CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali (C. 65 Realacci).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali, e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. (C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni).

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico, ritenendo l'insediamento nei piccoli comuni una garanzia e risorsa di presidio del territorio soprattutto riguardo le attività di piccola e diffusa manutenzione e di tutela dei beni comuni e del territorio e quindi come tale interesse nazionale.
  2. La legge, altresì, si propone l'obiettivo di aumentare la qualità della vita delle comunità residenti all'interno dei piccoli comuni italiani, attraverso la valorizzazione del capitale sociale locale.
  3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 20 e dall'articolo 21, la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
   a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico Pag. 6o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;
   b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere;
   c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
   d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
   e) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
   f) comuni collocati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
   g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;
   h) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;
   i) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pagamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di euro 500 per abitante;
   l) comuni il cui territorio risulta essere inserito totalmente o parzialmente all'interno del perimetro di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta;
   m) comuni in possesso delle certificazioni di «bandiera arancione», «bandiera blu» o inseriti all'interno del «Club dei Borghi più belli d'Italia».

  Le Regioni hanno la facoltà di ponderare tali criteri, nonché di introdurne di ulteriori in rapporto alla specificità del proprio territorio.
  2. Nell'attribuzione dei benefìci di cui agli articoli 12 e 13 hanno la priorità i comuni che rientrano in più di una delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma.
  5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
  6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 3.

Art. 3.
(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione di cui al primo periodo è calcolata ogni cinque anni secondo Pag. 7i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, per i fini di cui al presente articolo è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
  2. Nei comuni di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
   b) articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
   c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012.

  3. Nei comuni di cui al comma 1, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate con regolamenti adottati da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai princìpi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. Al fine di favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la rete dei soggetti concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  5. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
  6. I comuni di cui al comma 1 possono acquisire le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, o stipulare intese finalizzate al loro recupero, al fine di destinarle, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. A tal fine è istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre acquisire, con le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma, il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili. Tali comuni hanno la possibilità di acquisire, in comodato d'uso gratuito mediante specifica convenzione, le stazioni ferroviarie disabilitate (in tutto o nelle parti non più funzionali) o delle case cantoniere dell'ANAS Spa, laddove esse Pag. 8vengano destinate a finalità non commerciali. ANAS Spa e Rete Ferroviaria Italiana Spa mettono a disposizione il bene per il periodo minimo sufficiente per l'ammortamento degli eventuali oneri di manutenzione straordinaria da effettuarsi a carico del conduttore.
  7. All'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo le parole: «alla salvaguardia dei paesaggi rurali» sono inserite le seguenti: «, del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».
  8. Per i piccoli comuni e le loro unioni, in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi e al loro funzionamento, nonché in ordine al controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei princìpi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. Il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 4.
(Attività e servizi).

  1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province, nonché i consorzi di bacino imbrifero montano (BIM), possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
  3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.
  2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartellonistica Pag. 9ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ...» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
  3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  4. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta specifiche iniziative di sostegno finanziario per lo sviluppo dell’e-commerce relativamente alle produzioni agroalimentari delle zone montane e delle aree parco dei territori montani.

Art. 6.
(Promozione della filiera corta).

  1. I comuni di cui all'articolo 2, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, promuovono il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti e incentivandone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
  2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si intendono per:
   a) filiera corta: filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;
   b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comprese nei territori di comuni confinanti;
   c) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;
   d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

  3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva partecipati o promossi dai comuni di cui all'articolo 2, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), del presente articolo.
  4. L'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 3, deve essere adeguatamente documentato Pag. 10attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

Art. 7.
(Programmi di e-government).

  1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, con priorità per quelli relativi a forme associate, conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei centri di servizio territoriali anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.
  2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata.
  3. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'ambito del proprio programma d'azione, prevede specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità istituzionale dei piccoli comuni. Esse dovranno essere mirate allo studio, analisi e adozione di misure per l'accrescimento delle competenze del personale dipendente dei piccoli comuni, in direzione sia del raggiungimento degli obiettivi della presente legge, sia in particolare del miglioramento dei servizi pubblici, della qualità della vita nei piccoli comuni.

Art. 8.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

  1. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.
  2. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  3. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.
  4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2 e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

Pag. 11

Art. 9.
(Sanità nelle aree rurali e montane).

