CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 novembre 2014
329.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679-bis Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 2679-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)»;
   rilevato che:
    il disegno di legge di stabilità per il 2015 prefigura – in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2014 e nella Relazione al Parlamento 2014 – una manovra espansiva di finanza pubblica volta a contrastare l'attuale situazione di recessione e deflazione economica, con un indebitamento netto programmatico più elevato del dato tendenziale (2,2 per cento) e con il rinvio al 2017 del raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale;
    il Governo, in ragione delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parlamento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF, oggetto di approvazione con risoluzione da parte delle Assemblee di Camera e Senato in data 30 ottobre 2014, nella quale ha evidenziato l'intenzione di adottare nel disegno di legge di stabilità misure aggiuntive finalizzate ad una maggiore correzione fiscale ed in particolare ad un miglioramento del deficit atteso nel 2015, dal 2,9 per cento prospettato nella Nota di aggiornamento al DEF al 2,6 per cento ed un miglioramento del percorso di correzione dell'indebitamento netto strutturale nel 2015 di poco superiore allo 0,3 per cento (rispetto allo 0,1 per cento prospettato nella Nota di aggiornamento);
   evidenziato, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, che il disegno di legge di stabilità 2015:
    a) all'articolo 5 stabilisce l'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse e, al contempo, ripristina le aliquote dell'imposta antecedenti all'intervento operato con il decreto-legge n. 66 del 2014;
    b) all'articolo 35 stabilisce l'entità del concorso degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo, per quanto concerne le Regioni, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra Regioni a statuto ordinario, per 3.452 milioni, e Regioni a statuto speciale e Province autonome, per 548 milioni (commi da 3 a 12);
   considerato, al riguardo, che:
    il contributo aggiuntivo si somma al contributo di 750 milioni di euro già stabilito per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 e che quest'ultimo contributo di 750 milioni è inoltre esteso al 2018;Pag. 127
    così come per il contributo di 750 milioni, anche il riparto del contributo aggiuntivo alla manovra tra le singole regioni a statuto ordinario nonché l'individuazione degli ambiti di spesa cui esso è riferito è operato in sede di auto-coordinamento delle regioni, sulla base di un'intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della quale sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato;
    in assenza di tale intesa entro il 31 dicembre 2015, gli ambiti di spesa e gli importi attribuiti alle singole regioni saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche considerando le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario regionale;
    c) all'articolo 36, contestualmente alla fissazione dell'entità del concorso alla manovra da parte degli enti territoriali, introduce per le regioni a statuto ordinario una diversa modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità, che viene dunque superato, attraverso l'indicazione di un nuovo obiettivo per ciascuna regione dato dal conseguimento del pareggio di bilancio, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, anziché dall'osservanza del limite posto alle spese complessive;
   considerato, al riguardo che la nuova disciplina trova applicazione dal 2015, in modo completo per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, vale a dire a quelle regioni che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni;
    d) all'articolo 39, recepisce il «Patto per la salute» sancito con l'intesa adottata in sede di Conferenza Stato-regioni il 10 luglio 2014, nella quale si conferma la necessità che il Patto non possa prescindere dal contesto politico istituzionale in cui si realizzerà, alla luce della rilevanza che la tutela della salute assume nell'attuale quadro costituzionale e della necessità che i diversi livelli di governo coinvolti operino in una cornice di sistema certa che consenta strumenti forti per assicurare la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, per garantirne l'equità e l'universalità, nonché i livelli essenziali di assistenza;
   considerato, al riguardo, che il disegno di legge di stabilità 2015, in attuazione del citato Patto per la salute:
    fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato in 112.062 milioni di euro per il 2015 e in 115.444 milioni di euro per il 2016 (articolo 39, comma 2);
    dispone che eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle regioni rimangano nella disponibilità delle stesse per sole finalità sanitarie (articolo 39, comma 2);
    dispone che le regioni sono impegnate a redigere un Piano annuale degli interventi corredati da una adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico finanziaria, da attuare anche in considerazione della predisposizione del piano dei flussi di cassa prospettici (la cosiddetta Analisi «fonti e impieghi») prevista dalla disciplina sull'armonizzazione dei principi contabili generali del settore sanitario di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 39, comma 10);
    interviene in materia di nomina del commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, disponendo che tale incarico sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento;
   rilevato che l'ulteriore sforzo fiscale esposto dal Governo nella Relazione di Pag. 128variazione alla Nota di aggiornamento al DEF, pari in valori assoluti a circa 4,5 miliardi per il 2015, verrà attuato mediante:
    la destinazione al miglioramento dei saldi obiettivo delle risorse stanziate sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 17, comma 19, del disegno di legge di stabilità), per 3,3 miliardi;
    nuove misure di contrasto all'evasione fiscale, con l'estensione del cosiddetta reverse charge al settore della grande distribuzione (articolo 44, commi 7-10, del disegno di legge di stabilità), per 730 milioni;
    la riduzione per 500 milioni di euro delle risorse previste nel disegno di legge di stabilità per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno (articolo 36, comma 6),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito – anche alla luce dell'ulteriore sforzo fiscale indicato dal Governo nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF – le misure riduttive che interessano l'ambito regionale contenute nel disegno di legge di stabilità, al fine di considerarne l'impatto sul quadro delle risorse destinate ai diversi comparti di spesa di tali enti territoriali, ivi inclusi i servizi fondamentali, e il comparto sanitario;
   b) venga meglio valutato l'effetto di depotenziamento della possibilità di accesso delle regioni ai fondi strutturali determinato dalla riduzione per 500 milioni delle risorse per il cofinanziamento dei fondi stessi.

