CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 novembre 2014
343.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO

ART. 16.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1o marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni.».
  2-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;
   d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
   a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
   c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;Pag. 54
   d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
   e) tempi previsti per la realizzazione delle reti di cui alle frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

  9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti dei Paesi radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies.
  9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
   a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
   b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale, e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

  9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
  9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies. Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.».

  2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati complessivamente in 31.626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
16. 38. Il Governo.

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ART. 17.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. Sono abrogati i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  23-ter. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1o febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.
  23-quater. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al Programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» e al Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
  23-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
17. 496. Il Governo.

ART. 19.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1:
    1) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
    2) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per Pag. 56conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.»;
   b) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:
  «Art. 6-ter (Disciplina della sub-vezione). – 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
  3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico».
   c) l'articolo 7-bis è soppresso e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.

  11-ter. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
   b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.Pag. 57
  4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
  4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
  4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti ed ai sensi del comma 4-bis, sino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato Centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
  4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
  4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

  5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane».
   c) i commi 6, 7, 8, 9,10,11 e 16 sono soppressi;
   d) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo delle fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro».

  11-quater. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa Pag. 58a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, l'esperimento del procedimento di negoziazione- assistita da uno o più avvocati di cui al Capo secondo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.
  11-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio di autotrazione, pubblica ed aggiorna sul proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
  11-sexies. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma.
19. 135. Il Governo.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi internazionale).

  1. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presìdi medico- chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie. A tale fine è autorizzata Pag. 59la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  2. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 1.500.000;
   2017: – 1.500.000.
   alla tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 2.000.000;
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000.
39. 015. Il Governo.

ART. 44.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. Tale comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e dove essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa»;
   b) al comma 2:
    1) la lettera b) è abrogata;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini previsti dalla legge;»;
    3) alla lettera e), dopo le parole «esito della procedura» sono aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore»;Pag. 60
   d) al comma 6:
    1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «, entro centoventi giorni,»;
    2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «tale termine» ;
   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione».

  40-ter. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli) – 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi 90 giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro 60 giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
  2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
  3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
  4. Nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
  5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, Pag. 61per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.
  6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.».

  40-quater. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.
  40-quinquies. In deroga a quanto disposto dal comma 40-quater, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.
  40-sexies. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 40-quater, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.
  40-septies. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 40-quater, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 40-quater. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 40-quater.
  40-octies. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 40-quater del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dal presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle Pag. 62risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
  40-novies. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti:, di 460 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, di 452,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e di 404,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
44. 397. Il Governo.

  Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
   b) entro il 31 marzo 2015, l'Autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area;
   c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, viene istituita una Cabina di regìa, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regìa, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;
   d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi Pag. 63di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
   e) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;
   f) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
   g) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;
   h) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
   i) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera h), sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di Pag. 64attuazione degli interventi tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera g), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono ad effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
   l) sono trasferite al citato Fondo di rotazione, di cui alla lettera i), anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestiti secondo le modalità indicate alla citata lettera i), ove compatibili.

  40-ter. Sono rispettivamente abrogate e soppresse le seguenti disposizioni:
   a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;
   b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
   c) il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
44. 398. Il Governo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure in materia di trattamenti pensionistici).

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
  2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.
  3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
44. 019. Il Governo.

Pag. 65

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: »5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno 15 individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) « sono aggiunte le seguenti: «o reti di impresa soggetto fornite di partita IVA»;
   b) il comma 57 è sostituito con il seguente: «57. Le risorse del Fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
    a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware open-source per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
    b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
    c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese;
    d) messa a disposizione da parte dei soggetti di cui al comma 56 di tecnologie di fabbricazione digitale;
    e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000.
3. 05. (Nuova formulazione) Crippa, Della Valle, Sibilia, Luigi Di Maio, Scagliusi, L'Abbate, Villarosa, De Lorenzis, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale).

  1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse Pag. 66stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale», con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
  2. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al CIPE, per una presa d'atto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuarsi in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato del puntuale stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.
3. 010. (Nuova formulazione) Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 4.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c), le parole: «di lire 10.240» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,».
  2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis entra in vigore dal 1o luglio 2015.

  Conseguentemente:
   all'articolo 47, al comma 1, dopo le parole: alla presente legge aggiungere le seguenti:, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-ter,
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 9.600.000;
   2016: – 24.100.000;
   2017: – 24.900.000.
4. 30. (Nuova formulazione) Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Boccadutri, Taranto.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri).

  1. La quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000;
   2016: – 5.000.000.
9. 032. (Nuova formulazione) Guidesi, Caparini, Centemero.

Pag. 67

ART. 10.

  Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della Giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 10. 38. 2. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente: 2. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante a norma delle disposizioni vigenti.».
10. 38. Il Governo.

Pag. 68

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

EMENDAMENTO 10.38 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 10.

  All'emendamento 10.38 del Governo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle cause che riguardano sanzioni amministrative e quelle di cui all'articolo 322 del codice di procedura civile
0. 10. 38. 1. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della Giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici Esecuzione Penale Esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 10. 38. 2. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente: 2. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante a norma delle disposizioni vigenti.»
10. 38. Il Governo.

Pag. 69

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

EMENDAMENTO 10.12 TURCO

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, dopo le parole: «ad esse relativi» sono aggiunte le seguenti: «purché l'attore o la parte istante sia una persona fisica,».
  3. Le maggiori entrate conseguenti alla disposizione di cui al comma 2 sono destinate al fondo di cui al comma 1.
10. 12. Turco, Cariello, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.