CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 settembre 2014
290.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 100. I Relatori.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.
(Programma di mobilità sostenibile).

  1. Per la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, è autorizzata la spesa di euro 35.000.000 per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti degli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling e bike-pooling, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti – anche collettivi e guidati – casa-scuola a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi potranno includere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, provvede alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze provvede con successivo decreto alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all’ articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
2. 0102. I Relatori.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 26, dopo il comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
  «5 bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) ed i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II del presente decreto, sono contenute anche prescrizioni che attengono aspetti di impatto sanitario. Per le attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente comma la autorità competente si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità».

Pag. 29

  2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
5. 0100. I Relatori.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 100. I Relatori.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 100. I Relatori.

ART. 9.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
   3) al comma 1, dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/l79/UE concernente le prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni»;.
9. 100. I Relatori.

ART. 11.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente capoverso:
  Art. 206-secties. – (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico e nell'efficientamento energetico, costruzione o ristrutturazione degli edifici scolastici). 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle Regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. Nei bandi di gara dovranno essere previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.
  2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini della realizzazione degli interventi di risanamento acustico ai sensi del DM 29 novembre2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83 comma l lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post-consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione nazionale adottato con decreto dello stesso Ministero dell'11 aprile 2008, definisce:
   a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo Il comma 2 lettera a) e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;
   b) i descrittori acustici, e i relativi valori di riferimento, da tenere in considerazione nei bandi di gara;
   c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i Pag. 30punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

  4. Le amministrazioni pubbliche, nelle more del riordino ed aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico», prevedono nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole a tutti i livelli, degli ospedali e delle destinazioni d'uso ad entrambi assimilabili e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici come definiti nella norma UNI 11367, a cui si rimanda per ogni pertinente definizione e indicazione, e riportati nell'allegato 2.
  Nei bandi di gara dovranno essere previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.

Allegato 2
(articolo 206-sexies, comma 4)

11. 100. I Relatori.

ART. 12.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al decreto ministeriale 6 luglio 2012 “Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici” sono apportate le seguenti modifiche:
   nella tabella 1-A punto 4, dopo le parole “produzione di mobili e relativi Pag. 31componenti” sono aggiunte le seguenti “limitatamente al legno non trattato”;
   nella tabella 6.A sono soppressi i seguenti codici CER:
    170201 – Legno proveniente da attività di demolizione (ad esempio assi, travi, solai, casse da costruzione, impalcature, ausili per la costruzione/demolizione);
    191207 – Legno da trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio legno di risulta da attività di selezione/cernita);
   All'Allegato 2 alla fine del punto 6.2 sono aggiunte le seguenti parole: “I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione dei codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dal presente decreto”».
12. 0102. I Relatori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Pulizia dei fondali marini).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Reparto Ambientale Marino, individua alcuni porti marittimi nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il Comune territorialmente competente.
  Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti.
12. 0100. I Relatori.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo», all'articolo 1, comma 1, lettera b, sono soppresse le seguenti parole «residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).
12. 0101. I Relatori.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 206-bis sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «206-bis. (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti)»;
   b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole da «è istituito , presso» fino alle parole «l'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni» sono sostituite dalle seguenti: « il. Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni».
    2) dopo la lettera g, sono aggiunte le seguenti lettere:
   g-bis) elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e Pag. 32trasparente basato sul principio comunitario «chi inquina paga» e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
   g-ter) elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;
   g-quater) verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei Ministri;
   g-quinquies) verifica del raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di rifiuti ed accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni.».
   c) il comma 2 è soppresso;
   d) il comma 3 è soppresso;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente comma: «4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Ispra, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6».
   f) il comma 5 è soppresso;
   g) al comma 6 le parole «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio» fino alle parole «della Segreteria Tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».
13. 100. I Relatori.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente

  4. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, non oltre il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera; l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 luglio 2014, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, il limite previsto del 15 per cento è sostituito dal 30 per cento ed il limite del 10 per cento è sostituito dal 20 per cento.
13. 101. I Relatori.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 220 del Dlgs 152/2006, sono aggiunte in fine le seguenti parole «in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata».
  2. All'articolo 221, comma 5, del DLgs 152/2006 le parole «Osservatorio» sono sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  3. All'articolo 221, comma 5, del Dlgs 152 del 2006 le parole «di cui all'articolo 220» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2».Pag. 33
  4. All'articolo 221, comma 10, del Dlgs 152/2006 dopo le parole «ritiro» sono aggiunte le parole «e raccolta differenziata».
  5. All'articolo 222, comma 2, del Dlgs 152/2006 le parole da «Qualora il Consorzio Nazionale» fino alle parole «oggettiva e documentata di aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti « Il CONAI adempie alla richiesta entro i successivi tre mesi».
  6. All'articolo 223, comma 2, del DLgs 152/2006 dopo le parole «senza fini di lucro» sono aggiunte le seguenti parole «, sono incaricati di pubblico servizio».
  7. All'articolo 223, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. L'attività dei Consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti, e deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato.».

