CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2013
109.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 3. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 12. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: entro 60 giorni dalla entrata in vigore con le seguenti: entro 20 giorni dalla emanazione della legge di conversione.
1. 11. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto della frequenza regolare.
1. 15. Il Relatore.

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2014 secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invierà entro il mese di marzo a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, anche mediante il portale telematico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché gli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.
2. 16.  (Nuova formulazione). Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole «non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio» sono sostituite dalle parole «sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali soggetti non sono tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla pubblicazione Pag. 144della graduatoria per il conseguimento delle borse di studio.»
2. 6. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno accademico 2013-2014, il limite di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato dall'articolo 42, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato a euro 80.000.
2. 4.  (Nuova formulazione). Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo le parole «delle regioni» inserire «oltre al gettito di cui alla lettera b
2. 32. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è sostituto dal seguente:
  «5. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e gettoni di presenza».
*2. 2.  (Nuova formulazione). Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è sostituto dal seguente:
  «5. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e gettoni di presenza».
*2. 17.  (Nuova formulazione). Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: programmi di educazione alimentare inserire le seguenti: anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale.
4. 12.  (Nuova formulazione). Luigi Gallo, Battelli, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis Il Ministero della salute, di intesa con Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, Pag. 145al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate.
4. 20.  (Nuova formulazione). Iori, Biondelli, Sbrollini, Amato, Carnevali, Capone, D'Incecco.
(Approvato)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
  5-bis. Sostituire l'articolo 11, comma 23 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013, e convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, con i seguenti:
  «23. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
   a) la dicitura «presenza di nicotina»;
   b) avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

  23-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
  23-ter. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
   a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
   b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
   c) rappresenti minori intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

  23-quater. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
  23-quinquies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
  23-sexies. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
   a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
   b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

  23-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
  23-octies. La sanzione di cui al comma precedente si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche».
4. 25.  (Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle Pag. 146attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad adottare con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un regolamento concernente la delineazione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, per come puntualmente definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il decreto altresì ridefinisce le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni legislative con esso incompatibili, la cui individuazione analitica dovrà essere in esso contenuta.
5. 2.  (Nuova formulazione). Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 2, dopo le parole: in comodato d'uso, inserire le seguenti: nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato.
*6. 9. Centemero.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: in comodato d'uso, inserire le seguenti: , nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato.
*6. 39. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

   1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
   a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda agli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012;
   b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati sostegno all'apprendistato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali;.
*8. 01.  (Nuova formulazione). Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)

Pag. 147

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

  1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
   a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda agli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012;
   b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati sostegno all'apprendistato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali;
*8. 05.  (Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo la previsione dell'articolo 22, comma 11-bis del presente Testo unico.
9. 4.  (Nuova formulazione). Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con oneri di ammortamento aggiungere le seguenti: a totale e dopo le parole: 1° settembre 1993, n.385 aggiungere il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 1 , comma 75, della legge n. 311 del 2004, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
10. 27. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'istruzione e della ricerca nella definizione del decreto attuativo di cui al terzo periodo del comma 1, di concerto con Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei Piani di edilizia scolastica presentati dalle Regioni.
10. 20. Mariani, Ghizzoni, Braga, Bratti, D'Ottavio.
(Approvato)

Pag. 148

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, e gli istituti tecnici superiori possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato senza oneri aggiuntivi per le università.
  1-ter. Le convenzioni di cui al comma precedente stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.
14. 3.  (Nuova formulazione). Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

Pag. 149

ALLEGATO 2

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero per i beni e le attività culturali (Doc. CLXIV, n. 7).

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminata la Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 3, comma 68 della legge n. 244 del 2007;
   tenuto conto che l'invio al Parlamento della stessa è intervenuto per la prima volta nell'anno 2013;
   evidenziata l'importanza della Relazione in relazione ai disegni di legge di rendiconto e di assestamento, per fornire al Parlamento una informazione più adeguata e completa della situazione contabile del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:
   ritiene opportuno che il Governo, dato l'interesse dei dati offerti nella relazione in premessa, trasmetta il medesimo documento congiuntamente al disegno di legge recante il rendiconto annuale per il bilancio dello Stato e il disegno di legge di assestamento concernenti le parti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.