CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 maggio 2014
241.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Art. 1.
(Oggetto).

  1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte e che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.
  2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem è informato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
  3. Sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».

Art. 2.
(Promozione dell'informazione).

  1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
  2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:
   a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
   b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Art. 3.
(Manifestazione del consenso).

  1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza, Pag. 112cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.
  2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.
  3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.
(Centri di riferimento).

  1. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Restituzione della salma).

  1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.
  2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.
(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca).

  1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
  2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
   a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;
   b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
   c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

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Art. 8.
(Copertura finanziaria).

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Abrogazioni).

  1. È abrogato l'articolo 32 del RD 31 agosto 1933, n. 1592.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: , anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.
5. 2. Capone, Gelli, Basso.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro sei mesi dalla sua istituzione
5. 4. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo (nuova formulazione).

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: programma corsi con le seguenti: definisce linee guida per lo svolgimento di corsi.
5. 7. Carnevali, Capone, Basso (nuova formulazione).

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) propone al Ministero della salute le caratteristiche del logo identificativo «no slot» di cui al successivo articolo 10-bis, nonché le modalità per il suo rilascio in uso e per la revoca dell'uso.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
  Art. 10-bis. – (Logo identificativo «no slot»). – 1. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, possono richiedere il rilascio in uso del logo identificativo «no slot».
  2. Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo.
  3. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo «no slot», sulla base delle linee guida indicate nel decreto di cui al comma 2, sono effettuate dai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.
5. 10. Beni, Capone, Basso, Piccione (nuova formulazione).

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) raccoglie le osservazioni dei cittadini o di associazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti.
5. 11. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

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  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: componenti con la seguente: esperti.
5. 15. Carnevali, Gelli, Capone, Basso, Piccione.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: uno dal Ministero della salute con le seguenti: due dal Ministero della salute, conseguentemente sopprimere le parole: uno dal Ministero dello sviluppo economico.
5. 14. Gigli.

  Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: per le tossicodipendenze con le seguenti: delle dipendenze patologiche
5. 16. Capone, Miotto (nuova formulazione).

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute.
5. 13. Miotto, Gelli, Capone, Amato (nuova formulazione).

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero della salute.

  Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 8. Miotto, Capone, Amato.

  Al comma 1, sostituire le parole: rischio del gioco d'azzardo con le seguenti: rischio connessi al gioco d'azzardo.
6. 2. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:
   a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;
   b) a pubblicizzare il sito internet di cui all'articolo 4, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;
   c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
   d) a diffondere la conoscenza del logo identificativo «no slot» di cui al successivo articolo 10-bis.
6. 5. Beni, Capone, Basso, Piccione (nuova formulazione).

  Al comma 4, sostituire le parole: delle sale da gioco con le seguenti: dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento.
6. 12. Carnevali, Gelli, Capone, Basso, Piccione.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: è obbligatorio esporre aggiungere le seguenti: in modo visibile e nelle vicinanze delle postazioni di gioco.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Presso i medesimi locali aggiungere le seguenti: in maniera visibile e immediatamente individuabile.
6. 13. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

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ART. 8.

  Al comma 2, sostituire le parole: da intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi online con le seguenti: da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni nonché ai giochi on line.
8. 7. Miotto, Carnevali, Gelli, Capone (nuova formulazione).