  8. All'articolo comma 224, comma 1, del Dlgs 152/2006 dopo le parole «senza fini di lucro» sono aggiunte le seguenti parole «, sono incaricati di pubblico servizio».
  9. All'articolo 224, comma 2, del Dlgs 152 /2006 le parole «Entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 dicembre 2014».
13. 0100. I Relatori.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 40, comma 3 del D.lgs. 49/14 dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
  «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi a consumo successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, sia come comparto domestico che professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso a consumo, adottano un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geo-localizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte da GSE nel Disciplinare Tecnico di dicembre 2012 in attuazione delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti” (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)».
14. 0102. I Relatori.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente: Art. 219-bis. (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici; dalla medesima data in detti esercizi è vietato l'utilizzo di imballaggi non in vetro per la vendita di acque minerali e birra. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, Pag. 34di concerto con il Ministro dello sviluppo economico disciplina l'applicazione, le procedure e le modalità di attuazione del sistema del «vuoto a rendere» ad altre tipologie di imballaggi e di beni in essi contenuti, e ad altre categorie di esercizi commerciali, con la progressiva estensione a tutti i consumatori.
  2. In caso di violazione del divieto di cui al comma I all'impresa è applicata una maggiorazione non inferiore al 25 per cento sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
14. 0103. I Relatori.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di dare attuazione al principio comunitario «chi inquina paga» sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, ed in applicazione di quanto previsto dal comma 667 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Piani regionali di gestione dei rifiuti urbani dovranno essere adeguati con la previsione di misure di indirizzo per favorire l'applicazione graduale di sistemi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.
14. 0100. I Relatori.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica).

  1. All'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 7, e ferme le disposizioni delle direttive e dei regolamenti comunitari, gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono raccolti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati con denunzia di inizio di attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
  2. All'articolo 208 del Dlgs n. 152 del 2006 dopo il comma 19 è inserito il seguente comma: «19-bis. È autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, che utilizzano una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri, a tali utenze domestiche è applicata una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
14. 0101. I Relatori.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati).

  1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo da corrispondere Pag. 35con modalità automatiche e progressive per i comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal «Programma Nazionale di Prevenzione» e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi dovranno riguardare la riduzione delle tariffe di trattamento-smaltimento dei rifiuti non inviati a riciclaggio e/o la tariffa del servizio di igiene urbana.
19. 0100. I Relatori.

ART. 22.
(Norme in materia di Autorità di bacino).

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
   «z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
   z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».

  2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «Art. 63. – (Autorità di bacino distrettuale). 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
  1-bis. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, dell'efficienza e della riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte terza. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale.
  2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza Istituzionale Permanente, il Segretario Generale, la Conferenza Operativa, la Segreteria tecnica operativa e il Collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni del comma 3-bis del successivo articolo 119. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione, i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto Pag. 36legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell'Autorità di bacino, il decreto può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle attuali Autorità di bacino regionale e interregionale.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Dipartimento della Protezione civile, o i sottosegretari dagli stessi delegati, e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. La Conferenza Istituzionale Permanente delibera a maggioranza dei presenti ed è legittimamente costituita con la presenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
  5. La Conferenza Istituzionale Permanente:
   a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
   b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini e/o sub-distretti;
   c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a più Regioni;
   d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
   e) adotta gli stralci del Piano di bacino;
   f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio Pag. 37dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
   g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.

  6. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Segretario Generale, la cui carica ha durata quinquennale:
   a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
   b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza Istituzionale Permanente, cui formula proposte;
   c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
   d) cura l'attuazione delle direttive della Conferenza Operativa;
   e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
   f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione sul sito dell'Autorità.

