CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge costituzionale C. 2613, approvato dal Senato;
   rilevato che il testo non modifica disposizioni rientranti nella competenza della Commissione Giustizia, salvo che al fine di adattare le predette disposizioni al superamento del bicameralismo perfetto;
   esprime, per le parti di propria competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta una ulteriore tappa dell'ordinamento italiano verso la completa attuazione della normativa europea volta a garantire alla vittima del reato una soglia minima di tutela su tutto il territorio dell'Unione;
   richiamate le disposizioni legislative nazionali approvate negli ultimi anni dal Parlamento italiano, con particolare riferimento al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, rappresentando questo una tappa fondamentale del percorso intrapreso dall'Italia in materia di tutela della vittima del reato;
   considerato comunque necessario affrontare il tema della tutela delle vittime dei reati anche attraverso misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;
   osservato, in merito al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che:
   l'articolo 5 stabilisce che su richiesta della persona offesa, l'ordine di protezione europeo può essere emesso dallo stesso giudice che ha adottato la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis c.p.p.) e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter c.p.p.) sul presupposto che la persona da proteggere dichiari di voler risiedere o soggiornare in diverso Stato UE, indicando nella richiesta – a pena d'inammissibilità – il luogo nel quale intende trasferirsi, nonché la durata e le ragioni dello spostamento, per quanto la Direttiva non richiede di motivare le ragioni del trasferimento in altro Paese, ma solo di indicare la durata del periodo o dei periodi in cui la persona protetta intende soggiornare nello Stato di esecuzione nonché il grado di necessità della protezione;
   l'articolo 6 prevede che l'ordine di protezione europeo sia trasmesso dall'autorità giudiziaria nazionale al Ministero della giustizia affinché lo inoltri all'autorità competente dello Stato nel quale dovrà essere eseguito, stabilendo che il Ministero comunichi all'autorità giudiziaria nazionale gli esiti della trasmissione affinché sia possibile – in caso di rifiuto del riconoscimento della misura – comunicarlo alla persona da proteggere, senza che la norma preveda un termine entro il quale il Ministero deve effettuare le comunicazioni prescritte;
   il Capo IV (artt. 11-12) disciplina la validità e l'efficacia dell'ordine di protezione europeo e chiarisce – rispetto alla formulazione dell'articolo 10 – il riparto di competenze tra Stato di emissione e Stato di riconoscimento della misura, in relazione alla violazione dell'ordine di protezione europeo. In base all'articolo 11 spetta infatti all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione decidere Pag. 56circa la sua proroga, l'eventuale riesame, l'annullamento o la sostituzione della misura, nonché eventualmente applicare più gravi misure cautelari. Le modifiche all'ordine di protezione decise dall'autorità di emissione dovranno essere recepite dalla Corte d'appello (articolo 12), con lo stesso procedimento previsto per il riconoscimento della misura, ivi compreso l'eventuale ricorso in Cassazione;
   dalla formulazione degli articoli 10 e 11 non è chiaro quale sia l'autorità competente per l'applicazione di una misura cautelare diversa e più grave. L'articolo 10 attribuisce questa decisione alla Corte d'appello (con efficacia limitata a trenta giorni ma senza esplicitarne il carattere provvisorio e d'urgenza) mentre l'articolo 11 attribuisce la decisione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dell'ordine, «anche a seguito della comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui all'articolo 10, comma 8» (il rinvio dovrebbe essere fatto al comma 5, considerato che l'articolo 10 dello schema non ha un comma 8),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di eliminare la necessità che il richiedente dell'ordine di protezione debba comunicare all'autorità giudiziaria le ragioni del trasferimento in altro Paese;
   b) all'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine entro il quale il Ministero debba effettuare le comunicazioni prescritte;
   c) valuti il Governo l'opportunità di fare risultare con chiarezza, dalla formulazione degli articoli 10 e 11 risulti, quale sia l'autorità competente per l'applicazione di una misura cautelare diversa e più grave ivi prevista.