CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2013
135.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01270 Mucci: Risorse del fondo per le politiche di pari opportunità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Mucci, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sull'ammontare e sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro la violenza nei confronti delle donne».
  A tal proposito, faccio presente preliminarmente che il Governo, in più occasioni ha ribadito la centralità nella propria agenda del tema delle pari opportunità e dell'azione di contrasto alla violenza contro le donne.
  Richiamo in particolare, a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, le norme contenute nel decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e le relative campagne di sensibilizzazione.
  Gli articoli 5 e 5-bis di tale decreto, come convertito in legge, prevedono, rispettivamente, l'adozione da parte del Ministro delegato alle pari opportunità – previa intesa in sede di Conferenza Unificata – di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» ed il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza.
  Tale Piano, per l'anno 2013, è finanziato mediante un incremento di 10 milioni di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (ai sensi del comma 4 dell'articolo 5), mentre, per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza, il comma 1 dell'articolo 5-bis prevede l'incremento del medesimo fondo di ulteriori 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  Voglio evidenziare, altresì, che nel disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2014), approvato dal Senato il 29 novembre 2013 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 1865), è previsto all'articolo 1, comma 134, un ulteriore finanziamento del richiamato Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, mediante un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  Metto a disposizione della Commissione una tabella riepilogativa delle risorse sin qui evidenziate.
  Mediante tale intervento saranno, dunque, garantite nel tempo adeguate forme di assistenza e di sostegno alle donne che sono oggetto di violenza, saranno messe in atto misure di prevenzione, anche attraverso interventi nel campo della istruzione e della comunicazione e, nel contempo, saranno implementati i centri antiviolenza esistenti sul territorio nazionale, in particolare in quelle Regioni nelle quali sono assenti strutture in grado di tutelare e proteggere le donne vittime di violenza.
  Le somme destinate all'implementazione del Piano saranno dunque dedicate all'attuazione di interventi multidisciplinari per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere.
  Ricordo che l'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne richiede una forte sinergia tra i diversi Pag. 295attori coinvolti, un attivo e costruttivo rapporto di collaborazione tra il Governo, le Regioni, le Province ed i Comuni, nel rispetto dei ruoli loro assegnati dal Titolo V della Costituzione.
  A tal proposito, faccio presente che il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere sarà elaborato dalla task force interministeriale appositamente costituita anche con il contributo dei rappresentanti delle Regioni, degli altri enti decentrati, nonché con il contributo delle associazioni che si occupano del tema della violenza di genere. Con le regioni saranno, altresì, condivisi i criteri di riparto delle risorse per il finanziamento della rete dei centri antiviolenza, con la finalità di assicurare una distribuzione più capillare dei servizi territoriali di sostegno alle donne vittime di violenza.
  Per quanto concerne, invece le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e di quelle destinate al Piano antiviolenza, relative al periodo dai 2006 al 2012, faccio presente che tali risorse sono state utilizzate per l'espletamento delle attività istituzionali del Dipartimento per le pari opportunità.
  A titolo esemplificativo ricordo:
   gli interventi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed in particolare le due Intese approvate in sede di Conferenza Unificata nell'anno 2010 – 40 milioni di euro – e nell'anno 2012 – 15 milioni di euro;
   le campagne di comunicazione istituzionale (tra il 2009 e il 2013 sono state realizzate più di dieci campagne istituzionali);
   la convenzione con l'istituto Nazionale di Statistica per lo svolgimento di una nuova indagine sulla violenza contro le donne (con stanziamenti pari a 1 milione di euro);
   l'affidamento della gestione del servizio telefonico di pubblica utilità 522» (600.000 euro).

  Le informazioni relative all'impiego delle risorse sono comunque sono consultabili sul sito internet del Dipartimento per le pari opportunità.
  Per quanto riguarda i 20 milioni di euro destinati a finanziare il primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking, evidenzio che le suddette risorse sono state utilizzate, mediante «Avvisi pubblici», per sostenere i servizi pubblici e privati di aiuto alle donne vittime di violenza, per finanziare attività formative rivolte agli operatori sanitari e alle forze dell'ordine e per sensibilizzare la collettività sul tema della violenza contro le donne attraverso campagne di comunicazione istituzionale.
  Segnalo che ulteriori informazioni relative ai citati Avvisi, nonché i criteri di riparto delle risorse, sono, peraltro, reperibili sul sito ufficiale del Dipartimento per le pari opportunità.
  Segnalo che il Piano in questione non è stato oggetto di monitoraggio negli anni della sua vigenza. Nei lavori finalizzati alla predisposizione del nuovo Piano, per il quale è invece previsto un piano di monitoraggio, si è proceduto però, innanzitutto, a compiere una ricognizione delle azioni positive già poste In essere dai ministeri interessati, per potere dare seguito a quelle che si sono dimostrate più efficaci.
  Da ultimo faccio presente che le risorse residue, destinate ad essere impegnate entro il 31 dicembre, ammontano attualmente a 2.397.198,28 euro.
  Nello specifico si tratta di somme imputate ad uno specifico capitolo del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze destinato a finanziarie le politiche di pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnate ad uno specifico Centro di responsabilità del Dipartimento per le pari opportunità, che ricomprende tutte le risorse finanziarie riguardanti il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», utili per lo svolgimento delle correlate azioni del Dipartimento per le pari opportunità.