  8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza Istituzionale Permanente; è convocata dal Segretario Generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla Conferenza Istituzionale Permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettera b).
  9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
   a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il Piano di gestione ex articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione del rischio alluvioni ex articolo 7 direttiva 2007/60/CE nonché i programmi di intervento;
   b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla Pag. 38difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

  10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».

  3. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionale e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 152/06, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del D. Lgs. del 10 dicembre 2010 n. 219 sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 6 dell'articolo 63 del citato decreto.
  4. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «Art. 64. – (Distretti idrografici). 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
   a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;Pag. 39
   c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;Pag. 40
   f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».

  5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le Regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

  6. All'articolo 119, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
  3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui al successivo articolo 154, comma 3, il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» di cui al precedente comma 1, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste al precedente articolo 116, e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto legislativo.».

  7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  8. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  9. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione terrà conto delle risultanze del Piano di gestione dei sedimenti relativamente alla estrazione e movimentazione dei sedimenti ed in linea con quanto già previsto dall'articolo 4-comma 10-bis del DL 576/1996 convertito con modifiche in L. 677/1996.
Tali Programmi sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, Pag. 41che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all'attuazione, a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto da esse discendenti.
22. 101. I Relatori.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di sovra canone di bacino idrico montano).

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, il sovra canone di cui alla suddetta legge è corrisposto per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.
  2. L'applicazione del sovra canone stabilito dalle leggi di cui al comma 1 viene estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei Comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano.
26. 0100. I Relatori.

ART. 28.

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole «è sempre ammesso nel» con le seguenti: «può essere ammesso previo idoneo trattamento che garantisce il».
28. 100. I Relatori.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
29. 101. I Relatori.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis All'articolo 184. Comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla lett. e) sono aggiunte in fine le seguenti parole «ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di energia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lett. f)».
29. 0100. I Relatori.

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 32.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che il PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;
   b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune; Pag. 42
   c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
   d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità e delle qualità paesaggistiche e utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
   e) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi eco sistemici, prevedendo meccanismi di incentivi attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
   f) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
   g) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
   h) prevedere che i piccoli comuni vengano incentivati alla diffusione di strumenti di rendicontazione basati su indicatori di sostenibilità e in generale di qualità della vita dei territori rurali e montani;
   i) prevedere che l'adozione dei decreti legislativi attuativi sia preceduta dalla formulazione di un parere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali.
31. 0100. I Relatori.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Aree Oil Free Zone).

  1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio, e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, vengono istituite e promosse le «Oil Free Zone».
  2. Si intende per «Oil Free Zone» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla scorsa di specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili
  3. La costituzione di tali aree viene promossa dai Comuni interessati, per il tramite delle Unioni di Comuni e delle Unioni di Comuni montani di riferimento
  4. In tali aree si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.
  5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dispongono le modalità di organizzazione delle «aree oil free zone», con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.
  6. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 5, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dei cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con Pag. 43particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.
31. 0101. I Relatori.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Strategia nazionale Green Communities).

  1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle Green Communities.
  2. Essa individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:
   gestione integrata e certificata del patrimonio «agro-forestale» (trading dei crediti derivanti dalla cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno...);
   gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
   produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc...);
   sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
   costruzione e gestione «sostenibile» del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
   efficienza energetica e integrazione «intelligente» degli impianti e delle reti;
   sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
   integrazione dei servizi di mobilità.

  3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.
31. 0102. I Relatori.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Fondo Italiano Investimenti «Green Communities»).

  1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, è autorizzato alla costituzione del «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.» ai sensi dell’ articolo 35, primo comma, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , riservato ad Investitori Qualificati.
  2. La sottoscrizione delle Quote è riservata alle seguenti categorie di investitori qualificati:
   (i) imprese di investimento, banche, agenti di cambio, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Decreto Legislativo del Pag. 4410 settembre 1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
   (ii) fondazioni bancarie, nonché fondazioni aventi per oggetto di attività la promozione dello sviluppo sostenibile delle aree montane e rurali;
   (iii) le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente, con particolare riguardo ai soggetti con esperienze nel campo della tutela, dello sviluppo e della valorizzazione delle aree montane e rurali.

  3. Il Fondo di cui al comma 1 ha come scopo la valorizzazione del patrimonio del Fondo, con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della «green economy», con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori.
  4. In particolare, il Fondo, mediante l'investimento del proprio patrimonio, persegue i seguenti obiettivi:
   (a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
   (b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali. Più in dettaglio, il Fondo potrà fornire a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di expansion, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentime l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni.

