CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2014
302.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-03629 Zaccagnini: Sul dissequestro di terreni coltivati a mais geneticamente modificato in Friuli Venezia-Giulia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Siamo stati informati dal Corpo Forestale della regione Friuli che l'azienda Fidenato, dopo il dissequestro dei terreni disposto dalla Procura a seguito della distruzione delle coltivazione di mais transgenico, ha seminato, in modo provocatorio, 50 metri quadrati del proprio terreno con mais non ancora identificato.
  La situazione è oggetto di costante monitoraggio da parte della regione e se dovesse essere ufficialmente comunicata la semina di OGM da parte dell'azienda scatterebbero i controlli in situ del Corpo Forestale e la denuncia all'autorità giudiziaria.
  Infatti, ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 224 del 2003, l'avvenuta semina deve essere notificata entro 15 giorni all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.
  Qualora l'Azienda Fidenato & C. dovesse procedere alla prescritta notifica, saranno avviate le procedure di campionamento e analisi al fine di verificare l'effettiva presenza di mais OGM.
  In caso affermativo, l'azienda Fidenato sarà formalmente denunciata alla Procura della Repubblica per le valutazioni e gli atti di competenza ai sensi della legge n. 116 del 2014, di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, oltre che con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista della legge regionale Friuli n. 5 del 2011 (articolo 2, comma 1), recentemente innovata dalla legge regionale n. 15 del 2014, articolo 2, comma 26, lettera a).
  Preciso infine che al riguardo è stata inviata per opportuna conoscenza una prima informativa all'Autorità giudiziaria.

Pag. 225

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-03630 Massimiliano Bernini: Sulla mancata emanazione del decreto sul potenziamento del servizio fitosanitario nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Proprio in questi giorni si sta svolgendo presso l'Università di Viterbo il Convegno nazionale sul castagno «Castanea 2014» al quale ha partecipato anche l'onorevole interrogante nell'ambito della Tavola rotonda «La filiera del castagno: criticità e opportunità di sviluppo» dello scorso 23 settembre.
  In tale contesto, i rappresentanti di regioni, associazioni castanicole, confederazioni agricole ed enti di ricerca hanno confermato che l'evoluzione positiva dell'infestazione di cinipide sta regredendo a cominciare dalle regioni del nord Italia ove i lanci dell'antagonista Torymus sinensis sono iniziati qualche anno prima rispetto alle regioni del centro sud.
  Stante la situazione di criticità in cui versa il settore castanicolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha avanzato la proposta di uno schema di legge delega al Governo, in attuazione della risoluzione approvata il 22 gennaio 2014 dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ai fini della emanazione di misure urgenti per la promozione e lo sviluppo competitivo del settore della «Frutta in guscio» con particolare riguardo alla tutela del patrimonio castanicolo nazionale.
  Tale proposta di legge, tra le altre azioni, prevede la diffusione a livello nazionale dei metodi di «lotta biologica propagativa» con l'ulteriore diffusione del Torymus sinensis, anche all'interno delle aree naturali protette.
  Con riguardo ai fondi stanziati con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ricordo che l'articolo 1, comma 297, ha autorizzato una spesa di euro 5.000.000 per il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa (Well e Raju) e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.
  La relativa disponibilità è stata ripartita tra i vari settori come (controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati e potenziamento Servizio fitosanitario nazionale).
  All'emergenza Xilella sono stati destinati euro 2.630.430, prontamente messi a disposizione di ARIF (Struttura operativa individuata dalle autorità regionali), da utilizzare per l'attuazione delle misure urgenti per contrastare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa (Well e Raju).
  Un analogo stanziamento è stato richiesto anche per l'esercizio 2015.
  A supporto del potenziamento dei Servizi fitosanitari regionali per le varie emergenze fitosanitarie in atto, sono stati altresì assegnati alle regioni euro 4.165.599,50 (con il decreto ministeriale 17 febbraio 2014, n. 3728) ed euro 3.529.473,50 (con il decreto ministeriale 22 luglio 2014, n. 15188), ripartiti tra i Servizi fitosanitari regionali sulla base dei parametri stabiliti nell'ambito dell'intesa sancita tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010.

