CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia digitale e le amministrazioni possono stipulare convenzioni con società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali che svolgono servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
1. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di supportare l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta Permanente per l'innovazione, di seguito denominato Consulta, organismo consultivo permanente per favorire la realizzazione dell'Agenda digitale nazionale. La Consulta ha l'obiettivo di offrire ai portatori di interesse di rilevanza nazionale un tavolo permanente di confronto, mediazione e concertazione sulle strategie e le politiche per lo sviluppo dell'innovazione in Italia. La Consulta è composta dai rappresentanti di tutti i principali portatori di interesse per le politiche dell'innovazione (istituzioni, amministrazioni, imprese, associazioni di professionisti, università, centri di ricerca, associazioni e fondazioni che operano nel sociale). Sono membri stabili il direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che la presiede, e i rappresentanti per le politiche dell'innovazione della Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome, dell'unione province italiane e dell'associazione comuni italiani. Tutte le università, i centri di ricerca, i poli scientifico-tecnologici, e, per quanto riguarda il settore dell'innovazione, le associazioni di professionisti, di imprese, di cittadini di maggiore rilevanza nazionale possono chiedere di partecipare alla Consulta come membri permanenti. Alle riunioni della Consulta partecipano i rappresentanti dei Ministeri coinvolti rispetto ai temi all'ordine del giorno. Il direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale assicura l'efficace funzionamento della Consulta, che si riunisce almeno due volte l'anno, e la completezza della sua composizione in relazione ai Pag. 48diversi portatori di interesse. La partecipazione è gratuita e senza oneri per lo Stato.
1. 2. Mastromauro.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 2.
2. 3. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. L'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai Comuni. L'ANPR e organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.
2. 4. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 le parole: «due giorni», sono sostituite con le seguenti: «trenta giorni».
2. 5. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 2-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.
2. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole: dati presenti, aggiungere le seguenti: e la semplificazione delle procedure.
2. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 3.

  Al comma 2, dopo le parole: realizzato e aggiornato dall'ISTAT aggiungere le seguenti: , dai Comuni e dopo le parole: dall'Agenzia del Territorio, inserire le seguenti: le norme tecniche,.
3. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
5. 1. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
5. 2. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.
  È data facoltà alle Camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per categorie d'impresa ovvero per classi di fatturato delle imprese, dei piccoli imprenditori che applicano facoltativamente le disposizioni di cui ai commi precedenti.
5. 3. Zeller, Brugger.

Pag. 49

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica).

  1. Dopo l'articolo 494 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 494-bis.
(Sostituzione di persona o di identità digitale su reti e servizi di comunicazione elettronica).

  1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, attraverso modalità fraudolente ovvero un uso abusivo dei sistemi informatici o telematici, sostituisce la propria all'altrui persona ovvero occulta, in maniera totale o parziale, la propria identità mediante l'utilizzo di dati identificativi, codici o credenziali di accesso, attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto ai fini di identificazione nei sistemi informativi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a euro 10.000.
  2. La pena è aumentata sino alla metà:
   1) se i fatti sono commessi in modo reiterato o continuativo, ovvero attraverso l'esecuzione di attività organizzate;
   2) se i fatti sono commessi per minacciare taluno ovvero per offendere l'altrui reputazione;
   3) se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
   4) se i dati relativi all'identità di un altro soggetto sono utilizzati al fine di concludere contratti, di qualsiasi natura, di effettuare pagamenti con modalità informatiche ovvero di commettere frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti, del finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché di prestazioni di carattere assicurativo.

  3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
  2. All'articolo 240, comma 2, numero 1-bis), del codice penale dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti «494-bis, comma 2, n. 1),».
  3. All'articolo 86-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole «di cui agli articoli 473, 474» sono inserite le seguenti «494-bis comma 2, n. 1),».
5. 0. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

ART. 6.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato Codice, le pubbliche amministrazioni sono tenute nello svolgimento dei propri compiti ed attività ad attenersi all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata – PEC.
  02. Ogni pubblica amministrazione deve dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per qualsiasi scambio di comunicazioni, documenti e informazioni e per ciascun registro di protocollo, secondo quanto disposto dall'articolo 47, comma 3, del medesimo Codice. Ogni Pag. 50pubblica amministrazione deve altresì pubblicare nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale l'indirizzo PEC a cui i cittadini possono rivolgersi per acquisire informazioni e documenti o rivolgere istanze, come previsto dall'articolo 54, comma 2-ter, del Codice.
  03. Le pubbliche amministrazioni devono rendere comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale degli indirizzi PEC disposti per ciascun registro di protocollo.
  04. L'utilizzo della PEC e delle comunicazioni digitali sostituisce ogni altra forma di comunicazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e le imprese.
6. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5, le parole «dal 1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o gennaio 2016»;
   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. A partire dal 1o gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli atti e provvedimenti di cui al comma 2 sono rimborsate alla pubblica amministrazione dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione».

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900 00 per mille kg.».
6. 2. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del processo di informatizzazione all'interno della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1o gennaio 2013 l'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, è abrogato.
6. 3. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali).

  1. A partire dal 1o gennaio 2013, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente articolo.
  2. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
  3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli Pag. 51fissati per il regime di contabilità semplificata.
6. 0. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).

  1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
    «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
    Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
6. 0. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 7.

  Sopprimere il comma 2.
7. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

  1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
   b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:
    «L'Istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7. 0. 1. Caparini.

(Inammissibile)

Pag. 52

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ne garantiscono comunque l'omogeneità.
8. 1. Fava, Monai, Cimadoro, Borghesi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. I soggetti gestori delle aree pubbliche di sosta a pagamento possono riscuotere la relativa tariffa anche mediante tessere digitali prepagate e ricaricabili, con importo a scalare, azionabile mediante dispositivi di telefonia mobile e verificabile online dagli addetti al controllo della sosta. L'emissione e la commercializzazione delle tessere è autorizzata dal soggetto gestore in favore di operatori idonei in campo tecnologico e commerciale. A tal fine i rapporti fra il soggetto gestore e gli operatori sono regolati mediante convenzione di accreditamento. Il presente pagamento digitale è un sistema agevolativo di cui hanno facoltà avvalersi gli utenti delle aree di sosta, previa corresponsione di un onere aggiuntivo al costo della tessera digitale con importo a scalare. Detto onere aggiuntivo è riconosciuto in favore degli operatori nei limiti stabiliti dalla convenzione di accreditamento. È comunque escluso ogni onere a carico del soggetto gestore, che può autorizzare l'accreditamento di più operatori all'emissione ed alla commercializzazione delle tessere digitali, fermo restando l'obbligo di conformazione degli operatori ai sistemi di gestione della tariffazione elettronica prescelti dal soggetto gestore.
8. 2. Bonavitacola.

  All'articolo 8, dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   g) in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di eccezionale intensità, sulle autostrade ovvero sulle strade extraurbane principali o secondarie, prescrivere sugli autoveicoli (M1) e veicoli (N1) l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso ai mezzi antisdrucciolevoli.
8. 10. Vignali.

  Sopprimere il comma 9-quater.
*8. 3. Meta.

  Sopprimere il comma 9-quater.
*8. 4. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Sopprimere il comma 9-quater.
*8. 5. Lulli, Froner, Colaninno, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Sopprimere il comma 9-quater.
*8. 6. Lovelli.

  All'articolo 8, sostituire il comma 9-quater, con il seguente:
  9-quater: Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserendo il seguente:

Art. 110-bis:

  1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.
  2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte Pag. 53nell'apposito registro istituito presso l'ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
  3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep).
  4. Le macchine agricole d'epoca di cui al presente articolo sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110.

  Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. Ai fini del funzionamento e armonizzazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dei trasporti è delegato, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 495.
8. 7. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  All'articolo 8, sostituire il comma 9-quater, con il seguente:
  9-quater). All'articolo 214-ter decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «I veicoli giacenti presso le depositerie dei custodi – acquirenti definitivamente confiscati a seguito di violazione del codice della strada, che secondo la stima hanno un valore commerciale e per i quali le amministrazioni pubbliche non ne facciano richiesta di assegnazione ai sensi del presente articolo, prima dell'alienazione ai custodi-acquirenti, dovranno essere posti in vendita mediante gara ad evidenza pubblica, anche nelle modalità online, al prezzo base determinato dall'agenzia del Demanio secondo i criteri stabiliti per l'alienazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La vendita con incanto ovvero senza incanto, esperita anche con modalità telematica, dei beni confiscati e disposta con provvedimento dell'Agenzia del Demanio secondo quanto previsto dagli articoli 532, 533, 534 del codice di procedura civile ed affidata all'istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8. 8. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9-quater inserire il seguente:
  9-quinquies. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 164, al comma 2, le parole: «, se costituito da cose indivisibili,» sono soppresse.
8. 9. Gidoni, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
  17-bis. Allo scopo di dare piena attuazione al Trattato 10 febbraio 1947, All. VIII, e successive modificazioni, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947 n. 1430:
   a) le navi ed imbarcazioni di ogni stazza o tonnellaggio, anche destinate alla nautica da diporto, ed i mezzi di trasporto di ogni nazionalità possono accedere al porto di Trieste, ed utilizzare le infrastrutture di accesso ferroviarie e stradali situate nel territorio nazionale, per il carico, lo scarico, il transito, il rimessaggio/riparazione e la lavorazione senza l'imposizione di alcun costo, tassa od onere non giustificati da servizi effettivamente erogati nella misura in cui risultino da una tariffa approvata dall'Autorità pubblica;
   b) non sono applicabili misure amministrative e regolatorie, comunque denominate, né imposte sui redditi prodotti nel porto franco di Trieste da imprese ivi Pag. 54domiciliate per la infrastrutturazione del porto e delle sue vie di accesso o in operazioni poste in essere nei confronti dell'estero;
   c) i prodotti e beni immessi nel porto franco di Trieste si considerano allo stato estero sempre che non siano stoccati o riposti in aree dedicate alla merce nazionale; l'utilizzo ed il consumo di tali beni li rende definitivamente immessi in consumo a meno che non siano funzionali alle specifiche esigenze del porto ed ai servizi che all'interno dello Stesso vengono erogati.

  17-ter. In riferimento al comma precedente, l'Autorità portuale di Trieste adotta gli opportuni provvedimenti amministrativi e di regolazione per assicurare il buon funzionamento e la realizzazione degli obbiettivi del porto franco, sentite le amministrazioni competenti.
8. 12. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. Il comma 4-quinquies, dell'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso.
8. 11. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 9 aggiungere il seguente:
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui al comma 6. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
9. 2. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 9, aggiungere il seguente:
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui al comma 6.
9. 1.  Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 9-bis.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: acquisiscono inserire le seguenti: , nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,.
9-bis. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

  Al comma 1, capoverso 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
   a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
   b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;Pag. 55
   c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto.
9-bis. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Dopo l'articolo 9-bis inserire il seguente:

Art. 9-ter.

  Tutti i software di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica.
9-bis. 0. 1. Caparini.

(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, l'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce, entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi di gestione dei fascicoli elettronici delle università e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati.
10. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

ART. 11.

  All'articolo 11, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti degli istituti scolastici selezionati per partecipare al piano “Scuola digitale – Classi 2.0” adotta, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado e nella prima classe della scuola secondaria di secondo grado, libri nelle versioni digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto. Per l'anno scolastico 2014-2015 l'adozione dei libri nelle predette versioni digitale o mista è applicata alle medesime classi di tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Per gli anni scolastici successivi, il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado adotta progressivamente per tutte le classi esclusivamente libri nelle predette versioni digitale o mista»;
   b) inserire dopo la lettera a) la seguente:
   «a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione, nella fase transitoria e a regime, dell'adozione dei libri nelle versioni digitale o mista»;
   c) alla lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:
    «2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni online e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale e dei contenuti digitali integrativi ad essi funzionalmente connessi, anche al fine di un'effettiva integrazione tra gli stessi»;
   d) dalla lettera b), punto 3), sopprimere le parole: «della riduzione»;
   e) alla lettera c), capoversi 3-bis e 3-ter sostituire le parole: «lo specifico limite» con le seguenti: «il limite».
11. 1. Coscia, Siragusa, De Biasi, Ghizzoni, Levi, De Pasquale, Bachelet, De Torre, Pes, Tocci, Mazzarella, Russo, Rossa, Lolli.

Pag. 56

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a), con le seguenti:
   «a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti degli istituti scolastici selezionati per partecipare al piano “Scuola digitale – Classi 2.0” adotta, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado e nella prima classe della scuola secondaria di secondo grado, libri nelle versioni digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto. Per l'anno scolastico 2014-2015 l'adozione dei libri nelle predette versioni digitale o mista è applicata alle medesime classi di tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Per gli anni scolastici successivi, il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado adotta progressivamente per tutte le classi esclusivamente libri nelle predette versioni digitale o mista»;
   a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione, nella fase transitoria e a regime, dell'adozione dei libri nelle versioni digitale o mista»;
   b) alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:
    «2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni online e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale e dei contenuti digitali integrativi ad essi funzionalmente connessi, anche al fine di un'effettiva integrazione tra gli stessi»;
   c) alla lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «della riduzione»;
   d) alla lettera c), sostituire le parole: «lo specifico limite» con le seguenti: «il limite» ovunque ricorrano.
11. 2. De Biasi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 inserire le seguenti: al primo periodo, dopo le parole «istruzione di secondo grado sono prodotti» è inserita la seguente «anche». Inoltre,.
11. 3. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a)
alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «Il collegio dei docenti adotta» aggiungere le parole: «nelle scuole secondarie»;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima classe della scuola secondaria di secondo grado»;
   c) alla lettera b), punto 3), sopprimere le parole: «della riduzione»;
   d) alla lettera c), capoversi 3-bis e 3-ter sostituire le parole: «lo specifico limite» con le seguenti: «il limite».
11. 4. Levi.

