CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2012
757.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (Testo unificato C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: seguenti aggiungere le seguenti: provvedono a definire con un piano apposito, predisposto d'intesa con le province, le aree tartufigene, consolidate nel tempo, che per le caratteristiche geomorfologiche e ambientali sono adatte alla produzione e alla coltivazione di specie tartufacee con particolari proprietà botaniche e qualità organolettiche.
1. 1. Mario Pepe (PD).

  Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   b-bis) dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunti i seguenti:
  «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni in cui è svolta la raccolta e la coltivazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, provvedono a disciplinare con propria legge il rilascio di una apposita autorizzazione per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge.

  I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al precedente comma, in caso di vendita del tartufo fresco o conservato sia raccolto che coltivato, sono comunque obbligati a emettere regolare fattura soggetta a ritenuta d'acconto, nonché ai successi adempimenti fiscali, previsti dalla normativa vigente».
1. 2. Faenzi.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano inserire le seguenti: alla suddivisione in zone del territorio nazionale per tipologia di tartufo al fine di provvedere anche ad una automatica provenienza del tartufo.
2. 1. Di Giuseppe, Messina, Rota.

ART. 4.

  Dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
  «Sono definiti tartufi coltivati i corpi fruttiferi la cui produzione è conseguente alla diretta piantumazione e coltivazione di piante inoculate con spore tartufigene e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizata.
  I tartufi coltivati sono prodotti agricoli e la coltivazione, la produzione e la vendita di tartufi coltivati è attività agricola così come definita dall'articolo 2135 del Pag. 227codice civile a partire dalla fase di impianto e allevamento della tartufaia coltivata.
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per i seguiti di competenza ad adeguare la classificazione dei prodotti agricoli nazionali ed europei includendo il tartufo coltivato al fine di poter attivare le conseguenti azioni di promozione, controllo, fiscalizzazione a valere sulla programmazione agricola comunitaria, nazionale e regionale e presso il Ministero dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, alla lettera b):
   al primo capoverso, sostituire la parola: provvedono con le parole: possono provvedere;
   al secondo capoverso, sostituire le parole: tartufaie coltivate o controllate con le seguenti: tartufaie controllate.
4. 2. Nola, Beccalossi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è possibile destinare alla raccolta riservata. inserire le seguenti: Le regioni, per le aree percentualmente libere, provvedono a individuare i soggetti pubblici e privati preposti, individuati prioritariamente tra le associazioni e i consorzi che fanno riferimento al comparto del tartufo riconosciuti da apposite leggi nazionali o regionali, che dovranno provvedere a mantenere in buono stato di conservazione e gestire le stesse.
4. 1. Cenni, Fiorio.

ART. 6.

  Premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il sesto comma è inserito il seguente: «La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie».
6. 1. Di Giuseppe, Rota, Messina.

  Premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, al settimo comma, le parole: «del cane» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di due cani».
6. 2. Di Giuseppe, Rota, Messina.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: «ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «e la zona geografica di raccolta come specificato nell'ultimo comma dell'articolo 7».
7. 01. Di Giuseppe, Rota, Messina.

ART. 8.

  Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

Art. 8.

  1. L'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:
   «Art. 11. – 1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione con un ciclo termico adeguato al formato dei contenitori.

  2. L'impiego di altre sostanze, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere Pag. 228indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. Sull'etichetta dei tartufi, così conservati, devono essere chiaramente specificati la specie del tartufo, nonché il relativo nome botanico. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
  3. Per i prodotti trasformati a base di tartufo, quando nell'etichetta sono utilizzate le diciture “tartufato” o “a base di tartufo” o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, la quantità presente, espressa in percentuale riferita al peso del tartufo fresco sul peso totale del prodotto, deve essere riportata con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. La specie o le specie di tartufo presente, nonché i relativi nomi botanici devono essere indicati in modo chiaro nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
  4. Qualora il prodotto trasformato non contenga tartufo, ma il gusto e il profumo siano realizzati esclusivamente con l'uso di sostanze aromatizzanti, è obbligatorio indicare, prima del nome “tartufo”, le parole: “aromatizzato al” o “al gusto di”. Tale dicitura deve essere riportata con dimensione tipografica e colore uguali o più evidenti a quelli utilizzati per la parola “tartufo”».
8. 1. Delfino, Naro.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
   «L'etichettatura dei prodotti con dicitura “tartufato” o “a base di tartufo” deve essere conforme ai principi ed ai contenuti normativi del regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti.
8. 2. Trappolino, Fiorio.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: la provenienza geografica fino a: località di origine con la seguenti: la zona geografica di raccolta, il Paese, e la regione.
8. 3. Di Giuseppe, Rota, Messina.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: la provenienza geografica con le seguenti: la zona geografica di raccolta.
8. 4. Di Giuseppe, Rota, Messina.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il secondo comma è abrogato.
8. 01. Cenni, Fiorio.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10.

