CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2014
302.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. (Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
     esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 750 Dell'Orco ed abbinate, recante «Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali», come risultante dalla votazione degli emendamenti presso la Commissione di merito;
     considerato che la disciplina degli orari delle attività commerciali è, da un lato, riconducibile alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; dall'altro, presenta profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione;
     rilevato che la Corte costituzionale ha stabilito «che il titolo competenziale delle regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime regioni possono adottare in altre materie di loro competenza» (sentenza n. 299 del 2012, punto 6.1. del Considerato in diritto);
     rilevato in particolare che, con la citata sentenza 299 del 2012, e con le successive sentenze nn. 27 e 38 del 2013, la Corte costituzionale qualifica le norme sugli orari degli esercizi commerciali come norme di tutela della concorrenza, in quanto tale rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e quindi abilitate a disporre, costituendo un limite alla disciplina regionale;
     ricordato, inoltre, che il Garante della concorrenza e del mercato, in data 18 settembre 2014 ha fatto pervenire alla Commissione di merito, in procinto di iniziare l'esame degli emendamenti al testo unificato in esame, una segnalazione sul progetto di legge in oggetto, volta a ribadire la necessità di non modificare l'impianto dell'articolo 31 del decreto legge n. 201 del 2011 nella parte in cui prevede che le attività commerciali non possono essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in quanto «la reintroduzione di vincoli in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi rappresenta infatti un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali» e che la proposta di legge in oggetto «integra una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui contempla l'introduzione di possibili limiti all'esercizio di attività economiche in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione di cui è espressione l'articolo 31 del decreto Salva Italia». Inoltre l'Autorità ha ritenuto che la proposta di legge si ponesse in contrasto con la normativa comunitaria «in quanto suscettibile di reintrodurre significativi limiti all'esercizio di attività economiche aboliti dal legislatore nazionale in attuazione del diritto comunitario»;
     evidenziato che il nuovo testo, a seguito degli approfondimenti svolti presso la Commissione di merito dopo la suddetta Pag. 23segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato sembra, nel complesso, superare le richiamate obiezioni formulate dall'Autorità;
     rilevato, poi, che l'articolo 2, comma 7, prevede che ciascuna regione istituisce un osservatorio sugli effetti dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali e che, quindi, tale disposizione deve essere valutata alla luce della competenza residuale delle regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale;
     osservato, inoltre, che l'articolo 4 istituisce un Fondo per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese del commercio demandando ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, la definizione dei requisiti di accesso ai contributi e l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'entità degli stessi, e sottolineato che le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
     fatto presente, al riguardo, che la suddetta disposizione sembra corrispondere all'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale, ove non sia possibile individuare con certezza la prevalenza di una materia rispetto ad altre, è necessario ricorrere al principio della «leale collaborazione», che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze. Di qui la nutrita serie di sentenze che hanno riconosciuto l'illegittimità costituzionale di norme statali nella parte in cui non prevedevano idonei strumenti volti ad assicurare il predetto coinvolgimento, ad esempio subordinando l'erogazione delle risorse all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni (cfr. sentenze n. 31/2005, n. 51/2005, n. 162/2005, n. 222/2005, n. 231/2005, n. 242/2005, n. 133/2006),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere come facoltativa, anziché come obbligatoria, da parte delle regioni, l'istituzione dell'osservatorio di cui all'articolo 2, comma 7, del provvedimento in oggetto.

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) (Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: centro di identificazione ed espulsione aggiungere le seguenti: e di quelle ospitate all'interno di ciascun centro di accoglienza e di ciascun centro di accoglienza per richiedenti asilo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), dopo le parole: o in altri centri di identificazione ed espulsione, aggiungere le seguenti: di accoglienza e di accoglienza per richiedenti asilo.
1. 10. Il Relatore.