  Al comma 1, lettera a), al primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
11. 6. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: contenuti digitali con le seguenti: contenuti multimediali.
11. 7. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Pag. 57

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: disgiunto aggiungere il seguente periodo: L'erogazione dei testi in versione digitale, di cui alle lettere a) e b) può avvenire esclusivamente previo consenso delle famiglie degli studenti.
11. 8. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  
1-bis. Il regime fiscale dei libri in versione digitale e in versione cartacea è identico.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4-ter.
  4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
11. 9. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) alla lettera h), le parole: «nelle versioni online e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione mista, anche al fine di un'effettiva integrazione con i contenuti digitali integrativi».
11. 11. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola; digitale aggiungere le seguenti: per ciascun anno di corso.
11. 12. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:
    4) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   «d) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche».
11. 13. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.
11. 17. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. La scuola assicura alle famiglie contenuti digitali di cui al comma 3, punto 1-bis, con oneri a carico delle famiglie, nel rispetto dell'articolo 27, comma 1 della legge 448/1998 e dell'articolo 23, comma 5 del decreto-legge n. 95/2012.
11. 14. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1, lettera c) sostituire il comma 3-ter con il seguente:
  3-ter. La scuola assicura agli studenti la disponibilità di notebooks necessari alla Pag. 58fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 3, punto 1-bis. Agli oneri derivanti dalla fornitura dei supporti informatici si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte a carico dei risparmi conseguenti alla riduzione dei costi di fornitura dei libri di testo in formato cartaceo e una seconda quota parte a carico delle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo, secondo la tabella ivi indicata. La ripartizione dei predetti oneri è stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente:
   a) al Reddito ISEE fino a 10.000 euro la contribuzione delle famiglie si attesta alla somma di 50 euro:
   b) al Reddito ISEE da 10.001 fino a 20.000 euro, la contribuzione delle famiglie si attesta alla somma di 100 euro;
   c) al Reddito ISEE oltre 20.000 euro, la contribuzione delle famiglie si attesta alla somma di 250 euro.
11. 15. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter sostituire le parole: lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3., con le seguenti: Per l'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per gli studenti e le loro famiglie e per la progressiva estensione del tempo pieno con modalità fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzata la spesa di complessivi 300 milioni di euro per il triennio 2013-2015.

  Conseguentemente, inserire il seguente capoverso:
  3-quater. Per le finalità di cui al numero 3-ter) le disponibilità finanziarie di 400 milioni di euro di cui all'articolo 34, comma 8, sono ridotte per complessivi 300 milioni di euro nel triennio 2013-2015, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002. n. 289.
11. 16. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), capoverso «3-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per gli alunni di genitori incapienti la scuola provvede alla fornitura gratuita dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4-ter.
  4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unito, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
11. 19. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. È fatto obbligo alle case editrici di predisporre software e contenuti digitali interattivi.
11. 21. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Pag. 59

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca sentita l'Associazione italiana editori (AIE), è istituita la piattaforma nazionale per l'adozione e l'utilizzo interattivo dei libri di testo. L'Agenzia per l'Italia Digitale sviluppa e gestisce la piattaforma nazionale sulla base di quanto stabilito dal DM 8 aprile 2009, n. 41, in particolare in tema di caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione on line e mista».
11. 18. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il materiale di cui al comma 2 del presente articolo, oltre che agli obblighi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, è sottoposto all'obbligo di deposito della versione digitale accessibile ai sensi del decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008. Tale versione è resa disponibile per l'acquisto dagli editori ad un prezzo inferiore rispetto a quello della versione cartacea».
11. 10. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 5 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire la parola:
«quinquennio» con la parola: «decennio»;
   2) dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «on line sui siti internet»;
   3) sostituire le parole: «cadenza quinquennale» con le seguenti: «cadenza decennale».
11. 20. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2013. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  4-ter. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;Pag. 60
   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  4-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
11. 23. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica». All'onere derivante da questo comma si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
11. 22. Caparini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica». All'onere derivante da questo comma si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
11. 24. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:
  4-septies.a) Le risorse iscritte nel Fondo sono assegnate, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, direttamente all'ente locale proprietario degli edifici scolastici per il finanziamento degli interventi compresi nei piani, secondo le modalità e con le procedure indicate nel decreto di cui al comma 1.
  4-septies.b) L'assegnazione è effettuata sulla base di una dichiarazione di congruità formulata da ciascuna regione e provincia autonoma territorialmente competente, alla quale, a pena di decadenza, l'ente locale, nei sessanta giorni successivi al termine indicato nel precedente comma 4, invia il progetto definitivo e la documentazione necessaria per l'accesso al beneficio.
  4-septies.c) Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa Pag. 61dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'esaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al venti per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.
11. 25. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, De Torre, Pes, Tocci, Mazzarella, Russo, Rossa, Lolli, Levi, De Biasi, Bachelet.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione il sistema dell'alta formazione artistica e musicale).

  1. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
  2. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
   a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
   b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
   c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
   d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

  3. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.Pag. 62
  5. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 4, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Gli Istituti superiori di studi musicali e l'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, attivano corsi pre-accademici di formazione di base alla musica e alla danza, organizzati su più livelli di competenza. Agli esami finali dei corsi pre-accademici sono ammessi anche candidati privatisti. I regolamenti didattici delle istituzioni stabiliscono le modalità di funzionamento dei predetti corsi e di riconoscimento agli interessati, al momento dell'immatricolazione nei corsi accademici, dei crediti formativi accademici eventualmente maturati.
  8. I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto e superato in qualità di privatisti un esame di compimento inferiore previsto dal precedente ordinamento possono immatricolarsi, anche in deroga al possesso del diploma finale di scuola secondaria di secondo grado, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al fine di conseguire i diplomi accademici di primo e secondo livello. Gli studi già compiuti possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici ai fini dell'abbreviazione dei corsi di studio. A decorrere dall'anno accademico 2013/14 è vietata l'ammissione di candidati privatisti agli esami di diploma di primo o secondo livello presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
  9. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  10. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  11. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.
  12. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni Pag. 63a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
  13. Nell'ambito di un programma nazionale di razionalizzazione dell'offerta formativa territoriale in campo musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma con le regioni interessate, si provvede alla graduale statizzazione degli istituti musicali pareggiati quali sezioni staccate degli Istituti superiori statali di studi musicali presenti sul territorio, ovvero quali Istituti superiori autonomi, purché sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.
  14. Le convenzioni di cui al comma 13 definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro degli Istituti superiori statali di studi musicali in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito di una quota del dieci per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente ed amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.
11. 0. 1. Coscia, De Biasi, Lolli, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Tocci, Bachelet, Mazzarella, De Torre, Pes, Russo, Rossa, Levi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per le residenze di studenti universitari).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le condizioni e le modalità per la revoca e la riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato, in ogni caso improntate a criteri di gradualità e al fine comunque di conservare l'utilità delle opere realizzate. Per gli interventi cofinanziati e non ancora completati alla data del 30 giugno 2013, il termine di conclusione dei lavori indicato nel decreto di finanziamento, come eventualmente prorogato con provvedimento della commissione di cui all'articolo 1, comma 5, è da considerarsi inderogabile. Qualora alla data prevista per il termine dei lavori gli stessi non siano completati, la commissione può proporre motivatamente la revoca o la riduzione del finanziamento con le procedure ed i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, ponendo comunque a carico del soggetto proponente l'obbligo del completamento dell'opera per lotti funzionali e funzionanti nel rispetto degli standard previsti dai decreti attuativi regolamentari dell'opera».
11. 0. 2. Coscia, Ghizzoni, Tocci, Bachelet, Mazzarella, De Pasquale, Siragusa, De Torre, Pes, Russo, Rossa, Lolli, Levi, De Biasi.

ART. 11-bis.

  Dopo l'articolo 11-bis inserire il seguente:

Art. 11-ter.

  A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574, dell'articolo 1 della Legge 23/12/2005 n. 266. Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11-bis. 0. 1. Di Biagio.

(Inammissibile)

Pag. 64

  Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

  Il comma 1-bis dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
  1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
11-bis. 0. 2. Caparini.

  Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

Art. 11-ter.
(Modalità per la pubblicazione «on line» delle lezioni universitarie e materiali didattici).

  1. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014 le università statali si dotano di piattaforme, gratuite ed accessibili in modo universale, sulle quali mettere a disposizione pubblicamente materiali didattici, lezioni registrate e strumenti di condivisione e collaborazione.
  2. La registrazione e pubblicazione on line della documentazione, di cui al comma 1, garantisce l'accesso universale e senza fini di lucro.
  3. Gli studenti che, come singoli o in forma associata, si organizzano per registrare e rendere pubbliche in rete le lezioni e i materiali didattici prodotti dai docenti e non coperti da diritto d'autore, hanno diritto a vedere riconosciuta tale attività come attività formativa extracurricolare e ad avere accesso ai contributi per l'associazionismo studentesco previsti dai regolamenti dei singoli atenei.
  Ai fini di cui al comma 10, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, un apposito Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
  12. Il Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione provvede, con proprio decreto, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, alla definizione delle modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti nonché all'assegnazione delle relative risorse.
  13. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
11-bis. 0. 3. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) accesso in ogni momento da parte del cittadino per usufruire dei servizi sanitari online.
12. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Pag. 65

  Al comma 7, dopo le parole: diritti dell'assistito inserire le seguenti: le modalità di realizzazione del FSE, con particolare riferimento all'utilizzo del catalogo del riuso di cui all'articolo 20 del presente decreto,.
12. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente, con la seguente: annualmente.
12. 3. Monai, Cimadoro, Borghesi.

  Sopprimere il comma 12.
12. 4. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Sostituire il comma 15, con il seguente:
  15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le Regioni e Province autonome, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzano infrastrutture tecnologiche per il Fse condivise a livello sovraregionale, ovvero si avvalgono, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il Fse a tale fine già realizzate da altre Regioni o dei servizi da queste erogate.
12. 5. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Al comma 15, dopo le parole: appositi accordi di collaborazione, aggiungere le seguenti: e partenariato pubblico-privato e, infine, aggiungere il seguente periodo: Tali piattaforme devono assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazione fissi e mobili.
12. 6. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, con riferimento alle finalità relative all'accesso in ogni momento da parte del cittadino per usufruire dei servizi sanitari online, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce e i sistemi operativi adottati devono assicurare piena interoperabilità tra piattaforme di telecomunicazione fisse e mobili.
12. 7. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 13.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione e partenariato pubblico-privato, realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate. Tali piattaforme devono assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazione fissi e mobili.

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli Pag. 66lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
13. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 13-bis.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Assistenza sanitaria on line).

  1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni e con le province autonome un tavolo tecnico per la ricognizione, lo sviluppo e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e di teleconsulto. Ai componenti del tavolo tecnico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi di spese.
13-bis. 0. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

  Sopprimere il comma 7.
14. 2. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 7, sostituire il capoverso «4-bis» con il seguente:
  4-bis: La parte terminale della rete di telecomunicazione collegata a stabili condominiali e abitazioni unifamiliari attraverso conduttori a fibre ottiche, (FTTH - fiber to the home) è considerata pertinenza degli edifici e i proprietari degli edifici hanno facoltà di realizzare il cablaggio in banda larga con le modalità a loro congeniali.
14. 3. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 7, capoverso «4-bis», nel primo periodo, sopprimere la parola: installare.
14. 4. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.
*14. 5. Borghesi, Cimadoro, Monai.

  Il comma 8 è soppresso.
*14. 6. Zeller, Brugger.

  Al comma 9, dopo le parole: dalle regioni inserire le seguenti: o dagli enti.

  Conseguentemente, al comma 10 dopo le parole: dalle regioni inserire le seguenti le parole: o dagli enti.
14. 7. Monai, Cimadoro, Borghesi.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media audiovisivi e radiofonici)
.

  1. Al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi, destinati anche ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche.Pag. 67
  2. In attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla loro realizzazione.
  3. I percorsi formativi di cui al comma 2 sono svolti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
  4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 e coordinano la propria attività con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della realizzazione, sul territorio di competenza, dei percorsi formativi di cui al comma 2.
  5. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica, nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi.
  6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento, l'ambito soggettivo, nonché i criteri e le modalità di estensione dell'applicazione della disposizione del comma 5 del presente articolo ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.
14. 0. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

  Dopo l'articolo 14-bis inserire il seguente:

Art. 14-ter.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale)
.

  1. Al comma 1 dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: « 15 per cento» con le parole: « 35 per cento» e sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: « 30 per cento».
14-bis. 1. Caparini.
(Inammissibile)

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso «Art. 5.» sopprimere il comma 3.
15. 1. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 2, dopo le parole: innovazione tecnologica, inserire le seguenti: da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: è disciplinata, inserire le seguenti: avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,.
15. 3. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di credito o prepagate.
15. 4. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Pag. 68

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
   5-bis. Nel caso di pagamenti effettuati mediante l'utilizzo di moneta elettronica, al fine di incrementare la concorrenza e la trasparenza nel mercato della distribuzione dei carburanti e di tutelare i consumatori, la relativa ricevuta deve riportare, in forma separata e in aggiunta alla voce dell'importo totale della tipologia di carburante acquistato, il dettaglio del costo del prodotto e della componente fiscale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 38 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».
15. 5. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per agevolare l'utilizzo di strumenti di
e-commerce nell'ambito dei contratti di rete).

  1. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 1-quater dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di e-commerce».
15. 0. 1. Mastromauro.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Pubblicità delle aste giudiziarie)
.

  1. All'articolo 490 c.p.c.. dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale». È aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).»
16. 0. 1. Caparini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
.

  Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:
   1. Sino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativo a una controversia in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, do responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizio di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione Pag. 69di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperito, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per lo presentazione dello domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
   b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».
   e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «il primo incontro tra le parti non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti: «il primo incontro tra le porti e il mediatore non oltre trenta».
   d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore» e prima delle parole: «può formulare una proposto di conciliazione.», sono inserite le seguenti: «, se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,».
   e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 4-bis e 5 del presente articolo,»;
   2) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
   4-bis. Quando, all'esito del primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350 euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di valore superiore.
16. 0. 2. Vignali, Saglia.

(Inammissibile)

ART. 17.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 87, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il curatore, quando occorra, richiede al giudice delegato la nomina di uno stimatore».
17. 1. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 67, terzo comma, le parole: «designato dal debitore» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal giudice».
17. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 107, comma 1, le parole da: «avvalendosi» fino a «esperti» sono sostituite con le seguenti: «avvalendosi degli istituti autorizzati alle vendite all'incanto o, in caso di motivata necessità, di altri soggetti specializzati sulla base di stime effettuate».
17. 3. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Pag. 70

  Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 168, terzo comma, l'ultimo periodo è abrogato.
17. 4. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 169-bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato, sentiti gli altri contraenti, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto, prorogabili sentiti gli altri contraenti».
17. 5. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
   p-bis) all'articolo 169-bis, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque non produce effetti in caso di rigetto della domanda».
17. 6. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
  p-bis) all'articolo 169-bis, quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque non si applicano nei casi di inammissibilità di cui all'articolo 162».
17. 7. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera s) inserire la seguente:
  s-bis) all'articolo 178, quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «In mancanza,» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi i casi di impossibilità di esprimere il voto,».
17. 8. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Concordato preventivo di gruppo).

