CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03741 Quaranta: Sulle iniziative per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni nel percorso riformatore della legislatura.

TESTO DELLA RISPOSTA

Elementi utili alla risposta.
  Il tema del rapporto tra cittadini ed istituzioni è sicuramente uno dei pilastri sui quali poggia il programma e l'azione del Governo guidato dal Presidente Renzi. Rendere le istituzioni più permeabili rispetto alle istanze provenienti dalla società civile e al tempo stesso più autorevoli rappresenta uno dei principali obiettivi delle riforme presentate dal Governo in Parlamento.
  Sul tema della legittimazione democratica della rappresentanza politica, dopo molti anni di convegni, discussioni parlamentari e severi moniti provenienti dalle più alte cariche dello Stato, la Camera dei deputati ha deliberato un'importante riforma del sistema elettorale che ora attende di essere esaminata dal Senato della Repubblica. Il provvedimento, che il Governo auspica che venga al più presto approvato, affronta i nodi di legittimità costituzionale esplicitati nella nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 1 del 2014) superando i profili di illegittimità della legge n. 270 del 2005.
  In particolare, il disegno di legge recepisce le indicazioni della Consulta sia per quanto riguarda l'introduzione di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza, sia per quanto riguarda il rapporto tra elettore ed eletto. Nel nuovo sistema elettorale per ottenere il premio di maggioranza, a differenza del cosiddetto Procellum bisognerà aver superato la soglia del 37 per cento dei voti. Il mancato raggiungimento di tale soglia attiva il meccanismo del ballottaggio per l'assegnazione del premio di maggioranza. In questo modo i cittadini sono protagonisti della scelta dei loro rappresentanti, potendo decidere chi li deve rappresentare e, attraverso il ballottaggio, il partito o la coalizione che ritengono più adatta a governare.
  La Corte ha inoltre censurato la vigente legge elettorale sul tema delle liste bloccate in ragione del fatto che l'elettore veniva privato della possibilità di identificare i candidati perché inseriti in lunghe liste bloccate. A questo proposito il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati prevede collegi plurinominali, nei quali vengono eletti da 3 a 6 deputati. Ciascun partito presenta liste brevi, formate da un numero di candidati non inferiore alla metà dei seggi e non superiore al numero complessivo dei seggi assegnati al collegio plurinominale. La brevità delle liste, come richiesto dalla Corte costituzionale, favorirà così una maggiore prossimità tra l'elettore e il candidato, migliorando la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
  Il secondo vettore che dinamizza il rapporto cittadini-eletti è quello della riforma della Parte seconda della Costituzione. Dopo anni di seri ma sterili dibattiti, il Governo ha presentato un disegno di riforma costituzionale che affronta il problema dell'assetto dei pubblici poteri nella convinzione che solo le istituzioni che sono capaci di riformarsi sono in grado di riannodare i fili del dialogo con i cittadini.
  Nell'ambito di tale riforma un importante capitolo sul tema della partecipazione diretta dei cittadini alla vita delle istituzioni è rappresentato dalla modifica all'articolo 71 della Costituzione, relativamente Pag. 18alle leggi di iniziativa popolare. Al fine di rivitalizzare e rafforzare questo istituto che, pur previsto nel 1948, non ha trovato sufficiente valorizzazione, viene introdotto il principio che devono essere garantiti l'esame e la deliberazione finale di queste proposte, nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.
  Inoltre, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, con un'ulteriore modifica al medesimo articolo della Costituzione, si vogliono introdurre nell'ordinamento due nuovi tipi di referendum propositivo e di indirizzo, nonché altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali. Infine, introducendo un diverso quorum per i referendum abrogativi, si vuole facilitare la validità della consultazione referendaria.
  Da tutto ciò emerge chiaramente l'impegno su più fronti che il Governo sta profondendo per colmare la forbice che separa Paese reale e Paese legale in un'ottica di democrazia continua che coinvolga quotidianamente i cittadini nella vita delle istituzioni.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»,
   preso atto, in particolare, che all'articolo 3, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, viene ridotto ulteriormente il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) a novanta giorni, periodo che era già stato ridotto a centottanta giorni nel corso dell'esame presso la Camera,
   delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. (Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, per i profili di competenza, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati);
   premesso che:
    la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 presenta un quadro di aggiornamento delle iniziative adottate per corrispondere alla Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia dell'8 luglio 2014 ed espone lo stato di attuazione delle riforme intraprese nei diversi settori;
    la Raccomandazione si riferisce a otto ambiti di intervento;
    per il settore istituzionale, la Nota collega alla Raccomandazione n. 3 (che riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione e giustizia), il processo di iniziativa del Governo di riforma costituzionale, nelle cui more è stata adottata la legge di riforma amministrativa degli enti locali (legge n. 56 del 2014);
  alla medesima Raccomandazione n. 3, che richiede, tra l'altro, la necessità di «un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione», la Nota richiama, in particolare, la nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 90 del 2014 di riforma della P.A., nonché il rafforzamento dei compiti dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza);
   ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Governo nella Nota in esame;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
*1. 1. Binetti, Santerini, Marazziti.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
*1. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
*1. 3. Dadone.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: Ai fini di cui alla presente legge per con le seguenti: All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per;
   b) sopprimere le parole da: anche se convivente fino alla fine del comma.
2. 1. Santerini, Binetti, Marazziti.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, anche se convivente fino alla fine del comma.
*2. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, anche se convivente fino alla fine del comma.
*2. 3. Dadone.

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ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: «nonché ai minori stranieri non accompagnati» con le seguenti: «Il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale».

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: attività di accoglienza fino alla fine della lettera con le seguenti: le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito, il prima possibile, un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;
   al comma 5, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.
*4. 1. Dadone.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito, il prima possibile, un colloquio con un educatore qualificato o uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future»;
   al comma 5, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.
*4. 2. Santerini, Binetti, Marazziti.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza deve essere garantito entro tempi certi un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;Pag. 23
   b) al comma 5, la parola: sentiti è sostituita dalle seguenti: d'intesa con.
*4. 3. Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Naccarato.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 72 ore con le seguenti: 30 giorni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il Ministero dell'interno coordina e finanzia la costituzione e la gestione delle strutture di cui al comma 4, attivate in accordo con gli enti locali del territorio su cui insiste la struttura.
4. 4. Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso Art. 31-bis, sostituire le parole da: gli uffici competenti fino a: giudice tutelare competente con le le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale,.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2;
   b) al comma 5, dopo le parole: minore straniero non accompagnato aggiungere le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;
   c) al comma 8, dopo le parole: in lingua che comprende è aggiunta la seguente frase:, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento;
   d) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.
*6. 1. Dadone.

  Al comma 1, capoverso Art. 31-bis, comma 1, sostituire le parole: gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente con le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi sociali dell'ente locale,.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2;
   b) al comma 5, dopo le parole: non accompagnato aggiungere le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;
   c) al comma 8, dopo le parole: che comprende aggiungere le seguenti:, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento;
   d) al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è altresì comunicato alle forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.
*6. 2. Binetti, Santerini, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso articolo 31-bis:
   a) al comma 1, sostituire le parole: gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente» con le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge e dopo le parole: sotto la direzione sostituire le parole: del giudice tutelare competente e con le seguenti: dei servizi sociali dell'ente locale,;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) al comma 5, dopo le parole: non accompagnato inserire le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;
   d) al comma 8, dopo le parole: che comprende inserire le seguenti:, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento.; Pag. 24
   e) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.
*6. 3. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso Art. 31-ter, comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno,.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6.;
   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «5. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore».
*7. 1. Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 31» apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno,;
   b) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6;
   c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'Unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore».
*7. 2. Santerini, Binetti, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso articolo 31-ter apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno;
   b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6, capoverso articolo 31-bis.;
   c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata Pag. 25la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'Unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.
*7. 3. Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.
*8. 1. Dadone.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.
*8. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: affidamento familiare.
*8. 3. Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 9.

  Sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 9.
(Rimpatrio assistito e volontario).

*9. 1. Santerini, Binetti, Marazziti.

  Sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 9.
(Rimpatrio assistito e volontario).
*9. 2. Dadone.

  Sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 9.
(Rimpatrio assistito e volontario).
*9. 3. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 10.

  1. Al comma 1, premettere il seguente periodo: «In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,».
  2. Sostituire il comma 2 con il seguente: «In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della Pag. 26struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.»
*10. 1. Dadone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
*10. 2. Binetti, Santerini, Marazziti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
*10. 3. Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.
*11. 1. Dadone.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.
*11. 2. Santerini, Binetti, Marazziti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.
*11. 3. Zampa, Fiano, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Piccione, Naccarato.

Pag. 27

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: in base fino a: presente legge con le seguenti: per assumere tale incarico anche per i minori stranieri non accompagnati.
12. 1. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in base alla procedura definita fino alla fine del periodo con le seguenti: per assumere tale incarico anche per i minori stranieri non accompagnati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza.
12. 2. Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

  1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.
  2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
  4. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.
*13. 1. Dadone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

  1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.
  2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-bis Pag. 28del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
  4. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.
*13. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

  1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.
  2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
  4. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.
*13. 3. Santerini, Binetti, Marazziti.

ART. 14.

  Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.
*14. 1. Binetti, Santerini, Marazziti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.
*14. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Pag. 29

  Al comma 2, dopo le parole: il tribunale per i minorenni può disporre aggiungere le seguenti: anche su richiesta dei servizi sociali,.
14. 3. Dadone.

ART. 16.

  Al comma 1, dopo le parole: la predisposizione aggiungere le seguenti: di progetti specifici che prevedano l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché.
16. 1. Centemero.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale).

  1. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014 istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati.
  2. A tal fine, il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 si riunisce periodicamente con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dispone audizioni dei rappresentanti delle comunità di accoglienza, organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, nonché con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.
  3. Il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sull'esito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'anno solare precedente.
*23. 1. Santerini, Binetti, Marazziti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale).

  1. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014 istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati.
  2. A tal fine, il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 si riunisce periodicamente con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dispone audizioni dei rappresentanti delle comunità di accoglienza, organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, nonché con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.
  3. Il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sull'esito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'anno solare precedente.
*23. 2. Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  L'articolo 23 è così sostituito:

Art. 23.

  1. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto Pag. 30legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, il Tavolo di coordinamento si riunisce periodicamente con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dispone audizioni dei rappresentanti delle comunità di accoglienza, organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, nonché con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.
23. 3. Dadone.

ART. 25.

  L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

Art. 25.

  1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.
  La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
*25. 1. Dadone.

  L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

Art. 25.

  1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.
  La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
*25. 2. Binetti, Santerini, Marazziti.

  L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

Art. 25.

  1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.
  La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
*25. 3. Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Pag. 31

ALLEGATO 5

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 4.

  Al comma 3, dopo le parole: prima accoglienza aggiungere le seguenti: destinata ai minori.
4. 50. Il relatore.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. L'elenco dei servizi di cui al comma 4 è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni e i comuni.».
4. 51. Il relatore.

ART. 6.

  Al, comma 10, sostituire la parola: ordinario con le seguenti: per i minorenni.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ordinario con le seguenti: per i minorenni e al secondo periodo sostituire la parola: ordinari con le seguenti: per i minorenni.
6. 50. Il relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso Art. 31.ter, al comma 1, dopo le parole: affari esteri sostituire la parola: stipula con le seguenti: può stipulare.
7. 50. Il relatore.

Pag. 32

ALLEGATO 6

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
*1. 1. Binetti, Santerini, Marazziti.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
*1. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
*1. 3. Dadone.

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, anche se convivente fino alla fine del comma.
*2. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, anche se convivente fino alla fine del comma.
*2. 3. Dadone.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis.
Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Pag. 33

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.
*8. 1. Dadone.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.
*8. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: affidamento familiare.
*8. 3. Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 9.

  Sostituire la rubrica con la seguente:
(Rimpatrio assistito e volontario).
*9. 1. Santerini, Binetti, Marazziti.

  Sostituire la rubrica con la seguente:
(Rimpatrio assistito e volontario).
*9. 2. Dadone.

  Sostituire la rubrica con la seguente:
(Rimpatrio assistito e volontario).
*9. 3. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 10.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: «In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.»
*10. 1. Dadone.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: «In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Pag. 34Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.»
*10. 2. Binetti, Santerini, Marazziti.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: «In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.»
*10. 3. Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.
*11. 1. Dadone.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.
*11. 2. Santerini, Binetti, Marazziti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.
*11. 3. Zampa, Fiano, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Piccione, Naccarato.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: in base fino a: presente legge con le seguenti: per assumere tale incarico anche per i minori stranieri non accompagnati.
12. 1. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

  1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a Pag. 35tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.
  2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
  4. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.
*13. 1. Dadone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

  1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.
  2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
  4. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.
*13. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

  1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale. Pag. 36
  2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
  4. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.
*13. 3. Santerini, Binetti, Marazziti.

ART. 14.

  Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.
*14. 1. Binetti, Santerini, Marazziti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.
*14. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 16.

  Al comma 1, dopo le parole: la predisposizione aggiungere le seguenti: di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché.
16. 1. (Nuova formulazione) Centemero.

Pag. 37

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. (Nuovo testo C. 2515 Governo),

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2515 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 38

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada. (C. 2574 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2574 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 39

ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale. (C. 2576 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2576 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 40

ALLEGATO 10

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 1512 Meta e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abb., recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
   rilevato che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
   rilevato, altresì, che, per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra nella competenza a porre i precetti della cui violazione si tratta (Corte Cost. n. 428 del 2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106 del 2006, n. 384 del 2005, n. 50 del 2005; n. 12 del 2004) e sottolineato che, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428/2004);
   evidenziato, che l'articolo 11 stabilisce un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale;
   ricordato, al riguardo, che può assumere rilievo il rispetto dell'articolo 16 della Costituzione relativo alla libertà di circolazione e che sul punto la Corte costituzionale, sia pure con un intervento risalente (sentenza n. 6/1962), ha affermato che «poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 41

ALLEGATO 11

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. (Nuovo testo C. 2397 Capezzone).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo C. 2397 Capezzone, recante «Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli»;
   preso atto che il provvedimento mira a realizzare tre obbiettivi fondamentali quali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; ridurre la pressione tributaria complessiva;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile» e «tutela dell'ambiente», di cui al secondo comma, lettere e) e s), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di cui al terzo comma, dell'articolo 117, della Costituzione, di competenza legislativa concorrente;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.