  5. Il Fondo fornisce a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché dei Comuni, delle loro Unioni dei Comuni, delle Province di cui all'art 1, comma 3 della legge n. 56/2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» nonché delle società da essi partecipate e/o controllate tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di expansion, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese o di investimenti in patrimoni pubblici e/o collettivi al fine di valorizzazione delle risorse naturali montane in un'ottica di sviluppo sostenibile, anche tramite acquisizioni.
  Attenzione è altresì riservata alle operazioni di replacement, finalizzate alla ristrutturazione della base azionaria, in cui il Fondo potrà costituirsi o sostituirsi ai soci di minoranza, non più interessati a proseguire l'attività, nonché di management buy in/ buy out, finalizzate a sostenere Pag. 45l'acquisizione di imprese condizionate da difficoltà gestionali legate al dimensionamento e a sviluppare possibili aggregazioni, con riguardo in particolare alle società controllate e/o partecipate dagli enti locali.
  6. Il Fondo di cui al comma 1, altresì, può svolgere attività di Società di Gestione del Risparmio specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi comuni d'Investimento Immobiliari, ai sensi del D.Lvo. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.
  7. L'ammontare complessivo del fondo è pari a 1.000.000.000 di euro, di cui almeno il 51 per cento assicurato attraverso apposito stanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti e almeno il 20 per cento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si avvale in proposito di risorse disponibili sui quadro di programmazione UE 2014/2020. La restante parte è allocata sul mercato nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, con diritto di prelazione per gli investitori istituzionali di cui alla lettera iii) del medesimo comma 2.
  8. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree montane e nello stesso tempo tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, il Fondo potrà contribuire a promuovere e finanziare studi di fattibilità in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi, ricettività o simili, che valorizzino edifici e borghi a valenza storica e testimoniale, e partecipare all'attuazione degli interventi stessi. Tali interventi devono essere elaborati in base a una documentata la validità economica e progettati nonché realizzati almeno in conformità con quanto previsto dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica.
  9. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, sono privilegiati e incentivati i progetti che, tanto in fase di progettazione quanto di realizzazione, si avvalgono di sistemi di verifica e certificazione trasparenti, la cui documentazione sia pubblicamente disponibile e gestiti da parte terza, riconosciuti dal mercato a livello nazionale ovvero internazionale, che documentino e certifichino attraverso procedure indipendenti aspetti, qui elencati a titolo indicativo non esaustivo, come l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica e testimoniale dell'edificio.
31. 0110. I Relatori.

Pag. 46

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 100. I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).

  1. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le spese sostenute per le misure ritenute necessarie di cui al secondo e terzo comma sono recuperate anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato».
1. 04. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 2. Grimoldi.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,
*4. 13. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
*4. 19. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
*4. 20. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al punto 4-bis) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le seguenti parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale». La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 10. Manfredi, Covello.

Pag. 47

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*5. 13. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 100. I Relatori.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di emissioni e gas ad effetto serra).

  1. In coerenza con i contenuti della Agenda digitale, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private, sono rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.
7. 02. Grimoldi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 100. I Relatori.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

  1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;
   b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono soppresse, riduzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico” sono soppresse.
8. 06. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas).

  1. Fermo restando il rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006, a sostegno della decarbonizzazione dell'economia italiana i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui alla Tabella 1.A del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
8. 07. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Pag. 48

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e per gli affidamenti).

  1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
  «Art. 68-bis. – (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi). – 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanza e dello sviluppo economico, dell'11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, prevede l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto dell'11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea “Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse” (COM(2011) 571 definitivo), attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sotto indicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:
   a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel Supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
   b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014 e successivi aggiornamenti;
   c) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012 e successivi aggiornamenti.

  2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti, recanti Criteri Ambientali Minimi sotto indicati:
   a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, Allegato 1, e successivi aggiornamenti;
   b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del Pag. 49servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, All. 2, e successivi aggiornamenti;
   c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
   d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;
   e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, All. 1, e successivi aggiornamenti;
   f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;
   g) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, All. 1 e successivi aggiornamenti;
   h) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, All. 2 e successivi aggiornamenti.

  3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori Decreti Ministeriali di adozione dei relativi Criteri Ambientali Minimi».
10. 13. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Applicazione di «criteri ambientali minimi» negli appalti pubblici).