Pag. 226

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-03631 Oliverio: Sulla tutela dell'agroalimentare italiano nel mondo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto all'articolo 4, comma 49, non solo il divieto di dichiarare un'indicazione di provenienza falsa o fallace, anche attraverso «l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana», ma facendo obbligo di indicare in ogni caso il luogo di origine dei prodotti o delle merci, al fine di evitare qualunque possibile fraintendimento da parte del cittadino consumatore.
  Per migliorare la tutela dei prodotti di origine italiana, abbiamo sempre fortemente sostenuto, in sede europea, l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti, concertando la posizione negoziale con il Dicastero della salute.
  Infatti, anche grazie all'impegno e al sostegno del nostro Paese, il 13 dicembre 2013 è stato emanato il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 1337 del 2013 che, oltre a stabilire i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione, introduce la prescrizione relativa all'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza ove gli animali sono stati allevati e macellati.
  Per contrastare il fenomeno del falso made in Italy e del cosiddetto italian sounding, abbiamo già avviato da tempo un'intensa attività di controllo su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il costante impegno del Corpo Forestale dello Stato.
  Ed infatti, nel corso del 2013, anche il Corpo Forestale dello Stato ha posto in essere un'attività sanzionatoria contro il falso made in Italy.
  I controlli eseguiti hanno consentito il sequestro di circa 600 tonnellate di prodotti e la comunicazione di oltre 170 notizie di reato alla Procura della Repubblica, assicurando la repressione di tutte quelle condotte penalmente rilevanti poste in contrasto con il leale svolgimento degli scambi commerciali e con la trasparenza informativa nei riguardi del consumatore.
  Peraltro, nell'intento di fornire, tra l'altro, maggiore tutela all'identità territoriale dei prodotti alimentari, l'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazione dalle legge 216 del 2014, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolga una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole.
  Nell'ambito di tale strategia, decisiva per il sistema Italia, un ruolo fondamentale può essere svolto dal nostro settore agroalimentare che sta manifestando sui mercati mondiali una straordinaria forza Pag. 227attrattiva e che potrebbe costituire un traino per l'intero made in Italy.
  Il Governo ha lavorato sul comparto agroalimentare come asset strategico del piano per il made in Italy che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto scorso con il decreto-legge n. 133, il cosiddetto Sblocca Italia. In particolare, per il settore agroalimentare sono previsti nuovi strumenti di promozione e di tutela del made in Italy agroalimentare a favore delle aziende italiane, a partire proprio dalle numerose imprese che hanno investito risorse nei marchi DOP e IGP. In tale quadro sarà realizzato un segno distintivo unico per le operazioni di promozione che saranno realizzate all'estero. Tale segno distintivo sarà utilizzato anche in occasione dell'Esposizione universale di Milano, che partirà nel maggio 2015, come sappiamo.
  La necessità di realizzare questo strumento distintivo, che non mira in alcun modo a sostituirsi ai marchi dei singoli prodotti, è nata dall'accurata analisi del sistema agroalimentare italiano e del suo posizionamento sui mercati internazionali, perché, nonostante le grandi potenzialità di crescita della domanda dei prodotti italiani, a causa dell'eccessiva frammentazione che lo caratterizza, questo sistema ha visto fortemente limitate le proprie attività di export.