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presìdi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni e da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tiene conto del servizio prestato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNASAS). Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in tali aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento pro-capite delle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età nonché della rete degli stabilimenti ospedalieri e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza ed efficacia, anche in sede di consuntivo.
  3. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito dei propri stanziamenti annuali di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane e rurali.
  5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche specifiche e altre provvidenze, i laureati che intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati nelle zone montane e rurali.

Art. 10.
(Istituti scolastici).

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni, o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 Pag. 12della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate.
  3. Lo Stato neutralizza, con appositi contributi, i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani per l'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o comportano tempi di viaggio molto rilevanti.

Art. 11.
(Servizio idrico nei piccoli comuni).

  1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 2 del presente articolo, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.
  2. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo».
  3. I proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati, come previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, possono trasferirli agli enti locali interessati, e destinati al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.
  4. Nelle province di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono il trasferimento del demanio idrico alle province medesime.
  5. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al R.D. n. 1775/1933 vengono concesse in via prioritaria, per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza, alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.
  6. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, si tiene conto degli introiti di cui ai commi 3 e 4.

Art. 12.
(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).

  1. Al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 Pag. 13e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sono destinate ai seguenti interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge:
   a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;
   b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;
   c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;
   d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
   e) promozione di attività educative per la prima infanzia;
   f) agevolazioni in favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;
   g) incentivi per favorire la formazione in loco, stage, alternanza scuola-lavoro, da parte dei giovani sino ai 35 anni di età, finalizzata ad imparare a fare impresa nei piccoli comuni di residenza;
   h) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di «cooperative di comunità» in grado di affiancare o sostituire i servizi pubblici nella risposta ai bisogni della comunità locale.

  3. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 13.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2015, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.
  2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto Pag. 14con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 10.000 abitanti.
  4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo per gli anni successivi al 2015 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Piano nazionale per i territori rurali).

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree rurali con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con apposito decreto adottato con le modalità di cui al precedente periodo, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia del Piano, composta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani, da un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, da un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani, da un rappresentante della Federazione nazionale parchi e aree protette, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante della Cassa depositi e prestiti Spa e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo investimenti per l'abitare di CDP Investimenti Sgr e da un rappresentante dei fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, Pag. 15dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della cabina di regia.
  2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, i piccoli comuni trasmettono alla cabina di regia, per il tramite delle unioni dei comuni, delle unioni dei comuni montani e dei consorzi di bacino imbrifero montano di cui fanno parte, proposte di contratti di valorizzazione rurale costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento alle aree rurali da recuperare e valorizzare, indicando:
   a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito rurale oggetto di trasformazione, recupero e valorizzazione;
   b) gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune o dell'unione proponente;
   c) i soggetti interessati;
   d) le eventuali premialità;
   e) il programma temporale degli interventi da attivare;
   f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

  3. La cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:
   a) immediata realizzabilità degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   d) miglioramento della dotazione infrastrutturale concepita su criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  4. La cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messi a disposizione dagli organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili nell'ambito rurale selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse di cui al comma 5 alle finalità del contratto di valorizzazione rurale. La cabina di regia promuove, d'intesa con il piccolo comune interessato e con l'unione alla quale esso aderisce, la sottoscrizione del «contratto di valorizzazione rurale» che regolamenta gli impegni dei diversi soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia. L'insieme dei contratti di valorizzazione rurale costituisce il «Piano nazionale per i territori rurali».
  5. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla rimodulazione delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, nonché delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione PAC 2014-2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è tenuto a dare attuazione ai contenuti del presente articolo.
  6. Ciascuna Regione esprime l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata, sulla parte del Piano di propria pertinenza territoriale.

Art. 15.
(Realizzazione progetti pilota per interventi di afforestazione e riforestazione).

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, previa intesa con la Conferenza unificata Pag. 16di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e di riforestazione.
  2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati secondo criteri di ecosostenibilità, devono prevedere la certificazione del carbonio assorbito, attraverso una metodologia a corredo del progetto stesso, volta a misurare la migliore performance secondo il rapporto investimento/assorbimento di carbonio.
  3. Possono partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo gli enti locali, le imprese, singole o associate, le associazioni dei proprietari fondiari delle aree forestate e i consorzi forestali.

Art. 16.
(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono dei terreni montani).

