la legge proporzionale, ovvero il più possibile rappresentativo del popolo italiano, in modo che una promulgazione dello Stato di guerra fosse espressione effettiva della maggioranza degli elettori. L'introduzione di leggi elettorali maggioritarie o con premio di maggioranza alterando di fatto la rappresentanza rischiano, ancora di più in un sistema monocamerale, di attribuire i poteri di promulgazione dello stato di guerra ad una minoranza del Paese che per effetto distorsivo e premiante della legge elettorale si troverebbe ad essere in modo artificioso maggioranza in Parlamento;
   evidenziato che la promulgazione dello Stato di guerra ha implicazioni dirette sulla vita democratica del Paese perché prevede la sospensione e/o la limitazione di alcune libertà fondamentali come quelle di circolazione, sciopero, manifestazione, espressione della libertà di pensiero e di stampa etc. tali da richiedere che la promulgazione di questo stato eccezionale non possa che avvenire con il contributo delle opposizioni e comunque con una maggioranza qualificata del Parlamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 17, sia ripristinata la versione attualmente in vigore dell'articolo 78 della Costituzione;
   b) all'articolo 17, sia integrato l'articolo 78 inserendo dopo la parola Guerra le seguenti: «con la maggioranza dei quattro quinti dei seggi assegnati» o in subordine «con la maggioranza dei due terzi dei seggi assegnati».