CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 dicembre 2012
755.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI

  Al comma 3, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 16. con le seguenti: ai sensi del comma 1 dell'articolo 17.
1. 16. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 3, sopprimere le parole: dell'articolo 16.
1. 16. (Nuova formulazione) Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 5, sostituire le parole: dell'autorizzazione integrata ambientale, con le seguenti: contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
1. 27. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis.
Il Ministro della salute riferisce trimestralmente alle competenti commissioni parlamentari circa l'ottemperanza del documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta da malattie ambientali, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e i loro benefici.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
  Art. 1-bis. – (Valutazione del danno sanitario (Vds). – 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e comma 1 articolo 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'AIA e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
  2. Con successivo regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
  3. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinamenti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.
  4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.
  5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al Pag. 21danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  7. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e Composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massicce, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.
  8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.
  9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.
  10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.
  11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.
  12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.
1. 29. Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e i loro benefici.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
  Art. 1-bis. – (Valutazione del danno sanitario (Vds). – 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e Pag. 22l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio devono congiuntamente redigere, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
1. 29. (Nuova formulazione) Realacci, Bratti, Braga, Margiotta, Vico.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Entro 180 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo adotta un piano strategico nazionale per l'acciaio a tutela delle imprese in situazione di crisi industriale che operano all'interno della filiera produttiva dell'acciaio.
3. 2. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio.
3. 2. (Nuova formulazione) Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: nello stabilimento ed alla, sopprimere la parola: conseguente;
   b) dopo le parole: commercializzazione dei prodotti, inserire le seguenti: ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. 1. Governo.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.
3. 1. (Nuova formulazione) Governo.

  Al comma 6, dopo le parole: nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, inserire le seguenti: con il supporto delle agenzie ARPA-APPA di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modificazioni,.
3. 10. Bratti, Realacci, Braga, Margiotta.

  Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: A tal fine il Garante, anche su richiesta dei cittadini, delle imprese e delle associazioni, promuove procedure di partecipazione democratica della popolazione mediante meccanismi di condivisione delle informazioni, di coinvolgimento e di trasparenza.
3. 8. Margiotta, Bratti, Braga, Realacci.

  Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, Pag. 23finalizzate ad assicurare la massima trasparenza ai cittadini, nello spirito della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108.
3. 8. (Nuova formulazione) Margiotta, Bratti, Braga, Realacci, Vico.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La suddetta attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale al Parlamento del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 5 dell'articolo 1.
3. 14. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera, Realacci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Piano straordinario salute in favore del territorio provinciale di Taranto).

  1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di Taranto, per il quadriennio 2012-2015, sono sospese in capo alla sola Azienda sanitaria locale di Taranto:
   a) le disposizioni relative alla limitazione del turn-over e di rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) le disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e riqualificazione sanitaria, sottoscritto con la Regione Puglia;
   c) le disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e riqualificazione sanitaria, sottoscritto con la regione Puglia.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno attuazione anche in caso si applichi per la Regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente prededuzione dal finanziamento complessivo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, che prevede apposita voce destinata allo scopo.
3. 02. Vico, Lulli.