  1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.
  2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del Consiglio Comunale, all'articolo 2028 del Codice Civile (Gestione della cosa altrui), stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito.
  3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilosce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate dai proprietari e dagli eventuali eredi.
  4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al Comune interessato l'intenzione di avvalersi degli aricoli. 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.
  5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.
  6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinchè vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal Codice Civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.
  7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono Pag. 17attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.

Art. 17.
(Valorizzazione dei beni comuni montani).

  1. Ai fini della valorizzazione dei beni comuni e collettivi, del loro impiego nel quadro dell'economia di sviluppo sostenibile e del loro uso intelligente e oculato, i Comuni montani, d'intesa con le organizzazione di gestione collettiva dei beni comuni laddove esistenti e comunque denominate, possono affidare la gestione di tali beni ad una specifica Fondazione di Bacino Montano Integrato che ne svolge la funzione di trust.
  2. La Fondazione di cui al comma 1 ha come esclusiva finalità statutaria la valorizzazione dei beni comuni montani, al fine di rendere sostenibile il loro uso e di migliorarne la loro disponibilità e la qualità mediante un flusso adeguato di investimenti e di innovazioni, con impiego dei proventi a favore delle comunità più direttamente interessate.
  3. Il bene comune può essere dato in concessione da parte della Fondazione di cui al comma 1 a soggetti titolati e selezionati a mezzo di procedure ad evidenza pubblica e in ottemperanza alle direttive comunitarie di settore. I proventi in tal modo ottenuti dovranno essere investiti sia per la rigenerazione del bene naturale medesimo, migliorandone disponibilità e qualità, sia per la sua parte rimanente per contribuire al benessere e allo sviluppo sostenibile delle comunità che hanno concesso il bene al trust.
  4. Al fine di evitare che interessi contingenti distolgano il gestore dalla tutela del bene comune da valorizzare, lo statuto delle Fondazioni di Bacino Montano Integrato definisce i caratteri di condivisione progettuale secondo i principi della pianificazione partecipata e di reciproca autonomia con le comunità beneficiate.
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 si trasformano in Fondazioni di Bacino Montano Integrato di cui al comma 1, che diventano destinatarie del relativo fondo per la parte non direttamente riscossa dai singoli Comuni.
  6. Per gli adempimenti di cui al comma 5, il Governo è espressamente delegato ad attuare, con specifico decreto legislativ,o gli atti conseguenti alla trasformazione medesima.

Art. 18.
(Strategia nazionale Green Community).

  1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle Green Community.
  2. Essa individua il valore dei territori di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, nei seguenti campi:
   gestione integrata e certificata del patrimonio «agro-forestale» (trading dei crediti derivanti dalla cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);
   gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
   produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc.); Pag. 18
   sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
   costruzione e gestione «sostenibile» del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
   efficienza energetica e integrazione «intelligente» degli impianti e delle reti;
   sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
   integrazione dei servizi di mobilità.

  3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

Art. 19.
(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree montane e rurali).

  1. La disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali si fonda sul mantenimento dell'obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individua nelle unioni dei comuni e nelle unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale.
  2. I comuni facenti parti di unioni dei comuni e unioni di comuni montani esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso tali enti le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea;
  3. Non è consentito il ricorso allo strumento della convenzione, né la creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo in alternativa agli enti di cui al comma 2. Le Regioni adottano gli opportuni provvedimenti in tal senso al fine di recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree montane e rurali sulla scorta dei contenuti di tale articolo.

Art. 20.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici).

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite prevalentemente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020.
  2. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa Pag. 19statale e regionale in materia. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani», con le modalità di cui al comma 5.
  3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
  4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.
  5. La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani» consistono nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, che insistono all'interno dei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento alla valorizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.

Art. 21.
(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici).

  1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni e le unioni di comuni interessati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  3. Il decreto di cui al comma 2 definisce:
   a) le modalità e i termini attraverso i quali ogni anno i comuni e le unioni di comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i progetti concernenti gli interventi di cui al comma 1;
   b) le percentuali minime di cofinanziamento che i comuni e le unioni di comuni possono destinare agli interventi di cui al comma 1;
   c) le procedure per il controllo della effettiva realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) e per le eventuali revoche dei contributi previsti;
   d) le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.

Pag. 20

  4. Per l'anno 2015 la dotazione del Fondo di cui alla comma 1 è determinata in 50 milioni di euro.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. A decorrere dall'anno 2015, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 22.
(Clausola di neutralità finanziaria).

  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 17, 20 e 21, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.