CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 giugno 2014
256.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTO 11.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 11.100 del relatore, al comma 1, dopo le parole: «stabilisce altresì i termini» aggiungere le seguenti: «in ogni caso non superiori a dodici mesi dalla data della sua adozione».
0. 11. 100. 1 Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  All'emendamento 11.100 del relatore, al comma 1, dopo le parole: «stabilisce altresì i termini» aggiungere le seguenti: «in ogni caso non superiori a diciotto mesi dalla data della sua adozione».
0. 11. 100. 1 Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice (nuova formulazione).
(Approvato)

  All'emendamento 11.100 del relatore, al comma 2, dopo le parole: «o non sportivi» aggiungere le seguenti: «comprese le sale bingo».

  Conseguentemente:
   al comma 3-
bis dopo le parole: «o non sportivi» aggiungere le seguenti: «comprese le sale bingo»;
   al comma 3-ter dopo le parole: «o non sportivi» aggiungere le seguenti: «comprese le sale bingo».
0. 11. 100. 2 Baroni, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. I comuni sono tenuti ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento comunale che stabilisce i criteri in materia di ubicazione, di orari di apertura, di caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro, nel rispetto dei criteri fissati ai successivi commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5. Il regolamento comunale stabilisce altresì i termini entro i quali i locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai suddetti requisiti.
  2. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e l'installazione di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, Pag. 177sono vietati a una distanza inferiore a 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani, nonché banche e uffici postali.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
  3-ter. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, il regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1 i comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.
11. 100 Il relatore.
(Approvato)