  1. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
  2. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è inserito il seguente:
   «Art. 74-sexies.(Disposizioni relative al commercio dei tartufi).1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non sono soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Pag. 229marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.
   2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari previsti dai titoli I e II, dandone comunicazione all'Agenzia dell'entrate nella relativa dichiarazione annuale.
   3. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, fatto salvo il caso di cui al comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.
   4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, devono rilasciare al cessionario una ricevuta contenente l'indicazione della loro natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.
   5. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono annotare in un apposito registro gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o dell'area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.
   6. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 del presente articolo ai sensi dell'articolo 39».

  3. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 269 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.
  4. I soggetti che, nell'esercizio di impresa, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.
  5. I soggetti di cui al comma 4 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità stabiliti dalla regione stessa, la quantità di prodotto immessa in commercio e la sua provenienza territoriale.
  6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 71 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo d'imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate ai sensi dell'articolo 74-sexies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
    «Art. 191-bis.(Disposizioni transitorie in materia di redditi derivanti dalla raccolta dei tartufi).1. Le disposizioni dell'articolo 71, comma 2-ter, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2013. La misura della riduzione forfettaria ivi indicata si applica dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016. Per favorire l'emersione del settore, la medesima deduzione forfettaria è stabilita nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio Pag. 2302013 e nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2014 e al 1o gennaio 2015».
9. 01. Fiorio, Trappolino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10.

  1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2012, n. 311, le parole: «senza diritto di detrazione» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
9. 02. Faenzi.

Pag. 231

ALLEGATO 2

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine (Testo unificato C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

  Sopprimere il comma 3.
3. 1. Ruvolo.

ART. 4.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea, è composto dal presidente dell'Unione, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali uno nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno designato dall'AAMS, uno designato dai soci appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: proprietari di trotto, proprietari di galoppo, allevatori di trotto, allevatori di galoppo, e due designati dai soci della categoria società di gestione degli ippodromi;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Lo statuto prevede la costituzione di due commissioni tecniche, rispettivamente per il trotto e per il galoppo, composte ciascuna da cinque membri, designati dalle associazioni rappresentative delle seguenti categorie: allevatori, proprietari, fantini o guidatori, gentlemen. Le commissioni tecniche sono sentite dal consiglio direttivo su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sugli schemi di regolamenti tecnici e di programmazione delle corse.
4. 1. Callegari.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: tecnico aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei controlli antidoping,.
5. 2. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: tecnico aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei controlli antidoping che rimangono di competenza di Unirelab srl,.
5. 1. Ruvolo.

ART. 8.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera e) con la seguente:
    e)
un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici Pag. 232effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal 1o luglio 2013, previa autorizzazione dell'Unione, gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti di società concessionarie. L'AAMS, entro il 1o giugno 2013, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi. Il contributo è destinato dalla Unione agli utilizzi seguenti: per il 90 per cento a integrazione del montepremi dell'ippodromo nel quale è stato raccolto il gioco, per il 10 per cento a integrazione del montepremi di prove del circuito classico;
   b) sostituire la lettera f) con la seguente:
    f)
un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese cui si riferisce. L'Unione ha l'obbligo di destinare il contributo agli utilizzi seguenti: per il 90 per cento a integrazione del montepremi dell'ippodromo nel quale è stato raccolto il gioco, per il 10 per cento a integrazione del montepremi di prove del circuito classico. L'AAMS entro il 31 marzo 2013 definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche;
   c) dopo la lettera f) aggiungere infine la seguente:
    f-bis)
una quota corrispondente al 50 per cento dei proventi lordi realizzati dalle società di corse sui giochi di cui alle lettere e) ed f). Tali proventi lordi sono calcolati deducendo, dal volume totale del gioco, il payout per i giocatori e la quota corrispondente al prelievo fiscale. La quota sui proventi è trasferita dalle società di corse all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese nel quale il gioco è stato raccolto. L'Unione ha l'obbligo di destinare tale quota agli utilizzi seguenti: per il 90 per cento a integrazione del montepremi dell'ippodromo nel quale è stato raccolto il gioco, per il 10 per cento a integrazione del montepremi di prove del circuito classico
8. 1. Callegari.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: con eccezione dei controlli antidoping.
11. 2. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: con eccezione dei controlli antidoping che rimangono di competenza di Unirelab srl.
11. 1. Ruvolo.

Pag. 233

ALLEGATO 3

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia).

NUOVA FORMULAZIONE DEL TESTO UNIFICATO PROPOSTA DAL RELATORE

Misure in favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla fauna selvatica.

Art. 1.
(Piani di intervento).

