CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 dicembre 2013
144.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Art. 1.

  1. Dopo il Titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

  Art. 452-bis – (Inquinamento ambientale). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:
   1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

  Art. 452-ter (Disastro ambientale). – Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni.
  Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo,.

  Art. 452-quater(Delitti colposi contro l'ambiente). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

  Art. 452-quinquies(Circostanze aggravanti). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo, le pene previste dall'articolo 416 sono aumentate fino a un terzo.
  Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
  Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti nel presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dall'articolo 416-bis sono aumentate.

  Art. 452-sexies(Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i delitti di cui Pag. 57al presente titolo, per il delitto di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-quinquies nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
  Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.».

  Art. 452-septies(Confisca). 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies commi 1 e 3, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.
  2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».
  3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».
  4. All'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole «416-bis,» inserire le seguenti «452-ter, 452-quinquies comma 1,» e dopo le parole «, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356,» inserire le seguenti «dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
  5. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui al titolo VI-bis del libro II,».
  6. L'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è così modificato:
   a) nel comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per la violazione dell'articolo 452-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-ter la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.»;
   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per una durata non superiore ad un anno per il delitto indicato nella lettera a). 1-ter. Nei casi di condanna per i delitti indicati nell'articolo 452-quater, le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste nel comma precedente, sono ridotte di un terzo».