CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 aprile 2014
214.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 Realacci ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci ed abb., recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati;
   premesso che il provvedimento in oggetto appare assai opportuno, nell'ottica di un necessario riordino funzionale e organizzativo delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente attualmente operanti sul territorio nazionale;
   evidenziata l'opportunità che il provvedimento possa concludere positivamente il proprio iter e che il processo di semplificazione amministrativa e di riforme istituzionali, in particolar modo inerente al Titolo V della Costituzione, possa offrire l'occasione per affrontare complessivamente la materia dei monitoraggi e dei controlli in questo settore, definendo rispettivi compiti e competenze specifiche, possibilmente non concorrenti, di Istituti zooprofilattici, Uffici tecnici regionali, provinciali, comunali, anche con riferimento all'azione delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali;
   evidenziata l'importanza di costruire attorno al tema della prevenzione sanitaria e della salubrità ambientale un sistema organico più chiaro e trasparente;
   valutato positivamente il lavoro compiuto nell'elaborazione del testo unificato, che disciplina un processo di riorganizzazione destinato a proseguire in tutti gli ambiti relativi alla prevenzione sanitaria, ai monitoraggi e ai controlli;
   rilevata tuttavia una discrepanza tra l'articolo 7, comma 4, e il richiamo ivi contenuto all'articolo 15, comma 2, richiamo che andrebbe invece effettuato all'articolo 15, comma 3, relativo al finanziamento delle attività istituzionali «ulteriori»;
   considerato altresì che la copertura finanziaria prevista per le attività del sistema ARPA-APPA si fonda prevalentemente sul Fondo Sanitario Nazionale, per una quota che supera quella attualmente erogata dalle regioni per le politiche a tutela dell'ambiente;
   pur apprezzata la necessità di aumentare le risorse dedicate al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, non appare tuttavia sostenibile gravare il Fondo sanitario nazionale e il sistema regionale di ulteriori impegni economici;
   ritenuto opportuno garantire almeno quelle percentuali di FSN che le regioni erogano attualmente al sistema ARPA-APPA,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 7, comma 4, il richiamo all'articolo 15, comma 2, sia sostituito con il richiamo all'articolo 15, comma 3;Pag. 125
   b) il comma 2 dell'articolo 15 sia sostituito dal seguente:
  2. In considerazione del preminente concorso delle agenzie alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica, e al fine di garantire un omogeneo livello di prestazioni tecniche ambientali sul territorio nazionale, è fatta salva la quota di finanziamento del Fondo sanitario nazionale già erogata dalle regioni alle agenzie per la promozione di politiche ambientali, di cui D.P.C.M. del 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».