  1. Le regioni, d'intesa con le province, gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani di intervento per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e alle opere idrauliche, di seguito denominati «piani di intervento».
  2. Nell'ambito dei piani di intervento, sono definiti:
   a) le zone vocate ad attività agro-silvo-pastorali nelle quali risulta necessario ridurre la pressione faunistica di alcune specie ai fini del contenimento dei danni;
   b) le zone dove si registra uno squilibrio della popolazione faunistica, prevedendo, se del caso, lo spostamento delle specie verso le zone dove si registra una carenza;
   c) le misure per la gestione delle aree contigue di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in modo da modulare la pressione venatoria in funzione dello status delle popolazioni presenti nell'area protetta e nell'area contigua e delle scelte gestionali assunte dall'ente gestore;
   d) la possibilità, una volta riscontrata una pressione faunistica in esubero, di ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente relativamente alle specie interessate, al metodo dell'abbattimento anche al di fuori del periodo di caccia e nell'ambito delle aree naturali protette; la possibilità di ricorrere a prelievi selettivi degli ungulati anche su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
   e) i soggetti abilitati all'abbattimento, i controlli e le abilitazioni necessarie;
   f) ulteriori misure di prevenzione e di ripristino dei danni, tenendo conto degli strumenti e degli orientamenti delle politiche dell'Unione europea in materia agroambientale e di sviluppo territoriale.

  3. I piani di intervento stabiliscono tempi e modalità per l'esecuzione delle misure in essi previste.
  4. Sugli schemi dei piani di intervento è acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione, prorogabili di ulteriori trenta giorni, su richiesta motivata del Pag. 234medesimo Istituto. Decorso inutilmente il termine assegnato, il piano può comunque essere adottato.

Art. 2.
(Monitoraggio e raccolta dati).

  1. Presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è istituita un'apposita banca dati finalizzata alla raccolta dei dati relativi alla consistenza numerica delle diverse specie e ai danni dalle stesse arrecati nelle diverse aree territoriali.
  2. Le regioni provvedono alla raccolta dei dati relativi ai danni, alle misure adottate per la prevenzione degli stessi e agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico. I dati raccolti sono comunicati all'ISPRA.
  3. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, forniscono alle regioni interessate i dati di cui al presente articolo in relazione al territorio di competenza.

Art. 3.
(Partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e di contenimento del danno).

  1. Per l'attuazione dei piani di intervento e, in generale, per la gestione della fauna selvatica e per le attività volte alla salvaguardia delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, delle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e delle opere idrauliche dai danni provocati dalla medesima fauna, gli enti interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare appositi contratti di collaborazione e convenzioni con gli agricoltori ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, nonché convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute presenti in tali territori.
  2. I consorzi di bonifica partecipano, per quanto di competenza, all'attuazione dai piani di intervento.

Art. 4.
(Tracciabilità della fauna selvatica).

  1. Gli esemplari di fauna selvatica, abbattuti nell'ambito dei piani di intervento finalizzati al loro controllo numerico, devono, immediatamente dopo l'abbattimento, essere muniti di contrassegno numerato e inamovibile, conforme al modello approvato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'ISPRA, e recante la data di abbattimento e un codice a barre. Le carcasse, identificate dal contrassegno, devono essere conferite presso appositi centri di controllo, individuati dalle regioni e dalle province, per essere sottoposte a rilievi biometrici nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle regioni.

Art. 5.
(Divieti e sanzioni).

  1. È vietato:
   a) immettere in natura su tutto il territorio nazionale esemplari delle specie indicate nei piani regionali di intervento, ad eccezione delle aree di pertinenza dei soli istituti faunistico-venatori previsti dai piani faunistici regionali in grado di garantire aree recintate in modo tale da impedire ogni possibile fuga;
   b) fornire alimentazione alla fauna selvatica allo stato libero in maniera artificiale, tranne che per operazioni di censimento e cattura espressamente autorizzate dagli enti competenti ed effettuate secondo le disposizioni delle regioni e degli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  2. Le regioni definiscono le modalità per il controllo degli allevamenti delle specie indicate nei piani regionali di intervento e possono vietare o definire le modalità del controllo della presenza di Pag. 235animali nelle aree recintate di cui al comma 1, lettera a).
  3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualora la violazione del divieto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sia compiuta importando uno o più esemplari nel territorio nazionale, si applica altresì la sanzione amministrativa di cui alla lettera l) del citato comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.

Art. 6.
(Interventi per la prevenzione dei danni).

  1. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere destinate anche alla concessione di contributi alle imprese agricole per interventi strutturali volti alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica.
  2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, prevedono misure specifiche di sostegno per la realizzazione di interventi per la gestione della fauna selvatica finalizzati a garantirne la coesistenza con le attività produttive agro-silvo-pastorali.
  3. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono studi e ricerche volti alla individuazione dei danni arrecati da cani inselvatichiti o da specie ibride.

Art. 7.
(Tassa di concessione governativa).

  1. Per favorire il conseguimento delle finalità indicate all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 6 della presente legge, il cinquanta per cento dell'importo della tassa erariale di concessione governativa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, è versato direttamente alla regione competente.

Art. 8.
(Interventi del Fondo di solidarietà nazionale).

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali,» sono inserite le seguenti: «ovvero dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta,»:
   b) al comma 3, le parole: «eventi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «eventi di cui ai commi 1 e 2».