  1. Dopo l'articolo 160 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente:
  60-bis.Disposizioni in tema di gruppi di imprese. – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento diretto o indiretto; sussiste un rapporto di controllo o di collegamento, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società di cui ai capi quinto, sesto e settimo del titolo quinto, del libro quinto del codice civile, nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma lettera e) e nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186 bis, ferma restando, in ogni caso autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
  Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la Pag. 71prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
  La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascuna impresa debitrice, al tribunale del luogo ove l'impresa madre ha la sua sede principale.
  Con il decreto di cui all'articolo 163, il tribunale ammette al concordato di cui al presente articolo soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. Se il rapporto di controllo o di collegamento è stato costituito nei sei mesi anteriori al deposito del ricorso di cui all'articolo 161, primo comma ovvero del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma, e sussiste il pericolo che dall'ammissione delle imprese controllate e collegate possa derivare un grave pregiudizio ai creditori, con il decreto di cui all'articolo 163 il tribunale dichiara inammissibile la proposta limitatamente a queste ultime.
  Quando provvede ai sensi del comma precedente, il tribunale assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162.
  Salvo quanto disposto dai commi che precedono, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
  Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
  Ai fini della deliberazione del concordato, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura.
  È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del sesto comma del presente articolo.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili.
  2. All'articolo 169-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente comma: «Si applicano gli articoli 72-bis, 72-quater, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 commi secondo, terzo e quarto, 81, 82 ed 83, in quanto compatibili.»
  3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.»
* 17. 0. 1. Stradella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Concordato preventivo di gruppo).

  1. Dopo l'articolo 160 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente:
  60-bis.Disposizioni in tema di gruppi di imprese. – La proposta di concordato Pag. 72preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento diretto o indiretto; sussiste un rapporto di controllo o di collegamento, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società di cui ai capi quinto, sesto e settimo del titolo quinto, del libro quinto del codice civile, nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma lettera e) e nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis, ferma restando, in ogni caso autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
  Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
  La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascuna impresa debitrice, al tribunale del luogo ove l'impresa madre ha la sua sede principale.
  Con il decreto di cui all'articolo 163, il tribunale ammette al concordato di cui al presente articolo soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. Se il rapporto di controllo o di collegamento è stato costituito nei sei mesi anteriori al deposito del ricorso di cui all'articolo 161, primo comma ovvero del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma, e sussiste il pericolo che dall'ammissione delle imprese controllate e collegate possa derivare un grave pregiudizio ai creditori, con il decreto di cui all'articolo 163 il tribunale dichiara inammissibile la proposta limitatamente a queste ultime.
  Quando provvede ai sensi del comma precedente, il tribunale assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162.
  Salvo quanto disposto dai commi che precedono, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
  Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessari la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
  Ai fini della deliberazione del concordato, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura.
  È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del sesto comma del presente articolo.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili.Pag. 73
  2. All'articolo 169-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente comma: «Si applicano gli articoli 72-bis, 72-quater, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 commi secondo, terzo e quarto, 81, 82 ed 83, in quanto compatibili.»
  3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.»
* 17. 0. 2. Mastromauro.

(Inammissibile)

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera i), capoverso 2), lettera c), sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
18. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: sessanta per cento con le seguenti: cinquanta per cento.
18. 3. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 14-bis», comma 2, lettera a), sopprimere parola: rilevante.
18. 4. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 14-bis, comma 2, lettera a) aggiungere, in fine le parole: ovvero qualora siano omesse rilevanti notizie, indicazioni o documentazione riguardanti lo stato attivo o passivo, anche con riferimento a nuove poste attive eventualmente sopravvenute.
18. 5. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Al comma 1, lettera t), capoverso Art. 16, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le parole: ovvero qualora ometta rilevanti notizie, indicazioni o documentazioni riguardanti lo stato attivo o passivo, anche con riferimento a nuove poste attive sopravvenute.
18. 6. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 5, comma 1, è inserito il comma 2:
    «1. L'acquirente non può alle tutele previste dal presente decreto: ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta»;
   b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «per se» è aggiunta la frase: «o per il proprio coniuge»;
   c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «la residenza propria» è aggiunta la frase: «o del proprio coniuge»;
   d) il comma 2, dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
    «2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali conseguenti Pag. 74alle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di accesso alle prestazioni del Fondo presentate entro i termini previsti dall'articolo 18-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».
18. 0.1. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005. n. 122 recante: Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
    «Articolo 4-bis: 1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui al l'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

  2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
  3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981. n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procede alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.
  4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dal l'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
  5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.
  6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
  7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà»;
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
    1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto: ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta;Pag. 75
   c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «per se» sono aggiunte le seguenti: «o per il proprio coniuge»;
   d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «la residenza propria», sono aggiunte le seguenti: «o del proprio coniuge»;
   e) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  «2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali conseguenti alle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di accesso alle prestazioni del Fondo presentate entro i termini previsti dall'articolo 18-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007. n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2008, n. 31.».
18. 0.2. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche avvalendosi degli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l'attuazione, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.
19. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: gli ambiti territoriali con le seguenti: la distribuzione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
19. 2. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:
  d-bis) al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini allo sviluppo delle comunità intelligenti e all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, nonché di incentivare 1 utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione e di assicurare l'inclusione intelligente, come definita al comma 16, predispone un programma nazionale di alfabetizzazione digitale, la cui agenda di attuazione è parte integrante del piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI.
20. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Sopprimere il comma 20.
20. 3. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Dopo il comma 20-ter, aggiungere il seguente:
  20-quater. Per ridurre e razionalizzare i consumi di energia elettrica, mediante la riqualificazione energetica degli impianti e dei servizi di illuminazione pubblica e la diffusione degli smart services complementari, è istituito, nell'ambito dell'Agenzia di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'Osservatorio Nazionale sulla Illuminazione Pubblica per il supporto tecnico-scientifico alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Locali, per l'individuazione e l'applicazione delle soluzioni Pag. 76tecniche, procedurali e finanziarie più efficienti, la diffusione delle migliori pratiche e il monitoraggio costante dell'innovazione tecnologica e delle applicazioni realizzate.
20. 4. Benamati.

(Inammissibile)

ART. 20-ter.

  Dopo l'articolo 20-ter, aggiungere il seguente:

Art. 20-quater.
(Misure per la valutazione e il controllo nel settore della ricerca).

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse complessivamente destinate ai medesimi programmi e progetti, nei limiti dell'uno per cento delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
20-ter. 0.1. Coscia, Ghizzoni, Tocci, Bachelet, Mazzarella, De Pasquale, Siragusa, De Torre, Pes, Russo, Rossa, Lolli, Levi, De Biasi.

ART. 21.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, l'ultimo periodo è abrogato;
   b) al terzo comma, l'ultimo periodo è abrogato.
21. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 642 del codice penale è abrogato.
21. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 22.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella definizione del «contratto base» si tiene conto altresì dei dati territoriali relativi al numero dei sinistri avvenuti su base annua.
22. 1. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: , eventualmente fino a: medesimo gruppo.
22. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del contrasto delle frodi assicurative, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione e la gestione presso l'ANIA del registro dei testimoni di sinistri stradali.
22. 3. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Pag. 77

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

  1. Al fine di garantire al consumatore un confronto corretto, trasparente ed esaustivo tra le tariffe e le altre condizioni contrattuali proposte dalle imprese di assicurazione per il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179, le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al sistema tariffario completo, denominato “TuOpreventivatOre”, previsto all'articolo 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ogni informazione o variazione relativa alle tariffe offerte.
  2. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, a decorrere dalla data di adozione dello standard di modalità operative di cui al comma 3, l'irrogazione da parte dell'IVASS a carico della compagnia di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  3. L'IVASS predispone, entro il 31 giugno 2013, uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, al fine di migliorare la fruibilità del sistema di comparazione nonché la sua rispondenza tecnica in relazione agli accessi da parte dei consumatori e degli intermediari.
  4. L'IVASS predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet».
22. 5. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 120 giorni;
   b) sostituire le parole: 60 giorni con le seguenti: 120 giorni.
22. 7. Monai, Cimadoro, Borghesi.

  Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti:
  Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d) dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/06, per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria r.c. auto, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati ed anche se agiscono quali monomandatari. A tal fine, possono fornire al potenziale contraente e su sua richiesta, prima della sottoscrizione del contratto, informazioni sulle condizioni di assicurazione e sul prezzo praticato per il medesimo rischio da altre imprese di assicurazione e, in caso di interesse manifesto del contraente ad avvalersi dell'offerta di una di tali imprese, possono metterlo in contatto con un intermediario incaricato da tale impresa o con un intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'informativa di cui al presente comma deve essere fornita in modo corretto, trasparente e esaustivo e deve recare l'indicazione in merito all'eventuale remunerazione ricevuta dall'intermediario per il servizio di segnalazione effettuato verso un altro intermediario. Le regole di comportamento di cui agli articoli 117, 118, 119, 120 e 121 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano nei Pag. 78confronti dell'intermediario che cura la conclusione del contratto con l'impresa che assume il rischio. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con regolamento dell'IVASS sono dettate le disposizioni di attuazione del presente comma per quanto riguarda i contenuti e le modalità dell'informativa resa ai sensi dei precedenti commi.
22. 8. Monai, Cimadoro, Borghesi.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui al comma 10 e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.
*22. 9. Cesario.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui al comma 10 e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.
*22. 10. Abrignani.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.
**22. 11. Abrignani.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite Pag. 79l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.
**22. 12. Cesario.

  Al comma 13, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 180 giorni.
22. 13. Cimadoro, Monai, Borghesi.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 1. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Pezzotta.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. L'articolo 9 del decreto-legge C.P.S. 1577 del 1947 e l'articolo 4 del decreto legislativo 220 del 2002, si interpretano nel senso che, fatte salve le competenze dell'amministrazione finanziaria, la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. Le revisioni, pertanto, non hanno lo scopo di accertare la veridicità delle scritture contabili, del bilancio, della relativa certificazione e della revisione contabile.
23. 2. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  12-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 12-bis, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
  12-quater. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67 si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta del contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240 operanti in zone non svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti di natura associativa, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.
  12-quinquies. Ai fini dell'adeguamento dei contributi relativi all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del Pag. 80lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, il termine del 1o gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, decorre dal 10 gennaio 2012.
  12-sexies. Al comma 10 dell'articolo 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
23. 3. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta, Poli.

(Inammissibile)

ART. 23-quater.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
   c) all'articolo 70, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   «d) risulta non ottemperato l'obbligo di impiego delle risorse finanziarie concesse a tasso agevolato o dallo Stato ovvero correlate alle emissioni speciali della BCE, finalizzate al sostegno dell'economia reale tramite l'ampliamento della concessione di credito alle imprese ed ai consumatori.»;
   d) all'articolo 76, al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, salvo nel caso previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 70».
23-quater. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.
(Misure per favorire l'erogazione del credito alle imprese).

  1. Al fine di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia per contrastare la grave recessione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire un tavolo tecnico con il Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio, la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
   a) stabilire forme di vigilanza sugli istituti di credito, finalizzata ad assicurare che le risorse attinte dai medesimi dallo Stato o dalla BCE, erogate allo scopo di ridurre il fenomeno del «credit crunch», siano effettivamente immesse sul mercato finanziario come maggiori liquidità a favore del sistema produttivo e dei consumatori privati;
   b) individuare i casi in cui si ritiene insufficiente l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) a sostegno dell'economia nazionale, per favorire finalità bancarie diverse o a carattere prettamente speculativo, al fine di autorizzare la procedura di commissariamento e gestione provvisoria, previste rispettivamente dagli articolo 70 e 76 del T.U. bancario di cui al decreto legislativo 385/1993;Pag. 81
   c) valutare l'opportunità di stabilire procedure e condizioni per procedere all'acquisizione della maggioranza azionaria di banche o istituti di credito, utilizzando per l'acquisizione del pacchetto di controllo anche il conferimento di beni patrimoniali pubblici, ovvero le risorse non utilizzate, ovvero da acquisire, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23-quater. 0.1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 24-bis.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Aliquota IRES istituti di credito).

  1. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata, a decorrere dal 1o gennaio 2013, nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca Centrale Europea all'erogazione di credito verso le piccole e medie imprese.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ABI e Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare le disposizioni attuative della disposizione di cui al comma precedente.
24-bis. 0.1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito alle PMI per il pagamento dei debiti tributari).

  1. Al fine di fronteggiare con urgenza l'insolvenza delle PMI per debiti tributari, causata dalla crisi di liquidità, correlata al mancato incasso di crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sia centrali che locali, ed evitare la chiusura delle imprese, ovvero gli eventi drammatici dei suicidi degli imprenditori in difficoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un protocollo di intesa con la Banca d'Italia, l'ABI, le associazioni di impresa e gli istituti di credito, per la stipula di un accordo, entro e non oltre il 28 febbraio 2013, finalizzato a concedere alle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità, un aumento dell'affidamento in conto corrente sulla base dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione secondo le seguenti condizioni:
   a) i crediti vantati devono essere documentati all'istituto di credito, che concede l'affidamento, previa presentazione di attestazione di riconoscimento di debito dell'organo debitore, che è obbligato a rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta della società creditrice;
   b) gli istituii di credito devono concedere l'affidamento straordinario per un importo non inferiore al 75 per cento dell'ammontare dei crediti verso la pubblica amministrazione e per un importo totale massimo di 1 milione di euro per società richiedente;
   c) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario alle medesime condizioni già accordate alle società richiedenti, ovvero a condizioni più vantaggiose correlate al tasso BCE, nel caso in cui l'istituto concedente abbia beneficiato dei finanziamenti erogati dalla Pag. 82Banca Centrale Europea in occasione dell'ultima asta LTRO dello scorso febbraio 2012;
   d) l'affidamento straordinario deve essere utilizzato dalla società beneficiaria per l'estinzione dei debiti tributari in misura non inferiore al 70 per cento del fido concesso;
   e) il pagamento dei crediti certificati deve essere effettuato dall'ente pubblico debitore presso l'istituto di credito, che ha erogato il fido; le relative somme sono utilizzate dalla banca per il graduale rientro dell'affidamento concesso;
   f) la concessione dell'affidamento straordinario prescinde da eventuali segnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi a carico della società creditrice richiedente.