Pag. 228

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-03632 Faenzi: Sui danni subìti dal comparto agricolo toscano a seguito delle recenti calamità atmosferiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'evento alluvionale che ha causato danni alle aziende agricole nella regione Toscana, faccio preliminarmente presente che il Ministro è stato in contatto con l'assessore all'agricoltura della regione Toscana, Gianni Salvatori, sin dal primo giorno di calamità e che insieme è stata compiuta una prima analisi della situazione delle province più colpite e delle filiere agricole maggiormente interessate dagli eventi calamitosi, a partire dal vitivinicolo e dall'orticolo.
  Ricordo quindi che il decreto legislativo n. 102 del 2004 disciplina il Fondo di solidarietà nazionale e rappresenta il principale strumento a disposizione per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole. Tuttavia, i pertinenti interventi compensativi possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità e le colture colpite non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.
  Su proposta regionale ed in presenza dei requisiti di legge, possono essere attivate le misure di aiuto in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate (ad eccezione degli impianti produttivi vigneti e frutteti e strutture di protezione serre che risultano assicurabili con polizze agevolate per il rischio grandine) e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.
  Peraltro, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
  Faccio presente inoltre che, in aggiunta alle risorse recate dal Fondo di solidarietà nazionale, la regione Toscana potrà attivare le misure contenute nei programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea.
  Segnalo, però che lo strumento degli interventi compensativi, a causa della continua riduzione delle risorse messe a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale negli ultimi anni, non riesce a coprire in maniera adeguata ai fabbisogni e che, in ogni caso, le risorse messe a disposizione devono essere considerate ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome; ciò determina ulteriori ritardi nella erogazione degli aiuti ai beneficiari.
  Pertanto, risulta evidente la necessità di dare maggiore diffusione ad altri e più incisivi strumenti di intervento come le assicurazioni agevolate, senz'altro più adeguati per fronteggiare calamità naturali come quella di cui trattasi, a cui purtroppo gli agricoltori non si rivolgono con sufficiente decisione.
  Vorrei inoltre far presente che, nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, il Programma nazionale di sviluppo rurale, presentato alla Commissione dell'Unione europea, comprende anche la misura gestione dei rischi, finalizzata ad incentivare l'adozione da parte degli agricoltori di una serie di Pag. 229strumenti ex ante, come appunto l'assicurazione, i fondi di mutualità e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nel loro insieme sicuramente più adeguati a rispondere alle necessità delle imprese colpite da eventi eccezionali come quello segnalato, rispetto ai tradizionali strumenti compensativi ex post.
  Infine, per favorire la diffusione di questi strumenti, verranno attivate anche apposite azioni informative destinate alle imprese agricole.

Pag. 230

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-03633 Franco Bordo: Sulle iniziative di contrasto alla proliferazione delle nutrie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come è noto, la nutria, roditore di grande taglia originario del sud America e quindi alloctono per il nostro Paese, risulta presente su estese porzioni dell'Italia settentrionale e centrale e la sua crescente presenza determina problemi di diversa natura, di cui il più preoccupante è quello inerente la compromissione della tenuta delle arginature fuori terra dei canali di irrigazione e di scolo con conseguente rischio di allagamento delle zone adiacenti in occasione di ondate di piena, stante l'abitudine della specie di scavare cunicoli e camere ipogee anche di notevole estensione.
  Peraltro, si segnala che la nutria è considerata una specie selvatica invasiva e che la attuale normativa comunitaria, tuttora in fase di approvazione, indirizza – in via generale – i Paesi membri alla eradicazione di tutte le specie alloctone che rappresentino una minaccia per l'economia e la biodiversità dell'Europa.
  Pertanto, per il controllo di tale specie, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha approvato la modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede l'equiparazione della specie ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole, ai quali non viene accordata alcuna forma di tutela.
  Tale innovazione comporta la mancata applicazione delle sanzioni amministrative o penali di cui agli articoli 30 e 31 della citata legge n. 157 del 1992, nei casi di abbattimento della specie da parte di cacciatori o di proprietari di fondi agricoli. Da ciò deriva la possibilità di attuare piani di controllo anche finalizzati all'eradicazione della specie.
  Alla luce della modifica normativa, appare allo stato necessario affrontare le varie problematiche relative, tra l'altro, allo smaltimento delle carcasse, per la quale si ritiene auspicabile l'emanazione di norme in materia di polizia veterinaria, anche alla luce delle Linee guida per la gestione della specie in parola emanate dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA).
  Non di meno, in relazione alla delicatezza della materia trattata e alla coeva esistenza di contrapposte modalità di tutela, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, non esclude la possibilità di attivare, fin da ora, una fase di monitoraggio e approfondimento.
  Detta attività sarà volta a promuovere l'adozione, nell'ambito di una produttiva dialettica parlamentare, di atti normativi, anche di carattere secondario, che si dovessero rendere necessari, al fine di affrontare le problematiche emerse a livello territoriale e dal confronto con gli enti locali preposti, tra cui il ristoro dei danni subiti, il ricordato smaltimento delle carcasse e la prevenzione di possibili rischi igienico sanitari per l'uomo, oltre che, eventualmente, di coordinare i piani di controllo ed eradicazione a livello locale.
  Con riferimento ai piani di controllo delle province cui si fa cenno nell'interrogazione, si segnala che tali piani non avevano prodotto nessun apprezzabile risultato in termini di controllo delle nutrie Pag. 231e, proprio sulla base di tale circostanza, si è resa necessaria la modifica legislativa approvata che ora dovrà essere coordinata dal punto di vista attuativo, al fine di elaborare nuove modalità di intervento atte a garantire un'efficace azione di controllo ed eradicazione della specie.
  Si fa peraltro presente che il ricorso a determinate metodologie di controllo ed eradicazione (ad esempio, con l'impiego di esche) delle nutrie potrebbe impattare sulla consistenza di altre popolazioni di animali selvatici e comportare rischi igienico-sanitari per l'uomo dovuti alla manipolazione della specie in cui viene riscontrata positività alla leptospirosi. Infine è da considerare la problematica relativa allo smaltimento delle carcasse.
  Trattasi, quindi, di una problematica con evidenti risvolti di carattere sanitario, per la cui gestione si svolgerà un apposito incontro tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute per condividere specifiche linee di intervento da inviare alle regioni.