  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di contratti assicurativi per la copertura di danni arrecati dalla fauna selvatica, non si applica il limite riferito all'entità del danno stabilito dal primo periodo».
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di danni arrecati dalla fauna selvatica, non si applica il limite riferito all'entità del danno stabilito dal primo periodo».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per il controllo delle nutrie).

  1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle nutrie (Myocastor coypus)».

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ALLEGATO 4

Interventi per il settore ittico (C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari).

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

Interventi per il settore ittico.

Art. 1.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione:
   a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali;
   b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
   c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;
   d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;
   e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio.

Art. 2.
(Imprenditori ittici).

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

   «1-ter. A decorrere dall'anno 2012, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinati ai soggetti di cui al comma 5-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la realizzazione di programmi finalizzati:
    a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
    b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;

    c) alla semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore; Pag. 237
    d) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente».

Art. 3.
(Programmazione negoziata).

  1. Nei documenti unici di programmazione elaborati dalle regioni per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4.
(Distretti ittici).

  1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, le regioni possono istituire distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, regolati secondo la vigente normativa in materia di distretti industriali.
  2. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le associazioni nazionali di categoria.

Art. 5.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), istituiti ai sensi del comma 2, di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
  2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative del mondo della pesca, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
  4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 10 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per l'erario.Pag. 238
  5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca e per associazioni nazionali riconosciute si intendono le strutture aventi la rappresentatività in almeno cinque regioni e almeno il 4 per cento del totale delle imprese tra quelle che si possono iscrivere e rappresentare per statuto, e che da almeno 3 anni facciano parte della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura come invitati.

Art. 6.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

  1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole da: «, presieduta dal Ministro» fino alla fine dell'alinea sono sostituite dalle seguenti: «è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede, e dai seguenti membri»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. L'attività della Commissione è coordinata, a rotazione, dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative membri della Commissione stessa».

  2. I compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 7.
(Riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca).

  1. Nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, non meno del 30 per cento delle medesime risorse è riservato al settore della pesca.

Art. 8.
(Ricerca effettuata dalle strutture cooperative).

  1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
  2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento.

Art. 9.
(Imprenditoria giovanile).

  1. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il 40 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma».

Pag. 239

Art. 10.
(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo).

  1. Le iniziative realizzate ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, sono estese ai settori della pesca marittima e dell'acquacoltura.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i destinatari degli interventi di cui al comma 1, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

Art. 11.
(Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

  1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: «legge 17 febbraio 1982, n. 41» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 27-ter».
  2. Le disposizioni dell'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Art. 12.
(Bunkeraggio a mezzo autobotte su navi).

  1. All'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto in fine il seguente comma:
   «Previa autorizzazione del Comandante del Porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.»

Art. 13.
   (Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria).

  1. Alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 4 del 2012.
  2. Nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2012-2013 le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:
   a) hanno facoltà di applicare il regime fiscale delle attività marginali, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza alcuna limitazione del volume d'affari;
   b) apportano una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, pari al 30 per cento del Pag. 240valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà;
   c) applicano un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

Art. 14.
(Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura).

  1. Le indennità e i premi per arresto definitivo previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Esenzione dall'imposta di bollo).

  1. Al numero 21-bis) dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 16.
(Interventi in favore del pesca turismo).

  1. L'attività di pesca turismo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, può essere esercitata anche dalle unità da pesca destinate all'arresto definitivo di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, mediante passaggio a una destinazione diversa dalla pesca.
  2. Le modalità di attuazione dell'attività di pesca turismo sono fissate con decreto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 17.
(Misure di semplificazione e di collaudo).

  1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle navi da pesca».
  2. All'articolo 1193 del codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Per le navi da pesca qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo regolarmente tenuti e aggiornati:
   1) la sanzione è ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
   2) la sanzione è annullata se trattasi di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento».
   3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.
   4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:
    a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; Pag. 241
    c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
  6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.
  7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:
   a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo;
   b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;
   c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo satellitare, nonché di un apparato VHF.

  8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 18.
(Vendita diretta).

  1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
  2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
  3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su Pag. 242terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività.»

  5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 19.
(Taglie minime).

  1. L'articolo 86 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
   «Art. 86. (Sottotaglia) – 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
   2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 è convertita in 110 esemplari per chilogrammo.
   3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 è convertita in 55 esemplari per chilogrammo.
   4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del del regolamento (CE) n. 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
   5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce taglie minime ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei piani di gestione nazionali».

  2. All'articolo 15, comma 1, della legge n. 963 del 1965, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti comunitari vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».

Art. 20.
(Rappresentanza nelle aree marine protette).

  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «(ICRAM)» sono inserite le seguenti: «tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative».
  2. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, le parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni ambientaliste riconosciute, cooperative di pesca o loro associazioni nazionali, anche consorziate tra loro o associazioni o consorzi di impresa o loro associazioni nazionali».

Art. 21.
(Attività di pescaturismo).

