CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2014
265.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00937 Venittelli: Sugli episodi di criminalità nel territorio del basso Molise.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Venittelli e Terrosi, nel porre l'attenzione sui diversi episodi di criminalità avvenuti nel territorio del basso Molise, soprattutto nel periodo estivo, chiedono al Governo valutazioni in merito alla presenza della criminalità nonché interventi per ampliare i sistemi di video sorveglianza in quel territorio.
  La situazione della pubblica sicurezza nel basso Molise, in particolare a Termoli e negli altri comuni costieri, è costantemente monitorata dalla prefettura di Campobasso.
  L'analisi dei dati non evidenzia segnali di un deterioramento del quadro complessivo, anche perché non risultano radicate nel territorio consorterie criminali strutturate sul modello mafioso, come emerge dalle azioni info-investigative e di monitoraggio nei settori degli appalti pubblici, delle cessioni e acquisizioni di immobili e delle attività commerciali di possibile interesse.
  L'andamento complessivo dei reati nel capoluogo non presenta situazioni di particolari criticità, in quanto l'indice complessivo della delittuosità, a partire dal 2011 e sino al 2013, mostra una tendenziale diminuzione. Tale dato trova conferma anche nei primi mesi dell'anno corrente.
  Analoga situazione è riscontrabile nei comuni di Termoli – ad eccezione del dato sulle rapine – e di Petacciato, mentre in quello di Campomarino si evidenzia un incremento generale dei delitti.
  Anche alla luce di tali dati, assicuro che l'attenzione delle forze dell'ordine rimane alta e che nessun segnale di allarme, ancorché minimo, viene trascurato.
  Ciò è attestato dalla ferma risposta repressiva concretizzatasi in diverse operazioni di polizia giudiziaria, che hanno portato all'arresto degli autori di una serie di furti e rapine verificatisi nel basso Molise.
  Tali operazioni hanno evidenziato il carattere di «importazione» dei fenomeni delittuosi nell'area molisana, in quanto gli arrestati sono risultati di provenienza pugliese e campana.
  In merito alla organizzazione del sistema della sicurezza sul territorio, le pianificazioni generali e i dispositivi straordinari di controllo, anche nelle località adriatiche a più elevata esposizione al rischio di attività criminali, hanno garantito e garantiscono adeguati livelli di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto.
  I relativi interventi sono stati più volte esaminati, sia nel corso di riunioni di coordinamento delle Forze di polizia, sia in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con il coinvolgimento anche degli amministratori locali. Nell'ultima riunione di tale comitato, tenutasi la scorsa settimana, sono state messe a punto, per il periodo estivo, iniziative specifiche volte all'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, di polizia stradale sui principali itinerari turistici, nonché di quelli di Pag. 40ispezione e verifica sull'esercizio delle attività commerciali, di intrattenimento e svago.
  Per quanto attiene alla dotazione organica del personale operativo della polizia di Stato, presso la questura di Campobasso e il commissariato distaccato di Termoli, si registra un decremento di sole 9 unità rispetto all'organico previsto di 191 unità.
  Tale carenza risulta parzialmente bilanciata dalla presenza di 15 operatori tecnici della polizia di Stato che, nell'espletamento delle loro mansioni, contribuiscono alla funzionalità delle strutture.
  Sottolineo che nello scorso mese di ottobre sono stati già assegnati 3 appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti per le esigenze della questura di Campobasso e, in occasione della prossima immissione in ruolo di agenti della polizia di Stato, prevista per il secondo semestre del corrente anno, sono state avviate procedure per l'eventuale assegnazione di ulteriori risorse, compatibilmente con le esigenze dei diversi uffici e reparti del territorio nazionale.
  Voglio dunque assicurare che, nonostante le limitazioni imposte dalla «spending review», questa Amministrazione riserva la massima attenzione possibile alla situazione dei presidi di polizia, al fine di garantire sempre adeguati livelli dei servizi di sicurezza.
  Con specifico riferimento alla videosorveglianza, ricordo che il Molise non rientra tra le regioni ricomprese nell'area d'intervento del Programma Operativo Nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013», che costituisce il serbatoio per i finanziamenti anche di tali sistemi di controllo del territorio. A Termoli, peraltro, è attivo un sistema di video sorveglianza a gestione comunale, di sicuro ausilio alle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di microcriminalità e vandalismo.
  In ogni caso, la prefettura continuerà a riservare la massima attenzione ai temi del controllo del territorio e quindi anche alla possibilità di implementare i sistemi di videosorveglianza con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

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ALLEGATO 2

5-02667 Dal Moro: Sulle presunte vicende di corruzione di dirigenti e amministratori pubblici del comune di Verona.
