CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2012
757.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Nuovo testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 3, dopo le parole: un'esperienza pluriennale aggiungere le seguenti: anche in ambito internazionale.
2. 500. Il relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire la parola: proporre con la seguente: raccomandare.
3. 500. Il relatore.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ai fini della definizione della posizione italiana.
3. 501. Il relatore.

  Al comma 7, dopo le parole: risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.
3. 502. Il relatore.

  Al comma 8 sostituire le parole: e su parere conforme della Commissione con le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione.
3. 503. Il relatore.

ART. 6.

  Al comma 2, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
6. 500. Il relatore.

ART. 8.

  Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: , senza oneri finanziari,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 500. Il relatore.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: a euro 741.174,50 per l'anno 2012 e a euro 1.322.349,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma Pag. 34«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: a euro 1.109.916,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.
12. 500. Il relatore.

Pag. 35

ALLEGATO 2

Modifiche della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (C. 5613 approvata, in un testo unificato, dalla 7a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 5613, approvata, in un testo unificato, dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali»;
   considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili, in via prevalente, alla materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   tenuto conto, peraltro, che la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 328/2009, n. 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006);
   preso atto che il provvedimento novella l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, modificando la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali;
   rilevato come, alla luce del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 – che fa riferimento all'acquisizione della qualifica di restauratore «per il settore o i settori specifici richiesti» – e del comma 1-bis del medesimo articolo 1 – che fa riferimento ad un elenco dei restauratori suddiviso per settori di competenza, ovvero a più elenchi – appare opportuno chiarire se resti ferma la previsione di «unicità della professione di restauratore» di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 87 del 2009;
   evidenziato, con riguardo alla tabella 2 di cui al comma 1-ter dell'articolo 1, appare opportuno che si valuti l'esigenza di tenere conto anche delle più recenti modifiche normative intervenute, considerato che in relazione al nuovo percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale abilitante alla professione di restauratore dei beni culturali, il decreto ministeriale 3 luglio 2009 è stato integrato dal D.I. 30 dicembre 2010, n. 302, che ha individuato ulteriori cinque settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e i relativi campi disciplinari di competenza (ABPR72-Tecniche della pittura per il restauro; ABPR73-Tecniche della scultura per il restauro; ABPR74-Tecniche di formatura e di fonderia per il restauro; ABPR75-Tecniche della decorazione per il restauro; ABPR76-Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro);Pag. 36
   considerato che la tabella 1 dell'allegato B di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 include anche il diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM-11, e che la stessa tabella include anche i titoli riconosciuti equipollenti al diploma accademico in restauro conseguito presso le Accademie di belle arti, appare opportuno un chiarimento al riguardo, anche al fine di evitare contenziosi in sede applicativa;
   rilevato peraltro, con riferimento al diploma accademico in restauro di primo o di secondo livello, come potrebbe essere opportuno precisare se la condizione, specificata nell'ambito della medesima tabella 1, relativa alla presenza di almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso, sia ritenuta necessaria anche ai fini della partecipazione alla prova di idoneità;
   ricordato che il comma 1-quinquies del novellato articolo 182 prevede la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore previo superamento di prove di idoneità distinte in relazione alla platea cui si riferiscono, con valore di esame di Stato abilitante;
   segnalata quindi in proposito l'opportunità di valutare se non si debba fare riferimento anche ai soggetti che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore ai sensi del comma 1-septies del novellato articolo 182;
   rilevato, infatti, che il comma 1-septies del novellato articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede la possibilità di acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità;
   ricordato che alla suddetta prova di idoneità – da svolgersi secondo modalità stabilite con decreto ministeriale emanato, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014 – partecipano coloro che hanno conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies «tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014», appare opportuno valutare la congruità del termine iniziale (31 ottobre 2012), in considerazione del fatto che, in base al comma 1-sexies, chi possiede i requisiti alla data di pubblicazione del bando della selezione pubblica (da indire entro il 31 dicembre 2012), acquisisce direttamente la qualifica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) alla luce del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 – che fa riferimento all'acquisizione della qualifica di restauratore «per il settore o i settori specifici richiesti» – e del comma 1-bis del medesimo articolo 1 – che fa riferimento ad un elenco dei restauratori suddiviso per settori di competenza, ovvero a più elenchi – appare opportuno chiarire se resti ferma la previsione di «unicità della professione di restauratore» di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 87 del 2009;
   b) al comma 1-quinquies del novellato articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio si valuti l'opportunità di fare riferimento anche ai soggetti che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore ai sensi del comma 1-septies del novellato articolo 182;
   c) al comma 1-septies del novellato articolo 182, valuti la Commissione di merito la congruità del termine iniziale (31 ottobre 2012), in considerazione del fatto che, in base al comma 1-sexies, chi possiede i requisiti alla data di pubblicazione del bando della selezione pubblica (da indire entro il 31 dicembre 2012), acquisisce direttamente la qualifica.

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ALLEGATO 3

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante (Testo unificato C. 3367 Codurelli ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 3367 Codurelli ed abb., recante «Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.