CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 giugno 2014
261.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03084 Di Vita: Piano straordinario INPS di verifica sui «falsi invalidi» e sentenza del TAR Lazio

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Di Vita – nell'atto parlamentare che passo ad illustrare – richiama l'attenzione del Governo sui cosiddetti Piani straordinari di verifica, nonché sull'opportunità di riformulare l'attuale sistema di accertamento dell'invalidità civile, stato di handicap e disabilità.
  Al riguardo, è opportuno precisare, in primo luogo, che i Piani straordinari di verifica – espressamente previsti da disposizioni di legge – sono predisposti dall'INPS al fine di accertare la permanenza dello stato invalidante a distanza di tempo dall'originario riconoscimento.
  Il giudizio medico-legale di permanenza, infatti, pur presupponendo la continuità nel tempo del complesso menomativo – sulla base di un criterio di ragionevole certezza o, quantomeno, di elevata probabilità – non esclude, tuttavia, in termini teorici ipotesi di miglioramenti o di aggravamenti nel corso del tempo.
  Proprio in virtù di ciò, è stato introdotto, in ambito assistenziale e previdenziale, l'istituto della revisione che consente una diversa valutazione di una patologia esistente ma in evoluzione nel tempo, fatta eccezione per le patologie cosiddette ingravescenti o stabilizzate, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007.
  Da quanto detto discende che i giudizi di mancata conferma dei requisiti sanitari, formulati all'esito delle nuove verifiche, non possono essere assimilati semplicemente a false invalidità, da intendersi come comportamenti dolosi finalizzati al conseguimento di erogazioni non spettanti, il cui accertamento esula dai compiti dell'Istituto.
  Per espressa definizione di legge, invece, l'attività di verifica comporta giudizi attualizzati al momento della verifica e aventi ad oggetto le patologie riscontrate all'atto del primo accertamento.
  Ciò premesso, la scelta da parte dell'INPS di effettuare nell'ambito delle verifiche straordinarie anche le visite ordinarie di revisione si è resa necessaria per garantire alle persone disabili con prestazione a scadenza la continuità del beneficio economico, ove permanga il diritto, procedendo alla visita presso l'INPS con una programmazione temporale tale da consentire lo svolgimento dei necessari accertamenti sanitari e dei conseguenti adempimenti entro la data di scadenza del beneficio, tale procedura è stata, peraltro, condivisa dai tavoli tecnici istituiti presso il Ministero che rappresento, con la partecipazione delle rappresentanze della Conferenza Stato-Regioni.
  Va altresì precisato che tutte le iniziative assunte dall'INPS si sono rese necessarie a fronte della mancata adozione, da parte di diverse aziende sanitarie locali, del sistema di calendarizzazione informatizzato fornito dall'istituto. Tale connotazione di sussidiarietà dell'intervento dell'INPS rispetto all'attività delle ASL, e la sua natura di garanzia a favore del cittadino disabile, trovano piena conferma nel fatto che laddove queste ultime abbiano potuto espletare tempestivamente il proprio compito di revisione ordinaria, l'Istituto ha provveduto a disporre l'automatico annullamento della programmazione delle verifiche straordinarie.
  Ricordo inoltre che – prima dell'inizio dell'attività di verifica – è previsto l'invio ai soggetti interessati di una lettera contenente l'invito a far pervenire al Centro Medico legale dell'INPS – indicato nella comunicazione stessa – la documentazione Pag. 120posseduta, utile ai fini di una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere, anche al fine di escludere – ove possibile – l'accertamento medico diretto. Tale architettura ha consentito di dare applicazione all'esonero da ulteriori visite per oltre 15.000 soggetti e ciò ha evitato l'interruzione dell'erogazione delle prestazioni economiche già in essere.
  Con riferimento invece, all'opportunità di una revisione complessiva dell'attività di accertamento ordinario occorre evidenziare che la linea di intervento n. 1 del Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità persegue l'obbiettivo di una riforma del sistema di valutazione/accertamento della condizione di disabilità che crei le condizioni di contrasto alle discriminazioni e di promozione delle pari opportunità, dell'inclusione sociale e dell'incremento della qualità della vita delle persone con disabilità, mediante un cambio di prospettiva nell'organizzazione delle politiche basato sul funzionamento globale della persona valutata nel complesso dei suoi diritti e doveri, superando le logiche «al negativo» di percentualizzazione dell'inabilità/invalidità e della capacita lavorativa.

