CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 giugno 2013
41.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola e altri, C. 328 Francesco Sanna e altri, C. 923 Micillo e altri e C. 204 Burtone.

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). Chiunque chiede o accetta la promessa di procacciamento di voti, ottenuti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 2 a 8 anni.
  La pena è aumentata per chi ottiene la promessa o l'erogazione di denaro o di altra utilità di cui al primo comma, realizzando la condotta prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis.».

Pag. 24

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

EMENDAMENTO DEI RELATORI

Art. 1.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
1. 600. I Relatori.