CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5617 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
   ritenuto che all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge in titolo, concernente la nomina del Garante, sarebbe opportuno prevedere che nell'ambito della procedura di selezione vengano presi in considerazione ai fini della nomina anche i docenti incardinati presso il Policlinico di Bari o, in alternativa, che gli stessi siano quanto meno consultati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

5-07231 Farina Coscioni: Articolo pubblicato sul Corriere on line sul servizio ambulanze della Croce Rossa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla problematica segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, la Croce Rossa Italiana (CRI) ha precisato che non vi è stata alcuna interruzione delle garanzie assicurative dei mezzi operativi CRI impegnati nei servizi di emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale, a ridosso della scadenza del 30 giugno 2012.
  Infatti, la copertura obbligatoria della Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA), è stata comunicata tempestivamente a tutte le Unità territoriali il 27 giugno, fornendo, peraltro, notizie ed indicazioni circa la distribuzione dei contrassegni e, per l'estensione delle altre coperture assicurative, di natura facoltativa, vi è stata comunicazione il successivo 2 luglio.
  Quanto riportato dagli organi di stampa, si riferisce ad una autonoma iniziativa assunta dalla Croce rossa milanese: peraltro, il Comitato Regionale CRI Lombardia ha segnalato che non ci sono stati disagi né interruzioni del servizio, ed il fermo precauzionale dei mezzi CRI è stato deciso dal Commissario del Comitato Locale CRI di Milano, per la sola giornata di domenica 1o luglio 2012, in attesa di ricevere dal Comitato Centrale CRI formale conferma di assenso, da parte della Compagnia assicurativa, circa la rinnovata estensione delle polizze assicurative di copertura infortuni, a tutela del personale dipendente, conferma giunta il 2 luglio 2012.
  Non vi sono stati episodi analoghi nelle altre Unità Territoriali CRI.
  Va anche rilevato che il Dipartimento economico, finanziario e patrimoniale della CRI si è attivato nell'invitare il competente Servizio procurement e contratti a presentare ogni opportuna denuncia ed esposto alle Autorità competenti di vigilanza delle Compagnie assicuratrici ed alle altre autorità (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP), Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) e Prefetture), a causa del comportamento tenuto dalla Società INA nei confronti della CRI, pur essendo stata scongiurata in via assoluta l'interruzione delle coperture assicurative per tutti i rischi previsti dalla normativa vigente in materia, con relativa assicurazione delle garanzie per tutti gli autoveicoli ed automezzi CRI, in particolare per quelli impegnati a garantire l'emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale.

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ALLEGATO 3

5-07521 Farina Coscioni: Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci innovativi per l'epatite C.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto riguarda l'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che i nuovi farmaci ad azione antivirale per la cura dell'epatite C cronica, sono stati oggetto di negoziazione tra l'AIFA e le società «Janssen Cilag S.p.A.» e «Merck Sharp & Dohme limited», produttrici, rispettivamente, delle specialità medicinali denominate Incivo e Victrelis, nella riunione del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) dell'AIFA in data 2 agosto 2012.
  Al riguardo, si fa presente che tale procedura, pur essendo stata già da tempo avviata, è rimasta per alcuni mesi sospesa, in quanto le nomine dei componenti delle Commissioni AIFA, decadute per decorrenza dei termini nel mese di febbraio 2012, sono state di recente effettuate (con decreto ministeriale 6 giugno 2012), rendendosi così possibile la ripresa dei lavori.
  L’iter procedurale relativo alle specialità sopracitate, a base dei principi attivi Telaprevir e Boceprevir, ha previsto varie fasi di approfondimento istruttorio da parte dei componenti della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e del Comitato Prezzi e Rimborso e può dirsi, oggi, concluso.
  L'esigenza di rendere disponibili detti farmaci innovativi in Italia è ampiamente condivisa sia dal Ministero che dall'AIFA, che ha curato il loro inserimento all'interno del Registro dei Farmaci sottoposti a Monitoraggio (RFM).
  Si coglie l'occasione per comunicare che i relativi provvedimenti sono stati trasmessi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il giorno 26 novembre 2012.

