CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2013
48.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C. 1139 Governo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione,
   esaminato il testo del decreto-legge 61/2013 recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C 1139 Governo);
   preso atto delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso le Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   rilevati, in particolare, i contenuti degli emendamenti approvati al comma 5 e al comma 7 dell'articolo 1;
   osservato che l'emendamento approvato al comma 5 dell'articolo 1 limita i contenuti del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, stabilendo che questo «preveda le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a», che sia adottato in conformità, oltre che alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, anche alle norme internazionali e che lo schema di piano sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti web del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati;
   considerato che con emendamento approvato al comma 7 dell'articolo 1 si precisa che l'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a. «limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni» e che tale previsione mitiga la portata dell'incidenza sull'a.i.a. del piano medesimo, in quanto con la sua approvazione possono essere apportate modifiche all'a.i.a. con solo riguardo al crono programma;
   ricordato che l'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di recepimento della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e che l'a.i.a. è rilasciata tenendo conto, tra l'altro, dei documenti BREF (BAT Reference Documents), pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
   ricordato altresì che sul funzionamento dell'ILVA di Taranto è stata avviata dalla Commissione Europea, il 26 maggio 2012, un procedura EU Pilot (caso 3268/2012 ENVI), e che nell'ambito di detta procedura, la Commissione Europea ha riscontrato numerose violazioni da parte dell'ILVA di precise prescrizioni dell'AIA;
   sottolineata pertanto l'opportunità di garantire che qualsiasi modifica apportata Pag. 182all'a.i.a. sia preventivamente comunicata alle competenti istituzioni dell'Unione europea, al fine di evitare contestazioni al riguardo;
   richiamati i contenuti del Piano d'azione europeo per l'acciaio, relativo alle prospettive dell'industria siderurgica in Europa, che propone azioni congiunte e concertate della Commissione, degli stati membri e dell'industria per promuovere la domanda di acciaio ma anche per facilitare le ristrutturazioni di impianti siderurgici e affrontare le necessità di competenze adeguate. Rilevato, in tale contesto il ruolo dei Fondi strutturali, che possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore siderurgico, come anche del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le variazioni che dovessero intervenire sull'a.i.a. siano comunque preventivamente concordate con le istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni.

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ALLEGATO 2

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C. 1139 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato il testo del decreto-legge 61/2013 recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C 1139 Governo);
   preso atto delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso le Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   rilevati, in particolare, i contenuti degli emendamenti approvati al comma 5 e al comma 7 dell'articolo 1;
   osservato che l'emendamento approvato al comma 5 dell'articolo 1 limita i contenuti del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, stabilendo che questo «preveda le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a», che sia adottato in conformità, oltre che alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, anche alle norme internazionali e che lo schema di piano sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti web del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati;
   considerato che con emendamento approvato al comma 7 dell'articolo 1 si precisa che l'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a. «limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni» e che tale previsione mitiga la portata dell'incidenza sull'a.i.a. del piano medesimo, in quanto con la sua approvazione possono essere apportate modifiche all'a.i.a. con solo riguardo al crono programma;
   ricordato che l'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di recepimento della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e che l'a.i.a. è rilasciata tenendo conto, tra l'altro, dei documenti BREF (BAT Reference Documents), pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
   ricordato altresì che sul funzionamento dell'ILVA di Taranto è stata avviata dalla Commissione Europea, il 26 maggio 2012, un procedura EU Pilot (caso 3268/2012 ENVI), e che nell'ambito di detta procedura, la Commissione Europea ha riscontrato numerose violazioni da parte dell'ILVA di precise prescrizioni dell'AIA;
   sottolineata pertanto l'opportunità di garantire che qualsiasi modifica apportata Pag. 184all'a.i.a. sia preventivamente comunicata alle competenti istituzioni dell'Unione europea, al fine di evitare contestazioni al riguardo;
   rilevata inoltre l'opportunità – anche segnalata da più parti politiche e durante le audizioni nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni VIII e X – di prevedere una deroga ai vincoli del Patto di stabilità al fine di consentire agli enti locali la realizzazione di interventi diretti a bonificare e risanare sotto il profilo ambientale il territorio interessato;
   richiamati i contenuti del Piano d'azione europeo per l'acciaio, relativo alle prospettive dell'industria siderurgica in Europa, che propone azioni congiunte e concertate della Commissione, degli stati membri e dell'industria per promuovere la domanda di acciaio ma anche per facilitare le ristrutturazioni di impianti siderurgici e affrontare le necessità di competenze adeguate. Rilevato, in tale contesto il ruolo dei Fondi strutturali, che possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore siderurgico, come anche del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provvedano le Commissioni di merito a precisare che le variazioni che dovessero intervenire sull'a.i.a. siano comunque preventivamente comunicate alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni.

