CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2014
280.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (C. 2541 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 2541, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013,
   rilevato che, in particolare, nell'analisi del bilancio del Ministero dell'Interno, la Corte dei Conti ha messo in rilievo l'inutilizzazione pressoché totale dei Fondi da ripartire, per risorse complessive pari a circa 206 milioni di euro e che la maggior parte di tali risorse sono costituite dallo stanziamento di 190 milioni di euro per l'anno 2013, disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013 al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, per il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo (cap. 3009);
   ricordato, altresì, che, per quanto concerne il rapporto tra gli obiettivi strategici posti a base della programmazione dell'attività del Ministero e gli esiti dell'azione amministrativa, la relazione della Corte dei conti sul rendiconto sottolinea, altresì, la mancata realizzazione degli obiettivi concernenti la riforma della rete delle prefetture nonché la mancata integrazione delle iniziative finalizzate a garantire l'integrità e la trasparenza dell'azione amministrativa nell'ottica del miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici;
   evidenziata, in proposito, l'opportunità che siano chiariti gli aspetti sopra ricordati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 56

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (C. 2542 Governo).

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 2542, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014;
   viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 57

ALLEGATO 3

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486-A Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1. 500 del relatore

  Le parole: nei limiti delle facoltà assunzionali non utilizzate e con priorità per quelle scuole dove sono venuti meno i trattenimenti in servizio, per i docenti sono sostituite dalle seguenti: sui medesimi posti in cui sono venuti meno i trattenimenti in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali non utilizzate, ai docenti.
0. 1. 500. 1. Centemero, Palese.

  Al termine del comma, aggiungere le parole: vengono trattenuti in servizio i dirigenti scolastici che, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione, avevano ottenuto il trattenimento in servizio nei convitti nazionali, di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
0. 1. 500. 2. Dorina Bianchi, Centemero, Lauricella, Martella.

  Al comma 3-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dal presente comma, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2014-2015 nelle regioni nelle quali sono esaurite le graduatorie concorsuali riferite al concorso per dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale 13 luglio 2011, a seguito della decadenza dei trattenimenti in servizio dei dirigenti scolastici già autorizzati, i direttori degli Uffici scolastici regionali delle menzionate regioni possono autorizzare, nei limiti delle facoltà assunzionali non utilizzate e con priorità per quelle scuole dove sono venuti meno i trattenimenti in servizio, per i docenti di cui all'articolo 459, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'esonero dall'insegnamento anche in deroga ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 459.
1. 500. Il relatore.

Subemendamento all'emendamento 1. 501

  Al primo periodo, seconda riga dopo le parole: e si applicano aggiungere le seguenti: assicurando il turn over indispensabile e necessario al funzionamento dei servizi.
0. 1. 501. 5. Miotto, Lenzi, Roberta Agostini, Giuliani, Paris, Marzano, Maestri, Patriarca, Zanin, Casati, Albini, Delrio, Pollastrini, Fossati, Scuvera, Albini, Sbrollini, Beni, Amato, Argentin, Carnevali, Grassi, Burtone, D'Incecco, Capone, Piccione, Paola Bragantini, Gelli, Iori, Biffoni.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ai responsabili di struttura complessa aggiungere le seguenti: previa contestuale assunzione di un nuovo dirigente Pag. 58medico e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ovvero di un nuovo responsabile di struttura complessa.
0. 1. 501. 1. Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Lorefice, Mantero, Nuti.

  Sostituire le parole da: non si applicano al personale di magistratura fino a: successive modificazioni, con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato, con esclusione del personale che sia già in servizio presso la stessa struttura o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore universitario.
0. 1. 501. 3. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Sostituire le parole da: non si applicano al personale di magistratura fino a: successive modificazioni, con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato.
0. 1. 501. 4. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Sostituire le parole da: non si applicano al personale di magistratura fino a: successive modificazioni, con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
0. 1. 501. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo Pag. 59professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 501. Il relatore.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 501. (Nuova formulazione) Il relatore.
(Approvato)

ART. 1-bis.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 5, sostituire le parole:
del presente articolo con le seguenti: dei commi 1, 2 e 3;
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1-bis. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 1-ter.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data Pag. 60anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
1-ter. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.
3. 501. Il relatore.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3-bis.
3. 502. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
3. 503. Il relatore.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 3. 500

  Sostituire le parole: e le modalità, con le seguenti: nei termini.
0. 3. 500. 1. Ciprini, Nuti, Tripiedi, Cozzolino, Lombardi, Rostellato, Chimienti, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto.