  2. Nelle more dell'attuazione del protocollo di cui al comma precedente ed, in ogni caso, fino al 31 marzo 2013, è sospesa ogni procedura di riscossione conseguente ad avvisi di pagamento e ad iscrizioni a ruolo di debiti tributari nei confronti delle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità e che vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
24-bis. 0.2. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 24-ter.

  Dopo l'articolo 24-ter, inserire il seguente:

Art. 24-quater.
(Separazione tra banche d'affari e banche commerciali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
  2. I decreti legislativi di cui al precedente comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;
   b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
   c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
   d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
   e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a Pag. 83sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie imprese.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
24-ter. 0. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 25.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: così come a aggiungere le seguenti: porre un freno al trasferimento ed alla costituzione all'estero di imprese innovative da parte di imprenditori italiani,.
25. 2. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), dopo le parole: «persone fisiche» aggiungere le seguenti parole: «, organismi di investimento collettivo del risparmio o soggetti identificabili come investitori professionali»;
   b) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi tradizionali, ma attraverso processi innovativi»;
   c) alla lettera h), sopprimere il numero 2) e al numero 3) dopo le parole: «relativa a» sono aggiunte le seguenti: «un modello di utilità, un algoritmo,».
25. 3. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere i capoversi 2) e 3).
25. 4. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 2, lettera h), numero 2), sostituire le parole: a qualsiasi titolo, con le seguenti: di cui alle disposizioni del Capo I, Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
25. 5. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Al comma 2, lettera h) capoverso 3) dopo la parola: sia inserire la seguente: preferibilmente.
25. 6. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per «start-up innovative» si intendono anche le società tra professionisti di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora rispettino i requisiti previsti dal comma 2.
25. 7. Borghesi, Cimadoro, Monai.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: «poter installare» con le seguenti: «riunioni, sale di formazione, aree di ristoro e socializzazione e, nel caso vengano ospitate start-up innovative che operino in settori per i quali siano necessari laboratori per prova, test, verifica o ricerca, disponga di spazi per potervi installare tali»;
   b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «internet in misura proporzionale al numero medio di utilizzatori, postazioni di lavoro, lavagne, sistemi di proiezione, sistemi di audio e video conferenza»;Pag. 84
   c) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   «e-bis) può essere “virtuale”, cioè privo di spazi ed attrezzature ed in deroga ai requisiti a) e b), ed operare attraverso piattaforme di comunicazione e condivisione accessibili tramite la rete Internet, a condizione che le start-up innovative che sostiene abbiano accesso a strutture immobiliari, in propria conduzione ovvero condivise, in noleggio operativo, in comodato od altra forma di fruizione, dotate di tali requisiti».
25. 8. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, fra le start-up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, con sorteggio pubblico individua il numero di start-up che hanno diritto agli incentivi di cui alla presente sezione, fino ad esaurimento delle risorse a loro assegnate dall'articolo 38 del presente decreto.
25. 9. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica, le sedi operative di start-up innovative possono essere stabilite in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato.

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
  4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
25. 10. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 26.

  Al comma 4, sostituire le parole: disciplina prevista per le società con le seguenti: presunzione di non operatività per le società in perdita sistematica.
26. 1. Cimadoro, Borghesi, Monai.

  Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: Non è consentita l'emissione dei suddetti strumenti finanziari oltre il termine di applicazione del periodo derogatorio.
26. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Pag. 85

ART. 27-bis.

  Dopo l'articolo 27-bis aggiungere il seguente:

Art. 27-ter.
(Trattamento fiscale del reddito d'impresa delle start-up innovative).

  1. Le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, che generino reddito d'impresa, sono sottoposte ad un'unica forma di tassazione sul reddito, ricadente sotto l'IRE, in una aliquota fissata al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
  4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
27-bis. 0. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 28.

  Al comma 3, dopo le parole: durata minima, inserire la seguente: inderogabile.
28. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

  Al comma 8, sostituire le parole: possono definire con le seguenti: definiscono.
28. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

ART. 29.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1. al comma 1, sostituire le parole: «al 19 per cento» con e seguenti: «al 50 per cento»;
   2. al comma 3, sostituire le parole: «l'importo di euro 500.000» con le seguenti: «l'importo di euro 250.000»;
   3. al comma 4, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
   4. al comma 5, sostituire le parole: «l'importo di euro 1.800.000» con le seguenti: «l'importo di euro 1.000.000»;
   5. al comma 7, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «60 per cento» e le parole: «27 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
   6. al comma 8, dopo la parola «articolo.» aggiungere il seguente periodo: «In mancanza di tali modalità, le agevolazioni del presente articolo verranno attuate attraverso autocertificazione dei soggetti beneficiari».

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite Pag. 86dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
  4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
29. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. Con il medesimo provvedimento, è stabilita la quota delle risorse pubbliche da destinare alla capitalizzazione della microimpresa anche in fase di start-up tra quelle attualmente destinate ad incentivare le PMI attraverso strumenti quali il Fondo Italiano di Investimento e la Cassa Depositi e Prestiti.
  Sono inoltre stabilite le modalità con le quali parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 è posta a copertura delle disposizioni di cui al presente articolo.
29. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute alle start-up innovative che non de localizzano la produzione in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
29. 3. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di giovani lavoratori).

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per i due successivi, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 25 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale residente di cittadinanza italiana con meno di 35 anni di età al momento dell'assunzione.
  2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Pag. 87
  3. Il diritto a fruire del contributo decade:
   a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
   c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;
   d) se l'impresa delocalizza all'estero l'intero o una parte del proprio processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale ha goduto del credito.

  4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione; di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 10, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11.
  6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.
  8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
  9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
  11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della Pag. 88presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma I: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 150 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze, da destinare esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 29-bis.
29. 0. 1. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo l'articolo 29 inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Fiscalità di vantaggio per le imprese delle zone di confine).

  1. Al fine di evitare il trasferimento di aziende in Stati confinanti con l'Italia, per le imprese che hanno sede legale a meno di 50 km dal confine di Stato, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con l'aliquota del 13.5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per i due successivi.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma precedente.
  3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

Art. 29-quater.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015. le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al Pag. 89sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
29. 0. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali).

  1. Per le nuove iniziative imprenditoriali costituite sotto la forma di società di capitali dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, è istituito un regime fiscale sostitutivo delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive: l'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento.
  2. Il regime di cui al precedente comma 1 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica a condizione che:
   a) i soci della società non abbiano compiuto, alla data di costituzione, il trentacinquesimo anno di età, oppure, se di età superiore, siano lavoratori in mobilità o che abbiano perso il lavoro per chiusura dell'attività;
   b) l'attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, autonomo, o sotto forma di società, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

  3. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.
  4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.
  5. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

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Art. 29-quater.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
29. 0. 3. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Riduzione aliquota IRAP per le imprese fino a 50 dipendenti).

  1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   «d) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 50, si applica l'aliquota del 2,9 per cento».

  2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 29-quater.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
29. 0. 4. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Pag. 91

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Riduzione aliquota IRAP per le imprese fino a 25 dipendenti).

  1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   «d) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, si applica l'aliquota del 2,9 per cento».

  2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 2.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di ero. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

Art. 29-quater.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
29. 0. 5. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Riduzione aliquota IRAP per le imprese fino a 20 dipendenti).

  1. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   «d) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 20, si applica l'aliquota del 2,9 per cento».

  2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 2.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della Pag. 92presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 29-quater.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base ai sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
29. 0. 6. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Riduzione aliquota IRAP per le PMI)
.

  1. All'articolo 16, comma 1-bis. del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente: « d) al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, si applica l'aliquota del 2,9 percento.
  2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese)
.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno 0 più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non interiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

Pag. 93

Art. 29-quater.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.»
29. 0. 7. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni effettuate da PMI esportatrici)
.

  1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età inferiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.
  2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle piccole e medie imprese il cui valore della produzione derivante dalle esportazioni è superiore al 30 per cento del valore della produzione totale.
  4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 1.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 29-ter.
  5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-ter. alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese)
.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 1.500 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono Pag. 94assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.»
29. 0. 8. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni effettuate da imprese fino a 20 dipendenti)
.

  1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età inferiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.
  2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano un numero di dipendenti non superiore a 20.
  4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 1.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivo articolo 29-ter.
  5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-ter. alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009. n. 196.

Art. 29-ter.
Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 1.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.
29. 0. 9. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni effettuate da imprese fino a 25 dipendenti)
.

  1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con Pag. 95contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età inferiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.
  2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano un numero di dipendenti non superiore a 25.
  4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 1.300 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 29-ter.
  5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-ter. alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese)
.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 1.300 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.
20. 0. 10. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Agevolazioni IRAP per le nuore assunzioni effettuate da imprese fino a 50 dipendenti)
.

  1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età interiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.
  2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle imprese che, Pag. 96alla data del 31 dicembre 2011, avevano un numero di dipendenti non superiore a 50.
  4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 1.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 29-ter.
  5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-ter, alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese)
.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 1.500 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.
29. 0. 11. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni delle PMI)
.

  1. Per le piccole e medie imprese del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età interiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.
  2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.
  3. Per piccole e medie imprese si intendono le imprese di cui al Decreto del Ministero delle Autorità produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.
  4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 2.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 29-ter.
  5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-ter. alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Pag. 97

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese)
.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.
29. 0. 12. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni)
.

  1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età inferiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.
  2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.
  3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

Art. 29-quater.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici)
.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le Pag. 98pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
29. 0. 13. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Deduzioni forfetarie ai fini IRAP per imprese fino a 100 dipendenti)
.

  1. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata a 8.500 euro per tutte le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 100.
  2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese)
.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

Art. 29-quater.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici)
.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
29. 0. 14. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:
   29-bis. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1o gennaio 2013, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato Pag. 99ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.
   29-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
29. 0. 15. Torazzi, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:
   29-bis. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1o gennaio 2013, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.
   29-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
29. 0. 16. Torazzi, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Reguzzoni.

ART. 30.

  Al comma 7 dopo le parole: all'oggetto della manifestazione, aggiungere le seguenti: organizzando padiglioni o zone delicate alle imprese italiane.
30. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 31.

  Al comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.
31. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).

  1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
   «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non Pag. 100siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma:
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
31. 01. Caparini.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.

  1. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti da imposta sui redditi per i primi due periodi di imposta e. se assumono almeno tre dipendenti a tempo indeterminato, sono esenti per i primi quattro anni. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente dopo l'articolo 31-bis inserire il seguente:

Art. 31-ter.
(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.
  2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.»
31. 02. Caparini.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Al fine di ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione, è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con lo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, conformi alle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riguardanti limitatamente gli edifici pubblici e con esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, che usufruiscono del conto energia ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il pagamento dei servizi forniti da parte delle ESCO si basa, totalmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso l'addebito al beneficiario di un canone pari al risparmio energetico conseguito, garantito mediante polizza fideiussoria Pag. 101dalla ESCO medesima. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico. La dotazione del Fondo è pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2013.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
32. 01. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

ART. 33.

  Sostituire ovunque ricorrano le parole: 500 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro.
33. 14. Borghesi, Cimadoro, Monai.

  Al comma 1, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 100.
33. 16. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sopprimere le parole: «di importo superiore a 500 milioni di euro»;
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea. La relativa richiesta è trasmessa alla Commissione europea entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge.
33. 2. Vignali, Saglia.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) Al comma 1 sostituire le parole: «di importo superiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «di importo superiore a 100 milioni di euro»;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea. La relativa richiesta è trasmessa alla Commissione europea entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge.
   c) comma 2-ter sostituire le parole: «di importo superiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «di importo superiore a 100 milioni di euro»;

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
   4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
   4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono Pag. 102apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
   4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
33. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La concessione del credito d'imposta è condizionata alla valutazione positiva in termini di efficacia del progetto ai fini del miglioramento delle condizioni ambientali e di mitigazione dell'impatto paesaggistico, nonché all'acquisizione della certificazione e delle autorizzazioni ambientali.

  Conseguentemente al comma 2-ter sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.
33. 13. Cimadoro, Monai, Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermi restando la piena capacità del proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione dell'opera, nonché il rispetto di tutti i requisiti prescritti per il piano dalla legislazione vigente.
33. 15. Monai, Cimadoro, Borghesi.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: acquisita l'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati.
33. 17. Cimadoro, Borghesi, Monai.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: contributo pubblico a fondo perduto aggiungere le seguenti: nella misura massima del 30 per cento del costo dell'opera.
33. 19. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi:
   Le misure di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in sede di prima revisione o aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari.
   Il Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo esame delle proposte di revisione e aggiornamenti dei relativi piani economico - finanziari presentate dai soggetti attuatori, determina la misura delle agevolazioni di cui al comma 1 da applicare in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico - finanziario, riduzione dei livelli tariffari e riduzione del valore di subentro, qualora presente.
33. 18. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
   3-bis. Dopo il comma 19 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma: Pag. 10319-bis) Ferma restando la disciplina sulla finanza di progetto oggetto del presente articolo, nel caso in cui il finanziamento delle opere di cui al comma 19 non comporti partecipazione di risorse pubbliche sotto qualunque forma, non si darà applicazione alla previsione di cui al comma 2 e il proponente potrà essere autorizzato alla realizzazione senza indizione di gara al riguardo a condizione che egli presenti, a sua cura e spese, la seguente documentazione: progetto definitivo e costruttivo dell'opera; progetto di spesa; progetto di redditività; progetto-offerta di durata della concessione; fideiussione bancaria a prima chiamata per l'intero importo dei lavori, che l'Amministrazione interessata potrà escutere per il caso in cui il proponente non inizi i lavori o li interrompa. L'Amministrazione competente all'autorizzazione dell'opera potrà richiedere varianti e migliorie che corrispondano ad una più ampia rispondenza dell'opera ai bisogni pubblici.».
   3-ter. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico disciplina il procedimento per la presentazione della proposta, per la sua valutazione, per la definizione delle eventuali richieste di variazioni e di migliorie e, nel caso di sua approvazione, per la stipula della concessione, per l'esecuzione dell'opera e per la sua utilizzazione sino alla cessazione della concessione.
33. 4. Cosenza.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente comma:
   4-quater. L'agevolazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1 commi 271-279 della legge n. 296 del 2006 deve intendersi applicabile anche per le opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.
33. 20. Di Biagio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, per evitare un eccessivo incremento delle tariffe di pedaggio a parziale copertura del maggior costo previsto, che graverebbe in modo ingiusto e iniquo sui territori già penalizzati dal sisma, il termine di scadenza della concessione è prorogato per un periodo tale da consentire il riequilibrio del piano economico finanziario.
33. 11. Toto.