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ALLEGATO 3

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte (JOIN(2013)4 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata la «Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte (JOIN(2013)4 final)».
   tenuto conto delle due relazioni sui progressi per il vicinato orientale e per il vicinato meridionale e delle dodici relazioni sui singoli paesi vicini, presentate dalla Commissione unitamente alla comunicazione in esame, nell'ambito del «pacchetto sulla politica di vicinato» 2013;
   preso atto degli orientamenti generali in materia di politica di vicinato delineati dal Governo nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2013;
   premesso che:
    l'esame della comunicazione presenta una forte rilevanza in quanto costituisce la prima occasione per le Camere di valutare in modo organico ed approfondito lo stato e le prospettive della politica di vicinato;
    lo sviluppo della politica di vicinato (PEV) riveste carattere prioritario, per l'UE e per l'Italia, sia ai fini della stabilità politica ed economica dei Paesi vicini sia per le opportunità che essa offre per la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione;
    l'efficacia della PEV postula un approccio globale ed integrato all'azione esterna dell'Unione, in quanto essa deve avvalersi di tutti gli strumenti e di tutte le politiche a disposizione dell'UE;
    una politica di vicinato efficace richiede, in particolare, la costruzione di una reale una politica estera e di sicurezza dell'UE, in quanto soltanto un'azione unitaria, autorevole e forte dell'Unione negli scenari critici che interessano le regioni vicine può creare i presupposti per la stabilità, la crescita democratica e l'instaurazione dello stato di diritto; a tale scopo appare prioritario intensificare il dialogo tra le istituzioni europee, in particolare l'Alta rappresentanza dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e i Parlamenti nazionali;
    occorre pertanto evitare il rischio che le difficoltà e il rallentamento registrati negli ultimi anni nei processi di transizione e di consolidamento democratico in molti Paesi vicini, in particolare in quelli del partenariato meridionale interessati dalla cosiddetta «Primavera araba», inducano alcuni Stati membri e la stessa Unione europea a ridurre l'impegno e le risorse destinate alla PEV;
    la Comunicazione in esame riconosce l'esigenza di una cooperazione regionale più stretta in settori quali il commercio, l'energia e i trasporti, utilizzando in modo più intenso e mirato gli strumenti della politica commerciale comune e sviluppando ulteriormente la dimensione Pag. 186esterna del mercato interno, della politica energetica e climatica, delle reti transeuropee e delle altre politiche di settore;
    destano preoccupazione le violazioni e le limitazioni in gran parte di Paesi vicini, secondo quanto indicato dal documento in esame, in materia di diritti umani, di libertà di espressione, di associazione e di riunione, di ruolo della società civile e dei sindacati nonché la discriminazione culturale e sociale delle donne. La Commissione sottolinea, inoltre, come la corruzione resti molto elevata in molti paesi vicini;
    la stabilità sociale e la transizione verso la democrazia di gran parte dei Paesi vicini potrebbero essere compromessi dal ritardo nella ripresa economica, dal forte livello di disoccupazione, soprattutto giovanile, e le disparità socioeconomiche, determinati non soltanto dalla situazione economica mondiale ma anche dall'instabilità politica e dai conflitti;
    per il conseguimento di tali obiettivi è necessario che un impegno politico e finanziario adeguato dell'UE, soprattutto in relazione al partenariato mediterraneo;
    è condivisibile l'obiettivo, prospettato nella comunicazione in esame, di introdurre, dato il ritmo e la direzione non omogenei delle riforme nei singoli paesi partner, una maggiore differenziazione nella risposta dell'UE in base alle esigenze e aspirazioni del singolo paese, anche mediante una maggiore flessibilità dei meccanismi e strumenti sinora utilizzati;
    al tempo stesso, appare necessario tenere fermo il principio del «more for more», in base al quale l'assistenza finanziaria, la mobilità e l'accesso al mercato unico dell'UE saranno resi disponibili in misura maggiore ai paesi partner che hanno compiuti più progressi e sono più avanzati sulla strada delle riforme;
    appare opportuno che nell'ambito del negoziato sulla proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011)839) presentata il 7 dicembre 2011, in relazione al quadro finanziario 2014-2020, sia assicurata l'assegnazione di risorse più significative al partenariato meridionale;
    rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale l'esigenza che:
    1) sia assicurata una attenzione prioritaria, nell'attuazione della PEV, alla tutela dei diritti umani, alla libertà di espressione, di associazione e di riunione, alla libertà religiosa, al ruolo della società civile e dei sindacati nonché alla discriminazione culturale e sociale;
    2) sia rafforzata la cooperazione in settori quali il commercio, l'energia e i trasporti, utilizzando in modo adeguato gli strumenti la politica commerciale comune e sviluppando ulteriormente la dimensione esterna del mercato interno, della politica energetica e climatica, delle reti transeuropee, anche prolungando gli assi prioritari delle reti di trasporto verso i Paesi vicini, e delle altre politiche di settore;
    3) si sostenga la proposta, prospettata dalla Commissione, di introdurre una maggiore differenziazione nell'approccio dell'UE in base alle esigenze e aspirazioni del singolo paese, anche mediante una maggiore flessibilità dei meccanismi e strumenti sinora utilizzati;
    4) sia tenuto fermo il principio del «more for more», in base al quale una maggiore assistenza finanziaria, una mobilità incrementata e l'accesso al mercato unico dell'UE saranno resi disponibili ai paesi partner che hanno compiuti più Pag. 187progressi e sono più avanzati sulla strada delle riforme politiche ed economiche, tenendo conto tuttavia delle differenti condizioni di partenza dei Paesi vicini;
    5) sia assicurato, nell'ambito del negoziato sulla proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020, il mantenimento dell'attuale ripartizione delle risorse, nella misura di un terzo al partenariato orientale e di due terzi a quello mediterraneo;

  e con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito se segnalare nel documento l'opportunità di:
    a) assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini dei Paesi vicini ai programmi dell'UE in materia di istruzione, garantendo, in particolare, una maggiore disponibilità di borse di studio universitarie (Erasmus mundus) e di scambi;
    b) proseguire nei negoziati con i paesi partner per la conclusione di accordi di associazione inclusivi di zone di libero scambio globale, a condizione che:
     si registrino progressi adeguati in termini di democrazia, stato di diritto, tutela dei diritti umani e conformità del quadro legislativo e delle prassi elettorali alle norme internazionali;
     sia valutato l'eventuale impatto negativo che l'attuazione dei medesimi accordi potrebbe determinare su prodotti o servizi italiani, anche ai fini dell'introduzione nei medesimi accordi di apposite clausole di salvaguardia.

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