  1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera: «m) provvede a monitorare l'applicazione dei »criteri ambientali minimi« di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modificazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP) e successive modificazioni».
  2. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione dei »criteri ambientali minimi« di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi dei decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modificazioni.».
  3. All'articolo 83, comma 1, lettera e) del codice dei contratti pubblici relativi a Pag. 50lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;
   b) dopo la parola: «prodotto» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche con riferimento alle »specifiche tecniche premianti« previste dai »criteri ambientali minimi« adottati dai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modificazioni».
10. 01. (nuova formulazione) Zaratti, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale». Tale piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche ed operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi di molti settori produttivi.
  2. Tali azioni tengono conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare a quelle concernenti la strategia su «Consumo e produzione sostenibili».
  3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:
   a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento prestazionale dei prodotti ed, in particolare la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai «criteri ambientali minimi» di cui al precedente articolo 10;
   b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
   c) aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino, attraverso la applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia quelli derivanti da norme nazionali ed internazionali, sia quelli derivanti dalle esperienze e progetti nazionali ed internazionali;
   d) garantire l'informazione, su tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, ed in particolare nel progetto relativo allo ”Schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo di intesa firmato il 14 luglio 2011 dal Ministero della tutela del territorio e del mare con il Ministero dello sviluppo economico, a cui hanno aderito le regioni Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche, Molise.

Pag. 51

  4. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presente disposizione, è emanato un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste nel piano di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e le azioni nel settore del consumo e nel settore della grande distribuzione e del turismo.
10. 02. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).

  1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 206-ter. – (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo). – 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:
   a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
   b) con enti pubblici;
   c) con soggetti pubblici o privati;
   d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
   e) con associazioni di volontariato senza fini di lucro;
   f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

  2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
   a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per quei beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa comunitaria e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di preparazione dei materiali post consumo per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
   b) l'erogazione di incentivi a favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso. Pag. 52
   c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a e b).

  3. Gli incentivi di cui al comma 2 possono anche essere costituiti da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili individuate con la procedura di cui al comma 4.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.

  Art. 206-quater. – (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui al medesimo articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.
  2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'Allegato L-bis alla presente parte.
  3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'Allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.
  4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

  Art. 206-quinquies. – (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo). – 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivi, anche di natura fiscale per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro “fine” non avviabile alle vetrerie e compost di qualità».

Pag. 53

  2. Agli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'Allegato L è aggiunto l'Allegato L-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
  3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

ALLEGATO 1

«Allegato L-bis
(articolo 206-quater, comma 2)

Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2.

Categoria di prodotto Percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita al consumatore del prodotto
Cicli e veicoli a motore 10% 10%
Elettrodomestici 20% 10%
Contenitori per uso di igiene
ambientale
50% 5%
Arredo per interni 50% 5%
Arredo urbano 70% 15%
Computer 10% 10%
Prodotti per la casa e per l'ufficio 10% 10%
Pannelli fonoassorbenti,
barriere e segnaletica stradale
30% 10%

11. 54.  (Nuova formulazione). Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 22. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'allegato II del decreto legislativo n. 75 del 2010).

  1. All'allegato II, del decreto legislativo n. 75 del 2010, al punto 2, (ammendanti), il numero 5, (ammendante Composto misto) dopo le parole: proveniente da raccolta differenziata sono aggiunte le seguenti parole: «ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile Pag. 54certificata a norma UNI EN 13432;2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona.».
12. 09.  (Nuova formulazione). Mariastella Bianchi.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) all'alinea, dopo le parole «Ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «se costituito ovvero in ogni Comune»;
    2) al comma 3 dopo le parole «a carico» sono soppresse le parole «dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio» e sono aggiunte le parole «dei Comuni»;
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento 30 per cento
10 per cento 40 per cento
15 per cento 50 per cento
20 per cento 60 per cento
25 per cento 70 per cento

  3-bis.1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti.
  3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.
  3-quater. La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale rifiuti definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune secondo le Linee guida definite entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
  3-quinquies. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.
  3-sexies. L'ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla Regione che stabilisce annualmente il livello di raccolta differenziata relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo.
  3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 del dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non si applica al Comune che ha ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che ha conseguito nell'anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai Pag. 55dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza anche a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione sulla produzione di rifiuti.
  3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle Regioni ed affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione sulla produzione di rifiuti previsti dai Piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, per il cofinanziamento degli impianti, per attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

  2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa avviene nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 16.  (Nuova formulazione). Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6 dopo la parola: «programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;
   b) al comma 7 le parole: «Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite con le seguenti: «Il programma previsto dal comma 6 comprende» e sono soppresse le parole da: «che» fino a: «all'articolo 225»;
   c) al comma 8, la parola: «gestione» è sostituita da: «attività e sono soppresse le parole:  “il programma specifico”».