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ALLEGATO 2

5-00110 Gnecchi: Termine di pagamento del TFS per le donne rientranti nel regime sperimentale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Gnecchi concernente i termini per il pagamento del trattamento di fine servizio spettante alle dipendenti pubbliche le quali – entro il 12 agosto 2011 (ovvero il 31 dicembre 2011, se dipendenti della scuola) – avevano raggiunto i 57 anni di età e i 35 anni di contribuzione richiesti per l'opzione per il trattamento pensionistico sulla base del sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.
  Al riguardo, l'INPS ha precisato che i predetti requisiti anagrafici e di contribuzione non costituiscono di per sé un autonomo diritto alla pensione ma solo la condizione per l'esercizio della facoltà di opzione per il trattamento pensionistico calcolato sulla base del sistema contributivo, il cui diritto si perfeziona solo al momento della richiesta della prestazione e della cessazione del rapporto di lavoro.
  L'Istituto ha, inoltre, evidenziato la natura sperimentale e temporanea dell'opzione in parola, in quanto la cessazione dal servizio deve avvenire in modo da consentire il perfezionamento del diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2015, termine oltre il quale non possono prodursi gli effetti di questa particolare facoltà.
  Allo stesso modo, l'INPS ha precisato che, anche per fruire della deroga di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto-legge n. 138 del 2011 (liquidazione del trattamento di fine servizio entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro) occorre che le lavoratrici interessate abbiano maturato il diritto alla pensione calcolata sulla base del sistema contributivo, avendo optato per lo stesso mediante la richiesta di pensione e la cessazione del rapporto di lavoro entro il 12 agosto 2011 (ovvero il 31 dicembre 2011, se dipendenti della scuola).
  Alla luce di quanto detto, non si può che confermare il termine ordinario di 24 mesi in relazione alle cessazioni effettuate dalle lavoratrici che abbiano esercitato – a decorrere dal 13 agosto 2011 (ovvero dal 1o gennaio 2012, se dipendenti della scuola) – l'opzione per la pensione contributiva con contestuale cessazione del rapporto di lavoro e richiesta della pensione.
  Occorre, infine, precisare che – in base a quanto segnalato dall'INPS – per poter costituire motivo di deroga ai nuovi termini di pagamento del trattamento di fine servizio – introdotti con l'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 138/2011 – non è sufficiente che le donne abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto (o il 31 dicembre 2011 per le dipendenti della scuola), ma occorre altresì che, entro tali date, per la decorrenza del trattamento pensionistico, sia trascorso anche il periodo di 12 mesi previsto dall'articolo 12, comma 1 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010 (finestra mobile), nonché l'incremento delle speranze di vita di cui al comma 12-bis del citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa Nota di variazioni, C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della Regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società in house della Regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedure di mobilità, personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, nell'ambito delle risorse assegnate e stanziate e senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per la finanza pubblica statale.
1865/XI/1. 1. Manfredi, Tidei, Paris.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai vincoli sulle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del Concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dello sviluppo economico – commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese Pag. 299e promozione del Made in Italy – decreto-legge 98 del 2011, articolo 14 comma 19: trasferimento risorse, già destinate all'ICE in un fondo (4.2. cap. 2535) apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2,400;
   2015: – 2,400;
   2016: – 2,400.
1865/XI/1. 2. Polverini.

  Al comma 77, sostituire le parole: L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 con le seguenti: L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale complessivo e garantendo l'equilibrio assicurativo complessivo delle gestioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
1865/XI/1. 3. Damiano.

  Dopo il comma 79, inserire i seguenti:
  79-bis. All'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole da: «che attendono» fino a: «esercitazioni di lavoro» sono soppresse.
  79-ter. All'articolo 85, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1) è sostituito dal seguente:
    1) il cinquanta per cento al coniuge o al convivente more uxorio superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio o a nuova convivenza more uxorio; negli ultimi due casi è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
   b) al numero 3), le parole: «se viventi a carico del defunto e» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 201 milioni e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale.
1865/XI/1. 4. Boccuzzi, Carra.

  Dopo il comma 79 inserire il seguente:
  79-bis. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati:
   a) ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, comma 1, numeri 1) e 2), del Decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
   b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli indicati nelle lettere 3) e 4) del medesimo articolo 85.
1865/XI/1. 5. Boccuzzi, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Al comma 80, lettera a), aggiungere il seguente periodo: Con riferimento al periodo precedente, la deducibilità del costo del personale non spetta nel caso in cui l'impresa subentrante, pur in mancanza di specifica clausola di salvaguardia, non garantisca la riassunzione di tutto il personale precedentemente impiegato.
1865/XI/1. 6. Polverini.

Pag. 300

  Dopo il comma 83, inserire il seguente:
  83-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile sono applicabili ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dall'anno 2014, il maggiore onere finanziario di cui al presente comma graverà sugli «Interessi attivi sul conto corrente con l'INPS», rappresentanti la remunerazione delle disponibilità del Fondo Gestione Separata utilizzate dall'INPS nelle forme di impiego previste dal «Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dell'INPS».
1865/XI/1. 7. Madia.

  Dopo il comma 83, sono aggiunti i seguenti:
  83-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le percentuali per la prestazione indennitaria previste dall'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro – 12 gennaio 2001 sono sostituite dalle seguenti:
   a) 12 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
   b) 16 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
   c) 20 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.

  I periodi di cui al presente comma sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa.
  83-ter Il primo e secondo periodo dell'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dal seguente:
  «A decorrere dal 1o gennaio 2014, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni previsto in caso di degenza ospedaliera. L'indennità è corrisposta a partire dal primo giorno dell'evento morboso e per la predetta prestazione si applicano le percentuali e i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. I suddetti periodi di malattia sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa».
1865/XI/1. 8. Madia.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
  83-bis. Ai rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del primo gennaio 2013, instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato da imprenditori, si applicano i benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; i benefici non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati, prorogati o trasformati a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2013. Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a decorrere dal Pag. 301primo gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sono iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprenditori; l'iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore licenziato entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento; i lavoratori licenziati nel 2013 hanno facoltà di chiedere l'iscrizione entro il 28 febbraio 2014; la delibera di iscrizione produce i suoi effetti dal primo gennaio 2014; è prorogata di un anno la scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori iscritti prima del 2013; per tutti i lavoratori l'iscrizione cessa comunque il 31 dicembre 2014. Al licenziamento è equiparata la risoluzione consensuale successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevista dall'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche e integrazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 290, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 200 milioni e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
   b) al comma 391, sostituire le parole: 2 per mille con le seguenti: 2,1 per mille;
   c) dopo il comma 417, aggiungere il seguente: 417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
1865/XI/1. 9. Damiano.

  Al comma 104, aggiungere in fine le parole: alle imprese che non hanno procedure di riduzione del personale in corso, escluse quelle concordate con le organizzazioni sindacali, e che adottano piani di riduzione dei compensi per i manager, garantendo un rapporto massimo di uno a venti con le retribuzioni dei lavoratori dipendenti del comparto.
1865/XI/1. 10. Polverini.

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. I commi da 103 a 106 trovano applicazione previa definizione da parte del sistema creditizio-finanziario ed assicurativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
1865/XI/1. 11. Polverini.

  Al comma 120, premettere le seguenti parole: Nelle more della approvazione della normativa in materia di attuazione dell'articolo 46 della Costituzione,.
1865/XI/1. 12. Polverini.

  Al comma 120, ovunque ricorrono, sostituire la cifra 2 con la cifra 15 e la cifra 5 con la cifra 15.
1865/XI/1. 13. Polverini.