5-02670 Fiano: Sulle presunte vicende di corruzione di dirigenti e amministratori pubblici del comune di Verona.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni dell'onorevole Fiano e dell'onorevole Dal Moro ed altri i quali, in riferimento ad alcune indagini che hanno visto il coinvolgimento di amministratori del comune di Verona, hanno chiesto al Governo notizie sul possesso della certificazione antimafia da parte della società Soveco s.p.a, nonché sulla possibilità di attivare controlli volti a verificare l'eventuale presenza di infiltrazioni criminali in grado di condizionare l'attività amministrativa dell'ente locale.
  Quanto a quest'ultimo aspetto, occorre premettere che l'eventuale programmazione di un accesso ispettivo presso un ente locale è preceduta da una fase prodromica finalizzata all'esame di notizie provenienti dalle Forze di polizia, magistratura ed altre fonti, anche al fine di motivare adeguatamente l'atto istitutivo della Commissione di indagine in base ai principi che regolano la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa.
  In questa direzione, la prefettura di Verona ha avviato una fase di «premonitoraggio» per valutare la sussistenza di significativi e concreti elementi che possano lasciar presupporre eventuali contesti di infiltrazione mafiosa negli organi del comune, tali dunque da giustificare l'istituzione di una apposita Commissione di indagine.
  A tal fine, il 14 maggio scorso, si è svolta una riunione di coordinamento dei responsabili delle Forze di polizia, allargata alla presenza del Procuratore della Repubblica di Verona e del direttore del Centro Operativo DIA di Padova, in esito alla quale si è ritenuto che allo stato non sussistono elementi per istituire una Commissione di indagine presso il comune di Verona, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali.
  Voglio comunque assicurare che la prefettura continua a seguire con attenzione la situazione locale, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge.
  Quanto alla richiesta di notizie circa il rilascio del certificato antimafia alla società Soveco s.p.a., premetto che, attesa la rilevanza della realizzazione dell'opera «Traforo delle Torricelle», la prefettura di Verona, per innalzare il livello di attenzione nell'azione di prevenzione, ha sottoscritto con il comune capoluogo, nell'agosto del 2012, un protocollo di legalità, prevedendo misure più stringenti rispetto a quelle contenute nella legge e nei protocolli nazionale e regionale, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. In particolare, sono state fissate soglie più basse, a partire dalle quali attivare le informazioni antimafia sul conto delle imprese partecipanti a vario titolo alla realizzazione delle opere, nonché inserite clausole risolutive espresse nei confronti delle ditte destinatarie di interdittive antimafia con conseguenti penali a loro carico e l'espletamento delle verifiche antimafia da parte del Gruppo Interforze.
  Pertanto, l'attività istruttoria sulle ditte vincitrici dell'appalto è stata particolarmente Pag. 42approfondita e, in alcuni casi, come quello relativo alla società Soveco Spa, è tuttora in corso.
  Ciò in quanto rappresentanti di tale società, legali od occulti, come si è avuto modo di accertare nel corso dell'istruttoria, sono stati oggetto di procedimenti penali, alcuni dei quali ancora in corso.
  Per conferire maggiore speditezza all'attività istruttoria è stato istituito presso la prefettura, oltre al citato Gruppo Interforze, cui partecipano il magistrato alle acque e l'ispettorato provinciale del lavoro, anche un tavolo tecnico più snello di cui fanno parte solo le Forze di polizia e la DIA.
  Tale tavolo sta svolgendo ulteriori accertamenti sulla Soveco, anche in considerazione di una modifica avvenuta nell'assetto societario, e sta verificando l'eventuale sussistenza di opere in corso di attuazione da parte della predetta società sul territorio provinciale per valutare se proporre al Gruppo Interforze l'accesso ai cantieri.
  Nelle more di tali approfondimenti, la Soveco non ha ancora ottenuto il rilascio del certificato antimafia.

