CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato);
  premesso che:
   il decreto-legge affronta il fondamentale capitolo della crescita economica, attraverso ulteriori misure volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività d'impresa e della competitività e al rilancio degli investimenti;
  considerato che:
   il Senato, con le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6-bis, e all'articolo 36-bis, ha apportato modificazioni all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari), che detta norme per una maggiore trasparenza e per il riequilibrio dei rapporti commerciali all'interno della filiera agroalimentare, per il contrasto delle pratiche commerciali sleali e sui termini di pagamento, sostenute da un apparato sanzionatorio;
   l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 stabilisce una regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare fortemente sollecitata dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore; in particolare, con tale disciplina si intende porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale;
   da questo punto di vista, la normativa dettata dal citato articolo 62 ha mostrato in sede applicativa alcuni aspetti critici, che in alcuni casi appaiono meritevoli di un intervento correttivo. Le modificazioni apportate dal Senato non appaiono tuttavia idonee a tal fine;
   in particolare, suscita perplessità l'eliminazione della sanzione della nullità per i contratti che non hanno determinati requisiti di contenuto (articolo 36-bis), eliminazione che rischia di compromettere la complessiva efficacia della normativa, poiché ne indebolisce la vincolatività;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
  sia soppresso l'articolo 36-bis.
  e con le seguenti osservazioni:
   si interpreti il comma 8-bis dell'articolo 36, il quale assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria, nel senso di evitare Pag. 327che tale novità costituisca un ulteriore aggravio burocratico ed economico per gli operatori agricoli;
   nell'attuazione delle disposizioni relative alle macchine agricole, di cui all'articolo 34, comma 48, si tenga conto della specificità del parco macchine delle imprese agricole e delle relative caratteristiche di utilizzo. In particolare, pur condividendo l'esigenza di garantire elevati livelli di sicurezza, si rappresenta la necessità di non aggravare in termini di costi economici e amministrativi un settore già notevolmente oberato di adempimenti burocratici.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e 5306 Fiorio).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nell'ambito;
   b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, con le seguenti: possono adeguare;
   c) all'articolo 3, sopprimere il comma 2;
   d) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   e) all'articolo 7, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai componenti dell'Osservatorio e agli esperti di cui al comma 3 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
1. 1. Il relatore.