CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato per le parti di competenza il nuovo testo disegno di legge C. 2498 Governo, approvato dal Senato, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione;
   considerato che la cooperazione sanitaria internazionale è storicamente ed economicamente parte rilevante e significativa della cooperazione italiana;
   apprezzata la previsione, all'articolo 16, comma 1, volta ad includere nella composizione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo la rappresentanza delle organizzazione di volontariato internazionale;
   ritenuta opportuno garantire la piena fruibilità del diritto al collocamento in aspettativa per lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dalla presente legge, soprattutto al personale sanitario che più frequentemente è soggetto a difficoltà ad ottenere il nulla osta dell'amministrazione di provenienza a causa del blocco del turn-over del personale medesimo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, in analogia a quanto già previsto per il MEF per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, si preveda che, limitatamente alle competenze e ai progetti di natura sanitaria, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo venga predisposto acquisendo anche il concerto del Ministro della salute;
   b) al fine di garantire la piena applicazione della norma di cui all'articolo 27, comma 2, sul diritto al collocamento in aspettativa per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sia previsto che tale diritto sia riconosciuto in modo incondizionato, prevedendo la possibilità per le amministrazioni di provenienza del personale collocato in aspettativa di avvalersi degli assegni trattenuti a quest'ultimo per assunzioni temporanee sostitutive.

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ALLEGATO 2

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato per le parti di competenza il nuovo testo disegno di legge C. 2498 Governo, approvato dal Senato, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione;
   considerato che la cooperazione sanitaria internazionale è storicamente ed economicamente parte rilevante e significativa della cooperazione italiana;
   apprezzata la previsione di cui all'articolo 16, comma 1, volta ad includere nella composizione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo la rappresentanza delle organizzazione di volontariato internazionale;
   ritenuto opportuno garantire la piena fruibilità del diritto al collocamento in aspettativa per lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dalla presente legge, soprattutto al personale sanitario che più frequentemente è soggetto a difficoltà ad ottenere il nulla osta dell'amministrazione di provenienza a causa del blocco del turn-over del personale medesimo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in analogia a quanto già disposto per il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, che, limitatamente alle competenze e ai progetti di natura sanitaria, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo venga predisposto acquisendo anche il concerto del Ministro della salute;
   b) al fine di garantire la piena applicazione della norma di cui all'articolo 27, comma 2, sul diritto al collocamento in aspettativa per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che tale diritto sia riconosciuto in modo incondizionato, consentendo alle amministrazioni di provenienza del personale collocato in aspettativa di avvalersi degli assegni trattenuti a quest'ultimo per assunzioni temporanee sostitutive.