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ALLEGATO 4

5-07275 Mancuso: Controlli igienico-sanitari sul trasporto di alimenti di origine animale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione parlamentare in esame, si fa presente che il protocollo di intesa da realizzare con il Ministero dell'interno/Comando centrale della polizia stradale, prevede un programma di incremento dei controlli sui veicoli che trasportano alimenti ed animali vivi, stabilendo adeguate procedure di attuazione.
  Vengono anche individuate aree di sosta/deposito nelle quali scaricare le merci – ove necessario – in seguito a provvedimenti di fermo del mezzo (sia per i casi di violazione al codice della strada che nei casi di violazione di norme sanitarie), nonché le figure dei referenti sul territorio, da contattare in caso di riscontro di violazioni di carattere sanitario.
  La complessità del documento, che vede coinvolte le due direzioni generali competenti del Ministero della salute e la Direzione centrale della polizia stradale, e che dovrà necessariamente essere sottoposto in valutazione alla Conferenza Stato-regioni, per competenza territoriale, richiede un esame accurato ed approfondito, per le numerose implicazioni giuridiche ed attuative.
  Le amministrazioni coinvolte intendono definire in tempi brevi il protocollo d'intesa in questione.

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ALLEGATO 5

5-08165 Marco Carra: Correttivi da apportare alla normativa vigente al fine di consentire la conservazione del sangue cordonale presso le strutture di riferimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Istituto superiore di sanità – Centro nazionale sangue ha inteso precisare quanto segue.
  La Banca autologa mantovana del cordone ombelicale (BAMCO) è stata istituita presso l'azienda ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova nel 2003, con statuto di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).
  Il 22 settembre 2003, la regione Lombardia, interpellata dal direttore generale pro tempore dell'azienda ospedaliera, esprimeva parere favorevole all'istituzione della banca, non ravvisando l'esistenza di elementi ostativi e inquadrando la scelta dell'azienda ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova nell'ambito della propria autonomia aziendale.
  Nel 2007 la BAMCO rinnova il suo statuto, cambiando denominazione ma mantenendo l'acronimo, che indica «Banca autologa-allogenica mantovana del cordone ombelicale». Nello stesso anno, la regione Lombardia ha riconfermato la posizione già espressa nel 2003.
  La regione Lombardia non ha mai, di fatto, formalizzato l'autorizzazione all'istituzione della Banca di sangue cordonale ad uso autologo-personale, istituzione che non era consentita sul territorio nazionale sulla base delle disposizioni allora vigenti.
  La BAMCO raccoglie e conserva presso la struttura sita nell'azienda ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova circa 2.200 unità di sangue cordonale ad uso autologo. Dalla entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2009 «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue cordonale per uso autologo-dedicato», la BAMCO non può continuare l'attività di conservazione del sangue cordonale ad uso personale sul territorio italiano e sottoscrive un accordo con il «Bioscience Institute» di San Marino per la conservazione presso la banca privata di San Marino delle unità raccolte.
  Ad oggi sono ancora conservate presso i locali della BAMCO, siti nell'azienda ospedaliera «C. Poma» di Mantova, le 2.200 unità cordonali prelevate prima del 2009.
  In merito alla richiesta, formulata dall'interrogante, di apportare correttivi alla attuale legislazione in tema di sangue cordonale, per consentire anche sul territorio nazionale la conservazione delle unità cordonali ad uso autologo-personale, si formulano le seguenti valutazioni a sostegno delle finalità e della ratio delle disposizioni vigenti.
  La principale applicazione clinica del sangue cordonale è, ad oggi, il trapianto allogenico (il donatore è persona diversa dal paziente) delle cellule staminali contenute nel sangue cordonale, che rappresenta una terapia salvavita consolidata e di successo per curare gravi malattie ematologiche e non ematologiche. Il sangue cordonale svolge lo stesso ruolo terapeutico di un donatore adulto compatibile, reperito in ambito familiare o selezionato tra i donatori volontari iscritti nei registri internazionali.