Pag. 129

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2680, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017» (C. 2680 Governo),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 130

ALLEGATO 3

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (S. 1577 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1577, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
   rilevato che:
    l'articolo 7 prevede una delega al Governo per il riordino, tra l'altro, delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;
   rilevato che:
    l'articolo 8, comma 1, lett. c), nell'elencare le «amministrazioni territoriali», comprende anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconoscendo in questo modo la rilevanza del ruolo da esse svolto sui territori;
    l'articolo 9, comma 1, reca una delega legislativa al Governo per la riforma delle medesime Camere di commercio, volta a delimitare le funzioni delle stesse e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando, tra l'altro, il contributo obbligatorio delle imprese a loro favore;
    la completa cancellazione del contributo obbligatorio delle imprese in favore delle Camere di commercio impedirebbe la prosecuzione dell'esercizio di alcune funzioni ad esse attualmente attribuite e avrebbe pesanti riflessi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, rendendo il nuovo sistema strutturalmente poco sostenibile;
    inoltre, il trasferimento del registro delle imprese dalla competenza tradizionale delle Camere di commercio a quella del Ministero dello sviluppo economico rischia di determinare inefficienze e comunque nuovi oneri aggiuntivi e appare ingiustificato alla luce delle performance positive, in termini di qualità e tempestività dei servizi erogati dalle Camere di commercio, che rappresentano uno dei punti di eccellenza nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione;
   rilevato che:
    l'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, prevedendo, al comma 1, lettera b), numero 2), principi e criteri direttivi per la disciplina dell'inquadramento dei dirigenti regionali, tra l'altro stabilendo l'istituzione – sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – di un ruolo unico dei dirigenti regionali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 7, appare necessario prevedere un costante confronto, anche nelle competenti sedi parlamentari, in materia Pag. 131di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, senza sacrificare le competenze regionali, e valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato;
   2) al medesimo articolo 7, sia previsto che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali e che, per la regione Valle d'Aosta, restano ferme le attribuzioni del presidente della regione in materia di funzioni prefettizie;
   3) l'articolo 9 sia soppresso;
   4) all'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), si valuti se il conferimento di una delega al Governo per la disciplina dell'inquadramento dei dirigenti regionali, con l'istituzione di un ruolo unico dei dirigenti regionali, ancorché sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sia compatibile con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni.