CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2014
156.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci, C. 1814 Pellegrino.

EMENDAMENTI

ART. 1

  Al comma 1, al capoverso Art. 452-bis premettere il seguente:
  Art. 452-bis – (Definizione). – Ai fini dell'applicazione del presente titolo, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali e delle opere dell'uomo meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento per il loro interesse storico, paesaggistico, artistico, archeologico e architettonico.
1. 14. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Titolo VI-bis, Art. 452-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inquinamento. Bonifica ambientale»;
   b) al comma 1, le parole da «l'arresto da» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10 mila a 50 mila euro»;
   c) al comma 2, le parole da «l'arresto da» sino a «euro» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
   d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena diminuita di un terzo».
1. 9. Picierno, Bindi, Manfredi.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis sostituire il primo comma con il seguente:
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette abusivamente nell'ambiente sostanze o energie, cagionando un danno all'ambiente, punito con la reclusione da uno a sei anni.
  2. Costituisce danno all'ambiente un significativo deterioramento del suolo o del sottosuolo o delle acque o dell'aria ovvero della biodiversità o della flora o della fauna selvatica.
  3. Quando l'inquinamento prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena aumentata da un terzo alla metà.
1. 19. Bratti, Rossomando.

  Al comma 1, dopo il periodo Art. 452-bis – (Inquinamento ambientale), inserire il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato; dopo il punto 2) inserire Pag. 31poi il periodo: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.
1. 15. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis sostituire le parole da uno a cinque con le seguenti: da due a sette.
1. 27. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis, sostituire le parole da uno a cinque anni con le seguenti: da due a sei anni.
1. 29. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis, sostituire le parole da euro 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 250.000.
1. 28. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis, sostituire le parole da euro 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: da euro 15.000 ad euro 200.000.
1. 30. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis del Titolo VI-bis apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole «legislative, regolamentari o amministrative» sono sostituite con le parole «legislative o regolamentari»;
   b) le parole «una compromissione o un deterioramento rilevante» sono sostituite con le parole «un deterioramento significativo e misurabile»;
   c) al punto 1), le parole «o dell'aria» sono soppresse.
1. 77. Abrignani, Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis del Titolo VI-bis apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole «una compromissione o un deterioramento rilevante» sono sostituite con le seguenti: «un deterioramento significativo e misurabile»;
   b) è aggiunto infine il seguente comma 2: «2. Ai fini della presente disposizione, il deterioramento della qualità dell'aria si considera significativo quando cagioni rischi per la salute delle persone, ovvero danni significativi alla qualità del suolo, delle acque ovvero alla fauna o alla flora».
1. 71. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis sostituire le parole da cagiona sino a deterioramento ambientale con le seguenti: Immette nell'ambiente sostanze, energie o materiale genetico cagionando una compromissione o un deterioramento rilevante:.
1. 69. Zaccagnini, Zanin.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis sostituire la parola cagiona con le seguenti: cagiona o contribuisce a cagionare il pericolo di.

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire il capoverso 452-ter con i seguenti:
  Art. 452-ter. – (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica Pag. 32la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 250.000.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000.
  Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
  Art. 452-ter.1. – (Disastro ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il disastro ambientale punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 200.000 a euro 1.000.000.
  La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.
  Art. 452-ter.2. – (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica). – Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-ter.1, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:
   1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della flora o del patrimonio naturale;
   2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della fauna selvatica.

  Le pene sono aumentate di un terzo se l'uccisione della fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche.
  Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica la compromissione o il deterioramento, le pene sono aumentate fino alla metà.
  Art. 452-ter. 3. – (Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-ter.1. e 452-ter.2, la pena aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:
   1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
   2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.
  Art. 452-ter.4. – (Traffico di rifiuti). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.
  Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 40.000 a euro 200.000.
  Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000.
  Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di Pag. 33una compromissione o di un deterioramento durevole:
   1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) per la flora o per la fauna selvatica.

  Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.
  Art. 452-ter.5. — (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.
  La pena di cui al primo comma aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
   1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

  Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 100.000 a 1.000.000.

  Conseguentemente, al comma 1, all'articolo 452-quater apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «452-bis e 452-ter», aggiungere le seguenti: «, nonché 452-ter. 1, 452-ter.2, 452-ter. 4, 452-ter.5;
   b) sostituire le parole «da un terzo alla metà», con le seguenti: «di un terzo».
1. 1. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis, punto 2), dopo le parole: della fauna selvatica aggiungere le seguenti: , del patrimonio genetico.
1. 70. Zaccagnini, Zanin.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis, dopo le parole: fauna selvatica, aggiungere il seguente: La compromissione o il deterioramento sono rilevanti quando la loro eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa.
1. 61. Braga, Bratti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-bis, inserire il seguente:
  Art. 452-bis. 1(Inquinamento ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 150.000 chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:
   1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
1. 34. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 452-ter, con il seguente:
  Art. 452-ter. – Fuori dei casi degli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice Pag. 34penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di una rilevante porzione di territorio, punito con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di euro da 400 mila a un milione. Se il fatto deriva da colpa, la pena diminuita di un terzo.
1. 10. Picierno, Bindi, Manfredi.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, sostituire i commi 1 e 2 con i seguente:
  1. Chiunque immette abusivamente nell'ambiente sostanze o energie con modalità che, per estensione dell'area interessata, reiterazione del comportamento ovvero per le caratteristiche qualitative delle sostanze emesse, cagionano un disastro ambientale, punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  2. Costituisce disastro ambientale la compromissione irreversibile dell'ecosistema e delle matrici ambientali ovvero una compromissione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o troppo onerosa sotto il profilo economico o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero il pericolo concreto per la salute di un numero indeterminato di persone.
1. 20. Bratti, Rossomando.

  Al comma 1, capoverso 452-ter apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea 1, le parole: «legislative, regolamentari o amministrative sono sostituite con le parole: legislative o regolamentari;
   b) all'alinea 2, le parole: «o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero» sono sostituite dalle parole «che cagiona».
1. 76. Abrignani, Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, al comma 2, sostituire le parole: o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali con le seguenti: o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
1. 72. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, comma primo, dopo le parole: venti anni aggiungere le seguenti: e con la multa da euro 250.000 a euro due milioni.
1. 31. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, dopo le parole: con la reclusione da quattro a venti anni, aggiungere le seguenti: e con la multa da euro 20.000 a euro 1.000.000.
1. 2. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, sostituire il secondo comma con il seguente: Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione che, in ragione dell'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità.
1. 62. Braga, Bratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  3. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando dalle condotte descritte nel primo comma derivano più eventi tra quelli indicati nel comma 2.Pag. 35
  4. Se dal disastro ambientale deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone il fatto è punito con la reclusione da otto a venti anni.
1. 21. Bratti, Rossomando.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 452-quater. – (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale. Circostanze aggravanti). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2. La pena è aumentata se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
  3. La pena è della reclusione da tre a sette anni se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.
  4. Se dal fatto deriva una lesione personale lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.
  5. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
1. 16. Chiarelli.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-ter, inserire il seguente:
  Art. 452-ter. 1. – (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-bis.1, 452-ter e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:
   1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;
   2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

  Le pene previste dal primo comma sono aumentate di un terzo se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.
  Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.
  Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000».
1. 35. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quater, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: di un terzo.
1. 32. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quater, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, se non si provvede alla messa in sicurezza o alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità Pag. 36competente nell'ambito dei procedimenti previsti e disciplinati dalle disposizioni legislative poste a tutela dell'ambiente;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  2. L'osservanza del progetto approvato di cui al comma precedente costituisce condizione di non punibilità per i reati contemplati dal presente articolo, ferma restando la punibilità di reati diversi contro la persona.
1. 73. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quater, inserire il seguente:
  Art. 452-quater.1. – (Traffico di rifiuti). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 250.000 euro.
  Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.
  Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.
  Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento:
   1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) della flora o della fauna selvatica.

  Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.
1. 37. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quater, inserire il seguente:
  Art. 452-quater.1. (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive). –
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illecitamente.
  La pena prevista dal primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di rilevante deterioramento:
   1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

  Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.
1. 38. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, sostituire l’Art. 452-quinquies con il seguente:
  Art. 452-quinquies (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis e seguenti ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo Pag. 373 aprile 2006, n. 152, nonché coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a dieci anni.
  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
  La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis.
1. 17. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinquies, alla fine del primo comma, sostituire le parole: fino a un terzo con le seguenti: di un terzo.
1. 3. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinques, sostituire il secondo comma con il seguente: le pene sono aumentate da un terzo alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

  Conseguentemente al capoverso articolo 452-septies il numero: 3 è sostituito dal numero: 2.
1. 33. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinquies, sopprimere il secondo comma.
1. 63. Braga, Bratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinquies, sostituire il terzo comma con il seguente:
  Quando taluno dei reati previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al comma terzo dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate.
1. 64. Braga, Bratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinquies, dopo le parole: sono aumentate inserire le seguenti: fino ad un terzo.
1. 22. Bratti, Rossomando.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinquies, comma 3, dopo le parole: sono aumentate aggiungere le seguenti: della metà.
1. 4. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:
   1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
   2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.
1. 36. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinquies, aggiungere i seguenti:
  Art. 452-quinquies.1. – (Frode in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al Pag. 38fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 25.000.
  Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 50.000.
  Art. 452-quinquies.2. – (Impedimento al controllo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  Se taluno dei reati di cui al presente titolo è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.
1. 5. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 452-sexies con il seguente:
  Art. 452-sexies(Impedimento del Controllo). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
1. 23. Bratti, Rossomando.

  Al comma 1, nella rubrica del capoverso 452-sexies aggiungere le parole: e causa di non punibilità.
1. 65. Braga, Bratti.

  Al comma 1, nel testo dell'articolo 452-sexies, sopprimere le parole: alla bonifica e, ove possibile, al ripristino, e sopprimere il secondo comma.
1. 66. Braga, Bratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-sexies, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «2. Le informazioni trasmesse da chi esegue comunicazioni per l'avvio degli interventi di riparazione, messa in sicurezza e bonifica sono valutate unitamente agli altri elementi di prova».
1. 74. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-sexies, dopo il primo comma, inserire il seguente:
  «2. L'azione penale per i delitti di cui al presente titolo non può essere esercitata unicamente sulla base di elementi acquisiti in occasione di comunicazioni e procedimenti disciplinati da leggi o regolamenti in materia di ripristino e riqualificazione ambientale.».
1. 75. Abrignani, Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-sexies, aggiungere in fine il seguente:
  «La condizione di non punibilità prevista dall'articolo 257, quarto comma, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 si applica al reato di cui all'articolo 452-bis, anche quando commesso per colpa ai sensi dell'articolo 452-quater».
1. 67. Braga, Bratti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 452-sexies, con il seguente:
  Art. 452-septies(Pene Accessorie). – Alla condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, ovvero per Pag. 39un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 452-quinquies conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis, 32-ter e 36 del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
1. 24. Bratti, Rossomando.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-sexies, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies commi 1 e 3, con le seguenti: dal presente titolo.
1. 6. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-sexies, inserire i seguenti:
  Art. 452-octies. – (Frode in materia ambientale). – Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, altera in qualsiasi modo, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a sette anni.
  Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzioni ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
  In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

  Art. 452-novies. – (Pene accessorie). – La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:
   a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
   b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
   c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
   d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
  Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice con la sentenza di condanna ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 c.p.

  Art. 452-decies.(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 308 è inserito il seguente:
  «Art. 308-bis. – (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale).1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986. n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio delibazione da parte dei soggetti-legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
    b) all'articolo 318, comma 2, la lettera a) è abrogata.

  2. In caso di inerzia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il risarcimento del danno ambientale Pag. 40ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile.».

  «Art. 452-undecies.(F.P.C.R.A. – Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali). 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reali ambientali e per la bonifica dei siti inquinati, di seguito denominato «F.P.C.R.A.» con dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2014-2016. per il finanziamento degli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) controllo e repressione delle violazioni in materia ambientale e dei traffici contro l'ambiente:
   b) monitoraggio delle merci oggetto di esportazione e, previo trattamento, importazione, al fine di verificare la effettiva rispondenza delle merci stesse alle nozioni di rifiuto o di materia prima;
   c) funzionamento e costante aggiornamento di un apposito sistema statistico dei reati ambientali, predisposto sulla base di apposito decreto dei Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   d) formazione specifica c aggiornamento del personale addetto alla prevenzione e al contrasto delle violazioni in materia ambientale;
   e) bonifica e recupero dei siti inquinati.
  2. Il fondo è altresì finanziato con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 452-bis e seguenti del codice penale, introdotti dalla presente legge.
  3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 18. Chiarelli.

  Al comma 1, aggiungerei in fine, il seguente capoverso:
  Art. 452-octies. – (Frode in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro.
  Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito mediante produzione di documenti o attestazioni false o mediante corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
  Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione aumentata di un terzo e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.
1. 39. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:
  Art. 452-octies. – (Impedimento al controllo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o Pag. 41di parte di essi da parte dei soggetti legittimati ad eseguirla è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
1. 40. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:
  Art. 452-octies. – (Delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ufficio). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli di cui al presente titolo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.
1. 41. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:
  Art. 452-octies. – (Pene accessorie). – La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente titolo comporta, la pubblicazione della sentenza di condanna nonché, per tutta la durata della pena principale:
   1) l'interdizione dai pubblici uffici;
   2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
   3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di traffico di rifiuti consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma.
  Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.
1. 42. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:
  Art. 452-octies. – (Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione). – In relazione ai delitti previsti dal presente titolo, è equiparata alla mancanza di autorizzazione l'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente, ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste per gli illeciti commessi allo scopo di conseguirla.
1. 45. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:
  Art. 452-octies. – (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
  L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.
  Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, Pag. 42delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.
1. 43. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
  Art. 452-octies. — (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
  L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.
  Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
1. 7. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-septies inserire i seguenti:
  Art. 452-octies. — (Confisca) – 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies commi 1 e 3, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.
  2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

  Art. 452-nonies (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi) – 1. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero ed il ripristino dello stato dei luoghi ponendone l'esecuzione a carico del condannato.
  2. L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

  Art. 452-decies(Ravvedimento operoso). – Le pene previste per il delitto di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-quinquies nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
  Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, e comunque non superiore ad un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.
1. 46. Bratti, Rossomando.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 498 del Codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 498-bis. – (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). – Salvo Pag. 43che il fatto costituisca più grave reato, chiunque danneggia le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzazione da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000».
1. 47. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
   b) al comma 2, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a quattro anni»;
   c) al comma 3, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni»;
   d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro»;
   e) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 150 mila euro»;
   f) al comma 7, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena della reclusione da uno a 2 anni e con la multa da 6 mila a 60 mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.»;
   g) al comma 8, primo periodo, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni.»;
   h) al comma 10, le parole da: «l'ammenda» fino alla fine sono sostituite da: «la multa da 2 mila a 20 mila euro.»;
   i) al comma 11, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite da: «la reclusione da 6 mesi a 3 anni.»;
   l) al comma 12, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine del comma sono sostituite da: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 5 mila a 50 mila euro.»;
   m) al comma 13, le parole da: «dell'arresto» fino ad: «anni» sono sostituite con le seguenti: della reclusione da uno a tre anni»;
   n) al comma 14, primo periodo, le parole da: «l'ammenda» sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 4 mila a 40 mila euro.».

  2-ter. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da mille a 10 mila euro»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «sanzione amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «multa»;
   c) al comma 2, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del comma sono sostituite da: «la multa da 5 mila a 50 mila euro.»;
   d) al comma 3, primo periodo, le parole da: «dall'arresto» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da 6 mesi a 2 anni.»;.
1. 11. Picierno, Bindi, Manfredi.

Pag. 44

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Dopo l'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

Art. 256-ter.
(Seppellimento e occultamento di rifiuti).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sotterra, o comunque occulta senza autorizzazione rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata su aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui siano seppelliti o comunque occultati rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1 (le condotte di reato di cui all'articolo) 256, 259 in funzione del successivo seppellimento, o occultamento.

Art. 256-quater.
(Detenzione e lo gestione di sito su cui siano avvenuti abbruciamenti o seppellimenti e occultamenti).

  1. Salvo i casi di concorso nel reato, colui che detiene o comunque dispone di un sito sul quale siano state commesse le condotte di cui agli articoli 256-bis e 256-ter è punito con la reclusione da due a cinque anni nel caso in cui i rifiuti non siano pericolosi, da tre a sei anni nel caso in cui i rifiuti siano pericolosi.
  2. Se la condotta di cui al comma che precede è soltanto colposa, la pena è ridotta di un terzo.

Art. 256-quinquies.
(Circostanze aggravanti e casi di non punibilità).

  1. La pena di cui agli articoli 256-bis, 256-ter, 256-quater è aumentata di un terzo se i delitti siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, in vicinanza di falde acquifere, in prossimità di campi coltivati o comunque a destinazione agricola e vicino a centri abitati.
  2. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3. Non è punibile colui che detiene o comunque dispone di un sito sul quale siano state commesse le condotte di cui ai numeri 256-bis, 256-ter, 256-quater, se, prima dell'intervento della autorità giudiziaria e comunque prima della potenziale contaminazione del sito, ne fa denuncia e ne dispone la bonifica.

Art. 256-sexies.

  1. Nei territori in evi vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sei si della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto:
   a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
   b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;Pag. 45
   c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
   d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
    1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
    2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
   e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
   f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
   g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
   h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa a pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

  2. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca del veicolo.

Art. 256-septies.

  1. In caso di appalto o concessione del servizio di raccolta di rifiuti non si applicano gli articoli 89, comma 1 e 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
  2. Le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per la bonifica dei siti inquinati o contaminati ai sensi degli articoli precedenti non vanno conteggiate in sede di bilancio ai fini del cosiddetto patto di stabilità».

  2-ter. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Inquinamento. Bonifica ambientale;Pag. 46
   b) al comma 1, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
   c) al comma 2, le parole da «l'arresto da:» sino a: «euro» sono sostituite da: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
   d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo».

  3-ter. All'articolo 259, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole da dell'ammenda sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro.
1. 12. Picierno, Bindi.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 2 mila a 20 mila euro;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 10 mila a 100 euro;
   c) al comma 2, primo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 10 mila a 100 euro;
   d) al comma 3, primo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 2 mila a 20 euro;
   e) al comma 3, secondo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da mille a 10 euro;
   f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 500 a 2 mila euro;
   g) al comma 4, primo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 20 mila a 100 euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore;
   h) al comma 4, quarto periodo, le parole da: la sanzione amministrativa sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: l'ammenda da mille a 5 mila euro;
   i) al comma 7, primo periodo, le parole da: la sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: la multa da 2 mila a 10 mila euro;
   j) al comma 9-bis, primo periodo, le parole da: alla sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: alla multa;
   k) al comma 9-bis, secondo periodo, la parola: sanzione è sostituita dalla seguente: pena;
   l) al comma 9-ter, primo periodo, le parole: delle violazioni amministrative sono sostituite dalle seguenti: dei reati; conseguentemente, al secondo periodo, la parola: sanzione è sostituita dalla seguente: pena;

  3-ter. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole i proventi sono aggiunte le seguenti: delle pene e.
  3-quater. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunti i seguenti:
   a) « 263-bis. (Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato Pag. 47dei luoghi). Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi;
   b) « 263-ter. (Confisca per equivalente). Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale»;
   c) « 263-quater. (Causa di non punibilità). Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi».
1. 13. Picierno, Bindi, Manfredi.

  Al comma 4, capoverso articolo 12-sexies, sostituire le parole da: 416-bis fino a 452-quinquies comma 1 con le seguenti: approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inserite le seguenti: nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo IV-bis del libro II del codice penale.
1. 8. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Dopo l'articolo 25-undecies del decreto legislativa 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
  «Art. 25-undecies.1. – (Delitti ambientali previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale). – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
   b) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, da trecento a mille quote;
   c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-quater, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b), diminuite da un terzo alla metà.

  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni.
  2. Nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:
  «Art. 26-bis. – (Collaborazione della persona giuridica all'accertamento di reati in materia ambientale). – 1. Con riferimento ai reati in materia ambientale indicati agli articoli 25-undecies e 25-undecies.1, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato».
1. 60. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undecies è inserito il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Sanzioni accessorie ai reati ambientali).

  1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a) per il delitto di cui all'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;Pag. 48
   b) per il delitto di cui all'articolo 452-ter, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
   c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-quater, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b), diminuite da un terzo alla metà;
   d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

  2. Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1, lettera b) del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
  3. Il provvedimento che accerta la violazione è pubblicato con le modalità stabilite dall'articolo 35 del codice penale.
1. 25. Bratti, Rossomando.

  Dopo il comma 6 inserire inserito il seguente:
  7. Dopo la Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:
Parte Settima.
Modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale:

Art. 319.
(Ambito di applicazione).

  Le disposizioni che seguono si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno 0 pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 320.
(Prescrizioni).

  1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria devono impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
  2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
  3. Con la prescrizione l'accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
  4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 321.
(Verifica dell'adempimento).

  1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
  2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella Pag. 49prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
  3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione .

Art. 322.
(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).

  1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla Polizia Giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla Polizia Giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 2, 3 e 4.2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la Polizia Giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 323.
(Sospensione del procedimento penale).

  1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
  2. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
  3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 324.
(Estinzione del reato).

  1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 4, comma.
  2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
  3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 3, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 325.
(Norme di coordinamento e transitorie).

  1. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 26. Bratti, Rossomando.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale).

  1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente:

Art. 310-bis.
(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale).

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento Pag. 50del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».
  2. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.
1. 05. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Legittimazione all'azione del risarcimento del danno ambientale).

  1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:
  «5. Le associazioni di cui all'articolo 13 della presente legge, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale, nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale, ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».
1. 03. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 416-bis.1 del codice penale».
  2. Alla lettera 1-bis» del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole: «dall'articolo 416-bis», sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 416-bis e 416-bis.1».
  3. All'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1, dopo le parole: 416-bis sono inserite le seguenti:, 416-bis.1;
   b) dopo il numero 7-bis) è aggiunto il seguente: 7-ter) i delitti di cui agli articoli 452-bis, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dall'articolo 452-ter, e 452-quater del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

  4. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 118-ter. – 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dall'articolo 452-ter, del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia.
1. 06. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Pag. 51

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Nel libro II, titolo Vili, capo I, del codice penale, prima dell'articolo 499 è aggiunto il seguente:
  «Art. 498-bis. – (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
1. 01. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte dalla presente legge con la vigente disciplina sanzionatoria).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo il quale, a seguito di integrale ricognizione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di illeciti ambientali, individua, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dei princìpi di legalità e tassatività della legge penale, le fattispecie penali abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento ai reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, provvedendo altresì al coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  2. Entro il centoventesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica e analisi di impatto della regolamentazione che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi, anche parzialmente, ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi sessanta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) raccolta e coordinamento delle disposizioni sanzionatorie, a fini di riorganizzazione sistematica e di maggiore efficacia e dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
   b) individuazione delle disposizioni penali vigenti, attribuendo prevalenza alle norme che qualificano la fattispecie come delitto e a quelle che, a parità di qualificazione, stabiliscono pene nel complesso più rigorose, anche tenendo in considerazione le sanzioni accessorie nelle stesse previste.

  4. Il Governo è altresì autorizzato ad apportare, nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, alle fattispecie introdotte dagli articoli 2 e 3 della presente legge le modifiche strettamente necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio, Pag. 52nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.
1. 04. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per il coordinamento della normativa concernente gli illeciti ambientali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato al coordinamento e al riordino delle disposizioni speciali concernenti gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto.
  2. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;
   b) coordinamento e riordino del sistema sanzionatorio, a fini di sistemazione, di maggiore efficacia e di dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
   c) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro II del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;
   d) potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento degli illeciti di cui al presente articolo.

  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
  5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dalla presente legge le modifiche strettamente necessarie a coordinare la stessa con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.
1. 02. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. 08. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.