CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2014
314.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: Il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera
b), sostituire le parole da: attività di accoglienza fino alla fine della lettera con le seguenti: le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito, il prima possibile, un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'elenco dei servizi di cui al comma 4 è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni e i comuni.
* 4. 1. (nuova formulazione) Dadone.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire la lettera
b) con la seguente:
  b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza deve essere garantito entro tempi certi un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;Pag. 336
   b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'elenco dei servizi di cui al comma 4 è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni e i comuni.
* 4. 3. (nuova formulazione) Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Naccarato.

  Al comma 3, dopo le parole: prima accoglienza aggiungere le seguenti: destinata ai minori.
4. 50. Il Relatore.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso Art. 31-bis, sostituire le parole da: gli uffici competenti fino a: giudice tutelare competente con le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale,.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2;
   b) al comma 5, dopo le parole:
minore straniero non accompagnato aggiungere le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;
   c) al comma 8, dopo le parole: in lingua che comprende è aggiunta la seguente frase: «, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento;
   d) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.
6. 1. Dadone.

  Al comma 1, capoverso articolo 31-bis:
   a) al comma 1, sostituire le parole: gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente» con le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge e dopo le parole: sotto la direzione sostituire le parole: del giudice tutelare competente e con le seguenti: dei servizi sociali dell'ente locale,;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) al comma 5, dopo le parole:
non accompagnato inserire le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;
   d) al comma 8, dopo le parole: che comprende inserire le seguenti:, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento.;
   e) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.
* 6. 3. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  Al comma 10, sostituire la parola: ordinario con le seguenti: per i minorenni.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ordinario con le seguenti: per i minorenni e al secondo periodo sostituire la parola: ordinari con le seguenti: per i minorenni.
6. 50. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso Art. 31-ter, comma 1, dopo le parole: di concerto con Pag. 337inserire le seguenti: il Ministero dell'interno,.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6.;
   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «5. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore».
* 7. 1. Dadone.

  Al comma 1, capoverso articolo 31-ter apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole:
di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno;
   b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6, capoverso articolo 31-bis.;
   c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'Unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.
* 7. 3. Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 23.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: Presso il Ministero dell'interno.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno con le seguenti: è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
23. 50. Il Relatore.

ART. 25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

  1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, Pag. 338comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 25. 1. (nuova formulazione) Dadone.

Art. 25.
(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

  1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* 25. 3. (nuova formulazione) Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.