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ALLEGATO 3

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (Nuovo testo C. 2426 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2426 Governo, recante «DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»;
   considerato che la maggior parte delle disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, nonché alla materia valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la tra le materie di competenza legislativa concorrente Stato-regione;
   ricordato, con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» e che, nelle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005, la Corte ha chiarito che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche;
   preso atto che, con riferimento alle ulteriori disposizioni del decreto-legge, la disciplina introdotta dagli articoli 1, 9, 10 e 17 incide altresì sulla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, mentre gli articoli 14 e 15 sono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
   ricordato, con riferimento all'articolo 4 del provvedimento, finalizzato ad integrare il codice dei beni culturali e del paesaggio per contrastare l'esercizio di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, che tale disposizione è riconducibile da un lato alla tutela degli spazi urbani di interesse artistico e storico, fatta propria dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), attribuita alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, dall'altro alla materia del commercio che l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa residuale delle regioni;
   preso atto che alcune norme del decreto-legge incidono, invece, sulla materia «turismo» riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni;
   rilevato che, in particolare, l'articolo 13 interviene in materia di semplificazione Pag. 44degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
   sottolineato che, nel disciplinare i procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, così come ad agenzie turistiche, il legislatore statale interviene nella materia del «turismo», riservata, come sopra ricordato, dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni;
   osservato, altresì, che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non è esclusa la possibilità «per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio», vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale e che lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (sentenze n. 214 del 2006 e n. 76 del 2009);
   ricordato che, seppure la materia «turismo» non esclude a priori, alla luce della sopra citata giurisprudenza della Corte costituzionale, l'intervento statale, la stessa Corte (sentenza n. 80 del 2012) ha dichiarato illegittime le disposizioni del cosiddetto «Codice del turismo» (articolo 16, comma 1, e articolo 21 del decreto legislativo n. 79 del 2012) che assoggettavano alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) l'avvio e l'esercizio delle attività turistico – ricettive e delle agenzie di viaggi – ossia norme dal contenuto identico a quello delle disposizioni di cui all'articolo 13 in esame – in quanto volte all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni;
   rilevato, peraltro, che un ulteriore, recente, orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 164 del 2012, n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014) in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha ritenuto che essa «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa statale;
   considerato, al riguardo, che l'articolo in esame, al comma 1, richiama espressamente l'articolo 29-ter, della legge n. 400, del 1988, secondo il quale la disciplina della dichiarazione di inizio attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
   osservato, in proposito, che l'articolo 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualifica la disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 121 del 2014, ha ritenuto corretta l'autoqualificazione compiuta dalla norma, pur negandone l'efficacia vincolante;
   evidenziata la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, che, per ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative al personale della terza Area (ex posizione economica C1), consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in mancanza di graduatorie concorsuali in corso di validità, di attingere alle graduatorie vigenti per la riqualificazione del personale interno idoneo a ricoprire tale posizione;
   ricordato, al riguardo, che tale procedura opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che dispone che le pubbliche amministrazioni, dal 1o gennaio 2010, debbano coprire i posti Pag. 45disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
   sottolineato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, fondato sulla relazione intercorrente tra l'articolo 97 (principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e accesso per concorso agli impieghi pubblici) e gli articoli 51 (parità di accesso agli uffici pubblici) e 98 della Costituzione («i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione»), in un ordinamento democratico il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, è il «metodo migliore» per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione (ex plurimis, sentenza n. 1 del 1999);
   segnalato che la Corte costituzionale ha altresì sancito che deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 477 del 1995) o di attuare altri princìpi di rilievo costituzionale che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati;
   rilevato che a codesto regime non è sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'ambito dell'amministrazione e che in tale passaggio la Corte costituzionale ha ravvisato una forma di reclutamento che esige anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini (sentenze n. 320 del 1997, n. 134 e n. 528 del 1995, n. 314 del 1994, n. 487 del 1991 e n. 161 del 1990);
   ricordato, in particolare, che la sentenza n. 194 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione analoga a quella recata dall'articolo 15, comma 1-bis, che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori poiché le predette procedure di riqualificazione confliggevano con i principî costituzionali, in quanto riservavano a personale interno la totalità dei posti messi a concorso, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appariva incongruamente elevata;
   rilevato che l'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo prevedendo, tra l'altro, che il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5) e che, rispetto alla disciplina attuale, non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
   evidenziato, al riguardo, che appare opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato relativamente alla giurisprudenza costituzionale sul punto, prevedere, per la nomina del Presidente dell'ENIT, un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, tenuto conto che tale ente è competente nella materia del «turismo»;
   sottolineato, in particolare, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 2006, chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni legislative concernenti la riorganizzazione dell'ENIT, ha considerato legittima la norma allora vigente che prevedeva la nomina dei componenti di tutti gli organi dell'ente effettuata, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
   sottolineato, altresì, che il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è composto dal presidente e da due membri nominati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia Pag. 46di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni;
   evidenziato che l'articolo 10, comma 7, e l'articolo 13-bis del provvedimento prevedono entrambi l'istituzione di un Fondo per la promozione del turismo, con finalità peraltro diverse e che pertanto appare opportuno coordinare le predette disposizioni;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si sopprima, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, la previsione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, che, per ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative al personale della terza Area (ex posizione economica C1), consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in mancanza di graduatorie concorsuali in corso di validità, di attingere alle graduatorie vigenti per la riqualificazione del personale interno idoneo a ricoprire tale posizione;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 13-bis che prevedono entrambe l'istituzione di un Fondo per la promozione del turismo con finalità diverse;
   b) all'articolo 16, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il presidente dell'ENIT sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5), previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.