CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2013
768.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Decreto-legge 1/2013 – C. 5714 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. I comuni della regione Campania, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, e successive modificazioni, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa integrata ambientale (TIA), ovvero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
1. 1. Barbato.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e conseguentemente si intendono abrogati i commi 2 e 3 del articolo 11 del citato decreto-legge n. 195 del 2009.
1. 2. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. È soppresso il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.
1. 3. Barbato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. E soppresso il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009. n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.
1. 4. Barbato.

  All'articolo 1, sopprimere il comma 2.
1. 5. Barbato.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
   2.bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Il Sottosegretario di Stato», sono sostituite dalle seguenti: «Il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 2-bis del decreto legge 26 novembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1»; le parole da: «, previa motivata verifica», a: «dei rifiuti nella regione Campania.» sono soppresse, le parole: «il Sottosegretario di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il commissario»; le parole: «sentiti gli enti locali competenti,» sono soppresse e le parole Pag. 130«della regione Campania» sono sostituite dalla seguenti: «del Comune di Giugliano o di Villa Literno».
   2-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.
1. 6. Barani, Vessa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
   2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, dando piena attuazione al piano per la gestione del periodo transitorio 2012-2016 correlato alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2195/2007 sulla gestione dei rifiuti in Campania, ai termovalorizzatori di cui al decreto legge 23 maggio 2008. n. 90 continuano ad applicarsi i criteri di cui al Titolo II punto 7 lettera b) del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, integrato dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria del Commercio e dell'Artigianato del 4 agosto 1994, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 comma 141 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
1. 7. Barani, Vessa.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
   2-bis. Le attività previste dall'articolo 2, commi 2, lettera c), e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, svolte dall'unità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 15 del 3920 del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, proseguono fino al 30 giugno 2013 anche ai fini dell'esercizio, da parte della Regione Campania, della facoltà di succedere, entro lo stesso termine, nel contratto di gestione di cui alla lettera d) del predetto articolo, previa rinegoziazione finalizzata al raggiungimento della completa remunerazione dell'investimento pubblico di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto legge 2 marzo 2012. n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012. n. 44, anche mediante estensione dell'attività del gestore dell'impianto.
1. 8. Barani, Vessa.

  Sopprimere il comma 2-bis.
1. 9. Barbato.

  Sopprimerlo.
*1-bis.1. Barbato.

  Sopprimerlo.
*1-bis.2. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:
  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. Fino all'entrata a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in tutti i comuni del territorio nazionale, i sistemi vigenti di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1o gennaio 2013 Pag. 131sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014.
1-bis.3. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:
  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1o gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014.
1-bis.4. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini.

  Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:
  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2013».
  2. Fino all'entrata a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in tutti i comuni del territorio nazionale, i sistemi vigenti di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1o gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1o luglio 2013.
1-bis.5. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:
  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  3. Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i Comuni di cui al comma 29 dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui Pag. 132gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al precedente comma 2.
  4. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
  5. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1o gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014.
*1-bis.6. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini.

  Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:
  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  3. Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i Comuni di cui al comma 29 dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al precedente comma 2.
  4. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto Pag. 133dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
  5. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1o gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014.
*1-bis.7. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:
  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  3. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'And, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
  4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1o gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014.
1-bis.8. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini.

  Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:
  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è sostituito dal seguente:
   «13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, Pag. 134si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato, ad esclusione dei casi in cui il soggetto passivo sia tenuto al versamento dell'imposta Municipale (IMU) sul medesimo immobile».
1-bis.9. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Al comma 1, sostituire le parole: a luglio con le seguenti: a dicembre.
1-bis.10. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini.

ART. 2.

  Sopprimere l'articolo 2.
2. 1. Barbato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 14 giugno 2012 sopprimere le seguenti parole: , nonché le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni.
2. 2. Siragusa, Mariani, Realacci, Bratti, Braga, Motta, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Viola.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (atto n. 527).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (atto n. 527);
   considerato che:
    secondo la normativa vigente, e segnatamente l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come interpretato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ufficio di componente del Consiglio direttivo degli Enti parco sarebbe da considerare a titolo onorifico;
    di conseguenza, la riduzione del numero dei componenti dei suddetti organi collegiali per un verso finirebbe per sacrificare l'esigenza di adeguata rappresentatività del territorio nella definizione delle politiche di gestione dei singoli Enti e, per altro verso, non potrebbe paradossalmente realizzare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) l'articolo 1, comma 1, del provvedimento sia sostituito con il seguente:
    «1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente: “4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da sei componenti nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:
     a) tre, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
     b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, scelto tra esperti in materia naturalistico-ambientale di comprovata competenza;
     c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
     d) uno, su designazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”».
   b) all'articolo 1 del provvedimento, dopo il comma 2, sia inserito il seguente comma:
    «2-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una Pag. 136regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.”»;
   c) all'articolo 1 del provvedimento, dopo il comma 2, occorre inserire il seguente:
    «2-bis. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.”»;
   d) l'articolo 2 del provvedimento sia sostituito con il seguente:
    «1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.»;
   e) l'articolo 3 del provvedimento sia soppresso, in primo luogo per l'intervenuta approvazione dell'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e, in secondo luogo perché i Consorzi di cui all'articolo 3, per le loro peculiari caratteristiche (consorzi obbligatori fra soli soggetti privati, operanti in regime di totale autofinanziamento assicurato dai contributi dei soggetti consorziati), sono estranei al sistema della finanza pubblica, come confermato dalla costante estraneità all'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (nel quale devono essere inserite, sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, tutte le unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche – Settore S13, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche sempreché, però, esse «siano... finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche», anche in forma indiretta, sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico), sicché dalla riduzione dei componenti dei rispettivi organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo, non può, evidentemente e comunque, derivare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica. Peraltro, procedendosi al riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei Consorzi di cui al medesimo articolo 3 del provvedimento, si assicuri che a tale riordino si provveda, in linea con il disposto dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'adozione di atti sottoposti ai controlli dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e non con decreti di natura non regolamentare.
   f) l'articolo 4, comma 1, del provvedimento, sia sostituito con il seguente:
    «1. L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco, oltre al Presidente, è composto da otto componenti, di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, due in rappresentanza Pag. 137della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco.»»;
   g) l'articolo 5 del provvedimento sia soppresso, atteso, innanzi tutto, che il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, pur essendo plesso istituito e disciplinato direttamente dai Regolamenti comunitari (CE) 66/2010) e (CE) 1221/2009, non sembra provvisto delle caratteristiche necessarie per atteggiarsi nel diritto interno ad autonomo ente con personalità giuridica. Inoltre, un intervento di riordino finalizzato alla razionalizzazione della spesa sarebbe in palese contraddizione con il regime di totale finanziamento delle sue attività a carico dei soggetti, estranei all'amministrazione pubblica, che ne chiedono volta per volta l'attivazione ai fini della certificazione o, rispettivamente, della registrazione;
   h) l'articolo 6 del provvedimento sia sostituito con il seguente:
    «1. Entro il termine di 90 giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.
    2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
    3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.»;
   i) sia espressamente previsto nel provvedimento che, in ogni caso, ai fini della conservazione del carattere statuale degli enti Parco nazionali, del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, si preveda che almeno il rispettivo Presidente sia in ogni caso nominato, con le modalità previste dalla normativa vigente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.