CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 marzo 2014
191.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 348 ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

  1. Al fine di dare piena attuazione alla legge 6 aprile 2004, n. 101, di ratifica del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, la presente legge stabilisce i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare finalizzato alla tutela delle sementi, delle varietà e razze locali autoctone e non dal rischio di estinzione, anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitarne i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento e di perdita del patrimonio genetico.
  2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito da:
   a) l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 3;
   b) la Rete nazionale dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 4;
   c) il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 7.

  3. Lo Stato promuove le azioni di tutela della biodiversità agraria e alimentare nonché le azioni previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano conformi alle finalità della presente legge.
  4. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono anche le attività degli agricoltori tese allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle varietà e razze a rischio di estinzione, ed allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria.
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono progetti tesi alla trasmissione ai giovani agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge sono considerate sementi, razze e varietà locali:
   a) sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e doni originari di uno specifico territorio;Pag. 93
   b) sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, siano stati introdotti da lungo tempo nel territorio ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
   c) sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale;
   d) sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari di uno specifico territorio ma attualmente scomparsi e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o Paesi.

  2. Si definiscono agricoltori custodi gli agricoltori che si impegnano nella conservazione on farm e in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
(Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità).

  1. È istituita l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità, di seguito denominata «Anagrafe», al fine di:
   a) costituire una banca dati delle sementi, varietà e razze locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale e delle iniziative locali e non, ad esse legate;
   b) consentire la diffusione delle informazioni sulle sementi, razze e varietà locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;
   c) monitorare lo stato di conservazione dell'agrobiodiversità in Italia.

  2. L'iscrizione all'Anagrafe di una semente, varietà o razza locale è subordinata all'assolvimento di un'istruttoria, all'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa e di una sua adeguata conservazione presso l'area di origine, di seguito denominata «in situ», della sua conservazione presso specifici centri di conservazione o didattici, di seguito denominata «ex situ» o della sua conservazione in fattoria, di seguito denominata «on farm», nonché all'indicazione corretta del luogo di conservazione nella Rete nazionale del germoplasma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e alla possibilità o meno di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei suddetti dati non si può procedere all'iscrizione all'Anagrafe.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già un repertorio o un registro delle razze e varietà locali ovvero un'anagrafe sono inserite di diritto all'Anagrafe.
  4. Gli enti di ricerca comunicano tempestivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i risultati delle ricerche effettuate su una determinata varietà o razza locale autoctona del territorio di competenza delle medesime regioni e province autonome.
  5. Le sementi, varietà e le razze iscritte all'Anagrafe sono tutelate dallo Stato italiano e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; altresì non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze.
  6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 7, con proprio decreto, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

Art. 4.
(Rete nazionale dell'agrobiodiversità).

  1. È istituita la Rete nazionale dell'agrobiodiversità composta:
   a) dalla Rete del germoplasma costituita dai centri regionali e nazionali di raccolta per la conservazione ex situ del germoplasma vegetale e animale;Pag. 94
   b) dalle Reti locali degli agricoltori custodi.

  2. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione.
  3. La Rete nazionale dell'agrobiodiversità è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Presso il medesimo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti appositi registri in cui confluiscono i dati relativi alle attività di conservazione dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 5.
  4. Con provvedimento del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

Art. 5.
(Conservazione in situ, on farm ed ex situ).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle sementi, varietà e razze locali del proprio territorio, anche al fine della loro iscrizione alla Rete del germoplasma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e ai registri nazionali di cui al medesimo articolo 4, comma 3.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i coltivatori custodi per attivare la conservazione in situ delle sementi, varietà e razze locali a rischio di estinzione del proprio territorio e provvedono alla loro iscrizione alla Rete locale degli agricoltori custodi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e ai registri nazionali di cui al medesimo articolo 4.

Art. 6.
(Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare).

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 7, approva le linee guida per una gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria e alimentare su tutto il territorio nazionale.
  2. Il Piano nazionale sulla biodiversità agraria elaborato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del Trattato sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, costituisce atto presupposto per la definizione delle linee guida di cui al comma 1. Tale piano deve essere aggiornato con cadenza quinquennale.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida approvate ai sensi del presente articolo, definiscono un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle varietà e razze locali presenti nei rispettivi territori.
  4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 7, individua mediante procedura ad evidenza pubblica a livello nazionale dei centri di referenza specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione di seme, di ovociti e di embrioni prelevati da riproduttori appartenenti alle razze locali a rischio di estinzione.

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Art. 7.
(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare).

  1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzioni di coordinamento, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da due rappresentanti delle reti locali degli agricoltori custodi. Qualora il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta dei rappresentanti di cui al periodo precedente, lo ritenga necessario, il Comitato può essere integrato con la presenza di rappresentanti di enti e istituzioni pubblici e privati.
  3. Il Comitato di cui al presente articolo ha, in particolare, i seguenti compiti:
   a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità agraria;
   b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
   c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
   d) assicurare il pieno sviluppo delle iniziative nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   e) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento a livello locale e nazionale coordinando le azioni da realizzare;
   f) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali.

  4. Il Comitato di cui al presente articolo svolge le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2009, n. 6214, che è soppresso.

Art. 8.
(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).

  1. Al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali».

Art. 9.
(Fondo per la tutela dell'agrobiodiversità).

  1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dall'anno 2013 il Fondo per la tutela dell'agrobiodiversità destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito Pag. 96delle disposizioni previste dalla presente legge; l'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che avessero subito eventuali danni provocati da forme di inquinamento genetico. Il fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e individua le azioni di tutela della biodiversità di interesse agricolo da sostenere.

Art. 10.
(Commercializzazioni di sementi di varietà da conservazione).

  1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:
  «6. A coloro che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno delle Reti dei coltivatori custodi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267».

  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 11.
(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).

  1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare, accessibili mediante un apposito sito web recante le mappe nazionali delle varietà e delle razze locali iscritte all'Anagrafe, delle Reti nazionali di cui all'articolo 4, dei punti di vendita diretta nonché dei centri di conservazione o didattici.
  2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, nonché di informazione e di promozione degli itinerari di cui al comma 1, anche con riferimento alla commercializzazione dei prodotti ed, eventualmente, prevedendo l'istituzione di appositi marchi.

Art. 12.
(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare).

  1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare delle Reti nazionali di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, Pag. 97promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare, definite ai sensi del comma 2 e delle Banche della memoria per la conservazione del sapere, della cultura e delle tradizioni di cui al comma 3.
  2. Ai fini della presente legge, sono definite comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, coltivatori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
  3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
   a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su sementi, varietà e razze locali;
   b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
   c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
   d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione.

Art. 13.
(Istituzione della giornata dell'agrobiodiversità).

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 20 maggio quale «giornata dell'agrobiodiversità». Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
  2. In occasione della giornata dell'agrobiodiversità sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

Art. 14.
(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare).

  1. Il piano triennale di attività del consiglio di ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.