  Al comma 120 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella determinazione dei criteri di cui al periodo precedente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali incentiva in particolare il subentro dei lavoratori dipendenti nella proprietà in caso di fallimento o dismissione della impresa.
1865/XI/1. 14. Polverini.

  Dopo il comma 120, inserire il seguente:
  120-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Per i contribuenti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dopo il quinto anno d'attività, l'imposta Pag. 302sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è portata al 20 per cento.
  1-ter. All'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la parola 2009, è aggiunta la frase «ed ulteriori 100 milioni annui a decorrere dal 1o gennaio 2014»;
   b) le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «entro 31 gennaio 2014»;
   c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
    g-bis) al fine di raggiungere gli obiettivi finanziari di cui al presente comma, diminuire fino ad un massimo dell'1 per cento, la quota di montepremi, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, dei giochi di sorte a quota fissa a distanza con vincita in denaro, con esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari, e dei giochi di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo.
1865/XI/1. 15. Damiano.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  120-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 120 prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti a sostegno delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla ipotesi in cui i lavoratori dipendenti subentrino nella gestione della azienda. Nello specifico, l'intervento della Cassa depositi e prestiti può avvenire sul capitale di rischio, con un investimento fino al doppio del capitale sociale raccolto dai lavoratori.
1865/XI/1. 16. Polverini.

  Al comma 126, aggiungere in fine la seguente lettera:
   c) al comma 231 dopo le parole «anche ai seguenti lavoratori» aggiungere «ancorché in aspettativa non retribuita,».
1865/XI/1. 17. Polverini.

  Al comma 127, primo periodo, inserire in fine le seguenti parole, nonché al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 127, inserire i seguenti:
  127-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  127-ter. Il beneficio di cui al comma 127-bis è riconosciuto, a decorrere dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate, secondo modalità telematiche, dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi Pag. 303del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 127-bis.
  127-quater. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 127-bis, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 127-bis.
  127-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 127-bis e 127-ter, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
1865/XI/1. 18. Incerti, Ghizzoni.

  Al comma 127, sostituire le parole:, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni con le seguenti: è stabilito, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
1865/XI/1. 19. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Al comma 127, aggiungere infine le parole: da emanarsi entro 15 giorni dal termine del monitoraggio da parte dell'Inps.
1865/XI/1. 20. Polverini.

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 1. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al primo periodo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo primo periodo. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al primo periodo, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, Pag. 304n. 135. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126».
1865/XI/1. 21. Polverini.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;
   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Anzianità di servizio). – 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.
  2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico-pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di riserva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
  3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.
  4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
  5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
  6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le Pag. 305regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

  Conseguentemente, dopo il comma 288, inserire il seguente:
  288-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1865/XI/1. 22. Cenni.

  Dopo il comma 127, inserire i seguenti:
  127-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, nel Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono tutte le risorse finanziarie, ancora disponibili, stanziate per le singole operazioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i., all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 133, all'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e di cui al comma 127-quinquies.
  127-ter. Le risorse confluite nel Fondo sono destinate al finanziamento complessivo delle operazioni di salvaguardia di cui al comma 127-bis.
  127-quater. Fermi restando i criteri di priorità stabiliti nei decreti attuativi delle norme di cui al comma 127-bis, il monitoraggio dei beneficiari delle salvaguardie viene effettuato tenendo conto degli stanziamenti annuali complessivi previsti per ciascun anno dalle suindicate disposizioni di salvaguardia, nonché dei contingenti numerici unificati.
  127-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2014 nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori come individuate dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, anche in considerazione dell'istituzione e delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono, da intendersi ricompresi i lavoratori precedentemente esclusi dal beneficio di cui alle suesposte disposizioni per effetto:
   a) dell'applicazione dei meccanismi di incremento della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come disposto dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i.;
   b) dell'incremento del requisito dell'età pensionabile previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.;
   c) del posticipo della decorrenza della pensione di anzianità o vecchiaia contributiva previsto dall'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   d) dello svolgimento di attività lavorativa dopo il 4 dicembre 2011 con reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500;
   e) dello svolgimento di attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500;
   f) della cessazione dell'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012;Pag. 306
   g) della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in data anteriore al 1o gennaio 2009 o successiva al 31 dicembre 2011 e non oltre il 31 dicembre 2012 con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500;
   h) della mancata richiesta di autorizzazione alla contribuzione volontaria precedente al 6 dicembre 2011 per i lavoratori in mobilità;
   i) del mancato versamento o accreditamento di un contributo volontario precedente al 6 dicembre 2011;
   l) di uno più contratti di lavoro a termine durante il periodo di mobilità, per effetto dei quali si sia verificata l'esclusione dalle salvaguardie.

  Si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.
  127-sexies. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nei decreti attuativi del 1o giugno 2012, dell'8 ottobre 2012 e del 22 aprile 2013 relativi alle salvaguardie di cui alle disposizioni richiamate al comma 127-quinquies.
  127-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 127-quinquies.
1865/XI/1. 23. Gnecchi.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e;

  Conseguentemente, all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 285 sostituire le parole da: 60 milioni a: 1410 milioni con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1510 milioni;
   b) al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni con: 202 milioni e le parole: 151 milioni con: 201 milioni e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
   c) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
   d) al comma 391, sostituire le parole: 2 per mille con le seguenti: 2,1 per mille;
   e) dopo il comma 391, inserire il seguente:
  391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella del punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
   f) dopo il comma 417, inserire il seguente:
  417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente Pag. 307stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
   g) dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
1865/XI/1. 24. Gnecchi.

  Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:
  127-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito nella legge n. 14 del 2012, è aggiunto il seguente periodo:
  «Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano sottoscritto con l'impresa datrice di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con data certa di cessazione, e che abbiano concordato un periodo di aspettativa non retribuita tale per cui, pur terminando a tutti gli effetti la prestazione lavorativa entro il 31 dicembre 2011, il rapporto di lavoro rimasto quiescente è venuto a cessazione dopo il 30 giugno 2012. La disposizione stessa non si applica qualora il lavoratore dopo il 31 dicembre 2011 abbia instaurato altri rapporti di lavoro con datori diversi da quello con cui ha concordato la risoluzione».
  127-ter. Ai nuovi e maggiori oneri che dovessero essere generati dall'applicazione del comma 127-bis si provvede con quanto disposto dal comma 127.
1865/XI/1. 25. Gnecchi, Damiano.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. All'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario per raggiungere i requisiti utili al trattamento pensionistico, anche se autorizzati alla contribuzione volontaria successivamente alla predetta data, a condizione che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico non oltre i 24 mesi dal termine della mobilità, e comunque entro il 31 Dicembre 2015».

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014.
1865/XI/1. 26. Gnecchi.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma».
1865/XI/1. 27. Gnecchi.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge. 201 del 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole «per i lavoratori dipendenti» sopprimere le seguenti «del settore privato».
1865/XI/1. 31. Miotto, Covello, Senaldi.

Pag. 308

  Dopo il comma 129, inserire il seguente:
  129-bis. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   a) al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 177 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 176 milioni all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 25.000;
   2015: – 25.000;
   2016: – 25.000.
1865/XI/1. 28. Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono.

  Dopo il comma 129, inserire il seguente:
  129-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 In favore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011 che regolamenta il «Fondo per le vittime dell'amianto» previsto dall'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

  Conseguentemente:
   a) al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 177 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 176 milioni e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 25.000;
   2015: – 25.000;
   2016: – 25.000.
1865/XI/1. 29. Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa apertura di un tavolo interistituzionale tra regione Campania, provincia e comune di Napoli, è autorizzato a trasferire le somme accantonate per i progetti occupazionali BROS e I.SO.LA. Ulteriori risorse possono essere individuate a valere sulle somme di cui al comma 132.
1865/XI/1. 30 Polverini.

  Dopo il comma 132, inserire il seguente:
  132-bis. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 30 milioni di euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento Pag. 309o al reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego connessi all'attuazione della «Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che differenzi l'ammontare a seconda che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del lavoro, tramite INPS.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: 182 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 181 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.
1865/XI/1. 32. Damiano.

  Al comma 13, lettera c), dopo le parole: le province aggiungere le seguenti:, per i soli uffici di loro diretta gestione,.
1865/XI/1. 33. Polverini.

  Al comma 139, aggiungere il seguente periodo: Quota parte di cui al periodo precedente dovrà essere riservata ad iniziative di contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro.
1865/XI/1. 34. Polverini.

  Dopo il comma 139, inserire il seguente:
  139-bis. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 139-ter.
  139-ter. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta del lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:
   a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino a dieci anni di esposizione;
   b) per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, Il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;Pag. 310
   c) Il comma 3 è abrogato;
   d) Il comma 4 è sostituito dai seguente:
  «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale curriculum lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;
   e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento del benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento del benefici di cui al comma 1.
  5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'Inps competenti territorialmente»;
   f) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:
  «6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa al sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e a quanto disposto del comma 6-ter del presente articolo, con gli altri benefìci previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
  Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa al sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.Pag. 311
  6-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché al titolari di piccole Imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.
  6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione del provvedimenti necessari In caso di inadempienza nella predisposizione del piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
  6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della medesima legge.
  6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.
  6-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6-duodecies. 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
   e-ter) al lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni».

  139-quater. Il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35-quinquies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

  Conseguentemente:
   a) al comma 285, sostituire le parole da: 60 milioni di euro a: 1410 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro nell'anno 2014, a 720 milioni di euro nell'anno 2015 e 1430 milioni di euro;
   b) al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con: 182 milioni e le parole: 151 milioni con: 181 milioni e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 10.000;
    2015: – 10.000;
    2016: – 10.000.
1865/XI/1. 35. Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono.

  Dopo il comma 140, inserire il seguente:
  140-bis. In via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo Pag. 3122, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
   a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;
   b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  140-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 140-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
   a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.
  140-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 140-ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
  140-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  140-sexies. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

  Conseguentemente all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, inserire i seguenti:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: 20 per cento sono sostituite dal seguente: 22 per cento.
  419-ter. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: 80 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento e le parole: 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: 55 per cento;
  419-quater. Restante quota delle maggiori risorse di cui ai commi 419-bis e 419-ter è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
1865/XI/1. 36. Madia, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

Pag. 313

  Dopo il comma 140, inserire il seguente:
  140-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:
  «20-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.
  20-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 19 gennaio 2015, una quota pari all'l per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-bis».

  Conseguentemente all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 419, sostituire le parole: «151 milioni» con: «201 milioni» e le parole: «152 milioni» con: «202 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
   b) dopo il comma 325 inserire il seguente:
  «325-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
   c) al comma 391 sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
   d) dopo il comma 391 inserire il seguente: «391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
   e) dopo il comma 417, inserire il seguente:
  417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
   f) dopo il comma 419, inserire il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
1865/XI/1. 37. Madia, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
  140-bis. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 all'articolo 2, dopo il comma 22, sono inseriti i seguenti:
  «22-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, altresì ai collaboratori coordinati e Pag. 314continuativi e a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.
  22-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2014, una quota pari all'l per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 22-bis.
  22-quater. L'indennità di cui al comma 22-bis è riconosciuta a valere sulle somme di cui al comma 22-ter. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono preordinate le somme di cui ai contributi definiti al comma 22-ter nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso all'indennità di cui al comma 22-bis.
  22-quinquies. Per il solo anno 2014 l'indennità di cui al comma 20-bis sarà erogata a partire dal 1o gennaio 2015».

  140-ter. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 all'articolo 2, i commi 51, 52, 53 sono sostituiti con i seguenti:
  «51. A decorrere dall'anno 2014, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 40 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in favore dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  52. L'accesso all'indennità di cui al comma 51 è riconosciuta ai soggetti che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
   a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   b) siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 da almeno 2 anni.

  53. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda».

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni all'articolo 1:
   a) al comma 419, sostituire le parole: 151 milioni con: 201 milioni e le parole: 152 milioni con: 202 milioni e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
   b) dopo il comma 325 inserire il seguente:
  325-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;Pag. 315
   c) al comma 391 sostituire le parole: 2 per mille con le seguenti: 2,1 per mille;
   d) dopo il comma 391 inserire il seguente:
  «391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
   e) dopo il comma 417, inserire il seguente:
  417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
   f) dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
1865/XI/1. 38. Madia, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Al comma 162, premettere il seguente:
  «0.162. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 7.000;
   2015: – 7.000;
   2016: – 7.000
1865/XI/1. 39. Venittelli, Leva.

  Dopo il comma 182 inserire il seguente:
  182-bis. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è differito di trentasei mesi.
1865/XI/1. 40. Albanella.

  Al comma 276, sopprimere le parole:, ferme restando, in ogni caso, le deposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.
1865/XI/1. 41. Polverini.