  1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, è sostituito dal seguente:
   «Art. 1. – 1. Per pescaturismo si intende l'attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intrapresa Pag. 243dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
   2. Tra le iniziative di pesca turismo rientrano:
    a) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con gli attrezzi di cui all'articolo 11, numero 3, e all'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995.
    b) lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;
    c) lo svolgimento di attività turistico ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali in particolare escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;
    d) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale».

  2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, è sostituito dal seguente:
   «Art. 2. – 1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dalle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, con condizioni meteomarine favorevoli.
   2. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca turismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero in caso di necessità, in altro porto. È altresì consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca turismo sia inserita in una articolata offerta turistica.
   3. È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.
   4. Le unità di cui al comma 1 per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate»

  3. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti “sistemi a traino” possono esercitare l'attività di pescaturismo con tutti i sistemi consentiti di cui all'articolo 11, numero 3, e all'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995. I predetti sistemi a traino sono sbarcati o riposti con cura a bordo, prima dell'inizio della attività non determinando intralcio o pericolo per i turisti imbarcati.»

Art. 22.
(Pesca sportiva e ricreativa a mare).

  1. La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata al possesso del relativo permesso rilasciato a titolo oneroso in ragione del tipo di pesca praticato e degli attrezzi utilizzati.
  2. Per i minori di 16 anni, gli anziani con età superiore a 65 anni e per i soggetti diversamente abili il permesso è rilasciato a titolo gratuito.
  3. I proventi derivanti dal rilascio del permesso di cui al comma 1 sono destinati agli interventi di cui all'articolo 2, comma Pag. 2445-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  4. Con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati modalità, termini e procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 23.
(Attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva).

  1. All'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, la lettera f) è soppressa.
  2. All'articolo 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, le lettere d) ed e) sono soppresse.

Art. 24.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante aumento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, in misura idonea ad assicurare un corrispondente maggiore gettito complessivo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-01042 Paolo Russo: Questioni relative all'applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, dettando, in particolare, norme in tema di contenuto e forma dei relativi contratti, pratiche commerciali sleali, termini di pagamento;
    il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 19 ottobre 2012, n. 199, che detta le modalità applicative del citato articolo 62, fa rinvio per la definizione di prodotti alimentari all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178 del 2002;
    in base a tale norma, si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In tale nozione sono invece esplicitamente esclusi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti;
    dal combinato disposto delle norme indicate, e in assenza di specifiche esclusioni, consegue che la disciplina di cui all'articolo 62 risulta applicabile anche a taluni prodotti particolari, che rientrano nella nozione di alimento dal punto di vista giuridico, anche se che certamente non sono riconducibili alla tipologia di relazioni commerciali per le quali il legislatore ha dettato l'articolo 62; si pensi, a tale riguardo, al caso degli integratori alimentari, ai prodotti per l'infanzia o a quelli destinati ad un'alimentazione particolare, normalmente venduti nelle farmacie o nelle parafarmacie;
    l'applicabilità della normativa in questione ai prodotti citati è stata confermata dal Governo, in risposta ad una specifica interrogazione, svolta in Commissione Agricoltura nella seduta del 22 novembre 2012;
    la cessione di queste categorie di prodotti avviene tuttavia nel quadro di relazioni commerciali ben diverse da quelle tipiche della filiera agroalimentare, cui è destinato l'articolo 62;
    come ben evidente nel corso dei lavori parlamentari relativi all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e come emerge anche dal decreto ministeriale di attuazione, tale disciplina fa riferimento Pag. 246particolare alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera agroalimentare connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, proprio al fine di assicurare una maggiore trasparenza e il riequilibrio delle predette posizioni di forza nonché di contrastare le pratiche commerciali sleali a danno del contraente debole;
    in particolare, nel parere approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, si sottolinea che «la regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare costituisce un intervento da tempo sollecitato, dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore. Si tratta infatti di porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale»;
    oltre alla problematica sopra esposta, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa in questione, appare opportuno chiarire ulteriori questioni, anche tenuto conto che alle transazioni commerciali concluse dal 1o gennaio 2013 si applicherà la nuova normativa sui termini di pagamento, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, che prevede nelle transazioni tra imprese la possibilità di pattuire termini diversi rispetto a quelli stabiliti in via legislativa,
    in particolare, è opportuno chiarire che le cessioni di prodotti che le cooperative operanti nel settore agricolo effettuano nei confronti dei propri soci imprenditori agricoli, strumentali all'esercizio delle attività aziendali, debbano essere escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 62, tenuto conto del rapporto mutualistico che lega tali imprenditori alla cooperativa in quanto soci;
    stante la definizione di «cessione» contenuta nel decreto ministeriale n. 199 del 2012, riferita al trasferimento della proprietà di prodotti dietro il pagamento di un prezzo, deve essere chiarito che la disciplina dell'articolo 62 non trova applicazione nei contratti di commissione limitatamente al rapporto tra parte committente e parte commissionaria;
    in conformità con il decreto legislativo n. 192 del 2012, contenente la disciplina generale relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, occorre prevedere che anche per i contratti disciplinati dall'articolo 62 si applicano gli articoli 1339 e 1419 del codice civile, in materia di nullità parziale e di sostituzione automatica della clausole nulle, in modo da assicurare il rispetto del principio di conservazione degli atti giuridici;
    in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 261/2012 (che disciplina i rapporti contrattuali per la cessione del latte e dei prodotti lattiero-caseari), è necessario precisare che la disciplina introdotta dall'articolo 62 opera nei rapporti che si esauriscono nel territorio della Repubblica, sottraendo da tale normativa le cessioni di prodotti «consegnati in altri Stati membri»;
    appare opportuno chiarire anche la fattispecie della destinazione dei prodotti ad altri Stati non membri dell'Unione europea;
    si segnala poi la necessità di considerare i contratti conclusi dagli imprenditori agricoli per approvvigionarsi dei beni necessari a realizzare il ciclo biologico della propria azienda;
    a differenza del citato decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, che è espressamente applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, l'articolo 62 e il relativo decreto attuativo non estendono la disciplina ivi recata anche a tali rapporti, per cui si Pag. 247rende opportuno superare i dubbi interpretativi creatisi,

