CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 dicembre 2012
755.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

  Negli ambiti portuali, stante la numerosità delle attività e dei traffici che ivi si svolgono, si verificano sovente inquinamenti anche di un certo rilievo, comportanti il coinvolgimento istituzionale del MATTM, quale «focal point nazionale», per le azioni di prevenzione e contrasto. Per tale ragione sarebbe opportuno attribuire un maggior peso specifico alla disciplina statale inserendo tra le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, alla fine, un esplicito richiamo alla «protezione ambientale, compatibilmente con le previsioni delle vigenti norme», e ciò coerentemente con le previsioni della legge 31 dicembre 1982 n. 979 recante «Disposizioni per la difesa del mare». Secondo tale impostazione, coerentemente, le attività di vigilanza, controllo, sicurezza, devono godere di un'imprescindibile autonomia organizzativa rispetto alle attività amministrative e di gestione. Così al comma 5 del medesimo articolo 1, occorrerebbe aggiungere alla fine «con esclusione delle attività di vigilanza, controllo, sicurezza, anche ai fini di protezione ambientale svolte dall'Autorità Marittima».
  Si esprime un giudizio negativo sulle disposizioni contenute nell'articolo 3, il quale modifica l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  Il subordinare alla sola compatibilità degli strumenti urbanistici vigenti la possibilità che il piano regolatore portuale contenga aree esterne per generiche esigenze di sviluppo delle autorità portuali, si ritiene determini un «forte sbilanciamento» nel quadro della necessaria sostenibilità ambientale della pianificazione delle opere, delle strutture portuali, in favore di sole necessità di carattere economico. Mantenendo la formulazione di tale comma verrebbe ad essere di fatto estromessa ogni tipo di preventiva verifica sulla conformità alla pianificazione territoriale in generale, comprendente anche le esigenze di compatibilità con esistenti vincoli di natura paesistica, naturalistica, architettonica ed ambientale.
  La previsione di una «Commissione ad hoc», appare in contrasto con le disposizioni in materia di «spending review» e in genere con le connesse esigenze di riduzione della spesa pubblica, si ritiene tuttora valida l'assegnazione delle attribuzioni in materia di piano regolatore portuale all'esistente Commissione VAS/VIA, in quanto essa costituisce la «sede naturale», quale organo consultivo del Ministero dell'ambiente, ove confrontare la compatibilità delle esigenze di sviluppo del porto con la necessità di salvaguardia ambientale.
  Subordinare l'approvazione del piano regolatore portuale e quindi delle opere ivi contemplate alla sola valutazione ambientale strategica e «ove necessario» alla VIA, risulterebbe in contrasto con le vigenti disposizioni comunitarie.
  L'estensione dell'istituto del «silenzio assenso» ad un procedimento di natura ambientale, appare in contrasto con un consolidato orientamento normativo e giurisprudenziale che ne prevede l'esclusione.
  Sempre con riferimento all'articolo 3, il comma 14 in particolare non tiene conto delle competenze riservate al Ministero dell'ambiente:
   il comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152/2006 richiama espressamente le competenze statali (riservate Pag. 72al Ministero dell'ambiente) nelle materie disciplinate dalla sezione comprendente il citato articolo, ed in particolar modo relative ai profili di tutela dell'ambiente;
   la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, si ritiene già rientri nell'ambito della gestione dei cosiddetti «servizi d'interesse generale» ad opera delle Autorità Portuali, di cui all'articolo 6 comma 1 della legge n. 84/1994 e del decreto ministeriale 14 novembre 1994;
   la prevista generale esclusione delle aree del demanio portuale trascinerebbe con sé anche la mancata possibilità di far valere le attribuzioni del Ministero dell'ambiente fatte salve in generale nella formulazione originaria del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152/2006.

  Tutto ciò premesso, si propone la soppressione dell'articolo 3, lasciando così in vita la precedente formulazione dell'articolo 5 della legge n. 84/1994.
  Ad una attenta disamina dell'articolo 5, che introduce modifiche all'articolo 5-bis della legge n. 84/1994, in ragione delle attribuzioni, in specie regionali, stabilite dalla nuova formulazione dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152/2006, si coglie lo spirito dettato dall'esigenza di semplificare la formulazione.
  Al comma 6 si sancisce, con formulazione più snella, che gli aspetti tecnici connessi alle operazioni di dragaggio saranno disciplinati con apposito Decreto del Ministro, e questo decreto viene richiamato al comma 2, lett. b) per regolamentare le caratteristiche che devono possedere i materiali di dragaggio per essere idonei ad essere utilizzati per ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali, così come alla lettera c). Conviene mantenere questo richiamo in tutte le parti presenti per chiarezza.
  La modifica all'articolo 5-bis comma 1, nella parte in cui sopprime le parole «previo parere della commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale», deve intendersi come alleggerimento della forma espositiva senza con ciò compromettere la disciplina in materia di VIA. La verifica dell'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale viene effettuata comunque, in quanto adempimento necessario previsto dalla vigente legislazione comunitaria, la cui eliminazione espone l'Italia ad un probabile contenzioso comunitario. Tanto premesso si propone all'articolo 5-bis, di apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole «le operazioni di dragaggio» aggiungere le seguenti «nelle aree portuali e marino costiere»; al quarto periodo sostituire le parole «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;
   al comma 2 dopo le parole «a seguito di separazione con metodi fisici» aggiungere le seguenti «devono essere gestiti nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:»;
   al comma 2 lettera a) le parole «su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica» sono soppresse, come pure dopo le parole «... refluiti nei corpi idrici» sono soppresse le parole «dai quali provengono».