  Dopo il comma 279 aggiungere il seguente:
  279-bis. Per gli anni 2014-2015 il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30 dicembre 2012 prestava servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno Pag. 316tre anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. In presenza di personale in posizione di comando numericamente eccedente rispetto ai posti in organico, viene compilata una graduatoria secondo anzianità di servizio. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche dell'Amministrazione di provenienza.
1865/XI/1. 42. Maestri.

  Al comma 289, allegato 4, sopprimere le parole: Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2014.

  Conseguentemente al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 61.709.000 euro.
1865/XI/1. 43. Polverini.

  Sostituire il comma 301 con il seguente:
  301. Per gli anni 2015-2017, si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e successive modificazioni, con possibilità di recupero per la parte economica del biennio 2013-2014.
1865/XI/1. 44. Polverini.

  Al comma 302, sopprimere le seguenti parole: e senza possibilità di recupero per la parte economica.
1865/XI/1. 45. Polverini.

  Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
  303-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le maggiori risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa nell'ambito delle singole amministrazioni pubbliche, in particolare quelli derivanti dalla riduzione delle consulenze esterne, sono destinate alla valorizzazione economica del personale dipendente nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello.
1865/XI/1. 46. Polverini.

  Sopprimere il comma 305.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 317.
1865/XI/1. 47. Polverini.

  Dopo il comma 315, inserire il seguente:
  315-bis. Alla luce dei processi di rivisitazione in senso restrittivo delle dotazioni organiche e in funzione di una maggiore flessibilità della gestione del personale, tesa a favorire la mobilità nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: cinque anni, sono sostituite dalle seguenti: tre anni.
1865/XI/1. 48. Piccione.

  Al comma 322, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla linea sostituire le parole: Per il triennio 2014-2016, con le seguenti: Per l'anno 2014;
   b) dopo il comma inserire il seguente:
  Per il biennio 2015-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento con riferimento alle fasce di importo pari Pag. 317o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
   b) nella misura del 75 per cento con riferimento alle fasce di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
   c) nella misura del 50 per cento con riferimento alle fasce di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS.

  Conseguentemente all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 285, sostituire le parole: a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410, con le seguenti: 800 milioni nell'anno 2015 e 1510 milioni;
   2) al comma 290 sostituire le parole da: di 151 milioni fino a: dall'anno 2015 con: 201 milioni per l'anno 2015, 216 milioni per l'anno 2016 e di 151 milioni a decorrere dall'anno 2017 e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
   3) dopo il comma 391, inserire il seguente:
  391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;
   4) al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2016.
1865/XI/1. 49. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Al comma 322, alinea, sostituire le parole: Per il triennio 2014-2016, con le seguenti: Per il biennio 2015-2016.

  Conseguentemente all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 90 milioni;
   2) al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni di euro, con le seguenti: 120 milioni;
   3) al comma 290 sostituire le parole da: di 152 milioni con: 212 e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
   4) dopo il comma 391, inserire il seguente:
  391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 120 milioni di euro per l'anno 2014;Pag. 318
   5) al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari 130 milioni per l'anno 2014.
1865/XI/1. 50. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Al comma 322 sopprimere le lettere a) e b) e alla lettera c) sostituire le parole: 75 per cento, con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente al comma 77, sostituire le parole 1.000 milioni, 1.100 milioni e 1.200 milioni, con le seguenti: 900 milioni, 1.000 milioni e 1.100 milioni e al comma 91, sostituire le parole, sedici per cento e dodici per cento con le seguenti: venti per cento e quindici per cento.
1865/XI/1. 51. Polverini.

  Al comma 322, alla lettera a) sostituire le parole: a tre volte, con le seguenti: a quattro volte e sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 130 milioni per l'anno 2015 e 210 milioni per l'anno 2016.
1865/XI/1. 52. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

  Al comma 323, sopprimere la lettera a).
1865/XI/1. 53. Polverini.

  Al comma 323, sopprimere la lettera b).
1865/XI/1. 54. Polverini.

  Dopo il comma 324, inserire il seguente:
  324-bis. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dai seguenti:
  «239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per Pag. 319inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione».

  Conseguentemente, dopo il comma 419 aggiungere i seguenti:
   a) 419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
   b) 419-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
   c) 419-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
   d) 419-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1865/XI/1. 55. Gnecchi.

  Dopo il comma 324, inserire il seguente:
  324-bis. L'azione giudiziaria avente ad oggetto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto e l'eventuale conseguente concessione dei benefici contributivi e previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 e dall'articolo 47 legge n. 326 del 2003, non è soggetta ad alcun termine di decadenza diverso da quello previsto dall'articolo 47, comma 5, legge n. 326 del 2003.
1865/XI/1. 56. Ventricelli.

  Dopo il comma 324 inserire il seguente:
  324-bis. Ai fini della rilevanza del procedimento amministrativo di cui all'articolo 443 c.p.c., le norme di cui all'articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, articolo 47, comma 5, legge n. 326 del 2003 vanno interpretate nel senso che tale procedimento si esaurisce con la presentazione della domanda alla sede Inail di residenza entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5, legge 326 del 2003.
1865/XI/1. 57. Ventricelli.

  Dopo il comma 324, inserire il seguente:
  324-bis. Al personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, proveniente dal soppresso ISPESL e trasferito all'INAIL a far data dal 31 maggio 2010 è data facoltà di optare per il mantenimento dell'inquadramento previdenziale dell'ente di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero della Pag. 320salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 200 mila euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016.
1865/XI/1. 58. Madia.

  Dopo il comma 324 inserire il seguente:
  324-bis. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 15.000;
   2015: – 15.000;
   2016: – 15.000.
1865/XI/1. 59. Quartapelle Procopio, Garavini, Gnecchi.

  Dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché i vitalizi di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Qualora la somma tra trattamento pensionistico o vitalizio e i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi l'importo di cui al comma 1, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
1865/XI/1. 60. Madia.

  Dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Nei giudizi pendenti per il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di cui all'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che sono fatte salve le disposizioni previgenti alla data del 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla medesima data del 2 ottobre 2003, il beneficio con esposizione qualificata ultradecennale all'amianto e che abbiano presentato domanda entro e non oltre il 15 giugno 2005. I relativi giudizi sono dichiarati estinti con compensazione delle spese. L'Inps provvede ai relativi riconoscimenti entro 120 giorni dalla dichiarazione di estinzione.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: 156 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 155 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.
1865/XI/1. 61. Boccuzzi, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

Pag. 321

  Al comma 327 dopo le parole: legge 5 febbraio 1992, n. 104, inserire le seguenti: e per i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1865/XI/1. 62. Boccuzzi, Carra.

