CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2012
758.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato.

ORDINI DEL GIORNO

   La X Commissione,
   viste le disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»;
   in relazione alle problematiche sollevate dal comma 2 dell'articolo 3 e ritenuto opportuno evitare in ogni modo interventi sanzionatori da parte dei competenti organismi europei, anche con riferimento alla direttiva 98/34/CE,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa opportuna volta ad intervenire, quanto prima possibile, per sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3, concernente l'obbligo di etichettatura dei prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri.
0/5584/X/1Dal Lago, Lulli, Vignali, Anna Teresa Formisano, Raisi, Gava, Polidori.

   La X Commissione,
   esaminato il provvedimento recante «Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio” “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi»;
   condivisa l'esigenza di assicurare una sempre maggior tutela alle produzioni in esame anche attraverso l'obbligo di etichettatura circa l'origine geografica delle medesime;
   ritenuto che a tali iniziative debba essere riservata più attenzione in sede comunitaria anche in considerazione degli effetti positivi che deriverebbero all'economia europea da una più puntuale disciplina della materia che consentisse l'utilizzo del marchio di origine sulle produzioni realizzate in ciascun Paese europeo,

impegna il Governo

a continuare ed a rafforzare la sua azione presso i competenti organismi comunitari allo scopo di permettere agli imprenditori italiani ed europei di avvalersi anche di tale strumento a tutela dei prodotti e nell'interesse dei consumatori.
0/5584/X/2Contento.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: delle attività svolte in ambito sanitario.
1. 1. Palumbo.

  Al comma 2 sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: delle attività regolamentate e tipiche delle professioni regolamentate.
1. 3. Siliquini.

  Sopprimere il comma 3.
1. 2. Contento.
(Ritirato)

  Al comma 3 sostituire la parola: professioni con le seguenti: prestazione di servizi.
1. 4. Siliquini.

ART. 2.

  Al comma 1 sostituire le parole: e garantire il rispetto con le parole: e verificare il rispetto.
2. 1. Siliquini.

ART. 4.

  Al comma 3 sostituire le parole: professionali con le seguenti: di prestatori di servizi e sopprimere le parole: e competenza professionali.
4. 5. Siliquini.

  Al comma 3 dopo le parole: degli imprenditori aggiungere le seguenti: , delle professioni regolamentate.
4. 6. Siliquini.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   viste le disposizioni in materia di professioni non organizzate;
   letta, in particolare, la norma recata dall'articolo 1, comma 3, introdotta nel corso dell'esame al Senato;
   ritenuto opportuno cercare di evitare che un'interpretazione eccessivamente ampia del disposto possa rivelarsi come un aggravio degli adempimenti burocratici cui sono sottoposti gli esercenti le professioni interessate dal provvedimento,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della disposizione ricordata valutando, altresì, l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta ad evitare che dalla sua attuazione derivino effetti sanzionatori sproporzionati anche di fronte a casi di insignificante offensività.
0/1934-B/X/1Contento.