  Al comma 5-ter sopprimere le parole: e le modalità e aggiungere in fine le seguenti parole:, attraverso la comunicazione al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.
3. 500. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56 con le seguenti: alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
3. 504. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 9, lettera b), sostituire le parole da: trasferiti da altri soggetti pubblici o privati con la seguente: aggiuntivi.
3. 505. Il relatore.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da:, la quale fino alla fine del comma con le seguenti: All'attuazione del presente comma si provvede Pag. 61utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 500. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso 2.4, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato.
4. 501. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: età anagrafica aggiungere le seguenti: nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL relativo al personale civile dell'ENAV spa e quelli del personale appartenente al corpo militare.
4. 502. Il relatore.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 6. 500 del relatore

  Sostituire le parole da: e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, con le seguenti: . La predetta eccezione non opera nei confronti dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.
0. 6. 500. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Le parole: componenti o titolari degli organi elettivi sono sostituite dalle seguenti: componenti degli organi elettivi e titolari delle cariche elettive.
0. 6. 500. 1. Centemero, Palese.

  Dopo le parole: componenti o titolari degli organi elettivi inserire le seguenti: nonché delle cariche apicali.
0. 6. 500. 3. Bianconi, Palese.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti territoriali aggiungere le seguenti: e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.
6. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 7.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per le forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un Pag. 62solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli, a carico di ciascuna organizzazione sindacale.
7. 500. Il Relatore.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 9. 500 del relatore

  Sopprimere le parole da: e sostituire le parole in modo da consentire fino alla fine dell'emendamento.
0. 9. 500. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Al comma sei dell'articolo 9 sostituire le parole: ad esclusione del personale della Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 con le seguenti: ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.
0. 9. 500. 3. Agostinelli, Nuti.

  Sopprimere il seguente terzo periodo:

  «Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo».

  Conseguentemente, sopprimere dovunque ricorra nell'emendamento il riferimento al comma 6-bis.
0. 9. 500. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  All'emendamento 9.500 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica
0. 9. 500. 50. Il relatore.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 3, dopo le parole: modalità stabilite inserire le seguenti: dai rispettivi regolamenti e e sostituire le parole: in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo con le seguenti: e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 6-bis.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo sostituire le parole da: ivi incluso il fino alla fine del periodo con le seguenti: ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da Pag. 63attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo».

  Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: del comma 6 inserire le seguenti: nonché il comma 6-bis.
9. 500. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 12.

  Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis.
Una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 del Fondo di cui al comma 1 è destinato anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativo alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
12. 500. Il relatore.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 1-ter.
12. 501. Il relatore.
(Approvato)

ART. 13-bis.

  Al comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
13-bis. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
15. 500. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a) capoverso 4, sostituire le parole: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, con le seguenti: o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo.
16. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 18.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: risorse umane aggiungere la seguente: finanziarie.
18. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 21-bis.

  Al comma 1, modificare le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b).
21-bis. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 23-quater.

  Sostituire le parole da: la parola fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre».
23-quater. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 24.

  Al comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi.
24. 500. Il relatore.
(Approvato)

Pag. 64

ART. 25.

  Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente: Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
25. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 27.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
27. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 38.

  Al comma 1-bis, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
38. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 39.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: irregolarità essenziale aggiungere le seguenti: degli elementi e.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: o irregolarità aggiungere le seguenti: degli elementi e.
39. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 40.

Subemendamento all'emendamento 40. 500 del relatore

  Dopo la parola: nonché, sono inserite le seguenti: , con parere obbligatorio e vincolante.
0. 40. 500. 1. Bonafede, Sarti, Colletti, Nuti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Avvocato generale dello Stato inserire le seguenti:, nonché le Associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativi.
40. 500. Il relatore.
(Approvato)

  Le parole:, e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti sono soppresse.
0. 40. 501. 1. Bonafede, Sarti, Colletti, Nuti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: superare i relativi limiti, inserire il seguente periodo: Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica, e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
40. 501. Il relatore.
(Approvato)

  Le parole: due anni sono sostituite dalle seguenti: un anno e le parole da: effettua a sperimentazione sono sostituite dalle seguenti: esprime un parere in ordine agli esiti di tale sperimentazione.
0. 40. 502. 1. Bonafede, Sarti, Colletti, Nuti.

Pag. 65

  Al comma 1, lettera a), inserire la seguente:
   a)-bis. Le disposizioni relative al contenimento delle pagine di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato, di cui alla lettera a), sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno dalla medesima entrata in vigore il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
40. 502. Il relatore.
(Approvato)

ART. 50.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.
50. 501. Il relatore.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 11-ter.
50. 50. Il relatore.
(Approvato)

ART. 50-bis.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 8-ter, con il seguente:
  8-ter. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 143 del 2008, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
50-bis. 500. Il relatore.
(Approvato)

ART. 53.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente capo.
53. 500. Il relatore.
(Approvato)