impegna il Governo

   a promuovere tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al fine di escludere dall'ambito di applicazione della normativa di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli integratori alimentari e i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992, relativamente ai contratti non sottoscritti da imprenditori agricoli, nonché al fine di tener conto delle problematiche esposte in premessa, la cui soluzione risulta necessaria al fine di garantire la migliore operatività di detta normativa;
    a valutare l'opportunità di introdurre strumenti ad hoc che, tenendo conto prioritariamente delle competenze dell'ISMEA, garantiscano la concessione di crediti per far fronte agli impegni delle imprese agricole derivanti dalla normativa in questione.
(8-00221) Paolo Russo.

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ALLEGATO 6

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

ORDINI DEL GIORNO

  La XIII Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 5565,
   premesso che:
    nell'ambito del testo in esame, la valutazione dell'articolo 3 inerente il tenore di alchilesteri costituisce l'aspetto più complesso, in quanto si riferisce ad una disposizione in vigore (articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), che fissa un limite di 30 mg/kg per gli oli con dicitura «Italia» o «italiano» o che evocano l'origine italiana;
    la stessa disposizione prevede che gli oli nazionali, inclusi gli oli DOP e IGP, che hanno un tenore di alchilesteri superiore al parametro indicato dovranno sottoporsi ad un «piano straordinario di sorveglianza» finalizzato a dimostrare la conformità alla categoria dichiarata, «salve le disposizioni penali vigenti»;
    secondo alcune stime, sarebbe assoggettata a tale procedura una quantità non indifferente di oli visto che si tratterebbe di circa il 20 per cento della produzione nazionale;
    in via generale, si ritiene che il parametro relativo alla presenza di alchilesteri sia da considerarsi solo un riferimento di qualità e non collegato né da collegarsi, direttamente o indirettamente, all'origine;
    è poi ormai evidenza scientifica la circostanza secondo cui il contenuto di alchilesteri evolve fortemente nel tempo e, come è stato riscontrato, nella fase di confezionamento e conservazione del prodotto, può aumentare anche del 100 per cento in pochi mesi;
    inoltre, è da non sottovalutare l'appesantimento burocratico ed economico a carico delle imprese, anche considerata l'indeterminatezza del piano di sorveglianza ad oggi ancora non definito;
    queste considerazioni devono portare ad una più approfondita riflessione;
    se ci si limitasse a considerare il tenore di alchilesteri come un aspetto legato unicamente alla qualità, la proposta di fissare un limite inferiore ai 75 mg/kg stabiliti dalla normativa europea, se supportata da idonei dati raccolti dalla sperimentazione in atto, potrebbe comunque essere determinata in un massimo di 40 mg/kg;
    il Comitato Olivicolo Internazionale (COI), che ha approfondito la problematica con il gruppo di esperti chimici, ritiene ad oggi possibile ed utile l'adozione di parametri diversi e più appropriati fra cui gli etilesteri;
    relativamente al tenore di alchilesteri, infine, suscita preoccupazione la pubblicazione mensile dei risultati analitici sul sito Internet del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Pag. 249L'intento esplicitato del provvedimento sarebbe quello di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano le caratteristiche migliori ma, per i motivi sopraindicati e in particolar modo per la forte labilità dell'indice, si rischia un «effetto paradosso» visto che l'informazione data ai consumatori rischia di essere fuorviante;
    in relazione all'articolo 16, suscita perplessità la previsione di una doppia sanzione (non destinazione al commercio delle produzioni e sanzione amministrativa di cui al comma 2) a carico dei produttori che non costituiscono o aggiornano il fascicolo aziendale, sanzione che risulta obiettivamente eccessiva;
    l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 non risulta poi agevole per le imprese che gestiscono il registro di carico e scarico. Queste ultime, infatti, sarebbero sottoposte a sanzione (anche in questo caso duplice) nel caso in cui acquistino olive o olio da soggetti che non hanno aggiornato il fascicolo. Una circostanza, comunque, non chiara e non nota alle imprese acquirenti. Dovrebbe essere previsto, invece, un meccanismo di tutela che consenta di conoscere preventivamente se il soggetto da cui si acquistano olive od olio ha costituito e aggiornato regolarmente il suo fascicolo, in modo di non incorrere inopinatamente in sanzioni, oltretutto eccessive;
    in sostanza, l'eccessivo utilizzo della sanzione amministrativa, unito alle pesantissime sanzioni accessorie e al complesso meccanismo burocratico posto in essere dall'articolo 16, inducono a ritenere necessaria una seria riflessione sull'intero articolo,