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ALLEGATO 2

5-03085 Nicchi: Iniziative volte a semplificare le procedure per la corresponsione di voucher per i servizi di baby-sitting.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Nicchi concernente l'intervento introdotto in via sperimentale dall'articolo 4 della legge 92 del 2012 per consentire di beneficiare dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
  Preliminarmente faccio presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver valutato gli esiti del monitoraggio effettuato dall'INPS relativamente a tale intervento, ha ritenuto necessario avviare una revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo, dei voucher in parola.
  In particolare sono stati avviati congiuntamente all'INPS i necessari approfondimenti nella prospettiva di giungere ad una revisione del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 – che com’è noto disciplina in maniera dettagliata i predetti criteri – al fine di semplificare la fruizione dei benefici e soprattutto, aumentare la platea dei beneficiari.
  Nello specifico, si sta svalutando l'opportunità di aumentare l'importo del voucher da 300 a 600 euro. Tale aumento sembra, infatti, compatibile con lo stanziamento finanziario disponibile e mira a rendere più conveniente tali voucher rispetto ai congedi parentali.
  Faccio presente, inoltre, che al fine di incrementare il numero delle beneficiarie, è stata avviata un'interlocuzione con il Dipartimento per la funzione pubblica allo scopo di estendere questi benefici anche alle lavoratrici del pubblico impiego. Le verifiche sin ora condotte lasciano prefigurare come realizzabile tale estensione e sono, pertanto, in fase di definizione le modalità d'attuazione di tale intervento.
  Inoltre, allo scopo di semplificare le modalità di fruizione dei benefici in parola si è ritenuto opportuno valutare la possibilità di apportare modifiche al decreto del 22 dicembre 2012 che vadano in tale direzione.
  In particolare si sta valutando la possibilità di prevedere che la domanda possa essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno e non più, come previsto dal citato decreto, in un circoscritto lasso di tempo stabilito dall'INPS attraverso apposita circolare.
  Si sta valutando, inoltre, l'opportunità di erogare il beneficio in parola secondo l'ordine di presentazione della domanda e nei limiti delle disponibilità finanziaria e di abolire, pertanto, la redazione della graduatoria, compilata sulla base dell'ISEE.
  L'ISEE, pertanto, cessa di essere un criterio di redazione della graduatoria e diviene, una volta individuata una soglia massima, un requisito essenziale per l'attribuzione del beneficio.
  Da ultimo, faccio presente che si sta valutando la possibilità di avviare una capillare campagna informativa che dovrebbe condurre ad una maggiore diffusione di tali misure tra le potenziali beneficiarie. È allo studio, inoltre, la definizione di istruzioni operative più chiare e dettagliate.

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ALLEGATO 3

5-03086 Lenzi: Iter attuativo del nuovo modello ISEE e sua definitiva applicazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla interrogazione proposta dall'onorevole Lenzi, con la quale si chiedono chiarimenti in ordine all'iter attuativo del nuovo modello ISEE vorrei rappresentare in questa sede la situazione corrente.
  Su iniziativa del Ministero che rappresento, fin da prima della definitiva approvazione del regolamento di riforma dell'ISEE, è stato costituito un gruppo di lavoro, con i competenti uffici dell'INPS, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinato proprio dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  L'obiettivo è stato quello di rendere il più possibile semplice per il cittadino la compilazione del nuovo modello, pur a fronte di un notevole incremento del livello di complessità della disciplina che si è reso necessario in sede di riforma al fine di rendere l'indicatore della situazione economica più attendibile. Ad ogni modo sia i nuovi modelli di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che le istruzioni sono in avanzato stato di definizione. Poiché tutte le strutture tecniche formalmente coinvolte nel processo decisionale hanno condiviso il lavoro fin qui svolto si possono prevedere tempi rapidi di approvazione.
  A questo proposito occorre tuttavia considerare un elemento che non sarebbe stato possibile considerare in sede di redazione del regolamento. Gli ambiziosi termini, pur di natura ordinatoria, fissati per l'effettiva entrata in vigore del nuovo ISEE vengono a cadere in coincidenza con il rinnovo di oltre metà delle giunte comunali del nostro paese, a seguito della recente tornata elettorale.
  Per tali Comuni, appare quindi sostanzialmente impossibile immaginare il rispetto della tempistica originariamente stabilita. Sin dall'inizio della scorsa primavera, infatti, sono cominciate a pervenire segnalazioni di difficoltà in tal senso e, infine, il 19 maggio 2014, l'ANCI ha inviato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una nota a firma del Presidente Piero Passino con la quale ha espresso forte preoccupazione per «il ridottissimo spazio temporale a disposizione delle amministrazioni appena insediate per l'approvazione delle nuove regole d'accesso alle prestazioni agevolate», chiedendo un rinvio dell'entrata in vigore della nuova disciplina. L'Associazione dei comuni italiani, inoltre, ha segnalato che in alcuni casi, in particolare per le prestazioni socio-sanitarie, i provvedimenti comunali andrebbero preceduti da modifiche di disposizioni regionali e non vi sarebbero materialmente i tempi perché entro pestate possano essere adottati sia i provvedimenti di rispettiva competenza sia della regione che del comune.
  Analogamente, con una nota del 23 maggio 2014, l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) ha rappresentato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la necessità di differire all'a.a. 2015/2016, limitatamente all'ambito universitario, l'entrata in vigore del nuovo ISEEU, consentendo la possibilità di mantenere in vigore l'attuale disciplina per l'intero a.a. 2014/2015 e autorizzando conseguentemente Pag. 123i Caf a proseguire nel rilascio dei relativi ISEEU secondo la normativa vigente.
  Va inoltre segnalato che il regolamento non ha previsto tempi compatibili per testare preventivamente i sistemi informativi, la cui struttura è stata profondamente rinnovata per assicurare la gestione del nuovo sistema (molte informazioni, infatti, non verranno più richieste al cittadino ma direttamente rilevate nell'anagrafe tributaria e negli archivi dell'INPS).
  Sono quindi diversi gli elementi che al momento inducono a ritenere, in sede tecnica, auspicabile un rinvio dell'entrata in vigore delle nuove regole, atteso l'effetto «tagliola» immaginato dal regolamento, per cui a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione dei nuovi modelli di DSU e delle relative istruzioni di compilazione, può essere rilasciato solo il nuovo ISEE.
  In conclusione, faccio presente che su questo specifico aspetto, che peraltro coinvolge la competenza di altri componenti del Governo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto opportuno condividere la decisione finale con il Presidente del Consiglio dei Ministri cui ha inviato una nota lo scorso 30 maggio.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO 12.100 DEL RELATORE