  Al comma 2 lettera c) occorrerebbe mantenere le parole «con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6», visto che il medesimo richiamo è riportato in più punti dell'articolato.
  Si caldeggia, con l'occasione, l'inserimento di un apposito articolo di notevole importanza per il MATTM, in quanto promuoverebbe la risoluzione di contenziosi ricorrenti, formulato come segue: «Nei porti sede di Autorità portuale, in caso di inquinamento degli specchi acquei di piccole e medie dimensioni da idrocarburi ed altre sostanze nocive, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982 n. 979 l'Autorità marittima interviene direttamente o mediante i concessionari all'uopo individuati per prevenirne, eliminarne o attenuarne gli effetti. I relativi oneri sono posti a carico dei responsabili dell'inquinamento se individuati, oppure rientrano nell'alea prevista nei disciplinari tecnici relativi alle predette concessioni».

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ALLEGATO 2

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il progetto di legge n. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta recanti «Riforma della legislazione in materia portuale», e adottato come testo base dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
   considerato che l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, reca una specifica disciplina per la valutazione strategica ambientale del piano regolatore portuale, attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente, previo parere di una Commissione appositamente istituita;
   considerata sfavorevolmente la specifica procedura per la valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, e in particolare l'istituto ivi previsto del silenzio-assenso in caso di mancata adozione del parere motivato da parte della Commissione appositamente istituita;
   considerato che l'istituzione della Commissione sopra richiamata si muove in una direzione diversa da quella indicata dal Governo in tema di spending review e si traduce – nonostante l'obiettivo della semplificazione delle procedure – in un depotenziamento del ruolo e delle funzioni di controllo ambientale a cui lo Stato è chiamato in ragione della normativa nazionale e soprattutto di quella europea;
   rilevato altresì che, mentre ai sensi del Codice dell'ambiente i progetti per la realizzazione dei porti e dei piani regolatori portuali sono sottoposti, oltre che a valutazione ambientale strategica (VAS), anche a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'articolo 3, comma 15, prevede che la VIA è effettuata dalla citata Commissione di nuova istituzione solo «ove necessaria»;
   preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, in base alle quali, all'articolo 5, recante modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la soppressione del riferimento al previo parere della Commissione VIA non determina alcuna eliminazione della verifica di assoggettabilità del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale, prevista dall'articolo 252 del codice dell'ambiente, espressamente richiamato all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994;
   considerato, inoltre, che:
    all'articolo 1, comma 5, si prevede che l'autorità portuale svolga un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale e che il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, possa convocare un'apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto; Pag. 74
    all'articolo 1, comma 6, si prescrive che all'interno delle circoscrizioni portuali, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità competenti amministrino in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna;

   giudicato negativamente che:
    le procedure di adozione e approvazione del Piano regolatore portuale (Piano), di cui all'articolo 3, non prevedono le necessarie forme di concertazione prima dell'adozione; la consultazione del comuni interessati nella fase di formazione del Piano è solo facoltativa; non sono disposte adeguate forme di pubblicità e di divulgazione del Piano; è demandata all'esclusiva valutazione dell'autorità portuale la controdeduzione delle osservazioni al Piano; nell'approvazione del Piano il ruolo dei comuni interessati è limitato all'espressione di un motivato diniego nel termine tassativo di 90 giorni dalla richiesta, decorso il quale si applica il silenzio-assenso; in caso di parere negativo espresso nei termini, l'Autorità portuale indìce una Conferenza di Servizi, che si esprime a maggioranza dei partecipanti;
    all'articolo 3, comma 17, l'esecuzione delle opere da parte di privati è autorizzata in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall'Autorità portuale, a cui sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza; in tal modo si attribuisce all'Autorità portuale la competenza in merito al rilascio dei titoli edilizi per opere di privati in ambito portuale; nulla si prevede in merito ai diritti comunali sugli oneri di costruzione;
    in più punti, le norme contenute nel provvedimento appaiono lesive delle competenze degli enti locali in materia d'urbanistica e di pianificazione del territorio,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia soppresso l'articolo 1, comma 5, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 1;
   2) sia soppresso l'articolo 3;
   3) sia soppresso l'articolo 4;
   4) sia modificato il vigente articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994 nel senso di prevedere le seguenti modificazioni:
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole «le operazioni di dragaggio» sono inserite le seguenti: «nelle aree portuali e marino costiere»;
    al comma 1, quarto periodo, le parole «trenta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
    al comma 2, dopo le parole «a seguito di separazione con metodi fisici» siano aggiunte le seguenti: «devono essere gestiti nel rispetto dei seguenti criteri e modalità»;
    al comma 2, lettera a), siano soppresse le parole «su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica» nonché le parole «dai quali provengono»;

  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un ulteriore articolo del seguente tenore: «Nei porti sede di Autorità portuale, in caso di inquinamento degli specchi acquei da idrocarburi e altre sostanze nocive, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Autorità marittima interviene direttamente o mediante i concessionari all'uopo individuati per prevenire, eliminare o attenuarne gli effetti. I relativi oneri sono posti a carico dei responsabili dell'inquinamento, se individuati, o rientrano nell'alea prevista nei disciplinari tecnici relativi alle predette concessioni».

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ALLEGATO 3

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 6.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata.
6. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 7.

  Al comma 5, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» con le seguenti: «per l'anno 2013».
7. 100. Il relatore.
(Approvato)