impegna il Governo:

a valutare le problematiche esposte in premessa e gli effetti applicativi delle citate disposizioni, anche al fine di assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di pervenire alla relativa soluzione.
0/5565/XIII/1Catanoso.

  La XIII Commissione,
   esaminata la proposta di legge C.5565,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame si intende compiere un deciso passo in avanti nel contrasto delle frodi nell'ambito del mercato degli oli di oliva vergini, a tutela dell'industria «seria» del Paese;
    il fenomeno delle frodi – che caratterizza numerose produzioni italiane – ha raggiunto dimensioni particolarmente preoccupanti in questo comparto, che costituisce un'eccellenza dell'agroalimentare italiano e un prodotto simbolo del made in Italy nel mondo; secondo dati forniti da organizzazioni di categoria (Unaprol), il fenomeno della contraffazione nel settore degli oli ammonta a circa 100 milioni di euro e mette a rischio un patrimonio ambientale con oltre 250 milioni di piante sul territorio nazionale, che garantisce un impiego di manodopera per circa 50 milioni di giornate lavorative all'anno e un valore di circa 2 miliardi di euro riferito ai prezzi base del prodotto;
    oltre alle motivazioni relative alla necessità di tutelare i consumatori e un comparto produttivo di grande valore economico, molto preoccupanti appaiono tuttavia le nuove caratteristiche con le quali si presentano le frodi in questo settore e l'interesse che esso ha suscitato nella criminalità organizzata;
    appare quindi indifferibile fornire un deciso sostegno operativo e legislativo all'attività di prevenzione e di contrasto delle frodi, sul piano delle regole e dei controlli;
   ritenuto che:
    nel corso dell'esame svolto dalla Commissione Agricoltura della Camera è stata svolta una puntuale analisi del testo Pag. 250trasmesso dal Senato, anche attraverso un'articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto le organizzazioni agricole, le organizzazioni dei produttori oleari e i rappresentanti degli organismi di controllo e dei corpi di polizia, con competenze nel settore;
    sono stati altresì acquisiti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive, Affari sociali, Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
    nel complesso, da tale esame è emersa una valutazione complessivamente positiva del provvedimento; sono emersi tuttavia anche numerosi rilievi e perplessità sulla formulazione di singole disposizioni, che sono stati oggetto di emendamenti e che meritano di essere presi in attenta considerazione;
   tenuto conto, in particolare, dei rilievi concernenti le disposizioni di seguito indicate;
    all'articolo 1 (Modalità per l'indicazione di origine), è stato suggerito: di prevedere che l'indicazione dell'origine dell'olio d'oliva sia riprodotta in etichetta nello stesso campo visivo e in prossimità della denominazione di vendita ovunque essa sia riportata; di approfondire le disposizioni sull'uso del termine «miscela», anche in relazione a quanto previsto dalla normativa europea; di introdurre una specifica norma sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi previsti al medesimo articolo 1;
    all'articolo 2 (Comitato di assaggiatori), che novella l'articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, è stata rilevata l'esigenza di adeguare la normativa al regolamento (CEE) n. 2568/91, e successive modificazioni, e in particolare di non riprodurre nella legislazione nazionale le disposizioni sulle modalità di verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini già contenute nel citato regolamento; è stato altresì suggerito di specificare che il comitato di assaggiatori riconosciuti è quello di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, in quanto solo i comitati di assaggio ufficiali possono eseguire la determinazione organolettica su campioni prelevati ufficialmente per il controllo;
    all'articolo 3 (Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), in tema di pubblicazione dei risultati delle analisi sul contenuto di alchil esteri, è stata rilevata l'esigenza di far riferimento solo agli oli extravergini e non agli oli vergini, posto che solo per la prima categoria è stato previsto un limite (e correggere altresì l'espressione utilizzata per indicare tali sostanze, facendo riferimento a «metil ed etil esteri degli acidi grassi»; è stata altresì segnalata l'opportunità di specificare che l'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce l'utilizzo della dicitura riferita all'Italia e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento;
    all'articolo 4 (Divieto di pratiche commerciali ingannevoli), è stata rilevata l'opportunità di estendere la previsione di cui al comma 3 anche gli oli vergini di oliva, considerato che l'articolo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 29/2012 prevede l'utilizzo delle caratteristiche organolettiche anche per tale tipologia di olio;
    all'articolo 6 (Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio), si segnala una numerazione non corretta del capoverso, dal momento che nell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 è stato già inserito un comma 49-quater;
    all'articolo 7 (Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi), è stata segnalata l'esigenza di riformulare il comma 2, al fine di prevedere un chiaro riferimento ai dispositivi di chiusura «antirabbocco» e un più ampio richiamo alla normativa vigente in materia di etichettatura, richiamata dal testo solo per l'indicazione dell'origine Pag. 251e del lotto di produzione; (andrebbe altresì riferita al comma 2 la sanzione indicata al comma 3;
