CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 novembre 2014
339.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) C. 2679-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  1-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;
   b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».
4. 23. (Nuova formulazione) Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Nesi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 04. (Nuova formulazione) Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello.

ART. 23.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento»;
  3-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea le parole da: « Entro il 31 marzo 1994 l'ente «Poste Italiane» stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1o gennaio 1994»sono Pag. 98sostituite dalle seguenti: « L'ente «Poste Italiane» stipula appositi accordi o convenzioni»;
   b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilità analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica»; e le parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti: « , a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta».
*23. 19. D'Alia, De Mita.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento»;
  3-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea le parole da: « Entro il 31 marzo 1994 l'ente «Poste Italiane» stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1o gennaio 1994»sono sostituite dalle seguenti: « L'ente «Poste Italiane» stipula appositi accordi o convenzioni»;
   b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilità analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica»; e le parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti: « , a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta».
*23. 13. Tancredi.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento»;
  3-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea le parole da: « Entro il 31 marzo 1994 l'ente «Poste Italiane» stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1o gennaio 1994»sono sostituite dalle seguenti: « L'ente «Poste Italiane» stipula appositi accordi o convenzioni»;
   b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilità analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica»; e le parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti: « , a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta».
*23. 1. Melilli.

ART. 27.

  Al comma 1, allegato 8, voce BRESCE, sostituire la parola: recesso con la seguente: riduzione.
27. 1. La III Commissione.

  Al comma 4, sopprimere le parole: ridotte di 3 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 13 milioni di euro.
27. 30. Il Relatore.

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  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
27. 26. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Amendola, Monaco, Beni, Cassano, Chaouki, Locatelli, Garavini, Marazziti.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) C. 2679-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 10.

  All'emendamento 10.38 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione delle cause che riguardano sanzioni amministrative e quelle di cui all'articolo 322 codice di procedura civile.
0. 10. 38. 1. Molteni, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  2. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante a norma delle disposizioni vigenti.»
10. 38. Il Governo.

ART. 17.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 92,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 452,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 31 inserire il seguente: 31-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18) sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
17. 487. Il Governo.

ART. 31.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  21. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze finanziarie del Ministero della difesa, e in particolare di quelle correlate alle spese di funzionamento in ragione delle minori risorse sugli stanziamenti di bilancio discendenti dal conseguimento degli obiettivi di finanzia pubblica, all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.».
31. 44. Il Governo.