(Inammissibile)

  All'articolo 33, dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:
  4-quater. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, Pag. 104con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3 è soppresso e così sostituito: «3. Le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate vengono ripartite per il 50 per cento alle Regioni del Mezzogiorno e per il 50 per cento alle regioni del Centro-Nord».
33. 5. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 204, al comma 11 la parola: «affida» è sostituita dalle seguenti: «può affidare».
33. 25. Saglia.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 7-bis.
33. 6. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 7-bis, sostituire le parole: e del Corpo Forestale dello Stato. con le seguenti: , del Corno Forestale dello Stato e delle Polizie locali.
33. 7. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 7-bis, dopo le parole: da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, inserire le seguenti: e da un dirigente dell'Anci.
33. 8. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
  7-ter
. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria s'intende realizzata anche con l'ultimazione delle opere di urbanizzazione. La medesima condizione s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione e all'utilizzazione edificatoria provveda l'acquirente entro e non oltre otto anni dal primo trasferimento.
*33. 23. Stradella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
  7-ter. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria s'intende realizzata anche con l'ultimazione delle opere di urbanizzazione. La medesima condizione s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione e all'utilizzazione edificatoria provveda l'acquirente entro e non oltre otto anni dal primo trasferimento.
*33. 26. Mastromauro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
  7-ter. Al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, dopo le parole 2 luglio 1998, n. 322» inserire le seguenti: «nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte dal responsabile dell'adempimento di una dichiarazione Pag. 105sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse»;
   b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: «l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento»;
   c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: «La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013».

  7-quater. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «, forniture».

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900 00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: nuove infrastrutture inserire le seguenti: e in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore.
33. 3. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
  7-ter. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

  28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.
  28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al Pag. 106precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.
  28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, recante il codice dei contratti pubblici».

  7-quater. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
33. 27. Mastromauro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
  7-ter. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:
  28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.
  28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.
  28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai Pag. 107contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici.

  7-quater. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134».
*33. 9. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7-bis, inserire i seguenti commi:
  7-ter. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

  28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.
  28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.
  28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici».

  9. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal Pag. 108giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
*33. 21. Stradella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7-bis, inserire i seguenti commi:
  7-ter. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

  28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.
  28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.
  28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici».

  9. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
*33. 10. Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

(Inammissibile)

Pag. 109

  Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
  7-ter. Ai fini dell'affidamento degli appalti pubblici relativi agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, e dei comuni della regione Veneto, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre ed il 2 novembre 2010, le stazioni appaltanti, tra gli elementi da indicare nei bandi e negli inviti a presentare le offerte per l'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, possono assegnare priorità alle ditte locali operanti nel territorio da più di 5 anni.
33. 22. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
  7-ter
. Agli impianti di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009. n. 102. che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, si applica la riduzione percentuale dei certificati come da lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 laddove rispettino l'obbligo di cui al comma del medesimo articolo 30. Fermo restando la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, il residuo periodo di cui al comma 3 dell'articolo 19 del medesimo decreto ministeriale è di quindici anni calcolato a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale.
  La presente disposizione non aggiunge ulteriori oneri generali gravanti sul settore elettrico e non aggiunge nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dello Stato.
33. 24. Saglia.

(Inammissibile)

Art. 33-octies.

  All'ultimo periodo, sopprimere la parola: comunque.
33. octies. 1. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-novies.
(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

  All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al benefico della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.
**33. octies. 09. Stradella.

(Inammissibile)

Pag. 110

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-novies.
(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

  All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al benefico della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.
**33. octies. 014. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-novies.
(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

  All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al benefico della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.
**33. octies. 016. Mastromauro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-novies.
(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

  All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al benefico della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.
**33. octies. 01. Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

Pag. 111

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-novies.
(Tutor d'impresa).

  1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.
  2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.
  4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.
  5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.

  6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
***33. octies. 013. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-novies.
(Tutor d'impresa).

  1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.
  2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello Pag. 112sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.
  4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.
  5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.

  6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
***33. octies. 02. Vignali, Saglia.

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-novies.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

  1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: «con le medesime modalità, i predetti concessionari, a far data dal 1o gennaio 2013, sono tenuti ad affidare a terzi il 100 per cento dei lavori».
**33. octies. 018. Mastromauro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-novies.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

  1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: «con le medesime modalità, i predetti concessionari, a far data dal 1o gennaio 2013, sono tenuti ad affidare a terzi il 100 per cento dei lavori».
**33. octies. 019. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-novies.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

  1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Pag. 113aggiungere il seguente periodo: «con le medesime modalità, i predetti concessionari, a far data dal 1o gennaio 2013, sono tenuti ad affidare a terzi il 100 per cento dei lavori».
**33-octies. 06. Stradella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-novies.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

  1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: «con le medesime modalità, i predetti concessionari, a far data dal 1o gennaio 2013, sono tenuti ad affidare a terzi il 100 per cento dei lavori».
**33-octies. 03. Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

Art. 33-novies.
(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

  All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:
  23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.
*33-octies. 015. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

Art. 33-novies.
(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

  All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:
  23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.
*33-octies. 017. Mastromauro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

Art. 33-novies.
(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

  All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:
  23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia Pag. 114stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.
*33-octies. 08. Stradella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

Art. 33-novies.
(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

  All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:
  23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.
*33-octies. 04. Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-nonies.
(Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale).

  All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 23, le parole «i soggetti che alla data di entrata in vigore del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34» sono sostituite con le parole «... e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto al comma 5, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento,...».

  Conseguentemente, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:
  23-bis. Nel caso di interventi su beni culturali di cui all'articolo 198 del codice e titolo XI del presente regolamento, l'impresa qualificata in ragione della deroga di cui al comma 23 deve affiancare, per tutta la durata del contratto di appalto, al proprio direttore tecnico almeno un altro direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 248, comma 5. In tal caso, sono allegate all'offerta o, dove prevista, alla domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d'appalto, la lettera di incarico e la documentazione idonea alla dimostrazione dei suddetti requisiti e di quanto previsto all'articolo 87, comma 3, secondo periodo.

  All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5 le parole: «... da 3 a 7 ...», sono sostituite con le parole: «... da 3 a 6 ...».
**33-octies. 05. Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-nonies.
(Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale).

  All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 23, le parole «i soggetti che alla data di entrata in vigore del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34» sono sostituite con le parole «... e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto al comma 5, i Pag. 115soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento,...».

  Conseguentemente, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:
  23-bis. Nel caso di interventi su beni culturali di cui all'articolo 198 del codice e titolo XI del presente regolamento, l'impresa qualificata in ragione della deroga di cui al comma 23 deve affiancare, per tutta la durata del contratto di appalto, al proprio direttore tecnico almeno un altro direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 248, comma 5. In tal caso, sono allegate all'offerta o, dove prevista, alla domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d'appalto, la lettera di incarico e la documentazione idonea alla dimostrazione dei suddetti requisiti e di quanto previsto all'articolo 87, comma 3, secondo periodo.

  All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5 le parole: «... da 3 a 7 ...», sono sostituite con le parole: «... da 3 a 6 ...».
**33-octies. 07. Stradella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

Art. 33-nonies.
(Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale).

  All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 23, le parole «i soggetti che alla data di entrata in vigore del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34» sono sostituite con le parole «... e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto al comma 5, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento,...».

  Conseguentemente, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:
  23-bis. Nel caso di interventi su beni culturali di cui all'articolo 198 del codice e titolo XI del presente regolamento, l'impresa qualificata in ragione della deroga di cui al comma 23 deve affiancare, per tutta la durata del contratto di appalto, al proprio direttore tecnico almeno un altro direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 248, comma 5. In tal caso, sono allegate all'offerta o, dove prevista, alla domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d'appalto, la lettera di incarico e la documentazione idonea alla dimostrazione dei suddetti requisiti e di quanto previsto all'articolo 87, comma 3, secondo periodo.

  All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5 le parole: «... da 3 a 7 ...», sono sostituite con le parole: «... da 3 a 6 ...».
**33-octies. 010. Mastromauro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

Art. 33-novies.
(Detrazione IRPEF del 50 per cento per il recupero del residenziale).

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole «, comma 1» sono soppresse.
  2. All'articolo 16-bis, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Pag. 116Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro diciotto mesi».

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
33-octies. 011. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

Art. 33-novies.
(Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale).

  1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 23, le parole «i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto al comma 5, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento,...».
  2. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: 23-bis. Nel caso di interventi su beni culturali di cui all'articolo 198 del codice e titolo XI del presente regolamento, l'impresa qualificata in ragione della deroga di cui al comma 23 deve affiancare, per tutto la durata del contratto di appalto, al proprio direttore tecnico almeno un altro direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 148, comma 5. In tal caso, sono allegate all'offerta o, dove prevista, alla domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d'appalto, la lettera di incarico e la documentazione idonea alla dimostrazione dei suddetti requisiti e di quanto previsto all'articolo 87, comma 3, secondo periodo.
  3. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5 le parole: «da 3 a 7», sono sostituite con le parole: «da 3 a 6».

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
33-octies. 012.  Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, aggiungere il seguente:

Art. 33-novies.
(Esenzione IMU invenduto per tre anni).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
  9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per Pag. 117un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
33-octies. 020.  Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

Art. 33-novies.
(Interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 3, legge n. 388 del 2000 e successive modifiche).

  1. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria s'intende realizzata anche con l'ultimazione delle opere di urbanizzazione. La medesima condizione s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione e all'utilizzazione edificatoria provveda l'acquirente entro e non oltre otto anni dal primo trasferimento.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
33-octies. 021.  Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33-octies, aggiungere il seguente:

Art. 33-novies.
(Modifica delle quote di partecipazione delle ATI in corso di esecuzione - modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

  1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In fase realizzativa, ove sussista la decisione di mandataria e mandanti oppure in caso di sopravvenuta impossibilità della mandataria o delle mandanti ad eseguire le prestazioni, valutata dal Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, i lavori potranno essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo Pag. 118anche in percentuali diverse da quelle indicate dalle imprese in fase di gara, fermo restando che ciascuna impresa esegua almeno il 5 per cento dell'importo dei lavori affidati al raggruppamento e purché i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese medesime all'atto dell'esecuzione e previo loro accertamento da parte della stazione appaltante, siano tali da consentire la realizzazione di tali nuove quote»;
   b) dopo l'ultimo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente: «In fase realizzativa, ove sussista la decisione di mandataria e mandanti oppure in caso di sopravvenuta impossibilità della mandante ad eseguire le prestazioni, valutata dal Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, i lavori potranno essere eseguiti dalla mandataria anche in categorie diverse da quelle indicate in fase di gara, fermo restando che in tale categoria ciascuna impresa mandante esegua almeno il 5 per cento dell'importo della categoria e purché i requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa mandataria all'atto dell'esecuzione e previo loro accertamento da parte della stazione appaltante siano tali da consentire la realizzazione di tali lavori».
33-octies. 022.  Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

ART. 34.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, al secondo periodo sostituire la parola 2008» con la parola: «2004».
34. 1. Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 5 luglio 2012, recante: «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici», sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013».
34. 2. Montagnoli.

(Inammissibile)

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) il comma 19-bis è sostituito dal seguente:
  19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il Comune garantisce: a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'uso delle porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del Centro Operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano Attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area Nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. I relativi canoni di concessione già previsti o che dovranno essere richiesti a operatori economici o istituzionali verranno versati direttamente al Comune di Venezia. Resta salva la possibilità per l'Ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Magistrato delle Acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla Pag. 119gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al Comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione «La Biennale di Venezia», in virtù della natura e delle funzioni assolte dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato delle Acque di Venezia e con il Comune di Venezia procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla perimetrazione e delimitazione del compendio alla consegna di quanto trasferito al Comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è definita a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia.».
34. 3. Martella, Baretta, Lulli.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per la piena attuazione del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, allegato VIII, reso esecutivo con decreto legislativo del CPS n. 1430 del 28 novembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni e al fine di promuovere una politica europea dei trasporti non sono applicabili nel porto franco di Trieste misure amministrative regolatorie comunque denominate né imposte sui redditi nel porto franco per la infrastrutturazione del porto e delle sue vie di accesso o in operazioni poste in essere nei confronti dell'estero. L'Autorità portuale di Trieste adotta i provvedimenti regolatori per assicurare il buon funzionamento e la realizzazione degli obiettivi del porto franco sentite le amministrazioni competenti.
34. 4. Saglia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 i commi da 2 a 10 sono soppressi.
34. 5. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Al fine di migliorare l'operatività della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, attraverso l'impiego di personale di alta specializzazione e professionalità, per le funzioni e competenze di cui all'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 5 del citato articolo 36 del decreto legge 98/2011 è modificato come segue: le parole «con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» sono soppresse.Pag. 120
  Agli oneri relativi al funzionamento della Struttura si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto legge 98/2011.
34. 6. Di Biagio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per gli impianti sottoposti alla direttiva 2003/87/CE, che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, ai fini della restituzione delle quote CO2 per il periodo 2013-2020, la percentuale di cui all'articolo 11-bis paragrafo 8 terzo comma della direttiva 2003/87/CE, con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, è elevata fino a concorrenza del limite di utilizzo dei crediti, anche in un'unica soluzione, che, i suddetti impianti, avrebbero maturato ai sensi dell'articolo 7.1 della Decisione di assegnazione 2008-2012.
34. 7. Saglia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso, dal 1o gennaio 2013, una quantità pari ad almeno il 30 per cento dei rifiuti urbani indifferenziati, ovvero di quelli residuati a seguito alla raccolta differenziata, è destinata ad impianti di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica o termica»;.
34. 8. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:
  18-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza per gli stabilimenti del settore galvanotecnico e sono stabiliti i contenuti semplificati del rapporto di sicurezza medesimo.
34. 9. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis:
   a) alla tariffa del servizio idrico integrato le Regioni possono applicare una maggiorazione non eccedente l'1 per cento della tariffa idrica media, da impiegarsi esclusivamente per operazioni di carattere internazionale allo scopo di consentire la realizzazione di interventi riguardanti il servizio idrico, compresi i servizi di fognatura e depurazione.
   b) le risorse derivanti dalla lettera a) del presente comma costituiscono un Fondo disciplinato dalle Regioni stesse al fine di sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo in campo idrico, selezionati dalle medesime Regioni di concerto con il Ministro competente.
34. 10. Quartiani.

