CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato);
   considerato che il provvedimento si propone di favorire lo sviluppo e la competitività del Paese, introducendo misure di rilancio della crescita in diversi settori dell'ordinamento, nel rispetto degli impegni assunti in sede europea;
   preso atto dei profili di più immediata competenza della XI Commissione e, in particolare, delle modifiche e delle deroghe alla legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro) relative ai rapporti di lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le società start-up innovative, alle comunicazioni concernenti il lavoro a chiamata (cosiddetto «job on call») e alle prestazioni rese dal datore di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani;
   rilevato che una di queste disposizioni (lettera c) del comma 54 dell'articolo 34) prevede che, in caso di stipula di accordi aziendali come disciplinati dai commi da 1 a 7 dell'articolo 4 della legge n. 92 (accordi aziendali per imprese che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, in base ai quali si può convenire che venga posta a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione, di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, al fine di incentivarne l'esodo), il datore di lavoro: è autorizzato a procedere al recupero delle somme pagate relativamente ai lavoratori interessati (mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS); non è comunque tenuto a pagare il contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92 del 2012; può effettuare nuove assunzioni in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8 della legge n. 223 del 1991;
   osservato che con la predetta norma, in caso di nuove assunzioni anche laddove vi siano unità produttive interessate dai licenziamenti, l'impresa potrà, dunque, avvalersi di nuove risorse senza essere vincolata a riassumere i lavoratori collocati in mobilità;
   segnalata, in ogni caso, l'esigenza di agevolare una rapida approvazione del provvedimento da parte della Camera, in presenza di margini temporali molto ristretti per la sua definitiva conversione in legge, soprattutto ove esso sia destinato a tornare per una nuova lettura al Senato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
all'articolo 34, comma 54, siano soppresse le lettere b) e c).