  All'emendamento 12.100 del relatore, al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 12-bis, comma 6, con le seguenti: di cui all'articolo 12-bis, comma 6 e le risorse derivanti dall'applicazione del comma 7.

  Conseguentemente all'articolo 12-bis, aggiungere in fine il seguente comma:
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonomo dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione del 2 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui: al decreto direttoriale AAMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale 3 febbraio 2011.
0. 12. 100. 1. Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

  All'emendamento 12.100 del relatore, al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 12-bis, comma 6, con le seguenti: di cui all'articolo 12-bis, comma 6 e le risorse derivanti dall'applicazione del comma 7.

  Conseguentemente all'articolo 12-bis, aggiungere in fine il seguente comma:
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonomo dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione dello 0,5 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale 3 febbraio 2011.
0. 12. 100. 2. Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

  All'emendamento 12.100 del relatore, articolo 12-bis, comma 6, sostituire le parole: – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), con le seguenti: del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro il limite dello 1 per cento per i giochi di cui alla lettera a), ed entro il limite dell'1 per cento per i giochi di cui alla lettera b).
0. 12. 100. 3. Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

  All'emendamento 12.100 del relatore, articolo 12-bis, comma 6, sostituire le parole: – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da Pag. 125intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), con le seguenti: del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro il limite del 0,7 per cento per i giochi di cui alla lettera a), ed entro il limite del 2 per cento per i giochi di cui alla lettera b).
0. 12. 100. 4. Silvia Giordano, Baroni, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

  All'emendamento 12.100 del relatore, Art. 12-bis, comma 6, sostituire le parole: – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b), con le seguenti: del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro il limite dello 0,7 per cento per i giochi di cui alla lettera a), ed entro il limite del 1,5 per cento per i giochi di cui alla lettera b).
0. 12. 100. 5. Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

  All'emendamento 12.100 del relatore, Art. 12-bis, comma 6, sostituire le parole: – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento 7 di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b), con le seguenti: del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro il limite dello 0,7 per cento per i giochi di cui alla lettera a), ed entro il limite dell'1 per cento per i giochi di cui alla lettera b).
0. 12. 100. 6. Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

  All'emendamento 12.100 del relatore, Art. 12-bis, comma 6, sostituire le parole: 0,7 per cento, con le seguenti: 1 per cento.

  Conseguentemente dopo le parole: del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ai giochi di cui all'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAd del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011.
0. 12. 100. 7. Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

  All'emendamento 12.100 del relatore, Art. 12-bis, comma 6, dopo le parole: del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ai giochi di cui all'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAd del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011.
0. 12. 100. 8. Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 12

  Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:
  3. Le somme di cui all'articolo 12-bis, comma 6, al netto degli utilizzi previsti dall'articolo 12-bis, commi 1, 2, 3 e 4, sono destinate al Fondo di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della prima legge di stabilità successiva all'attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, le risorse destinate al Fondo di cui al primo periodo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera v) della medesima legge n. 23 del 2014.
  4. Al Fondo di cui al comma 2 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previsto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e le nuove entrate derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 8, comma 9, e 10, comma 2 della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Per l'attuazione del piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. Per l'attuazione degli interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  3. Per l'assegnazione degli indennizzi economici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  4. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 47 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui al comma 6.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento a decorrere dal 1o gennaio 2015 – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate Pag. 127in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Art. 12-ter.
(Entrata in vigore).

  1. Ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 10 e 11, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2015.
12. 100. Il relatore.

ART. 12-bis.
(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

  1. È garantito l'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell'articolo 2, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.
  2. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.108, è modificato come segue:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale.;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.
12. 02. Iori, Capone, Basso.