Pag. 121

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del «Millennium goal» nel settore idrico e dell'acqua potabile, con deliberazione di ciascuna Regione, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la tariffa idrica applicata agli utenti è maggiorata dello 0,5 per cento ed i proventi da essa derivanti sono impiegati in via esclusiva per interventi di cooperazione internazionale nel settore idrico confluendo in un apposito Fondo costituito da ogni Regione.
  Le Regioni, d'intesa con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione ed il Ministro dello Sviluppo Economico, assegnano le disponibilità del Fondo per progetti di cooperazione allo sviluppo nel settore idrico selezionandoli secondo criteri di priorità.
  I costi per il funzionamento del Fondo e per l'espletamento delle procedure previste dal secondo periodo, nonché quelli collegati ai costi connessi alla riscossione della maggiorazione tariffaria, sono dedotti dal complessivo ammontare spettante al Fondo appositamente costituito.
34. 11. Quartiani.

  Al comma 20, sopprimere il secondo e terzo periodo.
34. 12. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. All'articolo 1, comma 4, lettera c) del Decreto Ministeriale 5 luglio 2012, le parole «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 marzo 2013».
34. 13. Saglia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
  4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.
   b) al comma 5, dopo le parole: «dell'Agenzia», sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.»;
   c) al comma 6 dopo le parole «fissata entro il limite massimo di 150 unità,» inserire «nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis,».
*34. 16. Di Biagio.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
  4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento Pag. 122del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.
   b) al comma 5, dopo le parole: «dell'Agenzia», sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.»;
   c) al comma 6 dopo le parole «fissata entro il limite massimo di 150 unità,» inserire «nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis,».

  Conseguentemente all'articolo 38 al comma 3 dopo le parole comma 20 aggiungere le seguenti: «e 22-bis» e alla lettera d) sostituire le parole: «d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «d) quanto a 149,02 milioni di euro per l'anno 2013, 149,92 milioni di euro per l'anno 2014, 141,02 milioni di euro per l'anno 2015, 81,87 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 35,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
*34. 18. Froner.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
  4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.
   b) al comma 5, dopo le parole: «dell'Agenzia», sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.»;
   c) al comma 6 dopo le parole «fissata entro il limite massimo di 150 unità,» inserire «nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis,».
*34. 15. Vignali.

  Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
  22-bis.
All'articolo 20, comma 2, del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 , n. 134, dopo le parole: «e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

  Conseguentemente all'articolo 38 al comma 3 dopo le parole comma 20 aggiungere le seguenti: e 22-bis e alla lettera d) sostituire le parole: d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 Pag. 123milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: d) quanto a 149,02 milioni di euro per l'anno 2013, 149,92 milioni di euro per l'anno 2014, 141,02 milioni di euro per l'anno 2015, 81,87 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 35,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
** 34. 19. Froner.

  All'articolo 34 dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
  All'articolo 20 del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, dopo le parole: «e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».
** 34. 14. Vignali.

  All'articolo 34 dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
  All'articolo 20 del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, dopo le parole: «e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».
** 34. 17. Di Biagio.

  All'articolo 34, dopo il comma 23 inserire il seguente:
  23-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato dall'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.
34. 20. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 23 è inserito il seguente:
  23-bis. Le disposizioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, maturati per somministrazione, forniture e appalti, sono interpretate nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.
34. 24. Abrignani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 23 inserire il seguente:
  comma 23-bis: «I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale Pag. 124corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio».
* 34. 21. Strizzolo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 23 inserire il seguente:
  comma 23-bis: «I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio».
* 34. 22. Montagnoli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma inserire il seguente:
  comma 23-bis: «I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio».
* 34. 23. Cesario.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 26, inserire i seguenti:
  26-bis. Il patto di stabilità si considera rispettato quando i consumi energetici dell'ente locale risultano ridotti di almeno il 20 per cento rispetto all'esercizio precedente, per effetto di interventi tesi a garantire efficienza e risparmio energetico anche per la pubblica illuminazione il cui investimento viene escluso dal computo del patto stesso.
  26-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
34. 25. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  All'articolo 34, dopo il comma 26 inserire il seguente:
  26-bis. I gestori della rete elettrica mettono a disposizione dei comuni gratuitamente le proprie infrastrutture necessarie alla separazione della rete di illuminazione pubblica comunale, ai fini dell'affidamento della gestione del relativo servizio pubblico locale.
34. 34. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

  La potenza di 5 MW, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 16, comma 5-bis, è da considerarsi Pag. 125al netto della potenza del dispositivo di liquefazione».
34. 26. Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 29 inserire i seguenti:
  29-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica;
   b) il secondo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente».

  29-ter. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono sostituiti dai seguenti:
  «5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo Pag. 12625, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi i e 2 del regio decreto 1775 del 1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
  6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile».
34. 27. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 29 inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006. n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 13-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 28 è sostituito con il seguente:
  28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), e) e d) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, oppure verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
   b) il comma 28-bis è sostituito con il seguente:
  28-bis. Se il committente non ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, il medesimo committente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti fiscali di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. Pag. 127
   c) al comma 28-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo è soppressa la parola: «, forniture»;
    2) il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a duecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».
34. 32. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
  L'attribuzione della concessione può avvenire anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
34. 29. Crosio, Favia, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 29 inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente».
34. 30. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 29 inserire il seguente:
  29-bis. Al comma 5 dell'articolo 37, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi i e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
34. 31. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Pag. 128

  Dopo il comma 29 inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «e, prevalentemente, all'offerta economica» sono inserite le seguenti: «in favore delle regioni e delle province autonome».
34. 28. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Sopprimere il comma 30.
* 34. 36. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Sopprimere il comma 30.
* 34. 35. Bernini Bovicelli, Landolfi, Saglia.

  Sostituire il comma 30, con i seguenti:
  30. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite misure volte a disincentivare la commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili secondo i criteri fissati dalla normativa dell'Unione europea e dalle norme tecniche approvate a livello di Unione europea.
  30-bis. L'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è soppresso.
  30-ter. L'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è soppresso.
34. 37. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
  30-bis. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce sempre attività commerciale, sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette.
34. 33. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  All'articolo 34, dopo il comma 30 inserire il seguente:
  30-bis. All'articolo 221, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la parola: «propri» è soppressa.
34. 38. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 31, 32 e 33.
34. 39. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  All'articolo 34, comma 34, dopo le parole: in Roma, inserire le seguenti: e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto, per il Museo del Risorgimento in Milano, per il Museo della tortura e della pena di morte in San Gimignano, per il Museo nazionale dell'automobile in Torino, per il Museo Torino in Torino, per la Sala museale contrammiraglio Guglielmo Marconi in Ancona, per il Museo del Brigantaggio in Latina, per il Museo storico navale di Venezia, per il museo dello Scoglio di Quarto in Genova.
34. 48. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

Pag. 129

  Al comma 34, dopo le parole: in Roma, inserire le seguenti: e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo storico navale di Venezia.
34. 40. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 34, dopo le parole: in Roma, inserire le seguenti: e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo del Brigantaggio in Latina.
34. 41. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 34, dopo le parole: in Roma, inserire le seguenti: e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per la Sala museale contrammiraglio Guglielmo Marconi in Ancona.
34. 42. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 34, dopo le parole: in Roma, inserire le seguenti: e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto.
34. 43. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 34, dopo le parole: in Roma, inserire le seguenti: e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo Torino in Torino.
34. 44. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 34, dopo le parole: in Roma, inserire le seguenti: e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo nazionale dell'automobile in Torino.
34. 45. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 34, dopo le parole: in Roma, inserire le seguenti: e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo della tortura e della pena di morte in San Gimignano.
34. 46. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Al comma 34, dopo le parole: in Roma, inserire le seguenti: e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo del Risorgimento in Milano.
34. 47. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

  Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
  34-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2013, 2014 e 2015 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte Pag. 130sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
34. 49. Carlucci, Carra, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 34 aggiungere il seguente comma:
  34-bis. I Comuni nel cui territorio insistono isole minori che sono interessate da fenomeni di vulcanismo attivo, certificati dal dipartimento nazionale di Protezione Civile, e da rilevanti flussi turistici, che richiedono costante stato di allerta, sono autorizzati ad istituire ticket d'ingresso e ticket di accesso alle sommità dei vulcani entro la misura massima unitaria di euro 5,00. Gli stessi Comuni sono altresì autorizzati a limitare lo sbarco nel proprio territorio di flussi turistici giornalieri di concerto con il dipartimento nazionale di protezione civile e con le autorità marittime locali.
  34-ter. I ticket d'ingresso sono riscossi, unitamente al prezzo del biglietto, dalle compagnie di navigazione che forniscono servizi turistici giornalieri e/o da altri soggetti individuati dall'amministrazione.
  34-quater. I ticket di accesso alle sommità dei Vulcani sono riscossi dalle guide vulcanologiche autorizzate e/o da altri soggetti individuati dall'amministrazione.
  34-quinquies. Le compagnie e/o i soggetti individuati ai commi precedenti sono responsabili del pagamento dei ticket con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione di apposita dichiarazione mensile e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale che sarà all'uopo emanato.
  34-sexies. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile della riscossione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dei ticket si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  34-septies. I ticket non sono dovuti dai soggetti residenti nel Comune. I regolamenti comunali possono prevedere particolari tipologie di esenzione e/o riduzione.
  34-octies. I proventi dei ticket devono essere destinati:
   a) all'attività della squadra di protezione civile comunale e all'attività di squadre di volontari, da definire attraverso apposito progetto operativo elaborato di concerto con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
   b) al potenziamento estivo del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso al turismo mordi e fuggi;
   c) alla realizzazione di ogni intervento necessario per il miglioramento della viabilità e per la sicurezza dei pedoni;
   d) alla realizzazione di ogni intervento necessario per garantire la regolare mobilità dei cittadini e dei visitatori del comprensorio comunale;
   e) alla realizzazione di ogni intervento necessario per garantire la sicurezza e la funzionalità delle aree portuali e marine in genere.

  34-nonies. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 20-octies, i Comuni interessati possono agire in deroga alle seguenti norme:
   a) vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno;Pag. 131
   b) vincoli sull'ammontare complessivo di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
   c) vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato imposti dall'articolo 14, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;
   d) vincoli sulle assunzioni di personale a tempo determinato, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, imposti dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni;
   e) vincolo che impone un limite massimo individuale di 180 ore annue per lavoro straordinario previsto dall'articolo 14, comma 4 del C.C.N.L. di categoria 1998/1999 del 1o aprile 1999;
   f) vincoli che impone la riduzione del fondo della contrattazione decentrata previsto dall'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  34-decies. Le deroghe di cui al comma 8, dalle quali possono scaturire solo spese che sono strettamente correlate agli introiti realizzati con i ticket, determinano saldo zero per le vigenti norme di finanza e/o spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis.
All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
34. 50. Naro, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 35.
* 34. 51. Mastromauro.

  Sopprimere il comma 35.
* 34. 52. Stradella.

  Sopprimere il comma 35.
* 34. 69. Vignali, Saglia.

  Sopprimere il comma 35.
* 34. 54. Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

  Alla fine del comma 35, aggiungere il seguente periodo: Tali spese sono preventivamente indicate nel quadro economico del bando di gara e sono escluse dal ribasso offerto dai concorrenti.
34. 70. Vignali, Saglia.

  Dopo il comma 39, inserire il seguente:
  39-bis. All'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012. n. 159. S.O. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il comma 1 si applica anche agli impianti autorizzati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto i cui lavori inizino entro il 31 dicembre 2012. Dall'attuazione del presente comma Pag. 132non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
34. 53. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 40.
* 34. 55. Meta.

  Sopprimere il comma 40.
* 34. 56. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Il comma 1 dell'articolo 39 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso.
34. 57. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. All'articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali».
34. 58. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 è soppresso.
34. 59. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 è sostituito dal seguente: «Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una Commissione, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori, che formula gli indirizzi di sviluppo della rete telematica e monitora l'andamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
34. 60. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 41, inserire il seguente:
  41-bis. Il titolare di autorizzazione di un punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica può, nell'ambito dell'area di localizzazione del punto di vendita medesimo, consentire la vendita di quotidiani e periodici a pubblici esercizi o esercizi commerciali da lui incaricati. In tal caso i soggetti titolari di cui al periodo precedente sono tenuti al versamento di un diritto annuale pari a 50 euro da Pag. 133versare alla sezione commercio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
34. 61. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. I commi 290, 291, 292 e 293 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono sostituiti dai seguenti:
  «290. Ai fini del contenimento della dinamica inflazionistica, specialmente in presenza di aumenti dei prezzi nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sono variate separatamente ad ogni trimestre allo scopo di compensare le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni dei prezzi industriali dei suddetti carburanti, espressi in euro, tenendo conto delle variazioni del valore medio degli stessi prezzi nel trimestre di riferimento rispetto al trimestre precedente. I prezzi industriali dei carburanti cui fare riferimento sono quelli pubblicati sull’oil Bulletin della Commissione europea rispettivamente per la benzina e per il gasolio usato come carburante.
  291. Per ciascuno dei carburanti, la variazione di cui al comma precedente è adottata entro trenta giorni dalla fine del trimestre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel caso sia possibile variare l'accisa per quel carburante per un valore di almeno un centesimo di euro al litro in relazione all'ammontare delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote debbono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise e dal provvedimento di cui sopra non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  292. Nel caso in cui le variazioni dei prezzi e l'andamento delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto non permettano le variazioni di accisa nella misura minima di cui al comma 291, le eventuali maggiori entrate vengono cumulate separatamente per ciascun carburante per essere considerate nel calcolo del primo provvedimento che sia possibile emanare ai sensi del comma precedente.
  293. La prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti avviene a partire dal riferimento all'intero secondo semestre del 2012, rispetto ai valori del semestre precedente, e il decreto che stabilisce le eventuali variazioni delle aliquote dell'accisa deve essere adottato entro il 31 gennaio 2013».
34. 62. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
  49-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza ed operatività del personale della polizia locale, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» inserire le seguenti: «nonché al personale della polizia locale».
34. 63. Di Biagio.