  Il trapianto di cellule staminali da sangue cordonale è oggi una terapia consolidata, ritenuta appropriata sulla base Pag. 166delle evidenze scientifiche prodotte da un numero elevatissimo di studi clinici prospettici, randomizzati e controllati, nazionali ed internazionali. Non esistono altrettante evidenze per l'uso autologo del sangue cordonale, per il quale sono invece riportati in letteratura solo casi aneddotici.
  Esiste una precisa controindicazione ad utilizzare in modo autologo le cellule staminali emopoietiche da sangue cordonale in caso di malattie neoplastiche o generiche, dal momento che le cellule potrebbero essere già portatrici della stessa malattia.
  In merito al possibile futuro utilizzo autologo del sangue cordonale (da cui spesso discende l'idea di assicurare una sorta di «tesoretto biologico» per il nascituro), non esistono al momento prove scientifiche certe sul mantenimento della vitalità e delle funzioni biologiche delle cellule mantenute crioconservate per periodi superiori a 15 anni dal loro bancaggio. L'applicazione del sangue cordonale autologo nell'ambito della cosiddetta medicina rigenerativa è ancora privo di consolidate evidenze scientifiche.
  Sia il Consiglio di Europa, sia numerosi comitati etici internazionali e società scientifiche hanno espresso parere sfavorevole alla conservazione autologa, scoraggiando l'istituzione di banche con finalità profit e incoraggiando la donazione allogenica solidaristica e la conservazione dedicata, in tutti quei casi in cui l'evidenza scientifica ne abbia dimostrato l'utilità terapeutica, presso strutture pubbliche.
  In tutto il mondo, a partire dal 1993, si sono sviluppati programmi di bancaggio a scopo solidaristico, che ad oggi contano un inventario di oltre 600.000 unità idonee all'uso nel trapianto ematopoietico. A fronte di questi programmi, sono stati effettuati oltre 25.000 trapianti nel mondo a favore di pazienti adulti e pediatrici. Anche in Italia si è sviluppata una rete di banche, che oggi conta 19 strutture in 14 regioni, istituita ufficialmente con il decreto ministeriale del 18 novembre 2009. L'Italia ha un inventario complessivo di circa 30.000 unità di sangue cordonale conservate a scopo solidaristico, disponibili per il trapianto di pazienti italiani e internazionali.
  La normativa italiana in tema di sangue cordonale sostiene la donazione solidaristica del sangue cordonale sulla base del principio della reciprocità, della solidarietà civile e dell'equo accesso alle cure. Per assicurare la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino, la donazione solidaristica e dedicata del sangue cordonale rientra nei livelli essenziali di assistenza ed è sostenuta attraverso risorse finanziarie pubbliche.

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ALLEGATO 6

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL RELATORE ADOTTATA COME TESTO BASE

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante

Art. 1.

  1. La sindrome post polio (PPS), in quanto malattia complessa che colpisce persone sopravvissute alla poliomelite, è riconosciuta quale malattia cronica e invalidante.

Art. 2.

  1. Al fine di promuovere forme di aiuto, di assistenza e di sostegno per le persone affette da PPS, le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, individuano i reparti e gli ambulatori delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate idonei alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della PPS.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di ricerca per lo studio della PPS, dei relativi protocolli terapeutici e dei presìdi farmacologici e riabilitativi idonei.
  3. Nell'ambito degli obiettivi formativi definiti attraverso la programmazione pluriennale dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni predispongono idonei corsi di formazione per la diagnosi della PPS e per i relativi protocolli terapeutici.
  4. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione di apposite linee guida per lo svolgimento di indagini epidemiologiche dei soggetti affetti da PPS e per la predisposizione di specifici protocolli terapeutici.

Art. 3.

  1. Dall'attuazione della presente legge non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.