CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminata, per le parti competenza, la proposta di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb., recante «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale»;
   premesso che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), così come formulata, comporta una modifica alla definizione di «rifiuto organico» prevista dall'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che recepisce la Direttiva Europea 2008/98/CE; viene, infatti, prevista l'estensione della definizione di rifiuto organico ai «manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002»;
   ritenuto che tale previsione apra la strada ad un indiscriminato ampliamento dei prodotti ammessi al compostaggio, incidendo sulla qualità del compost stesso;
   considerato che tale ampliamento può comportare evidenti rischi per la salute pubblica, come, ad esempio, nel caso di prodotti assorbenti, cosiddetti biodegradabili e che hanno ottenuto la sopracitata certificazione e che potrebbero quindi essere destinati alla raccolta della frazione umida, pur contenendo feci umane, sangue mestruale e urina, oltre al materiale plastico che entrerebbe nel ciclo delle coltivazioni agricole e, quindi, in quello alimentare;
   segnalato come lo stesso Istituto Superiore di Sanità abbia ribadito che la norma tecnica UNI EN 13432:2002 è riferita esclusivamente agli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione e che la «compostabilità» significa che il prodotto si biodegrada, non rilascia sostanze tossiche nel compost e non ha effetti negativi sul processo stesso»;
   considerato altresì che, in sede di audizioni informali svolte nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, è stata evidenziata dalla Conferenza delle Regioni, dall'I.S.P.R.A. e dalla F.I.S.E. U.N.I.R.E. la necessità di non modificare la definizione europea di «rifiuto organico» e che tale eventuale modifica rischia di esporre l'Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 3, comma 1, lettera b), la parola «manufatti» sia sostituita dalle seguenti: «rifiuti originati da imballaggi».

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ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminata, per le parti competenza, la proposta di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb., recante «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale»;
   premesso che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), così come formulata, comporta una modifica alla definizione di «rifiuto organico» prevista dall'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che recepisce la Direttiva Europea 2008/98/CE; viene, infatti, prevista l'estensione della definizione di rifiuto organico ai «manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002»;
   ritenuto che tale previsione apra la strada ad un indiscriminato ampliamento dei prodotti ammessi al compostaggio, incidendo sulla qualità del compost stesso;
   considerato che tale ampliamento può comportare evidenti rischi per la salute pubblica, come, ad esempio, nel caso di prodotti assorbenti, cosiddetti biodegradabili e che hanno ottenuto la sopracitata certificazione e che potrebbero quindi essere destinati alla raccolta della frazione umida, nonostante siano rifiuti organici potenzialmente nocivi, oltre al materiale plastico che entrerebbe nel ciclo delle coltivazioni agricole e, quindi, in quello alimentare;
   segnalato come lo stesso Istituto Superiore di Sanità abbia ribadito che la norma tecnica UNI EN 13432:2002 è riferita esclusivamente agli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione e che la «compostabilità» significa che il prodotto si biodegrada, non rilascia sostanze tossiche nel compost e non ha effetti negativi sul processo stesso»;
   considerato altresì che, in sede di audizioni informali svolte nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, è stata evidenziata dalla Conferenza delle Regioni, dall'I.S.P.R.A. e dalla F.I.S.E. U.N.I.R.E. la necessità di non modificare la definizione europea di «rifiuto organico» e che tale eventuale modifica rischia di esporre l'Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 3, comma 1, lettera b), la parola «manufatti» sia sostituita dalle seguenti: «rifiuti originati da imballaggi».