(Inammissibile)

  Al comma 54, lettera c), capoverso 7-ter, sopprimere il secondo periodo.
34. 71. Damiano, Lulli, Bellanova, Boccuzzi, Bobba, Berretta, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 134

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
  55-bis. Al fine di consentire alle aziende di aumentare la propria capacità di autofinanziamento, anche in considerazione delle difficoltà di accesso al credito riscontrate in questa contingenza economica da parte e medesime, in via sperimentale e comunque fino al 30 giugno 2013, il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, entro il quale cui il contribuente deve effettuare il versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto, è differito al 76o giorno di ciascun mese. Resta ferma la possibilità per amministrazione finanziaria di prevedere interessi di mora in caso di tardivo o mancato pagamento dell'imposta entro il termine di cui al precedente periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
  4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
34. 64. Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Mereu, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  All'articolo 34 inserire, in fine, i seguenti commi:
  57-bis
. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9.»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, il procedimento è comunque concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
   c) il comma 10 è soppresso.

  57-ter. All'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del Pag. 135piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.»;
   b) al comma 9 i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.».
34. 76. Vignali, Saglia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
  57-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2012»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
34. 66. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta, Poli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
  57-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 16, la parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) al comma 17, la parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
34. 67. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta, Poli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:
  57-bis. È ricostituita la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestre di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67, con il quale è stabilita la nuova composizione della Commissione suddetta, senza nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
34. 68. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
  57-bis. Dopo il comma 48, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: «48-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti, in forme chiaramente leggibili e ben visibili, le indicazioni di cui al precedente periodo. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto che debba essere etichettato, senza che esso sia Pag. 136munito delle indicazioni di origine e di composizione è punito con la sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro.
34. 72. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
  57-bis. Il decreto ministeriale, di cui all'articolo 2, della legge 8 aprile 2010, n. 55, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
34. 73. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
  57-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la nascita di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i rappresentanti delle categorie imprenditoriali ai fini dell'adozione di un regolamento per introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti extra europei, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
34. 74. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
  57-bis. Il Governo si impegna, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a propone al Consiglio d'Europa che l'accesso alle risorse disponibili presso la CEB – Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, sia consentito anche a Regioni, Province e Comuni.
34. 75. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 34-quater.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. In deroga agli articoli 823 del codice civile e 36 del codice della navigazione, le attività esistenti già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio marittimo che sono destinate a stabilimenti balneari, escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE, e inserite all'articolo 7, secondo quanto dettato dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 59/2010, esercitate anche mediante la costruzione di opere a carattere permanente, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono attribuiti agli attuali concessionari e conduttori mediante negozi di diritto privato costitutivi di diritti reali di godimento, che ne prevedano la trasmissibilità per atto tra vivi o mortis causa, per un periodo di tempo adeguato all'entità degli investimenti eseguiti, da realizzare e per manutenzioni ordinarie e straordinarie, di novantanove anni, dietro un corrispettivo annuo contabilizzato anche al fine di computarlo per il diritto di riscatto, calcolato sull'intero periodo.
  Corrispettivo valutato per quanto stabilito dall'allegato tabellare 3 della Legge 311/04 articolo 1 commi 434 e 435 è fatta salva la possibilità di esercitare il riscatto del bene demaniale immediatamente o durante il periodo attribuito.
  Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce Pag. 137anche la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio marittimo nazionale.
  Le aree del demanio marittimo dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali sono escluse dalla procedura di incameramento eventualmente in atto, l'articolo 49 del Codice della Navigazione è abrogato.
  Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare.
  Tale area sarà quindi definita spiaggia.
  La spiaggia definita come «area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare» è riconosciuta come pertinenza diretta del bene in diritto di superficie, essendo tale nuova definizione della spiaggia parte del demanio necessario, ossia parte del Territorio Nazionale che non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato.
  La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento di un corrispettivo individuato dall'Agenzia del Demanio secondo parametri di classificazione dell'Impresa e della zona territoriale.
  1-ter Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente articolo.
34-quater. 1. Abrignani.

ART. 34-quinquies.

  Dopo l'articolo 34-quinquies, inserire il seguente:

Art. 34-sexies.
(Bonus ristrutturazioni strutture ricettive turistiche).

  1. La detrazione per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta anche per le spese sostenute, nel medesimo periodo, relative agli interventi sulle unità immobiliari adibite a strutture ricettive turistiche.
34-quinquies. 1. Marchioni.

(Inammissibile)

ART. 34-sexies.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
34-sexies. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 34-septies.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Pag. 138Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
  2-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
  2-quater. Nei casi indicati al precedente comma 8-ter. La nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
  2-quinquies. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 8-ter, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 8-bis, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al medesimo comma.
  2-sexies. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
  2-septies. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.
34-septies. 1. Delfino, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, è istituita la figura di «pesca artigianale», intesa come attività di pesca svolta nelle acque interne o lagunari o da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile;
  2-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma 8-bis.
  2-quater. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 8-ter, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita.
34-septies. 2. Delfino, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: «limitatamente» sono inserite le seguenti: «alla pesca e».

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, Pag. 139di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
34-septies. 5. Delfino, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
34-septies. 3. Delfino, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 sono soppressi.
34-septies. 4. Delfino, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 34-decies.

  Sopprimerlo.
*34-decies. 3. Valducci.

  Sopprimerlo.
*34-decies. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34-decies.
(Soc. Stretto di Messina S.p.A.).

  1. La Società Stretto di Messina S.p.A, è soppressa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
34-decies. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Al fine di assicurare la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per gli anni dal 2013 al 2016, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo Pag. 1401, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: stabile aggiungere la seguente: aereo,.
34-decies. 4. Garofalo.

(Inammissibile)

ART. 34-duodecies.

  Dopo l'articolo 34-duodecies, inserire i seguenti:

Art. 34-terdecies.
(Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione).

  1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 80 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede tramite disposizione di cui al successivo articolo 34-quaterdecies.

Art. 34-quaterdecies.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 60 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze, da destinare esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 34-terdecies.
34-duodecies. 01. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Pag. 141

  Dopo l'articolo 34-duodecies inserire il seguente:

Art. 34-terdecies.
(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie).

  1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2013 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di importo superiore a quello del 2012 si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti in eccedenza rispetto a quelli realizzati nel 2012.
  2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.
  4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa di imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
  4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
34-duodecies. 010. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo l'articolo 34-duodecies inserire il seguente:

Art. 34-terdecies.
(Misure per la riqualificazione di siti produttivi e la realizzazione delle opere).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della Parte VI del presente decreto.»;
   b) all'articolo 240, comma 1,
    1. alla lettera n) le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti «ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario»;
    2. alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «ivi compresi Pag. 142rifiuti stoccati,» dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri, che nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.»;
   c) all'articolo 242,
    1) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati da presente Titolo V, l'analisi di rischio, e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa.»;
    2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
    3) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque.».
   d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:
  «1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può, di sua iniziativa, presentare all'Amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza viene indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori ed è allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 241 del 1990.
  2. L'Amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo in conferenza dei servizi i pareri, nulla osta ed autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi ed attività previste dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'Autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, alfine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
  3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a sua cura e spese un Pag. 143piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro 60 giorni dallo ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvata, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnico equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'implementazione delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativo che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.».
   e) all'articolo 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 7, dopo le parole: «seimila metri cubi di materiale» inserire le seguenti parole: «per i cantieri relativi ad opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri relativi ad infrastrutture lineari».
    2. dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. In relazione al quanto dal comma 7, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-bis se il produttore dimostra:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
   b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
   c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la Pag. 144salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
   d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

  7-ter. Il proponente, come definito nel decreto ministeriale 10 agosto 2012 n. 161, può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 22-bis tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
  7-quater. Il proponente deve in ogni caso confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
  7-quinquies. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto di cui ai commi 22-bis e 22-ter resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005».
34-duodecies. 02. Vignali, Saglia.

(Inammissibile)

ART. 34-duodecies.

  Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

Art. 34-terdecies.
(Cooperazione allo sviluppo nel settore idrico).

  1. La tariffa del servizio idrico integrato è incrementata con deliberazione di ciascuna Regione, sentita l'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas, di una quota compresa tra un minimo dello 0,5 per cento e un massimo dell'1 per cento della tariffa idrica media applicata agli utenti.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente a interventi di cooperazione internazionale nel settore idrico, compresi i servizi di fognatura e di depurazione.
  3. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono in un apposito Fondo regionale per la cooperazione allo sviluppo nel settore idrico istituito in ogni Regione.
  4. Le Regioni, ai sensi della normativa vigente e compatibilmente con la normativa dell'Unione Europea, disciplinano le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 3, selezionando i progetti presentati dalle imprese pubbliche e private del settore, nonché dalle organizzazioni non governative, d'intesa con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione ed il Ministro dello sviluppo economico.
  5. Dall'attuazione del presente dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente i costi per il finanziamento delle procedure previste, nonché quelli connessi alla riscossione della maggiorazione tariffaria, sono dedotti dal complessivo ammontare spettate al Fondo appositamente costituito.
34-duodecies. 03. Quartiani.

  Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

Art. 34-terdecies.

  All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:
  7-bis.
Con decorrenza dal 1o gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione Pag. 145energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare annualmente per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile, la cui determinazione è definita ai sensi del successivo comma 7-quater, al fine di garantire l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.
  7-ter. Con decorrenza dal 1o gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore al MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..
  7-quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter.
   7-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
34-duodecies. 04. Di Biagio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

Art. 34-terdecies.

  All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:
  7-bis.
Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi possono richiedere, per l'energia incentivabile prodotta nell'anno 2012, l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. Il Ministero individua altresì il quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al presente comma, al fine di garantire l'assenza di ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto determinato dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dall'impianto di cui al presente Pag. 146comma, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.
   7-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori della richiesta per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 7-bis.
   7-quater. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
34-duodecies. 05. Di Biagio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

Art. 34-terdecies.

  Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39 duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (Disciplina delle accise).

Capo III-ter. (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette).

Art. 39-terdecies.
(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento).

  1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
  2. Si intendono per:
   a) «cartine per sigarette» i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.
   b) «filtri per sigarette» i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

  3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico».

Art. 39-quaterdecies.
(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)
.

  1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.
34-duodecies. 06. Torazzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

Art. 34-terdecies.
(Modifica dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
.

  1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti: «e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati Pag. 147all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
34-duodecies. 07. Caparini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

Art. 34-terdecies.

All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Le ricariche di qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, sono assimilate ai tabacchi lavorati e sono soggette alle disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in analogia, per quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i relativi oneri fiscali.
34-duodecies. 08. Torazzi.

  Dopo l'articolo 34-duodecies inserire il seguente:

Art. 34-terdecies.

  1. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e la tutela del bilancio idrico e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori della val Camonica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale del supporto dell'ISPRA.
34-duodecies. 09. Caparini.

ART. 35.

  Al comma 2, dopo le parole: costituisce il punto di riferimento inserire le seguenti: facoltativo.
35. 1. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
   7-bis. Le Regioni non sono vincolate all'approvazione delle disposizioni del presente articolo in merito ad iniziative di investimento estere di esclusivo interesse regionale già avviate nel territorio.
35. 2. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

  Dopo l'articolo 35 inserire i seguenti:

Art. 35-bis.

  1. In via sperimentale le imprese straniere che aprono una nuova impresa in Italia, per i primi tre anni godono delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dal pagamento dell'IMU e riduzione del 50 per cento delle imposte sul reddito se insediano le unità produttive in aree industriali dismesse;
   b) riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.

  2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Pag. 148

Art. 35-ter.
(Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
  2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
35. 03. Caparini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Riordino della disciplina sul demanio marittimo)
.

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la riordino della disciplina sul demanio marittimo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico ricreative, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato;
   b) i beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia del Demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario;
   c) sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare.
35. 01. Pini.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Costituzione di diritto di superficie e di usufrutto su beni del demanio marittimo)
.

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la riordino della disciplina sul demanio marittimo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) i beni del demanio marittimo su cui insistono opere di facile rimozione sono conferiti in diritto di superficie per la durata di cinquanta anni in favore dei soggetti che siano comunque nel godimento del bene e che siano in regola con il pagamento dei crediti per il periodo di utilizzo precedente;
   b) il diritto di superficie è costituito limitatamente all'area di sedime delle opere e può comprendere una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dal confine dell'opera;
   c) il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è stabilito dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente e comunicato all'avente diritto che può aderire alla proposta entro trenta giorni dalla comunicazione; decorso tale termine, in carenza di adesione, il diritto di superficie può essere posto a gara;
   d) il diritto di superficie costituisce titolo per il conferimento a trattativa privata senza pubblicazione di bando delle aree confinanti o di pertinenza nei limiti di quanto previsto dai Piani dell'Arenile vigenti;Pag. 149
   e) le pertinenze del demanio marittimo possono essere conferite in usufrutto per la durata di cinquanta anni alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla presente legge;
   f) le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita.»
35. 02. Pini.

ART. 36.

  Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. «All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche.
36. 1. Caparini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di migliorare i ratios di bilancio ed adeguare le rappresentazioni contabili ai valori effettivi dei beni, restituendo ai bilanci maggiore consistenza patrimoniale:
   a) I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i marchi d'impresa, l'avviamento e le altre attività immateriali, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2011.
   b) La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   c) Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
   d) Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 7 per cento da versare con le modalità indicate alla lettera f).
   e) Il maggior valore attribuito alle attività di cui alla lettera a) in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 3 per cento, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
   f) Le imposte sostitutive di cui alle lettere d) ed e) devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di Pag. 150cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   g) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86».

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
   4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
36. 4. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di migliorare i ratios di bilancio ed adeguare le rappresentazioni contabili ai valori effettivi dei beni, restituendo ai bilanci maggiore consistenza patrimoniale:
   a) i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i marchi d'impresa, l'avviamento e le altre attività immateriali, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2011;
   b) la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa;
   c) il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
36. 3. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012.
36. 2. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge Pag. 1519 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente comma 4-sexies: Le disposizioni di cui ai commi 4-ter, 4-ter 1, 4-ter 2, 4-quater e 4-quinquies sono estese anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali. In caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione di cui al comma 4-quater, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.
*36. 5. Strizzolo.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere:
  4-ter. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente comma 4-sexies: Le disposizioni di cui ai commi 4-ter, 4-ter 1, 4-ter 2, 4-quater e 4-quinquies sono estese anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, In caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione di cui al comma 4-quater, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.
*36. 6. Cesario.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere:
  4-ter. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente comma 4-sexies: Le disposizioni di cui ai commi 4-ter, 4-ter 1, 4-ter 2, 4-quater e 4-quinquies sono estese anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, In caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione di cui al comma 4-quater, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.
*36. 7. Montagnoli.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere:
  4-ter. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente comma 4-sexies: Le disposizioni di cui ai commi 4-ter, 4-ter 1, 4-ter 2, 4-quater e 4-quinquies sono estese anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, In caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione di cui al comma 4-quater, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.
*36. 8. Abrignani.

  Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:
  6-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
   a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
   b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento Pag. 152di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;

  Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  2-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
36. 11. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:
  6-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, le parole da «Per l'acquisto di beni e di prestazioni» fino alle parole «provveda ai seguenti adempimenti: «sono sostituite dalle seguenti: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:»;

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
36. 10. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:
  8-ter. All'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, Pag. 153con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
  al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «integrazione» sono inserite le seguenti: «volontaria e facoltativa»; al comma 2, dopo la parola: «sicurezza» sono inserite le seguenti: «volontario e facoltativo».
36. 12. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Sopprimere i commi 10-sexies e 10-septies.
36. 14. Froner.

  Dopo il comma 10-septies, aggiungere il seguente:
  11. Al fine di assicurare la stabilità dei patti di famiglia e di favorire il passaggio generazionale e la continuità nell'esercizio delle imprese, al Libro II, Titolo IV, Capo V-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 768-quater è sostituito dal seguente:
  768-quater. Partecipazione e liquidazione.

  1. Al contratto possono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse lo successione nel patrimonio dell'imprenditore a del titolare delle partecipazioni societarie.
  2. Al fine di consentirne la partecipazione al contratto, il disponente, a pena di inefficacia del contratto medesimo, deve notificare a tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel suo patrimonio, e che non siano assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali, l'intenzione di stipulare il patto, con preavviso di almeno otto giorni mediante avviso inoltrato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
  3. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri legittimari che partecipano al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, calcolato sulla massa rappresentata dall'azienda o dalle partecipazioni societarie. I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
  4. Alla liquidazione dei non assegnatari può provvedere direttamente l'imprenditore o il titolare delle partecipazioni societarie, in denaro o con beni in natura, anche mediante imputazione di pregresse donazioni disposte a loro favore, previa rivalutazione del valore delle stesse alla data del patto. In tal caso, il valore della quota ad essi spettante a norma degli articoli 536 e seguenti è calcolato su una massa comprensiva sia dell'azienda o delle partecipazioni societarie, sia di quanto attribuito ai non assegnatari stessi a titolo di liquidazione eventualmente rivalutato alla data del contratto.
  5. Un esperto, designato dal presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'imprenditore o la società, redige una perizia giurata contenente la descrizione dei beni e la stima del loro valore. La relazione è allegata al contratto.
  6. Quanto ricevuto dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali e dai non assegnatari a titolo di liquidazione della quota non è soggetto a collazione e riduzione.
  7. Le assegnazioni di somme o beni in natura effettuate dall'imprenditore con lo stesso contratto ai partecipanti non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni, eccedenti il valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, sono imputate alle quote di legittima loro spettanti nella futuro successione.
  8. Le assegnazioni ulteriori di cui ai precedenti commi possono essere disposte Pag. 154anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo.».
   b) All'articolo 768-quinquies, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Il partecipante al patto, il quale provi che il valore dei beni ricevuti a liquidazione della propria quota di riserva è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota stessa, ho diritto ad ottenere un supplemento di liquidazione.».
   c) L'articolo 768-sexies è sostituito dal seguente:
  768-sexies. Rapporti con i terzi.
  All'apertura della successione i legittimari sopravvenuti e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso unicamente il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, individuato con riferimento alla stima contenuta nella perizia di cui all'articolo 768-quater, quinto comma, fermo restando il diritto dei terzi di provare il maggior valore dei beni alla data del contratto.».
   d) Gli articoli 768-septies e 768-octies sono soppressi.».
36. 9. Vignali, Saglia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-septies, aggiungere il seguente:
  10-octies. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio Sgr, il fatturato che le suddette imprese devono corrispondere per l'accesso alle risorse del Fondo stesso non deve essere superiore a 2 milioni di euro.
36. 13. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo il comma 10-septies, aggiungere il seguente:
  10-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 si applicano anche alle reti cooperative che operano nel welfare sociale.
36. 15. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

Art. 36-bis.

  1. L'uso del marchio «ristorante italiano» è concesso ai ristoranti italiani all'estero che ne facciano richiesta, e che rispettino i seguenti criteri e requisiti:
   a) i processi produttivi realizzati all'interno della struttura del ristorante devono essere orientati alla realizzazione di preparazioni alimentari igienicamente sicure, nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare;
   b) l'ambiente di sala deve risultare accogliente e contenere elementi di posateria, tovagliato e mobilio che siano coerenti con la tradizione italiana;
   c) il ristorante deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno una figura professionale che sia in grado di spiegare il menù in italiano, nonché i prodotti, i piatti e i luoghi di origine;
   d) le materie prime e i prodotti utilizzati devono essere in maniera prevalente di provenienza italiana ed essere rappresentativi degli elementi caratteristici della dieta mediterranea. La disponibilità e la presentazione dei prodotti alimentari e delle bevande di origine italiana deve Pag. 155esser garantita dalla presenza di prodotti designati dalle Denominazioni di Origine Protetta (DOP). Indicazioni Geografiche Protette (IGP) o dalle Specificità Tradizionali Garantite (STG) oppure di prodotti «tradizionali»;
   e) i menù in italiano devono essere disponibili all'entrata e all'interno del ristorante, in italiano. Gli stessi devono riflettere la struttura e i contenuti tipici della cucina italiana;
   f) il personale dell'esercizio deve essere qualificato; lo chef deve essere di «scuola italiana» e gli addetti alle relazioni con i clienti devono essere in grado di descrivere in lingua italiana le preparazioni della cucina italiana, i prodotti e la loro origine. Le qualifiche richieste devono essere certificate da appositi percorsi formativi riconosciuti;
   g) l'attività del ristorante deve essere orientata alla massima soddisfazione dei clienti i quali devono riconoscere il valore aggiunto di rivolgersi ad una struttura certificata che possa garantire l'offerta di un servizio all'altezza delle loro aspettative.

  2. I concessionari del marchio collettivo devono impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio stesso, a rispettare i requisiti di cui al comma 1 e a consentire lo svolgimento dei controlli di cui al successivo articolo.
  3. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le modalità di utilizzazione e di applicazione del marchio da parte dei concessionari, nonché le procedure per l'individuazione degli organismi accreditati per il controllo sul rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo.

Art. 36-ter.

  1. Il controllo sul rispetto dei requisiti definiti ai sensi dell'articolo 11 ai fini della concessione d'uso del marchio collettivo, deve essere effettuato da organismi di certificazione accreditati secondo quanto stabilito nel regolamento adottato ai sensi del comma 3, del precedente articolo.
  2. I controlli consistono, in particolare, in:
   a) verifiche della documentazione fornita;
   b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;
   c) prevalenza delle materie prime e dei prodotti di origine italiana utilizzati per la realizzazione degli alimenti somministrati al pubblico;
   d) analisi di campioni prelevati.

  3. Le non conformità rilevate devono essere comunicate al Ministero dello sviluppo economico entro quarantotto ore dall'accertamento.
  4. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 1 sono a carico dei concessionari.

Art. 36-quater.

  1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai presenti articoli comporta a seconda della gravità della violazione, la sospensione dall'uso del marchio per un periodo compreso tra i tre e i sei mesi.
  2. Costituiscono comunque violazioni di estrema gravità, che al momento dell'accertamento rendono immediata la decadenza dall'uso del marchio:
   a) la frode;
   b) la pubblicità ingannevole;
   c) il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti agricoli ed alimentari;
   d) l'uso del marchio per produzioni per le quali non è stata ottenuta la concessione;Pag. 156
   e) l'impedire o il rendere artificiosamente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 35-ter.
36. 01. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Art. 36-bis.

  Sopprimerlo.
36-bis. 1.  Zucchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36-bis.
(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

  All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e» e «a pena di nullità», nonché l'ultimo periodo sono soppressi;
   b) al comma 2, dopo le parole: «commerciali;», sono aggiunte le seguenti: «d-bis) imporre termini contrattuali di pagamento gravemente iniqui per il creditore;»;
   c) il comma 5 e, conseguentemente, la parola: «5» nel comma 9 e la parola: « 1» nel comma 8 sono soppressi;
   d) al comma 6, la parola: « 3.000,00» è sostituita con la parola « 30.000,00»;
   e) dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: “ 11-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 7 e 9 limitatamente alle sanzioni di cui al comma 7, cessano i loro effetti a partire dalla data di applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».
36. 02. Vignali, Saglia.

  Dopo l'articolo 36-bis, inserire i seguenti:

Art. 36-ter.

  1. Per le imprese che, a seguito di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, chiedono la verifica analitica, è sospeso il versamento delle somme dovute fino alla chiusura della verifica stessa.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 36-ter.

Art. 36-quater.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 700 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.
36-bis. 0. 2.  Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Pag. 157

  Dopo l'articolo 36-bis è aggiunto il seguente:

Art. 36-ter.
(Responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi).

  1. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:
  28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.
  28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.
  28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici.

  2. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
36-bis. 0. 3.  Vignali, Saglia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36-bis, inserire il seguente:

Art. 36-ter.
(Disposizioni per incrementare la trasparenza dei cedolini paga).

  1. Il prospetto paga che il datore di lavoro consegna ai lavoratori all'atto della Pag. 158corresponsione della retribuzione deve contenere, oltre ai dati essenziali e alle trattenute, anche gli oneri previdenziali, assicurativi o di altro genere a carico del datore di lavoro che compongono il costo del lavoro complessivo.
36-bis. 0. 1.  Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 37.

  Sopprimerlo.
37. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza).

  1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione può prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») e successive modificazioni.
  2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma i si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1, Le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
37. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e nei territori colpiti dal sisma del 2012.
37. 4. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Al comma 1-bis, sopprimere dalle parole: ricadenti nelle regioni fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, in rubrica, sopprimere le parole: ricadenti nell'obiettivo convergenza.
37. 3. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
  37-bis. 1. All'articolo 3 1 della legge 13 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
  «7-bis. A decorrere dall'anno 2013, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto Pag. 159del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse correlate a contributi statali attribuiti ai comuni per le finalità di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della presente legge.

  2. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  3. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  4. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 600 milioni di euro.
37. 0. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

  L'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 1 35, è sostituito dal seguente: «Per il decennio 2013-2023, nell'ottica di conseguire un piano di riduzione straordinario dei dipendenti pubblici pari a 100 mila all'anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato ovvero determinati.
37. 0. 2. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

  Nell'ottica di riformare la disciplina giuslavoristica applicabile al settore del pubblico impiego equiparandola a quella già in vigore per il settore privato, con riguardo alla flessibilità in uscita, ed in coerenza con gli obietti di riduzione e contenimento della spesa pubblica, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legge il numero dei dipendenti pubblici delle regioni non virtuose deve essere ridotto complessivamente di un milione, tenuto conto del rapporto Pil regionale/numero di abitanti.
37. 0. 3. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Art. 37-bis.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e per un periodo strettamente necessario all'attivazione delle suddette procedure, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione di ogni intervento Pag. 160necessario alla conclusione dei procedimenti relativi all'istituzione dell'Ufficio locale del Governo di cui al comma 2, del predetto articolo 14.
37-bis. 1.  Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo l'articolo 37-bis, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti).

  1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le piccole imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:
   a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi;
   b) azzeramento degli interessi legali, di mora e delle sanzioni;
   c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

  2. Possono accedere alla definizione tutte le piccole imprese, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.
  3. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, non ancora iscritti, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
  5. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 37-quater e 37-quinquies.

Art. 37-quater.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

Art. 37-quinquies.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le Pag. 161pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
37-bis. 0. 1. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

  Dopo l'articolo 37-bis aggiungere il seguente:

Art. 37-ter.

  1. Dopo l'articolo 217 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:
  «Art. 217-bis. – (Obblighi ittiogenici). – 1. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica, sia superficiale che sotterranea, richieste per qualsiasi uso, sono soggette a obbligo ittiogenico finalizzato alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ittico autoctono.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le modalità di applicazione dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, che può prevedere, oltre a quanto prescritto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, interventi di compensazione di carattere ambientale al fine di prevenire o di ridurre l'impatto conseguente alle derivazioni idriche».
37-bis. 0. 2. Callegari.

ART. 38.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) all'articolo 8-bis, la lettera a) è sostituita con la seguente: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;.
38. 1. Cesario.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la nascita di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i rappresentanti delle categorie imprenditoriali al fine di proporre alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi antidumping sulle importazioni extra UE.
38. 2. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).

  1. Entro il 30 giugno 2013, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 3 1 marzo 201 3, i Ministeri dello sviluppo Pag. 162economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.
  2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2013. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 7, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975. n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
38. 0. 2. Caparini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012).

  1. Al comma 7 dell'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole: «a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelle provenienti dai Fondi detenuti ex legge n. 102 del 1990 (cosiddetta Legge Valtellina) destinati alla realizzazione di opere di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio e quelli derivanti dal Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale (cosiddetta Fondo «Letta»).
38. 0. 1. Caparini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Organi di revisione degli enti locali).

  1. Dopo l'articolo 5, comma 5 del decreto legge 3 1 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 31 luglio 2010, n. 122, inserire il seguente comma:
  5-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica all'organo di revisione di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 201 1, n. 138, convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011, n. 148.
38. 0. 3. Caparini.

(Inammissibile)

Pag. 163

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato pagamento del corrispettivo).

  1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Qualora il pagamento dei corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata nella fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 1 7, primo comma ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'imposta relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'imposta relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.
  5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al settimo comma, il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.
  5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo i 9, primo comma, per gli importi comunicati o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.
  5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al nono comma sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
38. 0. 4. Caparini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali e dell'importo degli emolumenti ad essi attribuiti).

  1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:
   a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente disposizione. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite;
   b) riduzione a decorrere dal 1o gennaio 2013 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite di 30.000 euro annui.
38. 0. 6. Caparini, Stucchi, Pini.

(Inammissibile)

Pag. 164

  Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

  1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: «IMAIE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «SIAE».
  2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
  3. L'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
  «Art. 180-bis – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
  4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
  5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma I per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
  6. Ai sensi degli articoli 71-octies, comma 2, 73, comma 1, e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 21 12 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
  8. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.
  9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 1 54, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma Pag. 1653 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.
  10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.
  11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.
  12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.
38. 0. 7. Caparini, Bitonci, Fugatti, Polledri, Montagnoli, Consiglio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali e dell'importo degli emolumenti ad essi attribuiti).

  1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:
   a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente disposizione. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite;.
38. 0. 5. Caparini, Stucchi, Pini.

(Inammissibile)