CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2013
135.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato

EMENDAMENTI

  Al comma 35 sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
1865/II/1.1. Vazio, Ferranti.

  Dopo il comma 218, inserire il seguente:
  218-bis. All'articolo 73, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge n. 98 del 2013, le parole: «non dà diritto ad alcun compenso» sono sostituite con le seguenti: «dà diritto alla corresponsione di un rimborso forfetario delle spese non inferiore a 500 euro» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500.000 euro a decorrere dal 2014».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.500;
   2015: – 1.500;
   2016: – 1.500.
*1865/II/1.45. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Dopo il comma 218, inserire il seguente:
  218-bis. All'articolo 73, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge n. 98 del 2013, le parole: «non dà diritto ad alcun compenso» sono sostituite con le seguenti: «dà diritto alla corresponsione di un rimborso forfetario delle spese non inferiore a 500 euro» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500.000 euro a decorrere dal 2014».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.500;
   2015: – 1.500;
   2016: – 1.500.
*1865/II/1.2. (Nuova formulazione) Daniele Farina.

  Dopo il comma 196, inserire il seguente:
  96-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e Pag. 69degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici.
1865/II/1.3. Ferranti.

  Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 22.500.
1865/II/1.4. Ferranti, Leva, Verini.

  All'articolo 1, dopo il comma 218, inserire i seguente commi:
  218-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;
   b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Introdotto dall'articolo 1, comma 3,» sono aggiunte le seguenti: «e delle case famiglia, protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3».

  218-ter. Agli oneri. Aggiunti derivanti dal comma 218-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli Immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1865/II/1.5. Verini, Picierno, Bazoli, Amoddio, Magorno, Morani, Scalfarotto, Mattiello, Marzano, Giuliani, Tartaglione, Moretti, Rossomando, Marroni.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 1 milione per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

  Conseguentemente, al comma 524, tabella C allegata, missione giustizia, programma Amministrazione Penitenziaria, voce Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/90 articolo 135, comma 4, «Prevenzione e Cura Aids, Recupero Detenuti Tossicodipendenti» Apportare le seguenti variazioni:

  2014:
   CP + 100;
   CS +100

2015:
   CP + 100;
   CS + 100.

  2016:
   CP + 100;
   CS + 100.
1865/II/1.7. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Il Ministero della Giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, Pag. 70n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 700 unità di personale da assegnare agli Uffici locali di esecuzione penale esterna, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000;
   2015: – 7.000;
   2016: – 7.000.
1865/II/1.17. Morani, Ermini, Biffoni, Amoddio.

  Dopo il comma 409 inserire i seguenti commi:
  409-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «il contributo dovuto è di euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo dovuto è di euro 150»;
   b) alla lettera c), le parole: «il contributo dovuto è di euro 1.800» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo dovuto è di euro 1.150»;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400;»;
   d) alla lettera e), le parole: «, il contributo dovuto è di euro 650» sono sostituite dalle seguenti: «, il contributo dovuto è di euro 350».

  409-ter. Le disposizioni di cui al comma 409-bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1865/II/1.8. Lauricella.

  Dopo il comma 409 inserire il seguente:
  409-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013 n. 90.
1865/II/1.9. Vazio.

  Al comma 416, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «non superiore a euro 9.296,22» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 12.000.».

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono Pag. 71ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.»
1865/II/1.13. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 310, inserire il seguente:
  310-bis. Il Ministero della Giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 100 unità di educatori penitenziari e di 100 unità di psicologi penitenziari.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 12.000;
   2016: – 12.000.
1865/II/1.100. Vazio, Amoddio.

  All'articolo 1, dopo il comma 130, inserire il seguente comma:
  130-bis. È istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri il «Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale». Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione. 11 rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al presente comma a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila. Il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa Pag. 72di complessivi euro duecentomila per il 2014, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato nel 2011 le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.».

  Conseguentemente:
   Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 200.
1865/II/1.23. Chaouki, Fiano.

  All'articolo 1, dopo il comma 218, aggiungere il seguente comma:
  218-bis. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n, 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «, che alla data» a: «da altre amministrazioni» sono sostituite dalle parole: «comandato dal Ministero della giustizia ovvero da altre amministrazioni»;
   b) all'articolo 37, comma 1, le parole: «, con esclusione dell'articolo 1, comma 4,» sono soppresse; conseguentemente il comma 2 è soppresso».
1865/II/1.31. Balduzzi, Ferranti.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri), programma 21.2 (Organi a rilevanza costituzionale), apportare le seguenti modifiche:

  2014:
   CP: – 600
   CS: – 600;

  2015:
   CP: – 600
   CS: – 600;

  2016:
   CP: – 600
   CS: – 600.
1866/II/tab. 2.1. Vazio.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri), programma 21.2 (Organi a rilevanza costituzionale), apportare le seguenti modifiche:

  2014:
   CP: – 12.000
   CS: – 12.000;

  2015:
   CP: – 12.000;
   CS: – 12.000;

  2016:
   CP: – 12.000;
   CS: – 12.000.
1866/II/tab. 2.2. Vazio.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, per le parti di competenza;
   rilevato che sono previsti i seguenti stanziamenti: Spese obbligatorie e di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (21.2.3/2195 e 2199): 36 milioni di euro (in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 600.000 euro); Spese obbligatorie e di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato (21.2.3/2170 e 2171): 188,9 milioni di euro (in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 12 milioni di euro);
   ritenuto che non siano stati forniti dal Governo esaustivi chiarimenti circa la natura dei predetti aumenti di circa 600.000 euro e di circa 12 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2013;
   rilevato che, diversamente dallo scorso esercizio finanziario, lo Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1), nel capitolo relativo alla risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414), non prevede somme in entrata, determinando quindi una situazione di assoluta incertezza, mentre sarebbe opportuno prevedere delle previsioni di entrate relative alle diverse voci (ad esempio, sequestri, confische, altre risorse),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:
   allo stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri), programma 21.2 (Organi a rilevanza costituzionale), siano ridotti gli stanziamenti previsti rispettivamente a favore del Consiglio Superiore della Magistratura nonché del TAR e del Consiglio di Stato nella misura degli aumenti rispetto al bilancio assestato 2013.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminata la tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminata la tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, per le parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminata la tabella n. 10, relativa allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, per le parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.