CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2014
350.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione.
(C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale recante «Revisione della parte seconda della Costituzione» (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati);
   premesso che:
    con riferimento all'articolo 30, che sostituisce interamente il testo dell'articolo 117 della Costituzione, si ritiene condivisibile l'abrogazione delle disposizioni del vigente testo costituzionale con cui si individuano materie di legislazione concorrente e l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato delle materie «ordinamento della comunicazione» (lettera t) del comma secondo dell'articolo 117), «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza» e «porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale» (lettera z) del medesimo comma), proprio in considerazione della rilevanza nazionale degli interventi relativi alle suddette materie;
    un compiuto inquadramento costituzionale del tema del trasporto pubblico richiede, contestualmente alla previsione della competenza regionale per quanto attiene alla mobilità all'interno del territorio della regione (articolo 117, comma terzo), il riconoscimento dell'esigenza dell'intervento dello Stato per determinare e assicurare livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla mobilità, quale diritto che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale attraverso un adeguato sistema di trasporto pubblico;
    sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, si segnala che occorre prevedere, nell'ambito delle materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, anche le seguenti: «disposizioni generali e comuni sui trasporti e sulla navigazione, sulla circolazione stradale e sulla mobilità»; tale competenza si giustifica, da un lato, con l'esigenza di garantire una disciplina comune per quanto concerne l'ordinamento delle suddette materie e, dall'altro, con l'opportunità di mantenere in capo allo Stato gli indirizzi generali e il coordinamento delle politiche della mobilità, in ambito sia urbano sia extraurbano;
    nelle materie riportate alla competenza esclusiva dello Stato, quali le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, risulta comunque opportuno prevedere un adeguato coinvolgimento operativo delle regioni per i profili di interesse regionale, sulla base del principio di leale collaborazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera m), sostituire Pag. 105le parole: «e per la tutela e sicurezza del lavoro» con le seguenti: «, per la tutela e sicurezza del lavoro e per garantire il diritto alla mobilità mediante il servizio di trasporto pubblico»;
   2) all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, dopo la lettera t), inserire la seguente: «t-bis) disposizioni generali e comuni sui trasporti e sulla navigazione, sulla circolazione stradale e sulla mobilità»;

  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, nelle materie riportate alla competenza esclusiva dello Stato, come le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, modalità adeguate ad assicurare, sulla base del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento operativo delle regioni, in relazione ai profili di interesse regionale.

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ALLEGATO 2

Revisione della parte seconda della Costituzione.
(C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE ALTERNATIVO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La IX Commissione (Trasporti),
   esaminato il disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»,
   premesso che:
    l'articolo 30 sostituisce interamente l'articolo 117 della Costituzione che definisce il riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Nella nuova formulazione vengono eliminate le materie interessate dalla legislazione concorrente e vengono elencate le materie di competenza statale e quelle di competenza regionale;
    la vecchia formulazione, ovvero quella attualmente in vigore, presenta delle grandi lacune e ha richiesto a fini interpretativi, più volte, l'intervento della Corte costituzionale. Il trasporto pubblico locale, infatti, non risulta ad oggi, come nemmeno nella attuale proposta di modifica, espressamente considerato, non figurando né tra le materie rimesse alla competenza esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente;
    una delle principali modifiche introdotte riguarda le grandi reti di trasporto e di navigazione espressamente citate sia nell'attuale dettato costituzionale, sia nella proposta di modifica. Reintroducendo il concetto di «interesse nazionale» e introducendo ex novo quello di «interesse internazionale» suddette reti vengono fatte rientrare tra le materie di competenza esclusiva dello Stato;
    per quanto attiene il concetto di «interesse nazionale» si segnala come quest'ultimo fosse stato espressamente e volutamente eliminato dal dettato costituzionale nel 2002 per via dell'ampio margine di discrezionalità e indecisione che tale locuzione comportava. Appare dunque difficile comprendere la logica e la motivazione che oggi induce il proponente a reintrodurre suddetto concetto;
    l'articolo 30 presenta alcune imprecisioni. Poiché si provvede, mediante l'eliminazione delle materie interessate dalla legislazione concorrente, ad elencare puntualmente le materie di competenza esclusiva statale, non si ravvisa la necessità di elencare anche quelle di competenza regionale. Necessità ancor meno ravvisabile se si tiene conto di quanto sancito nella parte finale del terzo comma, ovvero laddove si legge: «nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato»;
    ulteriore confusione viene destata dall'introduzione, nel quarto comma, della c.d. «clausola di supremazia» in favore dello Stato che consente a quest'ultimo di legiferare anche nelle materie non espressamente di propria competenza. Viene dunque meno il ragionamento che indurrebbe, ad una lettura dei primi tre commi, a ritenere il trasporto pubblico locale una materia di competenza regionale;Pag. 107
    di fronte al nuovo testo così confuso, e ben consapevoli dei limiti già insiti nell'attuale dettato costituzionale, viene spontaneo chiedersi cosa accadrà a quel precario e prezioso equilibrio trovato soprattutto grazie alle numerose sentenze della Corte costituzionale ed appare evidente come i proponenti dell'attuale modifica non abbiano tenuto conto dei rilevi mossi dalla giurisprudenza e dalle difficoltà emerse negli anni,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.