  Al comma 371, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: In questi due ultimi casi, il personale dipendente precedentemente transitato dall'ente locale alla società in via di dismissione o posta in liquidazione è reintegrato nella pianta organica dell'ente locale; per il restante personale, l'ente, predisponendo una gara a doppio oggetto che preveda l'affidamento del servizio con il contemporaneo obbligo all'acquisto del ramo di azienda, dovrà garantire la salvaguardia occupazionale con l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile. È possibile l'adozione di procedure di mobilità del personale delle società dismesse o poste in liquidazione presso altre società partecipate dallo stesso ente o da altri enti, previo accordo collettivo con la rappresentanza sindacale.
1865/XI/1. 63. Polverini.

  Al comma 386, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riduzione di cui all punto precedente non si applica alle voci relative al basso reddito non collegato al lavoro; alle politiche di partecipazione al lavoro; alle politiche riferite ai trattamenti previdenziali; ai benefici per i lavoratori dipendenti; all'istruzione; alla salute.
1865/XI/1. 64. Polverini.

  Dopo il comma 529, aggiungere il seguente:
  529-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è abrogato;
   b) al comma 5, le parole: «le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015» sono soppresse;
   c) il comma 6 è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con: 75 milioni e al comma 290 sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 200,8 milioni.
1865/XI/1. 65. Gnecchi.

Pag. 322

ALLEGATO 4

Legge di stabilità 2014 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazioni, C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (C. 1866), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014 (C. 1865);
   segnalati in particolare, tra le voci di interesse per la XI Commissione, i programmi «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati» e «Infortuni sul lavoro», che non sembrano presentare aspetti problematici;
   considerato che la manovra finanziaria, sotto il profilo delle limitate parti di competenza che fanno riferimento alla citata Tabella n. 2, potrà contribuire a ristabilire condizioni di crescita, migliorando la produttività e la competitività del sistema produttivo nazionale e rafforzando le misure di natura finanziaria dirette al sostegno delle politiche del lavoro;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si raccomanda che il condivisibile incremento dello stanziamento in Tabella riferito al programma n. 24.8, denominato «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», vada a contribuire a una sempre più efficace attuazione delle principali azioni positive in materia di rafforzamento della parità nel mondo del lavoro tra uomini e donne e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
   b) in relazione alla missione «Politiche per il lavoro» riportata in Tabella, prendendo atto che il programma n. 26.2, denominato «Infortuni sul lavoro», non presenta variazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013, si auspica che il Governo possa attuare, con le risorse disponibili, ogni possibile sforzo per il rafforzamento dei controlli ispettivi in tema di sicurezza dei lavoratori.

Pag. 323

ALLEGATO 5

Legge di stabilità 2014 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazioni, C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (C. 1866), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014 (C. 1865);
   rilevato che all'interno dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non si rinvengono elementi di particolare novità rispetto al bilancio previgente, con riferimento alle principali «missioni» riguardanti il settore del lavoro e della previdenza;
   sottolineato come il problema occupazionale necessiti di un approccio multidisciplinare idoneo a sostenere le condizioni favorevoli alla ripresa produttiva e al rilancio dei consumi (quali la riduzione del cuneo fiscale e contributivo), con contestuale rafforzamento del sistema delle tutele del reddito;
   osservato che la manovra finanziaria, in relazione alla profonda crisi economico-finanziaria che ha colpito l'economia, prevede la realizzazione di iniziative finalizzate, in modo particolare, a sostenere il mercato del lavoro sotto il profilo delle politiche attive e passive;
   rilevata l'esigenza di perseguire tali obiettivi – nel prossimo triennio – nel presupposto che i vincoli di bilancio assunti in sede europea possano coniugarsi con lo sviluppo di politiche di crescita, in special modo intensificando il ricorso ai fondi strutturali, quali possibili canali di finanziamento per iniziative e progetti innovativi in grado di favorire e stimolare il rilancio occupazionale, sostenendo in particolare la formazione e la riqualificazione dei giovani;
   valutate favorevolmente, in tal senso, le disposizioni del disegno di legge di stabilità che mirano ad incentivare l'occupazione e a ridurre il costo del lavoro;
   preso atto, in particolare, delle norme volte a disporre l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale, nonché a prevedere, a decorrere dal 2014, l'integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,4 per cento della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato;
   considerate altresì le disposizioni in materia di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie Pag. 324professionali, nonché le norme in tema di riduzione dell'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS e richiamata, al riguardo, l'esigenza che ai commi 77 e 78 dell'articolo 1 sia previsto un termine per l'adozione dei relativi decreti attuativi;
   preso atto con favore delle disposizioni che mirano, da un lato, a potenziare le misure e le iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, dall'altro, a finanziare, relativamente all'anno 2014, gli ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di solidarietà e la cassa integrazione guadagni straordinaria;
   preso atto, in particolare, delle disposizioni che, in vista dell'avvio della Youth Guarantee, mirano a consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego;
   esaminate le parti del provvedimento che dispongono in materia di esodati, computo dei congedi e permessi concessi per l'assistenza di familiari invalidi ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti;
   preso atto, altresì, delle norme di contenimento della spesa pubblica nel settore della pubblica amministrazione;
   considerate, in particolare, le disposizioni in materia di spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato, rateizzazione dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, estensione della disciplina vigente sul limite massimo retributivo, indennità di vacanza contrattuale (IVC) e rinnovi contrattuali, trattamento accessorio per il personale della pubblica amministrazione;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) si modifichi il comma 322 dell'articolo 1, che reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016, in particolare prevedendo una diversa rivalutazione e indicizzazione dei trattamenti pensionistici, anche applicando percentuali di rivalutazione più congrue, che garantiscano in termini di maggiore efficacia i redditi da pensione medio-bassi;
   2) con riferimento ai commi 126 e 127 del citato articolo 1, in materia di cosiddetti «esodati», si provveda a estendere in misura coerente la disciplina di salvaguardia dei lavoratori pesantemente penalizzati dalla recente riforma pensionistica, ampliando il contingente dei soggetti ammessi a beneficiare della previgente disciplina previdenziale e introducendo, in particolare, meccanismi di finanziamento suscettibili di assicurare un più stabile finanziamento di tali forme di intervento;
   3) occorre individuare una disposizione idonea a estendere, secondo quanto a più riprese richiesto dalla XI Commissione, il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 2116 del Codice civile anche ai lavoratori parasubordinati, che attualmente non vedono riconosciuto tale automatismo, nel caso in cui il committente o l'associante non abbia versato, in tutto o in parte, i contributi dovuti in base ai compensi corrisposti al lavoratore;
   4) occorre, altresì, intervenire sul meccanismo del cosiddetto «bonus precari», in modo da renderlo più facilmente applicabile e fruibile da parte dei lavoratori parasubordinati;
   5) vanno potenziate le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, anche consentendo, accanto alle misure già previste dal dispositivo in vigore, il finanziamento dell'incentivo per l'assunzione di giovani svantaggiati di cui all'articolo 1 del decreto-legge Pag. 325n. 76 del 2013, mediante risorse rese disponibili dagli atti di riprogrammazione delle risorse dell'apposito Fondo di rotazione, nonché assicurando una rapida partenza dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, eventualmente nell'ambito della piena attuazione del programma della «Garanzia giovani»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti con attenzione la formulazione dell'articolo 1, comma 77, che, pur prevedendo una condivisibile riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, introduce tuttavia meccanismi che potrebbero presentare profili di complessa applicabilità;
   b) pur apprezzando che, all'articolo 1, i commi 122 e 123 rechino interventi per il finanziamento, relativamente all'anno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria, si raccomanda al Governo di compiere ogni possibile sforzo aggiuntivo per individuare nuove risorse da destinare alla copertura di misure per la cassa integrazione in deroga, quanto mai necessarie, nell'attuale fase di crisi economico-produttiva del Paese, per sostenere i redditi dei lavoratori coinvolti;
   c) in relazione all'ultimo periodo del comma 127 dell'articolo 1, finalizzato a realizzare un positivo principio di cosiddetti «vasi comunicanti» tra diversi livelli di salvaguardia previdenziale, si raccomanda di sopprimere l'improprio riferimento alla conferenza di servizi che dovrebbe precedere l'adozione del decreto interministeriale col quale disporre il trasferimento di risorse, e relative consistenze numeriche, tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente;
   d) con riferimento al complesso delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 301 a 305, si auspica che le misure in materia di indennità di vacanza contrattuale e di rinnovi contrattuali, nonché di risorse destinate al trattamento accessorio del personale, siano considerate come aventi un carattere del tutto eccezionale e provvisorio, non essendo in alcun modo ipotizzabile un ulteriore allungamento temporale di un sostanziale blocco dei salari, che rischierebbe di trasformare un intervento limitato nel tempo in una vera e propria deroga ai fisiologici meccanismi contrattuali del pubblico impiego;
   e) si segnala, infine, l'opportunità di chiarire la formulazione del comma 306 dell'articolo 1, che non consente di definire in modo agevole quali siano i reali effetti della disposizione che, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, interviene sulla misura degli onorari professionali in favore dei dipendenti che hanno assistito in giudizio le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al personale dell'Avvocatura dello Stato.

