CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 28 novembre 2014
346.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). (C. 2679-bis-A Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2679-bis-A Governo, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
   considerato che il provvedimento è nel complesso e prevalentemente riconducibile alle materie: sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza, rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), armonizzazione dei bilanci pubblici, materia spettante alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
   rilevato che l'articolo 2, comma 6, in materia di trasporto pubblico locale, rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione delle modalità di destinazione di risorse, su base regionale, per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, secondo determinati criteri individuati dalla norma stessa;
   ricordato in proposito che la materia del trasporto pubblico locale è ascritta, sulla base della giurisprudenza costituzionale, alla competenza residuale delle regioni (sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2005) e che, sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte, risultano costituzionalmente illegittime norme che disciplinano i criteri e le modalità ai fini del riparto o della riduzione di fondi e trasferimenti destinati ad enti territoriali, nella misura in cui, rinviando a fonti secondarie di attuazione, non prevedono «a monte» lo strumento dell'intesa con la Conferenza unificata non solo in caso di intreccio di materie, riconducibili alla potestà legislativa statale e regionale (ex plurimis, sentenza n. 168 del 2008), ma anche in caso di potestà legislativa regionale residuale (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2010; nonché, in specifico riferimento al trasporto pubblico locale, n. 222 del 2005), affermando costantemente la necessità dell'intesa (tra le tante, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013);
   evidenziata, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, l'opportunità di un maggiore coinvolgimento delle regioni nel procedimento di emanazione del decreto, prevedendo l'intesa con la Conferenza Stato-regioni in luogo del mero parere;
   fatto presente che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un articolo aggiuntivo all'articolo 44 – poi confluito nell'articolo 3, commi 61 e 62 – che introduce un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano eccedere l'importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma pensionistica (di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetta Pag. 15riforma Fornero). Ai fini della determinazione del trattamento, si computa l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell'erogazione della pensione medesima;
   osservato che il suddetto limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge, con effetto a decorrere dalla medesima data;
   ricordato che, per quanto concerne le disposizioni che prevedono trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte costituzionale ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349 del 1985, n. 173 del 1986, n. 822 del 1988, n. 211 del 1997, n. 416 del 1999),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   sia previsto un maggiore coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in luogo del mero parere, nel procedimento di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – di cui all'articolo 2, comma 6, del testo – per la definizione delle modalità di destinazione di risorse, su base regionale, per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, secondo determinati criteri individuati dalla norma stessa.

Pag. 16

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). (Emendamenti C. 2679-bis-A Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
  esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Franco Bordo 1.527, 1.528 e Colonnese 3.88; e,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.