CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2014
315.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che:
    A) gli articoli 11 e 12 introducono il cosiddetto «ergastolo della patente», quale sanzione amministrativa accessoria relativa al reato di omicidio colposo, aggravato dall'avere il soggetto commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, trovandosi in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada) ovvero «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» (articolo 589, terzo comma, del codice penale);
    B) se tale sanzione accessoria è applicata all'omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale essa, a fortiori e nel rispetto del principio di proporzionalità della pena, dovrebbe essere applicata anche all'ipotesi più grave prevista dal quarto comma dell'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo plurimo);
    C) nel dettaglio, l'articolo 11 inserisce il comma 3-ter.1 nell'articolo 219 del codice della strada (Revoca della patente di guida), che disciplina il potere prefettizio di emettere apposita ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura: la patente viene quindi «ritirata», in via provvisoria e cautelare, in attesa della pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria;
    la disciplina vigente prevede una revoca «temporanea», poiché prima di poter conseguire una nuova patente occorre attendere tre anni in caso di violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 c.s.: per quanto di interesse, tale sanzione accessoria si applica quando un soggetto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero «in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», provoca un «incidente stradale»; manca tuttavia un esplicito riferimento all'omicidio colposo aggravato;
    il nuovo comma 3-ter.1, invece, introduce tale esplicito riferimento e recita: «Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla»;
    dunque, per chi commette un omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, del codice penale, si introduce una revoca «a tempo indeterminato» che può essere disposta dal prefetto; per chi commette tale reato non avendo la patente, si prevede, invece, il divieto di conseguirla;
    D) l'articolo 12 modifica, invece, l'articolo 222 del codice della strada (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati), che attualmente disciplina il potere del giudice di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la sanzione Pag. 15accessoria della revoca temporanea della patente;
    l'articolo 224 del codice della strada definisce il procedimento e chiarisce quali siano i rapporti fra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli del prefetto, laddove stabilisce che: «Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca» (comma 2). Il prefetto quindi dispone il «ritiro» della patente in via provvisoria e cautelare, in attesa delle determinazioni del giudice (articolo 219 c.s.). In seguito, dopo l'accertamento giudiziario e la comunicazione del provvedimento del giudice, il prefetto, agendo quale organo di esecuzione, dispone la revoca in via definitiva (articolo 224 c.s.);
    sotto il profilo sostanziale, l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada stabilisce che la sanzione accessoria della revoca della patente si applichi in via definitiva se il giudice accerta che dal fatto derivino una lesione personale colposa grave o gravissima o l'omicidio colposo cagionati da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lettera c), c.s.) ovvero «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
    si osserva, pertanto, come il vigente articolo 222 c.s. già preveda la revoca (sia pure temporanea) della patente per il caso di omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale anche se l'articolo 222 del codice della strada non richiama espressamente la predetta disposizione del codice penale;
    è in questo quadro normativo, dunque, che occorre valutare l'articolo 12 del provvedimento in esame, in base al quale: «In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
    per comprendere la ratio di questa disposizione occorre tenere conto del fatto, non infrequente nella pratica, che la revoca della patente viene elusa tramite il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato UE: in questo modo il soggetto destinatario di un provvedimento di revoca della patente conseguita in Italia, acquisisce un titolo che lo legittima comunque a guidare sul territorio nazionale italiano; se il fine della disposizione è di evitare questa pratica elusiva, si comprende allora l'introduzione di una sanzione accessoria quale la «inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato»;
    E) dunque, secondo le scelte operate dalla Commissione di merito, in caso di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il nuovo comma 3-ter-1 dell'articolo 219 c.s. prevede che il prefetto possa disporre in via provvisoria e cautelare la revoca della patente «a tempo indeterminato» (anziché, come previsto nella disciplina vigente, quella temporanea);
    l'articolo 12 del provvedimento in esame, invece, attribuisce al giudice, all'esito di un più approfondito accertamento di natura giurisdizionale, il potere di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la revoca (intesa come «ritiro») della patente a tempo indeterminato e vi affianchi il diverso e complementare provvedimento di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, che avrà l'effetto di inibire la guida anche con patenti conseguite presso altri Stati appartenenti all'UE;
    non si è ritenuto opportuno, in sostanza, che il prefetto, sulla base di un accertamento sommario o comunque non Pag. 16approfondito come quello giurisdizionale, applicasse direttamente e in via cautelare la sanzione dell'inibizione;
    F) Con riferimento all'articolo 222 del codice della strada, come modificato dal provvedimento in esame, al fine di garantire la coerenza sistematica delle norme in questione ed il rispetto del principio di proporzionalità, appare necessario apportare all'articolo 12 talune modificazioni volte a chiarire che:
     a) in caso di lesioni gravi o gravissime, quando il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della revoca «temporanea» della patente;
     b) in caso di omicidio colposo commesso dal soggetto che si trovi nelle predette condizioni di alterazione psico-fisica, la sanzione accessoria è quella della revoca della patente «a tempo indeterminato» di cui all'articolo 219, comma 3-ter.1, alla quale si affianca l'ulteriore sanzione, complementare, di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;
   osservato che:
    G) mentre l'articolo 589, terzo comma, lettera a), prevede un criterio oggettivo e tecnicamente misurabile per accertare il grado di responsabilità (il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada) ciò non accade per la lettera b) del medesimo comma, dove si richiede semplicemente che il soggetto si trovi «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» nel momento in cui commette il fatto;
    per quanto non sia questa la sede per affrontare il delicato e controverso problema dell'individuazione di parametri oggettivi per compiere gli «accertamenti tecnici» di cui all'articolo 187 del codice della strada, appare invece opportuno evidenziare una questione eminentemente giuridica, più volte sollevata dalla stessa Corte di Cassazione;
    la Suprema Corte ha infatti rilevato che: «a differenza dell'alcool, che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione psico-fisica»;
    la citata sentenza è esemplificativa di un orientamento che va consolidandosi e si riferisce specificamente all'articolo 187 c.s.; la relativa massima afferma che: «Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione» (Cass. n. 28170/2013);
    in sostanza, secondo la Suprema Corte, l'alterazione psico-fisica deve essere considerata elemento costitutivo del reato, nonostante la formulazione non univoca della norma («Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica «dopo» aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»);
    il principio, per quanto riferito, in questo caso specifico, all'articolo 187 del codice penale, deve essere esteso a tutte le norme analoghe che non esplicitano in modo chiaro e univoco che «l'alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» è elemento costitutivo della fattispecie, al fine di modificarne di conseguenza la formulazione;
    si pensi allo stesso articolo 589, terzo comma, lettera b), del codice penale, Pag. 17e all'articolo 222, comma 2, quarto periodo, c.s., che si riferiscono al «soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» senza contenere il riferimento testuale allo stato di alterazione psico-fisica;
    in questi casi, come per l'articolo 187 c.s., appare opportuno evidenziare che lo stato di alterazione è elemento costitutivo del reato; ciò al fine di evitare applicazioni concrete delle citate disposizioni, di fronte alle quali si potrebbe ritenere sproporzionata l'applicazione delle sanzioni principali attualmente previste ed anche l'applicazione della sanzione accessoria del cosiddetto «ergastolo della patente», che con il provvedimento in oggetto si vuole introdurre;
   esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 11, comma 1, capoverso, le parole «589, terzo comma» siano sostituite dalle seguenti: «589, terzo e quarto comma»;
   2) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
   1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1 e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» con le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
   b) all'articolo 187, comma 1, del codice della strada, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» con le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».