Pag. 232

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-03628 Caon: Sulla situazione del mercato delle patate a seguito dell'embargo russo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Siamo consapevoli dei fatti esposti dall'interrogante e della grave situazione che le decisioni del Governo di Mosca stanno creando all'economia sia nazionale che europea, in particolare nel settore dei prodotti agroalimentari.
  Si tratta di una problematica importante sulla quale la Presidenza italiana ha lavorato da subito assai intensamente insieme alla Commissione.
  Sul tema, è stato convocato un Consiglio straordinario il 5 settembre scorso, che ha consentito di fare il punto sulle misure già adottate e in via di definizione.
  In particolare, sono stati adottati, con misure d'urgenza, atti delegati finalizzati al sostegno dei comparti ortofrutticoli penalizzati dall'embargo e all'apertura dello stoccaggio privato di formaggi, burro e latte in polvere.
  Nello specifico, la Commissione ha sospeso l'efficacia del regolamento a causa della numerosità di richieste pervenute a fronte del plafond assegnato, assicurando nel contempo il rispetto dei relativi pagamenti.
  Tuttavia, già la scorsa settimana, al Comitato di gestione, è stata presentata una nuova bozza di regolamento che per il futuro rimodula le misure di sostegno sulla base dei quantitativi esportati verso la Russia. Come ha sottolineato il Commissario Ciolos, si prevedono contributi per Stato membro e per gruppi di prodotti, in base ai dati 2013 dell'export verso la Russia colpiti dal bando.
  Ad ogni modo, con riferimento allo specifico oggetto dell'interrogazione, ritengo di poter rassicurare l'interrogante in merito alle preoccupazioni rappresentate per gli eventuali danni indiretti al mercato dei prodotti ad indicazione geografica in generale ed in particolare della patata di Bologna DOP, poiché trattasi di un mercato completamente diverso da quello del prodotto generico.
  Difatti, il prodotto DOP ha caratteristiche peculiari di eccellenza ben note al consumatore italiano ed europeo, poiché facilmente riconoscibile grazie ai simboli di qualità apposti su di esso.
  Ed invero, l'eccellenza dei requisiti dei prodotti DOP e IGP è fissata in specifici disciplinari di produzione e tali prodotti sono costantemente sottoposti a controlli di qualità.
  Il consumatore finale è a conoscenza dell'eccellenza di tali prodotti ed è in grado di scegliere come indirizzare i propri acquisti, grazie anche alle forti campagne promozionali e di valorizzazioni di tali prodotti che il Ministero costantemente finanzia e pone in essere.