    all'articolo 8 (Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini), è stato rilevato che esso conferma le competenze dell'Autorità in materia di tutela della concorrenza, ma al tempo stesso adotta una formulazione che potrebbe risultare limitativa delle medesime competenze, nel settore dell'olio vergine di oliva; è stato osservato inoltre che al comma 1 occorre fare riferimento anche all'abuso di posizione dominante; infine, in relazione al disposto del comma 2, si sottolinea che in base alle norme vigenti l'Autorità avvia istruttorie e indagini conoscitive sulla base di elementi comunque in suo possesso e di quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori e che appare quindi incongruo limitare (all'Agenzia delle dogane) i soggetti a tal fine presi in considerazione;
    all'articolo 9 (Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini), è apparso eccessivamente oneroso dal punto di vista procedimentale subordinare l'autorizzazione ministeriale all'immissione al regime di perfezionamento attivo al parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;
    all'articolo 12 (Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato), è stato rilevato che le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, non appaiono essere del tutto coordinate con il testo vigente del predetto decreto, in quanto alcune delle fattispecie di reato (articoli 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater) indicate dal medesimo articolo 12 già comportano la responsabilità amministrativa dell'ente;
    all'articolo 14 (Rafforzamento degli istituti processuali e investigativi), è stato sottolineato che il condivisibile obiettivo di assicurare qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini non deve necessariamente comportare l'introduzione nell'ordinamento di discipline processuali penali speciali che abbiano ad oggetto i reati volti a punire condotte pregiudizievoli rispetto al predetto obiettivo in tal senso è stata sollecitata una valutazione dell'impatto delle medesime sull'intero ordinamento processuale;
    sempre all'articolo 14, è stata in ogni caso segnalata l'opportunità di prevedere anche in relazione alle ipotesi previste dal comma 2 la «confisca per equivalente» (articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992), per ovviare a manovre fraudolente di occultamento e distrazione dei proventi illeciti;
    all'articolo 15 (Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione), è stata segnalata l'opportunità di ricomprendere, tra i reati che danno luogo all'applicazione delle sanzioni accessorie, anche i reati di cui agli articoli 515 (frode in commercio) e 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) del codice penale;
    all'articolo 16 (Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale), è stato osservato che il comma 3 fa riferimento a un procedimento di riconoscimento non meglio precisato, posto che con l'entrata in vigore del regime obbligatorio di indicazione dell'origine degli oli, il procedimento di riconoscimento prima previsto e la conseguente attribuzione di un codice alfanumerico di identificazione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 1019/2002) è venuto meno; è stata rilevata altresì l'impossibilità per il detentore del registro di carico e scarico ivi indicato, a carico del quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, di conoscere se i soggetti conferenti olio e/o olive abbiano assolto o meno agli obblighi di cui al comma 1;
    infine, appare infine indispensabile prevedere un periodo transitorio di un Pag. 252anno per l'applicazione delle nuove norme, e in particolare di quelle relative all'etichettatura, al fine di consentire la commercializzazione delle scorte di prodotto,
   rilevato infine che:
    appare opportuna – al fine di rafforzare l'attività di contrasto alle frodi commesse nella filiera degli oli di oliva vergini e extravergini, nonché la tutela della salubrità del territorio rurale e la lotta alle contraffazioni dei prodotti agroalimentari e agroambientali a garanzia della qualità, attraverso anche l'attività di controllo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'istituzione di un nuovo comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroalimentare e agroambientale, in coerenza con le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, fissate dal decreto ministeriale 28 aprile 2006. Il comparto potrebbe svolgere la propria attività sul territorio nazionale attraverso la costituzione di reparti agroalimentari e agroambientali coordinati dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49. In tal modo, si potrebbe rafforzare l'attività di controllo nel punto più vulnerabile della filiera illegale dei prodotti e delle materie agroalimentari, forestali e ambientali, ovvero quello dei trasporti su strada, connessi a transazioni e produzioni illecite, che durante le rotte sul territorio nazionale possono essere più facilmente verificate,

impegna il Governo

a valutare le problematiche esposte in premessa e gli effetti applicativi delle disposizioni citate, anche al fine di assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di pervenire alla relativa soluzione.
0/5565/XIII/2Paolo Russo.