CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 aprile 2014
210.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014 (C. 2213, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il contenuto della proposta di legge C. 2213 e abb., già approvata dal Senato;
   richiamata la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 4 luglio 2013 relativamente allo svolgimento delle elezioni europee del 22-25 maggio 2014, nella quale si invitano gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria;
   richiamato altresì l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – che dopo il trattato di Lisbona ha assunto valore vincolante per il nostro ordinamento – in cui si prevede che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato;
   considerato che la proposta di legge in esame modifica la legge elettorale europea (Legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni) introducendo disposizioni volte a rafforzare la rappresentanza di genere;
   considerato che nella disciplina transitoria (per le elezioni del 2014) viene introdotta la cosiddetta «tripla preferenza di genere» e che la previsione di norme per il riequilibrio di genere nella formazione delle liste di candidati è stata espunta, in considerazione del fatto che i comizi elettorali sono stati convocati e che i termini per la raccolta delle sottoscrizioni sono già aperti;
   considerato che nella disciplina a regime (valevole dalle elezioni del 2019), viene introdotto un criterio finalizzato ad assicurare l'equilibrio di genere nella composizione delle liste elettorali, prevedendo che in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà e che i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso;
   ricordato che il decreto-legge n. 149 del 2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014) sul finanziamento pubblico dei partiti, contiene una norma che promuove il riequilibrio di genere nelle liste elettorali – applicabile anche alle elezioni del Parlamento europeo – prevedendo una riduzione delle risorse spettanti ai partiti quando, nel numero complessivo dei candidati, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento;
   rilevato, peraltro, che parrebbe auspicabile introdurre, nella proposta di legge in esame, disposizioni volte a contemperare il principio della proporzionalità politica con quello della rappresentanza territoriale, attraverso la previsione Pag. 103di un sistema di distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni che sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione, in modo da sanare l'incongruenza nell'attuale sistema elettorale europeo – rilevata anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 271 del 2010) – posto che il computo per l'assegnazione dei seggi si basa su un collegio unico nazionale non rispettando la proporzione con il numero dei residenti nelle diverse circoscrizioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.