  2. All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il programma previsto dal comma precedente comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo.». 
   b) al comma 6 la parola: «gestione» è sostituita dalla seguente: «attività» e sono soppresse le parole: «il programma specifico.».

  3. All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, l'alinea è sostituito con il seguente: «1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»
   b) il comma 3 è sostituito con il seguente: «Il programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo.»; 
   c) al comma 4, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il Conai è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Pag. 56Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente.
14. 010.  (Nuova formulazione). Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n.70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi e anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui sopra direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi entro il 30 ottobre di ciascun anno elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».
14. 011. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.».
14. 012. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 206-bis, comma 6, le parole: «tramite contributi di pari importo complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del valore della produzione Pag. 57riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno.».
14. 013. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
*15. 1. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sopprimerlo.
*15. 2. Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*15. 3. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

  «Art. 15-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, possono partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, e sono responsabili in solido con detti enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni; a tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione.”».
15. 03. (Nuova formulazione). Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 2002/95/UE, 2002/96/UE, 2003/108/CE e 2006/66/CE con le seguenti:, 2012/19/UE, 2011/65/UE e 2013/56/UE.
16. 3.  (Nuova formulazione). Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, all'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, e all'articolo 10, comma 10, le parole: «certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit» sono sostituite con le seguenti: «certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit.»
16. 1. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo Pag. 58dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvederà, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.
  3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante “attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori, e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE”, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvederà, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27».
16. 5. (Nuova formulazione). Carrescia, Covello.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 2 le parole: «un congruo termine» sono sostituite con le seguenti: «60 giorni».
17. 2. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
*19. 24. Carrescia, Covello.

  Sopprimerlo.
*19. 16. Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*19. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimerlo.
*19. 8. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

  Sopprimerlo.
*19. 3. Grimoldi.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimerlo.
*20. 1. Carrescia, Covello.

  Sopprimerlo.
*20. 2. Grimoldi.

ART. 23.

  Al comma 1, capoverso articolo 72-bis, nella rubrica, dopo le parole: molto elevato inserire le seguenti: ovvero esposti a rischio idrogeologico.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 72-bis, comma 1, dopo le parole: molto elevato inserire le seguenti: ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico;
23. 7.  (Nuova formulazione). Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 59

  Al comma 1, capoverso 72-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo che indica i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.
23. 2. Grimoldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
  4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.
  4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
23. 12. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Nella rubrica, dopo le parole: immobili abusivi aggiungere le seguenti: realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
23. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo le parole: un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche inserire le seguenti:, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione,.
24. 2. Grimoldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche con riferimento agli interventi connessi con la tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.
24. 4. De Menech, Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Contratti di fiume).

  1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la Pag. 60tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
24. 01. Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 25.

  Al comma 1, dopo le parole: dei bisogni fondamentali aggiungere le seguenti: sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative.
25. 7.  (Nuova formulazione). Zaratti, Pellegrino.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
29. 101. I Relatori.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifica dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  All'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 bis Ai fini di cui al comma 1, i comuni e i loro enti strumentali possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera mm) per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.».
29. 01.  (Nuova formulazione). Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 30.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica inserire le seguenti:, il Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
30. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche aggiungere le seguenti nuove parole: nonché il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.
30. 2. Realacci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il Comitato promuove anche l'adozione da parte degli enti locali di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia ed efficienza delle politiche – azioni messe in campo dall'ente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle numerose sperimentazioni in tale senso fatte dagli enti locali sulla base di co-finanziamenti europei. Il sistema di contabilità ambientale proposto per gli enti locali è conforme e di supporto a quanto indicato dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 33 del 201.
30. 4. Braga, Mariani.

Pag. 61

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Gestione rifiuti sanitari – Modifica articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152).

  Il comma 8 dell'articolo 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  «8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzata di smaltimento. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».
31. 05. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

  1. Al fine di assicurate la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:
   a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con Pag. 62le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
   b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
   c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
   d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotte nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
   e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
   f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
   g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
   h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
   i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
   l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
   m) adeguamento del regime sanzionarono in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia Pag. 63e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
31. 013. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

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