Pag. 326

ALLEGATO 6

Legge di stabilità 2014 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazioni, C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI ROSTELLATO E ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (C. 1866), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014 (C. 1865);
   premesso che:
    come evidenziato, tra gli altri, nel rapporto di Confindustria, nel primo decennio degli anni Duemila l'Italia è risultata il Paese dell'Eurozona che è cresciuto al ritmo più lento, circa un terzo della media, meno della metà della Germania, quasi un terzo della Francia;
    rispetto al picco toccato sei anni fa, il prodotto interno lordo italiano si è ridotto del 9 per cento, il PIL pro capite è diminuito del 10,4 per cento, pari a circa 2.700 euro in meno per abitante, ed è così tornato ai livelli del 1997, costituendo un caso unico (e perciò ancora più preoccupante) tra i Paesi dell'euro;
    le tabelle ISTAT sul secondo trimestre 2013 rilevano che sono 3 milioni i disoccupati e 3 milioni le persone che non cercano impiego ma sono disponibili a lavorare, nel gruppo dei inattivi (disponibili all'impiego ma non impegnati a trovarne);
    in ambito pensionistico si rileva che su 7,2 milioni di pensionati, il 17 per cento può contare su un reddito sotto i 500 euro, il 35 per cento ha una pensione tra 500 e 1000 euro e solo il 2,9 per cento ha una pensione che va oltre i 3000 euro;
    dai dati forniti dalla Coldiretti sono 4 milioni le persone che nel 2013 sono state costrette a chiedere aiuto per sfamarsi con un aumento del 10 per cento rispetto allo scorso anno e del 47 per cento rispetto al 2010;
    le persone che si trovano sulla soglia della povertà relativa sono 9.563.000 pari al 15,8 per cento della popolazione;
    nel biennio 2012-2014 la contrazione complessiva dei consumi delle famiglie italiane ammonterà a circa 60 miliardi di euro, influendo in modo significativamente negativo sulla produzione e sull'occupazione. La contrazione del potere di acquisto delle famiglie si è determinata anche in relazione all'incremento dell'Iva le cui ricadute in termini annui ammonteranno Pag. 327per famiglia a +207 euro con un aggravio del +0,80 per cento del tasso di inflazione;
    la riduzione della domanda interna è stata la determinante del calo dell'attività economica. In seguito alla caduta del reddito disponibile, che in termini reali è sceso dell'11,1 per cento, la contrazione dei consumi delle famiglie è risultata del 7,8 per cento;
    l'occupazione è calata del 7,2 per cento, pari a 1,8 milioni di unità di lavoro in meno, e la produzione industriale è a un livello inferiore del 24,2 per cento (con punte del 40 per cento in alcuni settori) rispetto al terzo trimestre del 2007;
    il livello di tassazione e contribuzione sul lavoro è ormai insostenibile per le imprese e riduce il reddito disponibile delle famiglie oltre a penalizzare la competitività delle imprese stesse. L'elevata imposizione sui redditi da lavoro comporta infatti un livello di retribuzione netta tra le più basse d'Europa. L'effetto dell'elevata contribuzione sociale, invece, è quello di rendere il costo del lavoro molto più elevato della retribuzione lorda: l'incidenza del cuneo contributivo in Italia è del 32 per cento del costo del lavoro, la più alta tra i Paesi OCSE;
    un ulteriore grave ostacolo alla operatività delle imprese è costituito dalla carenza di credito alle imprese: nell'agosto scorso il credito erogato alle imprese italiane è risultato dell'8 per cento più basso che nel settembre 2011 (con una contrazione media mensile dello 0,4 per cento) pari, in termini assoluti, ad una riduzione di 74 miliardi di euro. Secondo un'indagine ISTAT, a settembre 2013, l'11,4 per cento delle imprese che hanno presentato richiesta per un prestito bancario non lo hanno ricevuto (nella prima metà del 2011 erano pari al 6,9 per cento) mentre altre imprese hanno semplicemente rinunciato a domandare credito a fronte di costi troppo alti;
   considerato che:
    dall'esame dello stato di previsione del Ministero lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Tabella 4 del disegno di legge di bilancio (AS 1121), si evincono le seguenti criticità:
     a) una riduzione pari a 24.546.623 euro per il 2014 delle risorse destinate al programma 1.10 (Servizi territoriali per il lavoro). Tale riduzione appare assai grave in quanto incidendo sui servizi territoriali per il lavoro lede il funzionamento di strutture le quali devono essere i primi attuatori delle politiche per l'impiego e per tale ragione necessiterebbero al contrario di un deciso potenziamento. Peraltro è necessario rilevare come tale riduzione si ponga in netta contraddizione sia con le direttive europee in materia sia con quanto più volte affermato dal Governo circa l'intenzione di procedere ad un riordino dei servizi territoriali per il lavoro;
     b) una riduzione pari a 633.202 euro per il 2014 delle risorse destinate al programma 4.3 (Terzo settore: volontariato ONLUS e formazioni sociali) su 3.052.088 di euro di cui alla previsione assestata per il 2013;
     c) di particolare gravità, alla luce della attuale situazione di grave emergenza in merito, la riduzione, pari a 2.388.695 per l'anno 2014, delle risorse destinate al programma 5.1 (Flussi migratori e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate) le quali risultano nella previsione per il medesimo anno finanziario pari a 1.997.512, pari a circa un decimo delle risorse previste per il programma 7.1 (Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro), le quali pur subendo una riduzione 2.227.019 euro per il 2014, risultano nella previsione per il medesimo anno finanziario pari a ben 11.640.919 di euro;
   considerato altresì che:
    gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2014 comportano nel complesso un aumento delle entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro ed un aumento della spesa pubblica nel 2014 per Pag. 3282,6 miliardi di euro come risulta nell'allegato 3 del ddl stabilità (A.S. 1120) che riepiloga gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con il ddl di stabilità. A coprire i circa 11 miliardi di uscite nel 2014, concorreranno per 3,5 miliardi i tagli alla spesa pubblica, così ripartiti: 2,5 miliardi di tagli alla spesa statale e 1 miliardo in meno alle Regioni;
    tra le disposizioni di competenza della Commissione:
     a) le «Misure fiscali per il lavoro e le imprese» apportano modifiche al comma 13 del Testo unico sulle imposte sui redditi al fine di incrementare la detrazione degli importi spettante allorché nel reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente e/o taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; il comma 2 stabilisce che con apposito decreto ministeriale si provveda ad una riduzione dei premi e le malattie professionali; il comma 3 introduce una defiscalizzazione ai fini IRAP per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; il comma 4 stabilisce la restituzione integrale del contributo addizionale ASPI sul lavoro a tempo determinato in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
     b) Il disegno di legge in esame reca «Misure di carattere sociale» e prevede uno stanziamento di 600 milioni di euro per il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92; il comma 7 prevede il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
     c) Il DDl altresì reca «Disposizioni per la razionalizzazione della spesa previdenziale», ed in particolare: viene innalzato da 6 a 12 mesi il termine per la corresponsione ai dipendenti dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati e modifica l'attuale meccanismo di versamento rateale del medesimo trattamento; si introduce un contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti il limite di 150.000 euro lordi annui;
   valutato che:
    nel complesso, gli interventi appaiono nettamente inferiori a quanto necessario per avere effetti rilevanti sull'economia:
     a) la disposizione che prevede un incremento delle detrazioni per lavoro dipendente con l'obiettivo di dare un maggiore vantaggio ai redditi medi tra i 15.000 e i 35.000 euro (dove si colloca il 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente) non ha effetti sui redditi più bassi, riducendo la spinta positiva sui consumi;
     b) per quanto riguarda l'operatività della riduzione dei primi e dei contributi INAIL, essa è subordinata agli «andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro»: tale formulazione è assai ambigua e può essere foriera di contenzioso: in particolare, non è chiaro se tale formulazione sia riferita all'accadimento di infortuni e malattie professionali ovvero alla semplice irrogazione di sanzioni, pur in assenza di eventi lesivi. Ancora, non sono indicati né il parametro temporale al quale ancorare la disposizione, né a quale fatto giuridico fare riferimento, né, soprattutto, in che modo e misura «l'andamento degli eventi» incida sulla riduzione dei premi;
     c) gli sgravi IRAP sui neo-assunti a beneficio delle imprese varranno pochi euro l'anno per ogni nuovo contratto stabilizzato: una manovra che può apparire formalmente positiva ma che potrebbe non generare alcun effetto concreto a livello macroeconomico. Sarebbe al contrario auspicabile un superamento totale dell'IRAP;Pag. 329
     d) le disposizioni che afferiscono al sistema previdenziale risultano nella loro attuale formulazione assolutamente inefficaci sia per quanto riguarda il perseguimento di finalità di mantenimento in equilibrio del sistema pensionistico, come enunciato dalla relazione introduttiva del disegni di legge in esame, sia per contribuire al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
    tutti i provvedimenti si inseriscono in quella tendenza alla legislazione «emergenziale», caratterizzata da interventi settoriali, tra loro non collegati e spesso incoerenti, che appare necessario abbandonare al più presto al fine di assicurare al lavoratori la certezza dello stato sociale;
    l'introduzione della Carta acquisti non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale. Peraltro, ulteriori tentativi già attuati di regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei tramite il solo utilizzo di carte di acquisto rischiano di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale;
    ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di benefici, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito;
   valutato altresì che:
    non si riscontrano nei disegni di legge in esame misure concrete per perseguire obiettivi prioritari quali:
     a) la drastica riduzione del cuneo fiscale e contributivo al fine di aumentare il reddito disponibile delle persone, restituire competitività alle imprese e mantenere la coesione sociale;
     b) la semplificazione del welfare al fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;
     c) l'introduzione tra gli ammortizzatori sociali del reddito di cittadinanza, anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione. Peraltro, misure di attuazione del reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei Paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari. Il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;
     d) una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione attraverso un chiaro riparto delle funzioni stesse tra strutture centrali e periferiche;
     e) una drastica riduzione del carico fiscale sulle imprese attraverso la definitiva abolizione dell'IRAP;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

«Rostellato, Cominardi, Ciprini, Rizzetto, Tripiedi, Baldassarre, Bechis, Chimienti».