Pag. 233

ALLEGATO 7

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

  1. La presente legge, in linea con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, con il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e con le «Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
  2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
  3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito da:
   a) l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 3;
   b) la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 4;
   c) il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 5;
   d) il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

  4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.
  5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono anche le attività degli agricoltori tese allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare. Pag. 234
  6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono progetti tesi alla trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbico, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.
  2. Ai fini della presente legge, sono considerate «locali» le risorse genetiche:
   a) originarie di uno specifico territorio;
   b) che, seppure di origine alloctona, ma non invasiva, siano state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
   c) originarie di uno specifico territorio, ma attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di conservazione o ricerca in altre regioni o Paesi.

  3. Si definiscono agricoltori custodi gli agricoltori che si impegnano nella conservazione on farm e in situ delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Si definiscono allevatori custodi gli allevatori che si impegnano nella conservazione on farm e in situ delle risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529.
  4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1, o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

Art. 3.
(Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

  1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
  2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.
  3. L'iscrizione all'Anagrafe di una risorsa genetica locale è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, di una sua adeguata conservazione in situ, on farm o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e della eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti non si può procedere all'iscrizione.
  4. Le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici e i registri anagrafici disciplinati dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.
  5. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; Pag. 235altresì non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze.
  6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 7, con proprio decreto, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

Art. 4.
(Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

  1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta:
   a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ del germoplasma;
   b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

  2. La Rete nazionale svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ, on farm ed ex situ, e a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
  3. La Rete nazionale è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

Art. 5.
(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

  1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di:
   a) costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale;
   b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
   c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia.

  2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse ai fini della presente legge.

Art. 6.
(Conservazione in situ, on farm ed ex situ).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione in situ e on farm delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

Pag. 236

Art. 7.
(Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare).

  1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle «Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare.
  2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali sono aggiornati al fine di tener conto del progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, individua centri di referenza specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali.

Art. 8.
(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare).

  1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.
  2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzioni di coordinamento, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante degli agricoltori custodi. Qualora il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta dei rappresentanti di cui al periodo precedente, lo ritenga necessario, il Comitato può essere integrato con la presenza di rappresentanti di enti e istituzioni pubblici e privati.
  3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:
   a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
   b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
   c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
   d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le azioni da realizzare;
   e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
   f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.

Pag. 237

  4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2009, n. 6214, che è soppresso.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

Art. 9.
(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).

  1. Al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali».

Art. 10.
(Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare).

  1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dall'anno 2015 il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste dalla presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti. Il Fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali e mediante i proventi delle sanzioni comminate per il delitto di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce le modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

Art. 11.
(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione).

  1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:
  «6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto Pag. 238il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».

Art. 12.
(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).

  1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. In tale ambito, sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ, on farm ed ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti alle stesse risorse connessi, compresi i punti di vendita diretta.

Art. 13.
(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare).

  1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.
  2. Ai fini della presente legge, sono definite comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
  3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
   a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche locali;
   b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
   c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
   d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione.

Art. 14.
(Istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare).

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 22 maggio quale «giornata della biodiversità agraria e alimentare». Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici Pag. 239né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
  2. In occasione della giornata della biodiversità agraria e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

Art. 15.
(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare).

  1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

Pag. 240

ALLEGATO 8

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   tenuto conto che la proposta di modifica di cui all'articolo 4 sopprime la limitazione normativa contenuta al comma 2 dell'articolo 110 del Codice della strada, che stabilisce che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo invece di procedere all'immatricolazione del mezzo a tutti coloro che si dichiarino proprietari;
   tenuto conto altresì che la previsione normativa che oggi si intende modificare era motivata dal regime degli sgravi fiscali per l'acquisto del gasolio a tasso agevolato, regime successivamente modificato per la parte relativa al possesso dei requisiti soggettivi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.