CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 23 settembre 2013
87.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le commissioni sulle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché le quote di adesione agli stessi, effettuate con carte di credito e con carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transato.
9. 310. (nuova formulazione di 9. 051) Pilozzi, Boccadutri, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 7 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 6, le risorse di cui all'articolo 10, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 6 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente:
   all'articolo 10, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole
: comma 7 con le seguenti: commi 7 e 8;
   all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: le occorrenti variazioni di bilancio con le seguenti: le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.
9. 60. Francesco Sanna.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo la parola: 2014 aggiungere le seguenti:, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta.
10. 100. I Relatori.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono stabilite aggiungere la seguente: esclusivamente.
10. 13. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Pag. 18Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 4, sostituire le parole: da 31,4 milioni di euro fino a: 55, 1 milioni di euro con le seguenti: 21, 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45, 1 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere l'articolo 12;
   b) sopprimere l'articolo 13;
   c) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

  Art. 14-bis. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2 della presente legge.
10. 300. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

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ALLEGATO 2

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43).

NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

  Al comma 2 sostituire le parole: verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, con le seguenti: verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati dall'articolo 3.
4. 500. I Relatori.

ART. 7.

Subemendamento all'emendamento 7.500.

  All'emendamento 7.500, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis sostituire le parole: ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10 con le seguenti: da essi percepiti ai sensi degli articoli 9 e 10;
   b) al comma 2-ter sostituire le parole: ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10 con le seguenti: da essi percepiti ai sensi degli articoli 9 e 10;
   c) al comma 2-quater sostituire le parole: ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10 con le seguenti: da essi percepiti ai sensi degli articoli 9 e 10;
   d) al comma 2-quinquies sostituire le parole: ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10 con le seguenti: da essi percepiti ai sensi degli articoli 9 e 10;
   e) al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: spettanti ai sensi dell'articolo 10 con le seguenti: percepiti ai sensi degli articoli 9 e 10;
   f) al comma 2-septies sostituire le parole: ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10 con le seguenti: percepiti ai sensi degli articoli 9 e 10 e le parole: attribuito ai sensi dell'articolo 10 con le seguenti: attribuito ai sensi degli articoli 9 e 10;
   g) al comma 2-novies sostituire le parole: di cui all'articolo 9 con le seguenti: di cui agli articoli 9 e 10;
   h) al comma 2-decies sostituire le parole: di cui all'articolo 9 con le seguenti: di cui agli articoli 9 e 10;
   i) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-undecies. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o del revisore o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente Pag. 20nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso ai sensi degli articoli 9 e 10.
0. 7. 500. 1. Lombardi, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera i)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-ter. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-quater. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
  2-quinquies. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento delle somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 10. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  2-septies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 2-quinquies siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 10 nell'ultimo anno.
  2-octies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, e dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  2-novies. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 9 e della contribuzione indiretta ai sensi dell'articolo 10 sono soggetti fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei Pag. 21rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  2-decies. Le sanzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 10 spettanti per l'anno di imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
7. 500. I Relatori.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del 40, del 50 e del 60 con le seguenti: del 25, del 50 e del 75.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 4, come modificato dall'emendamento 10.300, sostituire le parole: 21,4 milioni di euro con le seguenti: 7,75 milioni di euro.
14. 500. I Relatori.